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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09965/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento della sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da conclusioni e nota spese depositata; udito i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nei motivi di ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], e in sostituzione del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha insistito nei motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e si è riportato ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 26 febbraio 2018, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile (essendo i reati estinti per prescrizione) l'appello del Pubblico Ministero e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili ai fini civili in ordine al reato di truffa commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandoli al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile: in base al capo di imputazione, [OSCURATO:PERSONA] era regista dell'intera vicenda ed amministratore effettivo delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Heras s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] amministratore legale e sostanziale della L..M. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e amministratore di fatto della LM s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] quale coamnninistatore di fatto delle società Legnopool s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Euroimpex s.r.I.; le suddette società erano traenti e(o giratarie degli assegni, rimasti insoluti, consegnati in pagamento alla persona offesa in pagamento di merce che la stessa aveva consegnato. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che mentre la sentenza di assoluzione del Tribunale di Pesaro trovava riscontro nelle deposizione della persona offesa e del teste Barbetti, quanto scritto dalla Corte di appello non trovava sostegno in alcun elemento probatorio diverso, per cui il giudice di secondo grado aveva errato nel qualificare un fatto di natura puramente civilistica (parziale inadempimento del contratto di compravendita) nel reato di truffa, non sussistendo alcun artifizio o raggiro posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] e/o ricollegabile ai presunti concorrenti perpetrato ai danni della persona offesa.

Il difensore rileva che non valevano a giustificare la sentenza di secondo grado né la consegna di assegni post datati e le presunte attività di convincimento sulla solvibilità del debitore, dato che non era emersa alcuna attività di convincimento al riguardo, né la circostanza che alcuni assegni consegnati in pagamento erano riferibili ad un conto chiuso (che la Corte di appello indicava intestato alla Broker s.r.I., che nulla aveva a che vedere con [OSCURATO:PERSONA]), né il fatto che la merce avesse un luogo di consegna diverso dalla sede delle società acquirenti, né l'accettazione si un pagamento con assegni post datati. 1.2 II difensore eccepisce la mancanza della motivazione in ordine alla condanna in concorso di [OSCURATO:PERSONA], visto che del nome del ricorrente vi era traccia solo nel capo di imputazione e non risultava alcun comportamento a lui addebitabile; secondo la Corte di appello, Winkler era stato indotto a ritenere che vi fosse un collegamento commerciale tra le società, scoprendo solo successivamente che le suddette società erano in realtà inesistenti e utilizzate solo per interporre un soggetto fittizio nell'acquisto del legname, ma tra le stesse non veniva citata la [OSCURATO:SOCIETA].

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n difensore osserva che non vi era prova in atti che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una società cd. cartiera, come indicato nel capo di imputazione e nelle ultime tre righe di pag.1 della sentenza della Corte di appello, né che [OSCURATO:PERSONA] o la di lui moglie fossero mai stati condannati per illeciti tributari o frodi cd. carosello, né che [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore di fatto della società; la motivazione secondo la quale tutti gli altri imputati diversi da [OSCURATO:PERSONA] non potessero non conoscere che taluni degli assegni fossero afferenti conti chiusi era manifestamente illogica; inoltre, prosegue il difensore, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse una società fittizia emergeva da quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie Troiani all'udienza del 7 luglio 2015, senza che mai fossero stati smentiti né in sede di controesanne, né nell'appello della parte civile. 2.2 Il difensore lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che la condotta fraudolenta sarebbe stata dimostrata anche dalla circostanza che la consegna di merce avvenisse presso i clienti delle ditte riconducibili agli imputati e non presso le stesse, non comprendendosi perché tale profilo sarebbe stato decisivo. 2.3 II difensore osserva che il capo di imputazione contestava in fatto a [OSCURATO:PERSONA] di aver posto in essere una condotta illecita costituita dall'artificio di consegna di numerosi assegni postdatati alla parte civile, al fine di garantire la solvibilità e la affidabilità della società acquirente e così proseguire il rapporto commerciale con i fratelli Mascarucci e con Mazzoli: nell'atto di costituzione di parte civile non vi era però alcun riferimento alla condotta che avrebbe tenuto [OSCURATO:PERSONA], così come nelle trascrizioni dell'udienza del 13 gennaio 2015, per cui non era dato sapere dove la Corte di appello di Ancona avesse acquisito l'informazione istruttoria secondo cui la persona offesa avrebbe affermato di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] rassicurazioni sulla solvibilità delle ditte acquirenti; e che [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai posto in essere la condotta contestata emergeva da pag.26 delle trascrizioni dell'udienza del 13 gennaio 2015, quando la parte civile aveva riferito che gli assegni glieli consegnava unicamente [OSCURATO:PERSONA] e che tale dazione avveniva presso gli uffici della ditta IMAS; anche da pag.17 e pag.18 delle trascrizioni risultava che la parte civile aveva parlato solo dei fratelli Mascarucci, mai di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore aggiunge che la Corte di appello aveva affermato che la persona offesa sarebbe stata tratta in inganno anche grazie alla artificiosa solidità del gruppo delle società, circostanza non contestata a [OSCURATO:PERSONA] nel capo di imputazione, né il teste di [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato alcunchè di simile in capo a [OSCURATO:PERSONA] o alla ditta LM; non esisteva poi alcuna sentenza che avesse accertato e dichiarato l'esistenza di società cartiere, né informazioni istruttorie dalle quali desumere che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una "scatola vuota"; si eccepiva quindi l'assenza di correlazione tra accusa e sentenza con riguardo ad una condotta di eventuale e solo ipotizzata rassicurazione successiva alla dazione degli assegni, così come pure la carenza di motivazione per assenza assoluta di alcuna prova idonea a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] consegnasse assegni in luogo e data precisati. 2.4 Il difensore osserva che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] non era sorretta da alcuno dei passaggi motivazionali di cui al 2° e 3° capoverso di pag. 3 della sentenza impugnata che, oltre a tacere il nome del prevenuto, non richiamavano alcuna informazione istruttoria orale e/o documentale che si riferissero allo stesso (nulla si leggeva anche sulla condotta causale di [OSCURATO:PERSONA]); al contrario, la Corte di appello aveva omesso di esaminare e confutare le giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni della teste Troiani che avevano affermato che, una volta accortisi dei debiti della LM e dei crediti dalla stessa vantati, si erano attivati per recuperare somme non pagate e pagare i creditori, tra cui la persona offesa, ottenendo sentenze e pignoramenti contro banche presso le quali Mascarucci aveva indebitamente riscosso assegni a favore della LM, di fatto impoverendone il patrimonio così che, una volta informata la persona offesa di ciò, questa aveva aggredito con pignoramenti presso terzi quelle somme, in ragione dell'esiguo debito di soli 78.000,00 euro in capo alla LM; il [OSCURATO:PERSONA] e la Troiani avevano addirittura denunciato Mascarucci ed agito giudizialmente contro le società debitrici della LM quali quella ritenute "sodali" della stessa LM. 2.5 Il difensore presentava motivi nuovi con i quali eccepiva

2.5.1. la violazione del principio di correlazione tra la condotta naturalistica di cui al capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza;

2.5.2. la carenza di motivazione sulla affermazione che la [OSCURATO:SOCIETA]. costituisse una società "cartiera" ovvero una "scatola vuota";

2.5.3. il vizio di motivazione ed il travisamento delle prove orali relativamente alle presunte rassicurazioni.

3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4 ( INV"\A. 3.1 II difensore osserva che la Corte di appello, pur giungendo ad una diversa conclusione rispetto al giudice di primo grado, aveva omesso di indicare specificamente quali passaggi della deposizione della persona offesa Winkler avrebbero sorretto tale difforme conclusione; tale omissione pareva vulnerare l'obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice di appello in caso di reformatio in peius; secondo la Corte di appello, gli artifici e raggiri che avrebbero indotto la parte civile ad effettuare le vendite elencate in imputazione sarebbero consistite nelle rassicurazioni reiterate e continue di prossimo pagamento, nell'invio di molti assegni, di cui alcuni pagati, nella ricognizione di debito sottoscritta dal ricorrente, nella circostanza che gli assegni a nome della [OSCURATO:PERSONA] fossero riferibili ad un conto chiuso, nel fatto che la merce, su indicazione di Mascarucci, non veniva consegnata alle società che avrebbero dovuto pagare, ma trasportata nel piazzale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. t della L.M. s.r.I., risultando le società acquirenti società cartiere, fatto ignorato dalla parte civile, nelle rassicurazioni rese da persone affidabili quali [OSCURATO:PERSONA], direttore di banca; a tale proposito il difensore osserva che: 1) gli atti di disposizione della parte civile non erano mai stati determinati dalle rassicurazioni di prossimo pagamento, come risultava dalle dichiarazioni della parte civile e come affermato dal giudice di primo grado; 2) la ricognizione di debito da parte di Mascarucci appariva irrilevante; 3) dalla deposizione del maresciallo Barbetti emergeva che vi era stato un unico assegno emesso sul conto della Broker s.r.I.; 4) non costituiva circostanza incontroversa che al momento delle forniture la parte civile non fosse a conoscenza che il legname venisse trasportato presso la sede di società diverse dalle acquirenti, come risultava dalle dichiarazioni della persona offesa, né risultava chiaro quanti) la persona offesa avrebbe appreso la natura di "cartiere" delle acquirenti; 5) la persona offesa aveva espressamente escluso che il fatto di aver trattato con [OSCURATO:PERSONA] fosse garanzia di solvibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati. 1.1 E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale il giudice di appello, nel caso di riforma di una sentenza di assoluzione sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, avendo l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente gli argomenti rilevanti 5 ,Ys. i(n.(\r\, della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza e non potendo limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella del provvedimento impugnato.

Infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638), mettendo in luce le carenze e le aporie, che ne giustifichino l'integrale riforma ( Sez. 2 n. 50643 del 18711/2014, Rv. 261327), dando conto delle ragioni della relativa incompletezza, e non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato ( Sez. 6 n. 10130 del 20/02/2015, Rv. 262907).

Si afferma, in sostanza, che la decisione di secondo grado, che vada di contrario avviso rispetto al decisum di primo grado, in punto di penale responsabilità deve essere sorretta da una motivazione c.d. rafforzata ( cfr. anche Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01) Nel caso in esame, la Corte di appello si è sottratta all'onere di fornire una motivazione rafforzata, non spiegando in alcun modo per quale motivo non fossero condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado e non evidenziando, in particolare, quale fosse la condotta attribuibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né in modo sufficiente quali fossero le rassicurazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado aveva ritenuto che la tesi dell'accusa fosse stata smentita dalle stesse dichiarazioni della persona offesa (riportate nella motivazione), che non aveva mai parlato di rassicurazioni ricevute o di attività di convincimento svolte dagli imputati; a fronte di tale motivazione, la Corte di appello si è limitata ad affermare genericamente che vi erano state rassicurazioni reiterate e continue di prossimo pagamento, fondando la sentenza di condanna su tale aspetto (ritenendo correttamente che la consegna di assegni privi di copeturar non fosse sufficiente ad integrare il reato di truffa), e sulla considerazione che le ditte destinatarie della merce fossero mere società cd.

"cartiere", senza però spiegare da quale elemento probatorio avesse tratto tale ultima conclusione; pertanto, non si può ritenere di essere al cospetto di una motivazione cd.

Rafforzata che giustificherebbe il ribaltamento della decisione di primo grado

2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non essendovi più res iudicanda penale, in quanto il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento della sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da conclusioni e nota spese depositata; udito i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nei motivi di ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], e in sostituzione del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha insistito nei motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e si è riportato ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 26 febbraio 2018, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile (essendo i reati estinti per prescrizione) l'appello del Pubblico Ministero e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili ai fini civili in ordine al reato di truffa commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandoli al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile: in base al capo di imputazione, [OSCURATO:PERSONA] era regista dell'intera vicenda ed amministratore effettivo delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Heras s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] amministratore legale e sostanziale della L..M. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e amministratore di fatto della LM s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] quale coamnninistatore di fatto delle società Legnopool s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Euroimpex s.r.I.; le suddette società erano traenti e(o giratarie degli assegni, rimasti insoluti, consegnati in pagamento alla persona offesa in pagamento di merce che la stessa aveva consegnato. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che mentre la sentenza di assoluzione del Tribunale di Pesaro trovava riscontro nelle deposizione della persona offesa e del teste Barbetti, quanto scritto dalla Corte di appello non trovava sostegno in alcun elemento probatorio diverso, per cui il giudice di secondo grado aveva errato nel qualificare un fatto di natura puramente civilistica (parziale inadempimento del contratto di compravendita) nel reato di truffa, non sussistendo alcun artifizio o raggiro posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] e/o ricollegabile ai presunti concorrenti perpetrato ai danni della persona offesa. Il difensore rileva che non valevano a giustificare la sentenza di secondo grado né la consegna di assegni post datati e le presunte attività di convincimento sulla solvibilità del debitore, dato che non era emersa alcuna attività di convincimento al riguardo, né la circostanza che alcuni assegni consegnati in pagamento erano riferibili ad un conto chiuso (che la Corte di appello indicava intestato alla Broker s.r.I., che nulla aveva a che vedere con [OSCURATO:PERSONA]), né il fatto che la merce avesse un luogo di consegna diverso dalla sede delle società acquirenti, né l'accettazione si un pagamento con assegni post datati. 1.2 II difensore eccepisce la mancanza della motivazione in ordine alla condanna in concorso di [OSCURATO:PERSONA], visto che del nome del ricorrente vi era traccia solo nel capo di imputazione e non risultava alcun comportamento a lui addebitabile; secondo la Corte di appello, Winkler era stato indotto a ritenere che vi fosse un collegamento commerciale tra le società, scoprendo solo successivamente che le suddette società erano in realtà inesistenti e utilizzate solo per interporre un soggetto fittizio nell'acquisto del legname, ma tra le stesse non veniva citata la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n difensore osserva che non vi era prova in atti che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una società cd. cartiera, come indicato nel capo di imputazione e nelle ultime tre righe di pag.1 della sentenza della Corte di appello, né che [OSCURATO:PERSONA] o la di lui moglie fossero mai stati condannati per illeciti tributari o frodi cd. carosello, né che [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore di fatto della società; la motivazione secondo la quale tutti gli altri imputati diversi da [OSCURATO:PERSONA] non potessero non conoscere che taluni degli assegni fossero afferenti conti chiusi era manifestamente illogica; inoltre, prosegue il difensore, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse una società fittizia emergeva da quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie Troiani all'udienza del 7 luglio 2015, senza che mai fossero stati smentiti né in sede di controesanne, né nell'appello della parte civile. 2.2 Il difensore lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che la condotta fraudolenta sarebbe stata dimostrata anche dalla circostanza che la consegna di merce avvenisse presso i clienti delle ditte riconducibili agli imputati e non presso le stesse, non comprendendosi perché tale profilo sarebbe stato decisivo. 2.3 II difensore osserva che il capo di imputazione contestava in fatto a [OSCURATO:PERSONA] di aver posto in essere una condotta illecita costituita dall'artificio di consegna di numerosi assegni postdatati alla parte civile, al fine di garantire la solvibilità e la affidabilità della società acquirente e così proseguire il rapporto commerciale con i fratelli Mascarucci e con Mazzoli: nell'atto di costituzione di parte civile non vi era però alcun riferimento alla condotta che avrebbe tenuto [OSCURATO:PERSONA], così come nelle trascrizioni dell'udienza del 13 gennaio 2015, per cui non era dato sapere dove la Corte di appello di Ancona avesse acquisito l'informazione istruttoria secondo cui la persona offesa avrebbe affermato di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] rassicurazioni sulla solvibilità delle ditte acquirenti; e che [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai posto in essere la condotta contestata emergeva da pag.26 delle trascrizioni dell'udienza del 13 gennaio 2015, quando la parte civile aveva riferito che gli assegni glieli consegnava unicamente [OSCURATO:PERSONA] e che tale dazione avveniva presso gli uffici della ditta IMAS; anche da pag.17 e pag.18 delle trascrizioni risultava che la parte civile aveva parlato solo dei fratelli Mascarucci, mai di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore aggiunge che la Corte di appello aveva affermato che la persona offesa sarebbe stata tratta in inganno anche grazie alla artificiosa solidità del gruppo delle società, circostanza non contestata a [OSCURATO:PERSONA] nel capo di imputazione, né il teste di [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato alcunchè di simile in capo a [OSCURATO:PERSONA] o alla ditta LM; non esisteva poi alcuna sentenza che avesse accertato e dichiarato l'esistenza di società cartiere, né informazioni istruttorie dalle quali desumere che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una "scatola vuota"; si eccepiva quindi l'assenza di correlazione tra accusa e sentenza con riguardo ad una condotta di eventuale e solo ipotizzata rassicurazione successiva alla dazione degli assegni, così come pure la carenza di motivazione per assenza assoluta di alcuna prova idonea a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] consegnasse assegni in luogo e data precisati. 2.4 Il difensore osserva che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] non era sorretta da alcuno dei passaggi motivazionali di cui al 2° e 3° capoverso di pag. 3 della sentenza impugnata che, oltre a tacere il nome del prevenuto, non richiamavano alcuna informazione istruttoria orale e/o documentale che si riferissero allo stesso (nulla si leggeva anche sulla condotta causale di [OSCURATO:PERSONA]); al contrario, la Corte di appello aveva omesso di esaminare e confutare le giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni della teste Troiani che avevano affermato che, una volta accortisi dei debiti della LM e dei crediti dalla stessa vantati, si erano attivati per recuperare somme non pagate e pagare i creditori, tra cui la persona offesa, ottenendo sentenze e pignoramenti contro banche presso le quali Mascarucci aveva indebitamente riscosso assegni a favore della LM, di fatto impoverendone il patrimonio così che, una volta informata la persona offesa di ciò, questa aveva aggredito con pignoramenti presso terzi quelle somme, in ragione dell'esiguo debito di soli 78.000,00 euro in capo alla LM; il [OSCURATO:PERSONA] e la Troiani avevano addirittura denunciato Mascarucci ed agito giudizialmente contro le società debitrici della LM quali quella ritenute "sodali" della stessa LM. 2.5 Il difensore presentava motivi nuovi con i quali eccepiva 2.5.1. la violazione del principio di correlazione tra la condotta naturalistica di cui al capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza; 2.5.2. la carenza di motivazione sulla affermazione che la [OSCURATO:SOCIETA]. costituisse una società "cartiera" ovvero una "scatola vuota"; 2.5.3. il vizio di motivazione ed il travisamento delle prove orali relativamente alle presunte rassicurazioni. 3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4 ( INV"\A. 3.1 II difensore osserva che la Corte di appello, pur giungendo ad una diversa conclusione rispetto al giudice di primo grado, aveva omesso di indicare specificamente quali passaggi della deposizione della persona offesa Winkler avrebbero sorretto tale difforme conclusione; tale omissione pareva vulnerare l'obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice di appello in caso di reformatio in peius; secondo la Corte di appello, gli artifici e raggiri che avrebbero indotto la parte civile ad effettuare le vendite elencate in imputazione sarebbero consistite nelle rassicurazioni reiterate e continue di prossimo pagamento, nell'invio di molti assegni, di cui alcuni pagati, nella ricognizione di debito sottoscritta dal ricorrente, nella circostanza che gli assegni a nome della [OSCURATO:PERSONA] fossero riferibili ad un conto chiuso, nel fatto che la merce, su indicazione di Mascarucci, non veniva consegnata alle società che avrebbero dovuto pagare, ma trasportata nel piazzale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. t della L.M. s.r.I., risultando le società acquirenti società cartiere, fatto ignorato dalla parte civile, nelle rassicurazioni rese da persone affidabili quali [OSCURATO:PERSONA], direttore di banca; a tale proposito il difensore osserva che: 1) gli atti di disposizione della parte civile non erano mai stati determinati dalle rassicurazioni di prossimo pagamento, come risultava dalle dichiarazioni della parte civile e come affermato dal giudice di primo grado; 2) la ricognizione di debito da parte di Mascarucci appariva irrilevante; 3) dalla deposizione del maresciallo Barbetti emergeva che vi era stato un unico assegno emesso sul conto della Broker s.r.I.; 4) non costituiva circostanza incontroversa che al momento delle forniture la parte civile non fosse a conoscenza che il legname venisse trasportato presso la sede di società diverse dalle acquirenti, come risultava dalle dichiarazioni della persona offesa, né risultava chiaro quanti) la persona offesa avrebbe appreso la natura di "cartiere" delle acquirenti; 5) la persona offesa aveva espressamente escluso che il fatto di aver trattato con [OSCURATO:PERSONA] fosse garanzia di solvibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati. 1.1 E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale il giudice di appello, nel caso di riforma di una sentenza di assoluzione sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, avendo l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente gli argomenti rilevanti 5 ,Ys. i(n.(\r\, della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza e non potendo limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella del provvedimento impugnato. Infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638), mettendo in luce le carenze e le aporie, che ne giustifichino l'integrale riforma ( Sez. 2 n. 50643 del 18711/2014, Rv. 261327), dando conto delle ragioni della relativa incompletezza, e non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato ( Sez. 6 n. 10130 del 20/02/2015, Rv. 262907). Si afferma, in sostanza, che la decisione di secondo grado, che vada di contrario avviso rispetto al decisum di primo grado, in punto di penale responsabilità deve essere sorretta da una motivazione c.d. rafforzata ( cfr. anche Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01) Nel caso in esame, la Corte di appello si è sottratta all'onere di fornire una motivazione rafforzata, non spiegando in alcun modo per quale motivo non fossero condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado e non evidenziando, in particolare, quale fosse la condotta attribuibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né in modo sufficiente quali fossero le rassicurazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado aveva ritenuto che la tesi dell'accusa fosse stata smentita dalle stesse dichiarazioni della persona offesa (riportate nella motivazione), che non aveva mai parlato di rassicurazioni ricevute o di attività di convincimento svolte dagli imputati; a fronte di tale motivazione, la Corte di appello si è limitata ad affermare genericamente che vi erano state rassicurazioni reiterate e continue di prossimo pagamento, fondando la sentenza di condanna su tale aspetto (ritenendo correttamente che la consegna di assegni privi di copeturar non fosse sufficiente ad integrare il reato di truffa), e sulla considerazione che le ditte destinatarie della merce fossero mere società cd. "cartiere", senza però spiegare da quale elemento probatorio avesse tratto tale ultima conclusione; pertanto, non si può ritenere di essere al cospetto di una motivazione cd. Rafforzata che giustificherebbe il ribaltamento della decisione di primo grado 2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non essendovi più res iudicanda penale, in quanto il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la li
Sentenza Cassazione n. 09965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris