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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 06794/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6794/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3661/2025* * * 28236/2025* ** * MONACOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 14/07/2025 della Corte di appello di Leccevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce pronunciando quale giudicedell esecuzione rigettava la richiesta avanzata da * * volta all annullamentodell ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla locale Procura generale in luogodel provvedimento invocato in funzione della possibile concessione dell affidamento in provain casi particolari di sospensione dell ordine stesso e di mantenimento del regime di arrestidomiciliari ai sensi dell art. 656 commi 5 e 10 cod. proc. pen.* il giudice dell esecuzione che la carcerazione fosse stata correttamentedisposta dovendo il condannato espiare pena detentiva cumulata compresa nel residuo trai quattro e i sei anni pena superiore dunque al limite di legge posto che nel provvedimentodi esecuzione di pene concorrenti datato 17 giugno 2025 figurava un titolo sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 2 luglio 2024 includente reato ostativo ex art. 4 bis * pen.* risultando la quota parte di pena riferita a tale ultimo reato ormai espiata il giudicedell esecuzione reputava che lo scioglimento virtuale del cumulo fosse in materia preclusoper effetto dell art. 94 comma 1 * stup.2.

Ricorre il condannato per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 656 commi 1 5 e9 657 e 663 cod. proc. pen.A suo giudizio il pubblico ministero anziché emanare il provvedimento di esecuzione dipene concorrenti destinato a risolversi in suo pregiudizio avrebbe dovutoa imputare l intero presofferto al solo titolo esecutivo sopra citato la sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 2 luglio 2024b considerare interamente espiata la pena ad esso corrispondente escludendolo dalcumuloc porre in esecuzione unicamente e isolatamente il titolo esecutivo ulteriore sentenzadella Corte di appello di Lecce del 17 gennaio 2024 non comprendente reati ostativi.Se si fosse così operato secondo la modalità che il ricorrente postula corretta la penaresidua espianda sarebbe rimasta attestata nel range compreso tra i quattro e i sei anni direclusione compatibile tuttavia – venuta meno la presenza del reato ostativo – con lasospensione dell ordine di carcerazione.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 656 comma 9lett. a cod. proc. pen. e 94 * stup.A suo giudizio l indirizzo ermeneutico – che non ammette a fronte dell intervenutaespiazione della quota parte di pena riferibile a reato ostativo ex art. 4 bis * pen. lapossibilità dello scioglimento virtuale del cumulo in funzione dell accesso alla misuradell affidamento in prova in casi particolari e della pregiudiziale sospensione del titolo dicarcerazione – sarebbe contrario a sistema e tale comunque da metterlo in tensione con iprincipi del giusto processo ex art. 6 CEDU con i principi di ragionevolezza ed uguaglianzadi cui all art. 3 * con il diritto alla salute di cui all art. 32 * e con la finalità rieducativadella pena sancita dall art. 27 terzo comma *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.L ordinamento giuridico in materia di esecuzione penale è informato al principio dellaunitarietà del rapporto esecutivo direttamente desumibile dall art. 663 comma 1 cod. proc.pen.

«Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali perreati diversi il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle normesul concorso di pene» e in base al quale tutte le pene della stessa specie devono essereeseguite contemporaneamente come pena unica * 1 n. 2590 del 11/12/2020 dep.2021 * * 280650 01 * 1 n. 23571 del 06/05/2008 * * 240129 01 salve leipotesi di scioglimento tuttavia solo ideale del cumulo – in presenza di reati ostativi e dipresofferto loro imputabile e in funzione dell ammissione a benefici penitenziari o premiali –ammesse dall ordinamento stesso Corte cost. n. 32 del 2022 * 1 n. 28141 del18/06/2021 * * 281672 01 * 1 n. 13041 del 11/12/2020 dep. 2021 * *280982 01 * 1 n. 52182 del 29/11/2016 * * 269045 01 .* dunque il giudice a quo ha ritenuto priva di base giuridica la pretesa delcondannato volta a precludere nel suo caso la formazione del cumulo.Per il pubblico ministero dell esecuzione si trattava viceversa di attività doverosasvolta in modo conforme a legge dal momento che ai fini dell esecuzione delle peneconcorrenti deve seguirsi la regola del necessario inserimento nel cumulo di tutte le peneche come nel caso di specie non risultino ancora espiate alla data di commissionedell ultimo reato oltre che delle pene ancorché espiate che possano comunque avereincidenza sul loro concorso materiale * 1 n. 26601 del 07/05/2024 * *286604 01 anche in rapporto agli istituti di diritto penitenziario.2.

Tra le ipotesi consentite di scioglimento ideale del cumulo non rientra peraltroquella funzionale all ottenimento dell affidamento in prova in casi particolari rispetto al qualecostituisce condizione di accesso alla misura e alla pregiudiziale sospensione del titolo dicarcerazione la circostanza che la pena detentiva ancora da espiare «se relativa a titoloesecutivo comprendente reati di cui all art. 4 bis» * pen. sia contenuta nel più ristrettolimite dei quattro anni anziché nel limite ordinario dei sei art. 94 comma 1 * stup. .* formulazione testuale per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata *1 n. 37523 del 02/07/2024 A. * 287078 01 * 1 n. 23279 del 03/03/2021 ** 281613 01 * 1 n. 12339 del 20/02/2020 * * 278701 01 * 1 n. 42088del 18/07/2019 * * 277294 01 preclude infatti la possibilità di isolare virtualmenteall interno del cumulo i reati in questione onde accertare l avvenuta espiazione della relativaquota parte ed eliderne gli effetti riflessi in tema di irrigidimento dei requisiti di accesso allamisura alternativa di ordine terapeutico.E questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale di tale assetto in relazione agli artt. 3 27 e 32 * nella parte in cui essoprevede un diverso requisito di ammissione all affidamento in prova in casi particolari percoloro che siano stati condannati per uno dei reati ostativi previsti dall art. 4 bis * pen. inquanto la norma non stabilisce in verità alcuna preclusione assoluta ma prevede unadiversa e più stringente modalità di ingresso al beneficio ed eventualmente un previoperiodo di osservazione intramuraria giustificata dalla gravità dei reati inclusi nel titoloesecutivo indicativi di una maggiore pericolosità sociale del detenuto * 1 n. 20702 del16/06/2020 * * 279376 02 .Né appare pertinente il richiamo all art. 6 CEDU venendo qui in gioco le normemateriali che governano le modalità di accesso alle misure alternative e non regole formali eprocedurali idonee ad impegnare il parametro convenzionale.Il secondo motivo di ricorso deve giudicarsi infondato alla stregua della considerazioniche precedono.3. * la reiezione dell intero ricorso e la condanna del ricorrente ai sensi dell art.616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6794/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3661/2025* * * 28236/2025* ** * MONACOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 14/07/2025 della Corte di appello di Leccevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce pronunciando quale giudicedell esecuzione rigettava la richiesta avanzata da * * volta all annullamentodell ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla locale Procura generale in luogodel provvedimento invocato in funzione della possibile concessione dell affidamento in provain casi particolari di sospensione dell ordine stesso e di mantenimento del regime di arrestidomiciliari ai sensi dell art. 656 commi 5 e 10 cod. proc. pen.* il giudice dell esecuzione che la carcerazione fosse stata correttamentedisposta dovendo il condannato espiare pena detentiva cumulata compresa nel residuo trai quattro e i sei anni pena superiore dunque al limite di legge posto che nel provvedimentodi esecuzione di pene concorrenti datato 17 giugno 2025 figurava un titolo sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 2 luglio 2024 includente reato ostativo ex art. 4 bis * pen.* risultando la quota parte di pena riferita a tale ultimo reato ormai espiata il giudicedell esecuzione reputava che lo scioglimento virtuale del cumulo fosse in materia preclusoper effetto dell art. 94 comma 1 * stup.2.

Ricorre il condannato per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 656 commi 1 5 e9 657 e 663 cod. proc. pen.A suo giudizio il pubblico ministero anziché emanare il provvedimento di esecuzione dipene concorrenti destinato a risolversi in suo pregiudizio avrebbe dovutoa imputare l intero presofferto al solo titolo esecutivo sopra citato la sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 2 luglio 2024b considerare interamente espiata la pena ad esso corrispondente escludendolo dalcumuloc porre in esecuzione unicamente e isolatamente il titolo esecutivo ulteriore sentenzadella Corte di appello di Lecce del 17 gennaio 2024 non comprendente reati ostativi.Se si fosse così operato secondo la modalità che il ricorrente postula corretta la penaresidua espianda sarebbe rimasta attestata nel range compreso tra i quattro e i sei anni direclusione compatibile tuttavia – venuta meno la presenza del reato ostativo – con lasospensione dell ordine di carcerazione.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 656 comma 9lett. a cod. proc. pen. e 94 * stup.A suo giudizio l indirizzo ermeneutico – che non ammette a fronte dell intervenutaespiazione della quota parte di pena riferibile a reato ostativo ex art. 4 bis * pen. lapossibilità dello scioglimento virtuale del cumulo in funzione dell accesso alla misuradell affidamento in prova in casi particolari e della pregiudiziale sospensione del titolo dicarcerazione – sarebbe contrario a sistema e tale comunque da metterlo in tensione con iprincipi del giusto processo ex art. 6 CEDU con i principi di ragionevolezza ed uguaglianzadi cui all art. 3 * con il diritto alla salute di cui all art. 32 * e con la finalità rieducativadella pena sancita dall art. 27 terzo comma *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.L ordinamento giuridico in materia di esecuzione penale è informato al principio dellaunitarietà del rapporto esecutivo direttamente desumibile dall art. 663 comma 1 cod. proc.pen.

«Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali perreati diversi il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle normesul concorso di pene» e in base al quale tutte le pene della stessa specie devono essereeseguite contemporaneamente come pena unica * 1 n. 2590 del 11/12/2020 dep.2021 * * 280650 01 * 1 n. 23571 del 06/05/2008 * * 240129 01 salve leipotesi di scioglimento tuttavia solo ideale del cumulo – in presenza di reati ostativi e dipresofferto loro imputabile e in funzione dell ammissione a benefici penitenziari o premiali –ammesse dall ordinamento stesso Corte cost. n. 32 del 2022 * 1 n. 28141 del18/06/2021 * * 281672 01 * 1 n. 13041 del 11/12/2020 dep. 2021 * *280982 01 * 1 n. 52182 del 29/11/2016 * * 269045 01 .* dunque il giudice a quo ha ritenuto priva di base giuridica la pretesa delcondannato volta a precludere nel suo caso la formazione del cumulo.Per il pubblico ministero dell esecuzione si trattava viceversa di attività doverosasvolta in modo conforme a legge dal momento che ai fini dell esecuzione delle peneconcorrenti deve seguirsi la regola del necessario inserimento nel cumulo di tutte le peneche come nel caso di specie non risultino ancora espiate alla data di commissionedell ultimo reato oltre che delle pene ancorché espiate che possano comunque avereincidenza sul loro concorso materiale * 1 n. 26601 del 07/05/2024 * *286604 01 anche in rapporto agli istituti di diritto penitenziario.2.

Tra le ipotesi consentite di scioglimento ideale del cumulo non rientra peraltroquella funzionale all ottenimento dell affidamento in prova in casi particolari rispetto al qualecostituisce condizione di accesso alla misura e alla pregiudiziale sospensione del titolo dicarcerazione la circostanza che la pena detentiva ancora da espiare «se relativa a titoloesecutivo comprendente reati di cui all art. 4 bis» * pen. sia contenuta nel più ristrettolimite dei quattro anni anziché nel limite ordinario dei sei art. 94 comma 1 * stup. .* formulazione testuale per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata *1 n. 37523 del 02/07/2024 A. * 287078 01 * 1 n. 23279 del 03/03/2021 ** 281613 01 * 1 n. 12339 del 20/02/2020 * * 278701 01 * 1 n. 42088del 18/07/2019 * * 277294 01 preclude infatti la possibilità di isolare virtualmenteall interno del cumulo i reati in questione onde accertare l avvenuta espiazione della relativaquota parte ed eliderne gli effetti riflessi in tema di irrigidimento dei requisiti di accesso allamisura alternativa di ordine terapeutico.E questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale di tale assetto in relazione agli artt. 3 27 e 32 * nella parte in cui essoprevede un diverso requisito di ammissione all affidamento in prova in casi particolari percoloro che siano stati condannati per uno dei reati ostativi previsti dall art. 4 bis * pen. inquanto la norma non stabilisce in verità alcuna preclusione assoluta ma prevede unadiversa e più stringente modalità di ingresso al beneficio ed eventualmente un previoperiodo di osservazione intramuraria giustificata dalla gravità dei reati inclusi nel titoloesecutivo indicativi di una maggiore pericolosità sociale del detenuto * 1 n. 20702 del16/06/2020 * * 279376 02 .Né appare pertinente il richiamo all art. 6 CEDU venendo qui in gioco le normemateriali che governano le modalità di accesso alle misure alternative e non regole formali eprocedurali idonee ad impegnare il parametro convenzionale.Il secondo motivo di ricorso deve giudicarsi infondato alla stregua della considerazioniche precedono.3. * la reiezione dell intero ricorso e la condanna del ricorrente ai sensi dell art.616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6794/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3661/2025* * * 28236/2025* ** * MONACOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 14/07/2025 della Corte di appello di Leccevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce pronunciando quale giudicedell esecuzione rigettava la richiesta avanzata da * * volta all annullamentodell ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla locale Procura generale in luogodel provvedimento invocato in funzione della possibile concessione dell affidamento in provain casi particolari di sospensione dell ordine stesso e di mantenimento del regime di arrestidomiciliari ai sensi dell art. 656 commi 5 e 10 cod. proc. pen.* il giudice dell esecuzione che la carcerazione fosse stata correttamentedisposta dovendo il condannato espiare pena detentiva cumulata compresa nel residuo trai quattro e i sei anni pena superiore dunque al limite di legge posto che nel provvedimentodi esecuzione di pene concorrenti datato 17 giugno 2025 figurava un titolo sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 2 luglio 2024 includente reato ostativo ex art. 4 bis * pen.* risultando la quota parte di pena riferita a tale ultimo reato ormai espiata il giudicedell esecuzione reputava che lo scioglimento virtuale del cumulo fosse in materia preclusoper effetto dell art. 94 comma 1 * stup.2. Ricorre il condannato per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 656 commi 1 5 e9 657 e 663 cod. proc. pen.A suo giudizio il pubblico ministero anziché emanare il provvedimento di esecuzione dipene concorrenti destinato a risolversi in suo pregiudizio avrebbe dovutoa imputare l intero presofferto al solo titolo esecutivo sopra citato la sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 2 luglio 2024b considerare interamente espiata la pena ad esso corrispondente escludendolo dalcumuloc porre in esecuzione unicamente e isolatamente il titolo esecutivo ulteriore sentenzadella Corte di appello di Lecce del 17 gennaio 2024 non comprendente reati ostativi.Se si fosse così operato secondo la modalità che il ricorrente postula corretta la penaresidua espianda sarebbe rimasta attestata nel range compreso tra i quattro e i sei anni direclusione compatibile tuttavia – venuta meno la presenza del reato ostativo – con lasospensione dell ordine di carcerazione.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 656 comma 9lett. a cod. proc. pen. e 94 * stup.A suo giudizio l indirizzo ermeneutico – che non ammette a fronte dell intervenutaespiazione della quota parte di pena riferibile a reato ostativo ex art. 4 bis * pen. lapossibilità dello scioglimento virtuale del cumulo in funzione dell accesso alla misuradell affidamento in prova in casi particolari e della pregiudiziale sospensione del titolo dicarcerazione – sarebbe contrario a sistema e tale comunque da metterlo in tensione con iprincipi del giusto processo ex art. 6 CEDU con i principi di ragionevolezza ed uguaglianzadi cui all art. 3 * con il diritto alla salute di cui all art. 32 * e con la finalità rieducativadella pena sancita dall art. 27 terzo comma *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.L ordinamento giuridico in materia di esecuzione penale è informato al principio dellaunitarietà del rapporto esecutivo direttamente desumibile dall art. 663 comma 1 cod. proc.pen. «Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali perreati diversi il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle normesul concorso di pene» e in base al quale tutte le pene della stessa specie devono essereeseguite contemporaneamente come pena unica * 1 n. 2590 del 11/12/2020 dep.2021 * * 280650 01 * 1 n. 23571 del 06/05/2008 * * 240129 01 salve leipotesi di scioglimento tuttavia solo ideale del cumulo – in presenza di reati ostativi e dipresofferto loro imputabile e in funzione dell ammissione a benefici penitenziari o premiali –ammesse dall ordinamento stesso Corte cost. n. 32 del 2022 * 1 n. 28141 del18/06/2021 * * 281672 01 * 1 n. 13041 del 11/12/2020 dep. 2021 * *280982 01 * 1 n. 52182 del 29/11/2016 * * 269045 01 .* dunque il giudice a quo ha ritenuto priva di base giuridica la pretesa delcondannato volta a precludere nel suo caso la formazione del cumulo.Per il pubblico ministero dell esecuzione si trattava viceversa di attività doverosasvolta in modo conforme a legge dal momento che ai fini dell esecuzione delle peneconcorrenti deve seguirsi la regola del necessario inserimento nel cumulo di tutte le peneche come nel caso di specie non risultino ancora espiate alla data di commissionedell ultimo reato oltre che delle pene ancorché espiate che possano comunque avereincidenza sul loro concorso materiale * 1 n. 26601 del 07/05/2024 * *286604 01 anche in rapporto agli istituti di diritto penitenziario.2. Tra le ipotesi consentite di scioglimento ideale del cumulo non rientra peraltroquella funzionale all ottenimento dell affidamento in prova in casi particolari rispetto al qualecostituisce condizione di accesso alla misura e alla pregiudiziale sospensione del titolo dicarcerazione la circostanza che la pena detentiva ancora da espiare «se relativa a titoloesecutivo comprendente reati di cui all art. 4 bis» * pen. sia contenuta nel più ristrettolimite dei quattro anni anziché nel limite ordinario dei sei art. 94 comma 1 * stup. .* formulazione testuale per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata *1 n. 37523 del 02/07/2024 A. * 287078 01 * 1 n. 23279 del 03/03/2021 ** 281613 01 * 1 n. 12339 del 20/02/2020 * * 278701 01 * 1 n. 42088del 18/07/2019 * * 277294 01 preclude infatti la possibilità di isolare virtualmenteall interno del cumulo i reati in questione onde accertare l avvenuta espiazione della relativaquota parte ed eliderne gli effetti riflessi in tema di irrigidimento dei requisiti di accesso allamisura alternativa di ordine terapeutico.E questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale di tale assetto in relazione agli artt. 3 27 e 32 * nella parte in cui essoprevede un diverso requisito di ammissione all affidamento in prova in casi particolari percoloro che siano stati condannati per uno dei reati ostativi previsti dall art. 4 bis * pen. inquanto la norma non stabilisce in verità alcuna preclusione assoluta ma prevede unadiversa e più stringente modalità di ingresso al beneficio ed eventualmente un previoperiodo di osservazione intramuraria giustificata dalla gravità dei reati inclusi nel titoloesecutivo indicativi di una maggiore pericolosità sociale del detenuto * 1 n. 20702 del16/06/2020 * * 279376 02 .Né appare pertinente il richiamo all art. 6 CEDU venendo qui in gioco le normemateriali che governano le modalità di accesso alle misure alternative e non regole formali eprocedurali idonee ad impegnare il parametro convenzionale.Il secondo motivo di ricorso deve giudicarsi infondato alla stregua della considerazioniche precedono.3. * la reiezione dell intero ricorso e la condanna del ricorrente ai sensi dell art.616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6794/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3661/2025* * * 28236/2025* ** * MONACOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 14/07/2025 della Corte di appello di Leccevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce pronunciando quale giudicedell esecuzione rigettava la richiesta avanzata da * * volta all annullamentodell ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla locale Procura generale in luogodel provvedimento invocato in funzione della possibile concessione dell affidamento in provain casi particolari di sospensione dell ordine stesso e di mantenimento del regime di arrestidomiciliari ai sensi dell art. 656 commi 5 e 10 cod. proc. pen.* il giudice dell esecuzione che la carcerazione fosse stata correttamentedisposta dovendo il condannato espiare pena detentiva cumulata compresa nel residuo trai quattro e i sei anni pena superiore dunque al limite di legge posto che nel provvedimentodi esecuzione di pene concorrenti datato 17 giugno 2025 figurava un titolo sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 2 luglio 2024 includente reato ostativo ex art. 4 bis * pen.* risultando la quota parte di pena riferita a tale ultimo reato ormai espiata il giudicedell esecuzione reputava che lo scioglimento virtuale del cumulo fosse in materia preclusoper effetto dell art. 94 comma 1 * stup.2. Ricorre il condannato per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 656 commi 1 5 e9 657 e 663 cod. proc. pen.A suo giudizio il pubblico ministero anziché emanare il provvedimento di esecuzione dipene concorrenti destinato a risolversi in suo pregiudizio avrebbe dovutoa imputare l intero presofferto al solo titolo esecutivo sopra citato la sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 2 luglio 2024b considerare interamente espiata la pena ad esso corrispondente escludendolo dalcumuloc porre in esecuzione unicamente e isolatamente il titolo esecutivo ulteriore sentenzadella Corte di appello di Lecce del 17 gennaio 2024 non comprendente reati ostativi.Se si fosse così operato secondo la modalità che il ricorrente postula corretta la penaresidua espianda sarebbe rimasta attestata nel range compreso tra i quattro e i sei anni direclusione compatibile tuttavia – venuta meno la presenza del reato ostativo – con lasospensione dell ordine di carcerazione.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 656 comma 9lett. a cod. proc. pen. e 94 * stup.A suo giudizio l indirizzo ermeneutico – che non ammette a fronte dell intervenutaespiazione della quota parte di pena riferibile a reato ostativo ex art. 4 bis * pen. lapossibilità dello scioglimento virtuale del cumulo in funzione dell accesso alla misuradell affidamento in prova in casi particolari e della pregiudiziale sospensione del titolo dicarcerazione – sarebbe contrario a sistema e tale comunque da metterlo in tensione con iprincipi del giusto processo ex art. 6 CEDU con i principi di ragionevolezza ed uguaglianzadi cui all art. 3 * con il diritto alla salute di cui all art. 32 * e con la finalità rieducativadella pena sancita dall art. 27 terzo comma *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.L ordinamento giuridico in materia di esecuzione penale è informato al principio dellaunitarietà del rapporto esecutivo direttamente desumibile dall art. 663 comma 1 cod. proc.pen. «Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali perreati diversi il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle normesul concorso di pene» e in base al quale tutte le pene della stessa specie devono essereeseguite contemporaneamente come pena unica * 1 n. 2590 del 11/12/2020 dep.2021 * * 280650 01 * 1 n. 23571 del 06/05/2008 * * 240129 01 salve leipotesi di scioglimento tuttavia solo ideale del cumulo – in presenza di reati ostativi e dipresofferto loro imputabile e in funzione dell ammissione a benefici penitenziari o premiali –ammesse dall ordinamento stesso Corte cost. n. 32 del 2022 * 1 n. 28141 del18/06/2021 * * 281672 01 * 1 n. 13041 del 11/12/2020 dep. 2021 * *280982 01 * 1 n. 52182 del 29/11/2016 * * 269045 01 .* dunque il giudice a quo ha ritenuto priva di base giuridica la pretesa delcondannato volta a precludere nel suo caso la formazione del cumulo.Per il pubblico ministero dell esecuzione si trattava viceversa di attività doverosasvolta in modo conforme a legge dal momento che ai fini dell esecuzione delle peneconcorrenti deve seguirsi la regola del necessario inserimento nel cumulo di tutte le peneche come nel caso di specie non risultino ancora espiate alla data di commissionedell ultimo reato oltre che delle pene ancorché espiate che possano comunque avereincidenza sul loro concorso materiale * 1 n. 26601 del 07/05/2024 * *286604 01 anche in rapporto agli istituti di diritto penitenziario.2. Tra le ipotesi consentite di scioglimento ideale del cumulo non rientra peraltroquella funzionale all ottenimento dell affidamento in prova in casi particolari rispetto al qualecostituisce condizione di accesso alla misura e alla pregiudiziale sospensione del titolo dicarcerazione la circostanza che la pena detentiva ancora da espiare «se relativa a titoloesecutivo comprendente reati di cui all art. 4 bis» * pen. sia contenuta nel più ristrettolimite dei quattro anni anziché nel limite ordinario dei sei art. 94 comma 1 * stup. .* formulazione testuale per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata *1 n. 37523 del 02/07/2024 A. * 287078 01 * 1 n. 23279 del 03/03/2021 ** 281613 01 * 1 n. 12339 del 20/02/2020 * * 278701 01 * 1 n. 42088del 18/07/2019 * * 277294 01 preclude infatti la possibilità di isolare virtualmenteall interno del cumulo i reati in questione onde accertare l avvenuta espiazione della relativaquota parte ed eliderne gli effetti riflessi in tema di irrigidimento dei requisiti di accesso allamisura alternativa di ordine terapeutico.E questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale di tale assetto in relazione agli artt. 3 27 e 32 * nella parte in cui essoprevede un diverso requisito di ammissione all affidamento in prova in casi particolari percoloro che siano stati condannati per uno dei reati ostativi previsti dall art. 4 bis * pen. inquanto la norma non stabilisce in verità alcuna preclusione assoluta ma prevede unadiversa e più stringente modalità di ingresso al beneficio ed eventualmente un previoperiodo di osservazione intramuraria giustificata dalla gravità dei reati inclusi nel titoloesecutivo indicativi di una maggiore pericolosità sociale del detenuto * 1 n. 20702 del16/06/2020 * * 279376 02 .Né appare pertinente il richiamo all art. 6 CEDU venendo qui in gioco le normemateriali che governano le modalità di accesso alle misure alternative e non regole formali eprocedurali idonee ad impegnare il parametro convenzionale.Il secondo motivo di ricorso deve giudicarsi infondato alla stregua della considerazioniche precedono.3. * la reiezione dell intero ricorso e la condanna del ricorrente ai sensi dell art.616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 06794/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris