CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 30626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso la sentenza n. 1442/20 in data 17/03/2022 della Corte di appello di Palermo, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020„ convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni in data 18/05/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di zippello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trapani in data 03/02/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 635 cpv. cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att:. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e per violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen., in presenza di reato prescrittosi in data 08/01/2022, prima della pronuncia della sentenza di appello. Secondo motivo: violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito hanno omesso di considerare il grave stato di alterazione psico-fisica dell'imputato che la reale portata dell'occorso. 3. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo. 4. Il reato, consumato in data 08/07/2014, tenuto conto della durata del termine ordinario di sospensione (anni sei), della durata massima a ragione degli eventi interruttivi (anni uno e mesi sei) e dei periodi di sospensione intervenuti (complessivi giorni trentacinque, a ragione del differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/11/2019 per adesione del difensore all'agitazione sindacale indetta dalla categoria di riferimento e dell'ulteriore differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 03/02/2020 in conseguenza del dedotto e comprovato legittimo impedimento del difensore), risulta essersi prescritto in data 12/02/2021, anteriormente alla pronuncia di secondo grado.5. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è da considerarsi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819): estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione che deve essere dichiarata in sede di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Sentenza a motivazione semplificata.