CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.); -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625 n.7 cod. pen. - è: - quanto alla condizione di procedibilità, manifestatamente infondato attesa la assoluta chiarezza del capo di imputazione che non solo contesta la circostanza di cui all'art.625 n. 7 cod. pen. attraverso l'espresso richiamo all'articolo di legge, ma opera anche un esplicito riferimento al "pubblico servizio", riconducendo la ipotesi contestata ai casi in cui è possibile procedere di ufficio anche alla luce del d. Igs. 150/2022; -quanto alla sussistenza della circostanza richiamata, il motivo risulta inedito, non essendo stato dedotto con l'atto di appello e tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione, nonché manifestamente infondato e versato in fatto non confrontandosi con la motivazione della sentenza ( pag. 4: l'imputata, quale titolare dell'utenza Enel, ha consapevolmente prelevato "in nero" gran parte dell'energia elettrica concretamente consumata, pagando per vari anni all'Enel un corrispettivo irrisorio, avvalendosi, per procurarsi energia elettrica, del collegamento abusivo anziché del contatore). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così