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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 24882/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clye ha concluso chiedendo udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole dei reati di minaccia e lesioni volontarie, ha rideterminato, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena al predetto inflitta in mesi quattro di reclusione. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo proposto, che vi sia difformità tra la decisione della corte territoriale rispetto alle conclusioni raggiunte, concordemente, all'udienza, dal Procuratore Generale e dall'appellante, che avevano indicato la pena finale in mesi quattro di reclusione, con rinuncia ai motivi di appello (tranne che per quello sulle attenuanti generiche e sulla continuazione).

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Preliminarmente si rammenta che è irrilevante l'eventuale difformità dell'itinerario attraverso il quale si è giunti alla commisurazione della pena riportata in sentenza rispetto a quello concordato fra le parti se, comunque, la pena finale corrisponde a quella sulla quale è intervenuto l'accordo tra le parti.

In particolare, ha già avuto modo di affermare questa Corte che in tema di "patteggiamento in appello", è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorchè, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (In applicazione del principio, questa Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato si doleva della diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto di accordo, Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021 Ud. (dep. 12/01/2022 ) Rv. 282530).

Conforta - scrive condivisibilmente questa Corte - la conclusione circa l'irrilevanza della difformità lamentata la giurisprudenza formatasi sul diverso fronte dei limiti dello scrutinio della Corte di cassazione sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., giurisprudenza che lo limita alla sola illegalità.Peraltro nel caso di specie, a ben vedere non può nemmeno ritenersi intervenuta una vera e propria difformità tra quanto proposto dalle parti e quanto recepito in sentenza dal momento che la corte territoriale, come richiesto, ha riconosciuto le attenuanti generiche e quanto all'aumento per la continuazione ha proceduto a ridurlo rispetto al primo grado di giudizio, così giungendo alla pena finale di mesi quattro, come richiesta.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clye ha concluso chiedendo udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole dei reati di minaccia e lesioni volontarie, ha rideterminato, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena al predetto inflitta in mesi quattro di reclusione. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo proposto, che vi sia difformità tra la decisione della corte territoriale rispetto alle conclusioni raggiunte, concordemente, all'udienza, dal Procuratore Generale e dall'appellante, che avevano indicato la pena finale in mesi quattro di reclusione, con rinuncia ai motivi di appello (tranne che per quello sulle attenuanti generiche e sulla continuazione). 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Preliminarmente si rammenta che è irrilevante l'eventuale difformità dell'itinerario attraverso il quale si è giunti alla commisurazione della pena riportata in sentenza rispetto a quello concordato fra le parti se, comunque, la pena finale corrisponde a quella sulla quale è intervenuto l'accordo tra le parti. In particolare, ha già avuto modo di affermare questa Corte che in tema di "patteggiamento in appello", è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorchè, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (In applicazione del principio, questa Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato si doleva della diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto di accordo, Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021 Ud. (dep. 12/01/2022 ) Rv. 282530). Conforta - scrive condivisibilmente questa Corte - la conclusione circa l'irrilevanza della difformità lamentata la giurisprudenza formatasi sul diverso fronte dei limiti dello scrutinio della Corte di cassazione sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., giurisprudenza che lo limita alla sola illegalità.Peraltro nel caso di specie, a ben vedere non può nemmeno ritenersi intervenuta una vera e propria difformità tra quanto proposto dalle parti e quanto recepito in sentenza dal momento che la corte territoriale, come richiesto, ha riconosciuto le attenuanti generiche e quanto all'aumento per la continuazione ha proceduto a ridurlo rispetto al primo grado di giudizio, così giungendo alla pena finale di mesi quattro, come richiesta. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del
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