CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazioen della penale responsabilità, è inammissibile sia perché articolato in fatto, essendo diretto a una rivalutazione delle risultanze probatoria, sia perché generico, non confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, con apprezzamento di fatto non manifestante illogico - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito sia l'intervenuta cessione di sostanza stupefacente al Cosenza sulla base sia delle dichiarazioni rese da costui, sia dalle risultanze dell'annotazione di servizio, da cui emerge che gli operanti assistettero allo scambio; sia la destinazione alla cessione dello stupefacente rivenuto addosso all'imputato, sulla base sia delle complessive dosi ricavabili, pari a 65, sia delle modalità di confezionamento in singole dosi, portate fuori dall'abitazione, sia dal rinvenimento, nel comodino della camera da letto del Lupinetti, si ritagli di cellophane e di un coltello intriso di stupefacente; considerato che il secondo e il terzo motivo, che denunciano, rispettivamente, il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. e l'eccessività della pena inflitta, sono inammissibile sia perché, in relazione al secondo motivo, esso è generico, non confrontandosi con la motivazione laddove ha ravvisato, quali elementi ostativi all'applicazione dell'istituto del particolare tenuità del fatto, non solo la concreta gravità del fatto, ma i due precedenti penali specifici, integranti l'abitualità della condotta, che di per sé solo impedisce la qualificazione dell'offesa in termini di particolare tenuità; sia perché, in relazione al terzo motivo, il trattamento punitivo è sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte di merito riconosciuto l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., e, alla luce dei criteri ex art. 133 cod. proc. pen., tra cui i precedenti penali specifici, individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec