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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 22602/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16817/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il PROVVEDIMENTO d el TRIBUNALE di SALERNO n. 239/2011depositato i l 28/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Con ricorso ex art.111, settimo comma, Cost., [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Salerno, reso in data 28 maggio 2020, nell’ambito del procedimento n. 10000239/11, per violazione della propria libertà personale.

Con detto provvedimento il Giudice istruttore ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza con la quale è stato chiesto il dissequestro della ditta individuale e della partita IVA di [OSCURATO:PERSONA] e la revoca del custode giudiziario, avendo dato atto della sospensione del processo dovuta alla pendenza del regolamento di competenza e del fatto che, trattandosi dell’istanza di revoca del provvedimento cautelare ex art.669 decies, cod.proc.civ., come tale non consisteva in un atto urgente ex art.48, secondo comma, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con un unico motivo il ricorr ente deduce che il provvedimento pregiudica i suoi diritti personali in quanto il mancato dissequestro della partita IVA e della ditta personale, assoggettati a sequestro giudiziario ex art.670 cod.proc.civ., gli impedirebbe di lavorare, di accedere al credito bancario e di usufruire del contributo COVID; deduce che la ditta individuale non può essere oggetto di sequestro ex art.670 cod.proc.civ. perché è il nome commerciale che assume una persona fisica e non un’azienda e svolge ulteriori considerazioni, lamentando la condotta del custode giudiziario e denunciando l’uso da parte di questi del suo codice fiscale.

3.1. -Il ricorso è inammissibile. 3.2.- Giova ricordare che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., è ammesso avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza (come quello oggi impugnato), presentino, tuttavia, i caratteri della decisorietà e della definitività.

Come è stato di recente puntualizzato (Cass. n. 4525/2019), il significato di tali requisiti - in particolare del primo - si coglie nella fondamentale continuità della giurisprudenza (sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., allora secondo comma, con la sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 2953/1953) sul fatto che la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare “il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa”, mediante i quali “il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti” (così, nitidamente, tra le altre, Cass.n. 824/1971, in motivazione).

Pertanto, «la decisorietà consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel cherisiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” ed il “decidere”, cfr. Cass. Sez.U. n. 27073/2016; Cass. n. 10254/1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia,anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo.

Il requisito della definitività, invece, va ravvisato allorquando un provvedimento non avente veste di sentenza, benchè decisorio nei sensi sopra illustrati, non sia soggetto ad un diverso mezzo d'impugnazione, dovendosi altrimenti esperire anzitutto quest'ultimo appello, reclamo o quant'altro - sicchè il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all'esito (cfr. Cass. Sez.U. n. 23073/2016).»(Cass. n. 4525/2019). 3.3.- Nel caso in esame, il provvedimento è consistito nella declaratoria di inammissibilità della richiesta di dissequestro e di revoca del custode giudiziario, fondata sulla circostanza, incontestata, che il procedimento era in fase di sospensione, in ragione della pendenza del regolamento di competenza, e che non si ravvisava l’urgenza che avrebbe potuto consentire l’autorizzazione al compimento di atti ex art. 48, secondo comma, cod.proc.civ., ratio non impugnata.

Tale provvedimento, allora, è chiaramente sprovvisto del requisito della definitività, poichè inidoneo ad acquisire efficacia di giudicato (anche rebus sic stantibus), atteso che la relativa pronuncia, si limita a dare atto della sospensione del procedimento e dell’assenza di ragioni di urgenza e altrettanto va detto, quanto all'ulteriore requisito della decisorietà, poiché il decreto impugnato non entra nel merito dell’istanza. 3.4.-Va aggiunto che la censura non si confronta affatto con la ratio decidendi, ma sollecita con diversi argomenti la revoca del sequestro, provvedimento, anch’esso, che non ha carattere definitivo edecisorio, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità che ha in più occasioni affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di sequestro, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e non decisoria (Cass. n. 15263/2013, in tema di quote di società; Cass. n. 10435/2015; Cass. n. 825/2007).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez.

U. n. 23535/2019).

P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16817/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il PROVVEDIMENTO d el TRIBUNALE di SALERNO n. 239/2011depositato i l 28/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Con ricorso ex art.111, settimo comma, Cost., [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Salerno, reso in data 28 maggio 2020, nell’ambito del procedimento n. 10000239/11, per violazione della propria libertà personale. Con detto provvedimento il Giudice istruttore ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza con la quale è stato chiesto il dissequestro della ditta individuale e della partita IVA di [OSCURATO:PERSONA] e la revoca del custode giudiziario, avendo dato atto della sospensione del processo dovuta alla pendenza del regolamento di competenza e del fatto che, trattandosi dell’istanza di revoca del provvedimento cautelare ex art.669 decies, cod.proc.civ., come tale non consisteva in un atto urgente ex art.48, secondo comma, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con un unico motivo il ricorr ente deduce che il provvedimento pregiudica i suoi diritti personali in quanto il mancato dissequestro della partita IVA e della ditta personale, assoggettati a sequestro giudiziario ex art.670 cod.proc.civ., gli impedirebbe di lavorare, di accedere al credito bancario e di usufruire del contributo COVID; deduce che la ditta individuale non può essere oggetto di sequestro ex art.670 cod.proc.civ. perché è il nome commerciale che assume una persona fisica e non un’azienda e svolge ulteriori considerazioni, lamentando la condotta del custode giudiziario e denunciando l’uso da parte di questi del suo codice fiscale. 3.1. -Il ricorso è inammissibile. 3.2.- Giova ricordare che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., è ammesso avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza (come quello oggi impugnato), presentino, tuttavia, i caratteri della decisorietà e della definitività. Come è stato di recente puntualizzato (Cass. n. 4525/2019), il significato di tali requisiti - in particolare del primo - si coglie nella fondamentale continuità della giurisprudenza (sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., allora secondo comma, con la sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 2953/1953) sul fatto che la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare “il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa”, mediante i quali “il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti” (così, nitidamente, tra le altre, Cass.n. 824/1971, in motivazione). Pertanto, «la decisorietà consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel cherisiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” ed il “decidere”, cfr. Cass. Sez.U. n. 27073/2016; Cass. n. 10254/1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia,anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo. Il requisito della definitività, invece, va ravvisato allorquando un provvedimento non avente veste di sentenza, benchè decisorio nei sensi sopra illustrati, non sia soggetto ad un diverso mezzo d'impugnazione, dovendosi altrimenti esperire anzitutto quest'ultimo appello, reclamo o quant'altro - sicchè il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all'esito (cfr. Cass. Sez.U. n. 23073/2016).»(Cass. n. 4525/2019). 3.3.- Nel caso in esame, il provvedimento è consistito nella declaratoria di inammissibilità della richiesta di dissequestro e di revoca del custode giudiziario, fondata sulla circostanza, incontestata, che il procedimento era in fase di sospensione, in ragione della pendenza del regolamento di competenza, e che non si ravvisava l’urgenza che avrebbe potuto consentire l’autorizzazione al compimento di atti ex art. 48, secondo comma, cod.proc.civ., ratio non impugnata. Tale provvedimento, allora, è chiaramente sprovvisto del requisito della definitività, poichè inidoneo ad acquisire efficacia di giudicato (anche rebus sic stantibus), atteso che la relativa pronuncia, si limita a dare atto della sospensione del procedimento e dell’assenza di ragioni di urgenza e altrettanto va detto, quanto all'ulteriore requisito della decisorietà, poiché il decreto impugnato non entra nel merito dell’istanza. 3.4.-Va aggiunto che la censura non si confronta affatto con la ratio decidendi, ma sollecita con diversi argomenti la revoca del sequestro, provvedimento, anch’esso, che non ha carattere definitivo edecisorio, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità che ha in più occasioni affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di sequestro, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e non decisoria (Cass. n. 15263/2013, in tema di quote di società; Cass. n. 10435/2015; Cass. n. 825/2007). 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019). P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misur
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