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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 29221/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20951/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ANCONA n. 455/2023,depositata il 14/03/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con ricorso affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, resa pubblica in data 14 marzo 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro (accogliendo in parte sia l’appello principale dei predetti Cesaroni-Sacchi, già attori in primo grado, che quello incidentale della convenuta Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. - di seguito anche solo [OSCURATO:PERSONA]), condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di ciascuno dei predetti attori, della minor somma di euro 5.000,00 (in luogo di quella di euro 10.000,00 liquidata dal primo giudice) riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni da immissioni di polveri, rumore e vibrazioni dovuti ai lavori di realizzazione della terza corsia dell’autostrada “A14 Bologna-Taranto”, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di 1/3, le spese del consulente di parte attrice (liquidate complessivamente in euro 2.500,00) e condannando, altresì, ciascun attore-appellante a restituire ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 5.000,00.

2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), ha osservato che: a) in base alle conclusioni della c.t.u., deve “ritenersi accertato, così come affermato dal primo giudice, il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni di polveri, rumore e vibrazioni con conseguente diritto al risarcimento del danno della compromissione subita dagli appellanti”; a.1) “non può però essere condivisa la metodologia di liquidazione adottata dal CTU là dove ha attribuito rilievo di elementi che non risultano essere stati mai dedotti dagli appellanti ai quali non hanno allegato, né tanto meno provato, di aver dovuto lasciare gli immobili o di aver dovuto sostenere costi aggiuntivi per le pulizie rese necessarie della presenza della polvere”; b) la pretesa risarcitoria per il danno da “violazione del paesaggio ambientale” non è stata rigettata dal Tribunale in quanto domanda non proposta dagli attori, ma perché domanda non accoglibile, non avendo costoro “indicato quale norma, posta tutela di un loro diritto soggettivo, sarebbe stata violata da [OSCURATO:PERSONA] non potendo il singolo soggetto genericamente essere risarcito in relazione al paesaggio che, in sé considerato, è bene pubblico e non legittima il singolo a chiedere il risarcimento del danno”; c) quanto ai motivi di appello (dal quinto al settimo) che lamentano il rigetto della pretesa “di danni indiretti ex art.1223 c.c. per non avere il giudice tenuto conto della privazione di attività che ineriscono al contenuto del diritto di proprietà quale la luminosità, panoramicità e godibilità dell’immobile” e il mancato riconoscimento della “responsabilità ex art. 2043 c.c.” nonostante aver gli attori “adempiuto all’onere probatorio al loro carico in relazione al deprezzamento dei beni quale conseguenza dello stravolgimento della preesistente morfologia del terreno e dei caratteri botanico-vegetazionali, dell’esportazione di un fianco della collina con conseguente abbassamento del terreno e distruzione dei piani di campagna, di un fabbricato e di tutta la vegetazione esistente”: c.1) non possono, anzitutto, “trovare accoglimento le deduzioni … relative all’illegittimità della variante, ivi compresa da lamentata assenza di VIA e di provvedimenti autorizzativi, ovvero alla necessità di presentazione di una VIA postuma poiché si tratta di aspetti che rientrano … nella giurisdizione del giudice amministrativo”, alla stregua di quanto affermato all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 17324/2017 resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione promosso nel corso del presente giudizio; c.2) essendo, quindi, l’esame circoscritto alla verifica di una responsabilità ex art. 2043 c.c.

“e se vi siano i danni indiretti agli immobili lamentati dagli appellanti”, nella specie “non risulta sussistente un danno risarcibile poiché i proprietari non hanno fornito la prova di essere stati privati di utilità che ineriscono al contenuto della proprietà quali la luminosità, la panoramicità e la godibilità dell’immobile e neppure che l’opera pubblica abbia diminuito la capacità abitativa o, comunque, inciso sulla loro proprietà che non è stata direttamente toccata da espropri o occupazioni temporanee o imposizione di servitù”; c.3) né hanno trovato conferma, sulla scorta della CTU, le “ulteriori contestazioni relative a modifiche morfologiche della collina con modifiche del microclima sia sotto il profilo acustico che delle polveri e qualità dell’aria e a modifiche delle condizioni idrogeologiche dei terreni e sull’acquifero di alimentazione dei punti di approvvigionamento idrico con conseguente scarso afflusso di acqua ai pozzi di proprietà”; d) la domanda di indennizzo ex art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 “(n)eppure può essere presa in considerazione” in quanto “domanda nuova”, proposta in grado di appello, “e non una mera precisazione delle precedenti domande”, non essendo il tipo di indennizzo “conciliabile con l’eventuale fatto illecito, doloso colposo, della P.A. cui risponde il diverso rimedio di cui all’art. 2043 c.c. richiesto dagli appellanti”; d.1) “(i)n ogni caso va rilevato che secondo quanto risultante dagli accertamenti effettuati non risulta che vi sia un incremento dell’inquinamento acustico … ed atmosferico”, là dove, inoltre, le proprietà degli attori già subivano “il rumore del traffico autostradale” e ne è stata esclusa “l’incidenza su principali caratteristiche”, non essendovi stata diminuzione “di accessibilità, di perdita di posti auto e di verde privato”; e) quanto all’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]: e.1) non sussiste il lamentato vizio di extrapetizione sul riconosciuto “risarcimento ex art. 844 c.c.”, avendo gli attori “lamentato la presenza di rumore e vibrazioni chiedendo conseguentemente i danni per i fastidi sofferti”; e.2) va parzialmente accolto il gravame sul riconosciuto “risarcimento per le immissioni”: ferma restando “la risarcibilità dei danni da immissioni … di rumori, vibrazioni e polveri tali da disturbare la vivibilità delle abitazioni e il riposo degli abitanti”, la relativa liquidazione è da quantificarsi equitativamente nell’importo, spettante a ciascun attore, di euro 5.000,00, all’attualità, ciò in considerazione di quanto riferito dal c.t.u., ossia che i rumori e le vibrazioni “fastidiose, in particolare per il riposo notturno”, non riguardano “l’intero periodo ma sono solo parziali” e da ricollegarsi “all’avanzamento dei lavori sotto le proprietà degli appellati”, mentre in riferimento “alle polveri” si “ritiene equo considerare il periodo indennizzabile per il sollevamento polveri oltre la normale tollerabilità in mesi quattro”.

3. – Resiste con controricorso Autostrade per l ’ Italia [OSCURATO:SOCIETA]., che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi, avverso i quali i ricorrenti si sono difesi con controricorso.

4. – I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale Cesaroni-Sacchi

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1226 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

La Corte territoriale, in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità sull’applicazione dell’art. 1226 c.c. (necessità di esternazione del ragionamento logico e dei criteri utilizzati ai fini della liquidazione in relazione al caso concreto), avrebbe, anzitutto, errato nella quantificazione equitativa del danno da immissioni pur riconosciuto come sussistente, discostandosi dai criteri logici fatti propri dal c.t.u., che per il danno da immissioni di rumori e vibrazioni “aveva ipotizzato un trasloco temporaneo da parte dei proprietari e dei loro familiari in una struttura alberghiera” per tre mesi e per il danno da immissione di polveri “aveva circoscritto il periodo indennizzabile ad 8 mesi”, computando anche “le ore di lavoro eccedenti rispetto alla normale pulizia”.

I ricorrenti sostengono, quindi, che la Corte territoriale “nulla ha detto circa le motivazioni che l’hanno portata a ritenere condivisibile quanto argomentato dal primo giudice al riguardo”, così da incorrere nel vizio di motivazione apparente.

Inoltre, si assume che il giudice di appello avrebbe errato ad accogliere l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, a ridurre al “50% la valutazione equitativa del danno effettuata in primo grado, senza fornire alcuna idonea giustificazione”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 111 Cost., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “nullità della sentenza e/o del procedimento per totale difetto di motivazione in punto di ammissione di prove”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato “la richiesta di danni indiretti ex art. 2043 c.c. da deprezzamento degli immobili per ravvisata mancata prova della illegittimità della variante posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una richiesta istruttoria degli appellanti disattesa, che proprio tali fatti decisivi erano diretti a provare”.

I ricorrenti precisano che in sede di appello avevano “formulata e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta istruttoria … volta ad ottenere l’autorizzazione a depositare in giudizio tutti gli atti del procedimento penale n. 5220/2018, svoltosi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in quanto comprovanti l’illecito perpetrato da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2043 c.c.”, perché documentazione dimostrante “l’assenza di VIA, anche postuma, e dunque l’illegittimità della variante proposta e posta in esecuzione da [OSCURATO:PERSONA]”; documenti citati nella replica conclusionale di primo grado e che il primo giudice aveva ritenuto non “utilizzabili” perché “non prodotti tempestivamente”.

La mancata ammissione dell’anzidetta documentazione probatoria - si argomenta ancora in ricorso – si sarebbe tradotta in un vizio radicale della sentenza, avendo la Corte territoriale impedito ad essi appellanti di assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ledendone il diritto di difesa.

Inoltre, la sentenza sarebbe affetta da nullità per non essersi il giudice di appello pronunciato sull’anzidetta richiesta istruttoria.

3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 24 Cost., per “contraddittorietà e/o illogicità della sentenza gravata in punto di legittimazione alla richiesta dei danni indiretti alla proprietà derivanti dalla profonda alterazione del paesaggio circostante gli immobili”, avendo la Corte territoriale erroneamente reputato che il “singolo soggetto” non potesse “essere genericamente risarcito in relazione al paesaggio”, in quanto bene pubblico, mentre sono da ritenersi “risarcibili anche i danni ingiusti provocati al singolo, proprietario di un immobile, e derivanti dal deterioramento del paesaggio circostante”, quale il deprezzamento del valore commerciale delle proprietà conseguito alla “distruzione in un contesto paesaggistico unico e di pregio assoluto”.

4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c.”, avendo la Corte territoriale, dopo aver qualificato “domanda nuova” la “richiesta degli appellanti di indennizzo ex art. 44 DPR 327/2001”, comunque pronunciato “nel merito della stessa”, essendo l’impugnazione in questa sede rivolta esclusivamente a tale ultima pronuncia, non avendo essi appellanti “mai avanzato una richiesta ex art. 44 DPR 327/2001 per incremento dell’inquinamento acustico ed atmosferico derivante dalla realizzazione della galleria; né era stata lamentata la diminuita accessibilità agli immobili, né la perdita di posti auto e di verde privato”.

Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]

5. – Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la domanda degli attori, ravvisandovi una richiesta risarcitoria ai sensi dell’art. 844 c.c., per illegittima immissione di rumori, vibrazioni e polveri oltre la normale tollerabilità, che, invece, non sarebbe stata mai formulata.

6. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, “166” c.p.c. e 2697 c.c., nonché “difetto di motivazione” e “contraddittorietà”, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto provata per presunzioni la domanda di risarcimento danni ex art. 844 c.c. basandosi sugli accertamenti della c.t.u.

“che invero tale specifico aspetto non ha trattato”, là dove spettava agli appellanti fornire prova del danno, non essendo a tal fine idonei i soli richiami alla consulenza di parte, integralmente contestata.

La ricorrente incidentale sostiene – e argomenta al riguardo (da p. 29 a p. 33 del controricorso/ricorso incidentale) - che, in ogni caso, la CTU espletata in corso di giudizio non fornirebbe affatto la prova del danno da immissioni di polveri, rumori e vibrazioni, avendone la Corte territoriale ripreso dei passaggi generici e contestati (anche per essere taluni accertamenti, in punto di immissioni di rumori/vibrazioni, effettuati senza contraddittorio), dei quali neppure avrebbe ben colto la portata, avendo, peraltro, il CTU esorbitato dai propri poteri là dove ha individuato una «configurazione di danno correlandolo espressamente ad una “ipotesi di trasloco temporaneo” che non può trovare ingresso e riconoscimento alcuno».

7. - Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1226 c.c., nonché “difetto di motivazione”, per aver la Corte territoriale - riscontrata l ’ assenza assoluta di prova e, segnatamente, quanto a “spese straordinarie di pulizia degli immobili di proprietà causa delle polveri derivanti dai lavori” e a “spese per un trasloco temporaneo in una struttura alberghiera durante i lavori medesimi” - erroneamente proceduto ad una liquidazione equitativa del danno, invece di arrestarsi a constatare la “totale assenza probatoria”.

La decisione sui ricorsi

8. - Vanno esaminati, anzitutto, i primi due motivi del ricorso incidentale, giacché con essi è posta in discussione la stessa formulazione di una domanda di risarcimento del danno (primo motivo) e, comunque, l’esistenza di un danno risarcibile (secondo motivo).

8.1. – Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, prima ancora che infondato.

La censura deduce una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. per inesatta rilevazione del contenuto della domanda, che avrebbe determinato un vizio attinente alla individuazione del petitum (Cass. n. 11103/2020; Cass. n. 30770/2023; ma già in tale prospettiva anche Cass., S.U., n. 8077/2012).

Una siffatta censura avrebbe, però, richiesto di essere formulata in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito e, dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (tre le altre: Cass., S.U., n. 8077/2012, citata; Cass. n. 41465/2021).

A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] – a fronte, segnatamente, di una statuizione del giudice di appello in ordine proprio all’insussistenza del vizio di ultrapetizione, quale specifico motivo di appello proposto dalla stessa parte, allora appellata (e appellante incidentale) –avrebbe dovuto, ai fini del rispetto della prescrizione di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., dare sufficiente, ma specifica contezza del contenuto proprio dell’atto di citazione degli originari attori, tanto da evidenziare soprattutto l’assenza di allegazioni circa “la presenza di rumore e vibrazioni” e la conseguente richiesta dei “danni per i fastidi sofferti”, che, invece, la Corte territoriale ha ritenuto dedotte a fondamento della domanda di risarcimento ex art. 844 c.p.c.

La ricorrente incidentale si è limitata ad affermare – in modo generico e non conforme alla prescrizione del n. 6 dell’art. 366 c.p.c. - che una tale richiesta risarcitoria non era stata mai avanzata, non avendo gli attori contestato la “illegittima immissione di rumori, vibrazioni del terreno e polveri oltre la normale tollerabilità”, mancando di richiamare anche la relativa disciplina e la stessa norma dell’art. 844 c.p.c. (p. 27 controricorso/ricorso incidentale).

In ogni caso, va evidenziato che dall’atto di citazione in primo grado (cui, come detto, questa Corte ha accesso per la natura, processuale, del vizio, seppur genericamente, denunciato) - contrariamente a quanto opinato da [OSCURATO:PERSONA] e in armonia, invece, a quanto deciso dalla Corte territoriale – si rinvengono specifiche allegazioni (cfr. a pp. 3/6, tra le altre, le seguenti allegazioni, con indicazioni alla CTU e alla relazione ARPAM 9.1.2013: l’“impatto devastante” su varie componenti ambientali, tra cui “rumori e vibrazioni”; il “peggioramento delle condizioni ambientali e di salute”; la “invivibilità dovuta alla profonda alterazione dello stato dei luoghi ed agli impatti irreversibili generati sulle componenti ambientali dalle attività di cantiere”; il “danno per i fastidi sofferti e le limitazioni subite e subende”; il “superamento diurno e notturno delle soglie consentite per i rumori, all’immissione continua ed anomala di polveri, alle vibrazioni”) che depongono chiaramente per la richiesta di un danno anche per immissioni nocive, là dove, inoltre, è affattoirrilevante (non solo, con tutta evidenza, l’asserita assenza di richieste istruttorie, che opera, semmai, sul diverso piano della prova del danno, ma segnatamente) la mancata indicazione della norma disciplinante la fattispecie legale (art. 844 c.c.), poiché, una volta allegati i fatti materiali, è compito del giudice del merito qualificare giuridicamente la domanda e individuare conseguentemente la norma applicabile (tra le tante: Cass. n. 15724/2011; Cass. n. 5153/2019).

E sotto quest ’ ultimo profilo l’eventuale errore del giudice di merito sarebbe sindacabile in questa sede, semmai, come error in iudicando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., quale doglianza che [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto proposto.

8.2. – Il secondo motivo di ricorso incidentale è in parte inammissibile e in parte infondato.

8.2.1. - Anzitutto, non coglie nel segno la doglianza che deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché non viene censurato un error iuris sul riparto dell ’ onere probatorio, tale che di detto onere sia stata gravata la parte (ossia, la convenuta [OSCURATO:PERSONA]) alla quale non spettava di dimostrare (nella specie) il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria attorea, ma è aggredito l’apprezzamento operato dal giudice di appello sul materiale probatorio.

Valutazione, questa, che ha condotto lo stesso giudice a ritenere provato quel fatto costitutivo (le immissioni nocive di polveri, rumori e vibrazioni), senza, del resto, applicare la regola residuale dettata dal citato art. 2697 c.c. della ripartizione dell’onus probandi, ma facendo ricorso, in base al principio dell’acquisizione della prova (cfr. tra le tante: Cass. n. 3799/1983; Cass. n. 10821/2002; Cass. n. 24177/2020; Cass. n. 26757/2020; Cass. n. 23588/2022), a tutte le risultanze del giudizio e, dunque, non solo alla CTU, ma anche alla documentazione prodotta dalla stessa parte appellata (cfr. p. 5 della sentenza di appello).

8.2.2. -Quanto, poi, alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 (cui è da ritenersi riferita la censura di [OSCURATO:PERSONA], sebbene il motivo in esame indichi nella rubrica, per mero lapsus calami, l ’ art.

“166”) c.p.c., va rammentato che: la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; la violazione dell’art. 116 c.p.c. - norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale - è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le altre: Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 9356/2017; Cass. n. 6981/2024).

La ricorrente incidentale si duole, per l’appunto, della valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, adducendo aporie e insufficienze del ragionamento del giudice di merito nell’apprezzamento della quaestio facti , che si fonda essenzialmente sulla espletata CTU (della quale, peraltro, non sono riportati, se non in modo affatto generico, i contenuti), senza, però, che sia dedotto e denunciato l’omesso esame di fatti, storici, decisivi, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non potendo, quindi, trovare ingresso nella specie il vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione della citata norma processuale e, dunque, il difetto e la contraddittorietà della motivazione lamentati da [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, posto che, in ogni caso, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito (come nella specie) e ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014), non è, comunque, apprezzabile neppure un vizio di motivazione al di sotto del c.d.

“minimo costituzionale”, giacché la Corte territoriale ha compiutamente espresso il proprio convincimento sulla sussistenza del danno patito dagli attori in conseguenza delle immissioni nocive in base ad un ragionamento affatto intelligibile e privo di insanabili contraddizioni intrinseche (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa”; pp. 5/9 sentenza di appello).

8.2.3. - Infine, quanto alle censure che investono direttamente la CTU, esse sono affatto generiche là dove contestano presunte violazioni del procedimento (per difetto di contraddittorio), non avendo i ricorrenti neppure indicato, puntualmente, se e quando hanno tempestivamente fatto valere il vizio fonte di nullità, da ritenersi, però, relativa e, quindi, soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c. (tra le molte, più di recente Cass., S.U., n. 5624/2022).

Non coglie, poi, la ratio decidendi della sentenza impugnata la doglianza che denuncia l’esorbitanza del CTU dai propri poteri nell’aver configurato l’ipotesi di un danno correlato ad un “trasloco temporaneo” degli attori dalle proprie abitazioni, giacché la Corte territoriale ha espressamente escluso di poter fare riferimento, ai fini della liquidazione del danno da immissioni nocive, alla anzidetta ipotesi di pregiudizio in quanto non allegato, né provato (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa”; p. 9 sentenza di appello).

9. –Vanno ora esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale che investono il quantum debeatur .

Le censure con essi veicolate prospettano la medesima questione di diritto –vertente sul giudizio equitativo di liquidazione del danno da immissioni nocive riconosciuto agli attori - auspicandone, però, una decisione con esiti diametralmente opposti.

Essi sono in parte infondati e in parte inammissibili.

9.1. –Il principio di diritto che trova applicazione nella specie è quello secondo cui la liquidazione equitativa – di tipo (come nella specie) correttivo od integrativo, che presuppone assolto l’onere di prova circa la sussistenza del danno, risultandone obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il suo ammontare (tra le altre: Cass. n. 4310/2018) -, anche nella sua forma cd.

“pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost.), sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/2018; Cass. n. 18795/2021).

Nella specie, la Corte territoriale (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa” e pp. 6/9 e 19/20 della sentenza di appello) ha dapprima escluso che, nella liquidazione equitativa del danno patito dagli attori per l’immissione di polveri, rumore e vibrazioni superiori al limite della normale tollerabilità (la cui sussistenza era comprovata dalle risultanze della CTU), potessero avere rilievo, in quanto mai dedotti e provati, i criteri utilizzati dal consulente d’ufficio circa l’abbandono temporaneo degli immobili, nonché i costi aggiuntivi da sostenersi per le pulizie rese necessarie della presenza della polvere.

Il giudice di appello ha, quindi, utilizzato come criterio di liquidazione del danno il periodo di esposizione degli attori alle immissioni nocive, argomentando, però, specificamente sul fatto che, per ciò che concerne i rumori e le vibrazioni, “le misurazioni a disposizione non coprono l’intero periodo ma sono solo parziali”, da ricollegarsi “all’avanzamento dei lavori sotto le proprietà degli” attori medesimi, e, quanto alle polveri, il “periodo indennizzabile” – come precisato dal c.t.u.

“nel rispondere alle osservazioni dei CTP” - era di “mesi quattro” e non di “mesi 8”, come inizialmente indicato dal medesimo consulente d’ufficio.

La Corte territoriale non ha, dunque, infranto il principio di diritto innanzi ricordato, giacché, con motivazione intelligibile e priva di insanabili aporie intrinseche e, dunque, al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale”, ha evidenziato quali fossero i criteri utilizzabili per la liquidazione equitativa “pura” e, al contempo, ha dato contezza della ragione della riduzione al 50% della posta risarcitoria, da ancorarsi al diverso modularsi del periodo indennizzabile.

I ricorrenti, per un verso, insistono sui criteri indicati dal c.t.u. e, invece, ritenuti dal giudice di secondo grado non allegati, né provati dalla parte attrice che a tal fine era onerata.

Dunque, la doglianza neppure coglie e, quindi, non impugna idoneamente siffatta ratio decidendi della sentenza di appello; né coglie la ratio della disposta riduzione del risarcimento al 50%, che, invero, non risulta, in base alla evidenziata motivazione della sentenza impugnata, affatto priva di giustificazione.

Anche la doglianza della ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], per tutto quanto sinora evidenziato, non coglie nel segno, non essendo apprezzabile alcun radicale difetto di motivazione nella sentenza di appello in ordine ai criteri del disposto risarcimento in via equitativa, né essendo pertinenti le censure, invero generiche, sulla mancata prova del danno, la cui esistenza, come detto, la Corte territoriale ha accertato in base alle risultanze della CTU, là dove, poi, rispetto ad un siffatto accertamento – avente ad oggetto il pregiudizio per il disturbo della “vivibilità delle abitazioni e il riposo degli abitanti” in conseguenza delle immissioni nocive – non assume rilievo alcuno il fatto che il giudice di appello abbia escluso l’esistenza di un danno, ben diverso, per abbandono temporaneo degli immobili e spese aggiuntive per pulizia per la presenza di polveri.

10. –Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.

La censura non intercetta, infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha inteso rigettare la domanda di “danni indiretti ex art. 2043 c.c. da deprezzamento degli immobili” per carenza di prova in ordine alla “illegittimità della variante posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]”, prova che gli appellanti avrebbero voluto fornire tramite la richiesta istruttoria di autorizzazione al deposito degli atti del procedimento penale n. 5220/2018.

La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto – in armonia con il giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle pretese risarcitorie fatte valere dagli originari attori, di cui alla sentenza resa dalla Sezioni Unite civili di questa Corte n. 17324/2017 in sede di regolamento preventivo nel presente giudizio – che la questione della legittimità dell ’ opera pubblica (terza corsia dell’autostrada A14 “Bologna-Taranto”), secondo le scelte discrezionali operata dalla P.A. (e tra queste, dunque, anche quelle in tema di VIA), non rappresentava affatto la “fonte del danno”, bensì un “mero antecedente storico dei denunziati fatti omissivi o commissivi costituenti propriamente la fonte dei lamentati danni”, anche indiretti, la cui sussistenza era da apprezzarsi alla luce del “principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.”.

E in tale specifica prospettiva l’accertamento del giudice di appello si è poi incentrato, in via assorbente, sulla configurabilità di un danno risarcibile, che è stata esclusa per la carenza di prova (non già, dunque, della illiceità del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dell’opera pubblica, ma segnatamente) in ordine alla privazione “di utilità che ineriscono al contenuto della proprietà quali la luminosità, la panoramicità e la godibilità dell’immobile”, nonché per l’assenza di dimostrazione sulla diminuzione della “capacità abitativa” o sulla incidenza sulla proprietà in termini di “espropri o occupazioni temporanee” o, ancora, per modifiche morfologiche della collina o idrogeologiche dei terreni (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa” e pp. 14/15 della sentenza di appello).

In altri termini, la Corte territoriale ha escluso che la condotta materiale di [OSCURATO:PERSONA] avesse provocato il deprezzamento degli immobili degli attori e, dunque, ha negato, in radice, l’esistenza di un danno-conseguenza e, pertanto, la sussistenza stessa dell’obbligazione risarcitoria (tra le molte: Cass., S.U., n. 26972/2008; Cass., S.U., n. 33645/2022, segnatamente al § 4.6.).

11. – Anche il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Lo è per le ragioni appena evidenziate in sede scrutinio del secondo motivo di ricorso principale, non avendo i ricorrenti colto l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale – anche a prescindere dalla questione di legittimazione alla pretesa risarcitoria per la “violazione del paesaggio ambientale”, che il giudice appello ha mostrato di intendere quale pretesa rivolta a reclamare dal singolo un “diritto al paesaggio” in quanto bene pubblico – ha comunque escluso, come detto, la sussistenza di un danno risarcibile (che gli stessi ricorrenti definiscono come) “indiretto”, ossia per il deprezzamento dei loro immobili in conseguenza degli interventi materiali di [OSCURATO:PERSONA] sul “paesaggio” circostante.

12. –È, infine, inammissibile anche il quarto motivo di ricorso principale.

I ricorrenti deducono di non voler impugnare la statuizione del giudice di appello in ordine alla novità della domanda di richiesta di indennizzo ex art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 – e, dunque, la decisione di inammissibilità della stessa, giacché proposta in violazione della preclusione, rilevabile d’ufficio, di cui all’art. 345, primo comma, c.p.c. -, ma soltanto la decisione di merito che lo stesso giudice ha, comunque, fatto seguire a detta statuizione in rito.

Tuttavia, quest’ultima parte della motivazione è adottata soltanto ad abundatiam, tant’è che quanto viene ribadito nella sentenza della Corte territoriale è unicamente la conferma della sentenza di primo grado in punto di rigetto della pretesa risarcitoria svolta in quel giudizio e non già il rigetto nel merito della domanda di indennizzo per attività lecita della P.A. proposta unicamente in secondo grado (p. 18 della sentenza di appello).

Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (per tutte: Cass., S.U., n. 3840/2007).

13. – Entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno, dunque, rigettati e le spese del giudizio di legittimità interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M. rigetta sia il ricorso principale , che il ricorso incidentale e compensa integralmente tra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20951/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ANCONA n. 455/2023,depositata il 14/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, resa pubblica in data 14 marzo 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro (accogliendo in parte sia l’appello principale dei predetti Cesaroni-Sacchi, già attori in primo grado, che quello incidentale della convenuta Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. - di seguito anche solo [OSCURATO:PERSONA]), condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di ciascuno dei predetti attori, della minor somma di euro 5.000,00 (in luogo di quella di euro 10.000,00 liquidata dal primo giudice) riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni da immissioni di polveri, rumore e vibrazioni dovuti ai lavori di realizzazione della terza corsia dell’autostrada “A14 Bologna-Taranto”, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di 1/3, le spese del consulente di parte attrice (liquidate complessivamente in euro 2.500,00) e condannando, altresì, ciascun attore-appellante a restituire ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 5.000,00. 2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), ha osservato che: a) in base alle conclusioni della c.t.u., deve “ritenersi accertato, così come affermato dal primo giudice, il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni di polveri, rumore e vibrazioni con conseguente diritto al risarcimento del danno della compromissione subita dagli appellanti”; a.1) “non può però essere condivisa la metodologia di liquidazione adottata dal CTU là dove ha attribuito rilievo di elementi che non risultano essere stati mai dedotti dagli appellanti ai quali non hanno allegato, né tanto meno provato, di aver dovuto lasciare gli immobili o di aver dovuto sostenere costi aggiuntivi per le pulizie rese necessarie della presenza della polvere”; b) la pretesa risarcitoria per il danno da “violazione del paesaggio ambientale” non è stata rigettata dal Tribunale in quanto domanda non proposta dagli attori, ma perché domanda non accoglibile, non avendo costoro “indicato quale norma, posta tutela di un loro diritto soggettivo, sarebbe stata violata da [OSCURATO:PERSONA] non potendo il singolo soggetto genericamente essere risarcito in relazione al paesaggio che, in sé considerato, è bene pubblico e non legittima il singolo a chiedere il risarcimento del danno”; c) quanto ai motivi di appello (dal quinto al settimo) che lamentano il rigetto della pretesa “di danni indiretti ex art.1223 c.c. per non avere il giudice tenuto conto della privazione di attività che ineriscono al contenuto del diritto di proprietà quale la luminosità, panoramicità e godibilità dell’immobile” e il mancato riconoscimento della “responsabilità ex art. 2043 c.c.” nonostante aver gli attori “adempiuto all’onere probatorio al loro carico in relazione al deprezzamento dei beni quale conseguenza dello stravolgimento della preesistente morfologia del terreno e dei caratteri botanico-vegetazionali, dell’esportazione di un fianco della collina con conseguente abbassamento del terreno e distruzione dei piani di campagna, di un fabbricato e di tutta la vegetazione esistente”: c.1) non possono, anzitutto, “trovare accoglimento le deduzioni … relative all’illegittimità della variante, ivi compresa da lamentata assenza di VIA e di provvedimenti autorizzativi, ovvero alla necessità di presentazione di una VIA postuma poiché si tratta di aspetti che rientrano … nella giurisdizione del giudice amministrativo”, alla stregua di quanto affermato all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 17324/2017 resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione promosso nel corso del presente giudizio; c.2) essendo, quindi, l’esame circoscritto alla verifica di una responsabilità ex art. 2043 c.c. “e se vi siano i danni indiretti agli immobili lamentati dagli appellanti”, nella specie “non risulta sussistente un danno risarcibile poiché i proprietari non hanno fornito la prova di essere stati privati di utilità che ineriscono al contenuto della proprietà quali la luminosità, la panoramicità e la godibilità dell’immobile e neppure che l’opera pubblica abbia diminuito la capacità abitativa o, comunque, inciso sulla loro proprietà che non è stata direttamente toccata da espropri o occupazioni temporanee o imposizione di servitù”; c.3) né hanno trovato conferma, sulla scorta della CTU, le “ulteriori contestazioni relative a modifiche morfologiche della collina con modifiche del microclima sia sotto il profilo acustico che delle polveri e qualità dell’aria e a modifiche delle condizioni idrogeologiche dei terreni e sull’acquifero di alimentazione dei punti di approvvigionamento idrico con conseguente scarso afflusso di acqua ai pozzi di proprietà”; d) la domanda di indennizzo ex art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 “(n)eppure può essere presa in considerazione” in quanto “domanda nuova”, proposta in grado di appello, “e non una mera precisazione delle precedenti domande”, non essendo il tipo di indennizzo “conciliabile con l’eventuale fatto illecito, doloso colposo, della P.A. cui risponde il diverso rimedio di cui all’art. 2043 c.c. richiesto dagli appellanti”; d.1) “(i)n ogni caso va rilevato che secondo quanto risultante dagli accertamenti effettuati non risulta che vi sia un incremento dell’inquinamento acustico … ed atmosferico”, là dove, inoltre, le proprietà degli attori già subivano “il rumore del traffico autostradale” e ne è stata esclusa “l’incidenza su principali caratteristiche”, non essendovi stata diminuzione “di accessibilità, di perdita di posti auto e di verde privato”; e) quanto all’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]: e.1) non sussiste il lamentato vizio di extrapetizione sul riconosciuto “risarcimento ex art. 844 c.c.”, avendo gli attori “lamentato la presenza di rumore e vibrazioni chiedendo conseguentemente i danni per i fastidi sofferti”; e.2) va parzialmente accolto il gravame sul riconosciuto “risarcimento per le immissioni”: ferma restando “la risarcibilità dei danni da immissioni … di rumori, vibrazioni e polveri tali da disturbare la vivibilità delle abitazioni e il riposo degli abitanti”, la relativa liquidazione è da quantificarsi equitativamente nell’importo, spettante a ciascun attore, di euro 5.000,00, all’attualità, ciò in considerazione di quanto riferito dal c.t.u., ossia che i rumori e le vibrazioni “fastidiose, in particolare per il riposo notturno”, non riguardano “l’intero periodo ma sono solo parziali” e da ricollegarsi “all’avanzamento dei lavori sotto le proprietà degli appellati”, mentre in riferimento “alle polveri” si “ritiene equo considerare il periodo indennizzabile per il sollevamento polveri oltre la normale tollerabilità in mesi quattro”. 3. – Resiste con controricorso Autostrade per l ’ Italia [OSCURATO:SOCIETA]., che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi, avverso i quali i ricorrenti si sono difesi con controricorso. 4. – I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale Cesaroni-Sacchi 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1226 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. La Corte territoriale, in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità sull’applicazione dell’art. 1226 c.c. (necessità di esternazione del ragionamento logico e dei criteri utilizzati ai fini della liquidazione in relazione al caso concreto), avrebbe, anzitutto, errato nella quantificazione equitativa del danno da immissioni pur riconosciuto come sussistente, discostandosi dai criteri logici fatti propri dal c.t.u., che per il danno da immissioni di rumori e vibrazioni “aveva ipotizzato un trasloco temporaneo da parte dei proprietari e dei loro familiari in una struttura alberghiera” per tre mesi e per il danno da immissione di polveri “aveva circoscritto il periodo indennizzabile ad 8 mesi”, computando anche “le ore di lavoro eccedenti rispetto alla normale pulizia”. I ricorrenti sostengono, quindi, che la Corte territoriale “nulla ha detto circa le motivazioni che l’hanno portata a ritenere condivisibile quanto argomentato dal primo giudice al riguardo”, così da incorrere nel vizio di motivazione apparente. Inoltre, si assume che il giudice di appello avrebbe errato ad accogliere l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, a ridurre al “50% la valutazione equitativa del danno effettuata in primo grado, senza fornire alcuna idonea giustificazione”. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 111 Cost., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “nullità della sentenza e/o del procedimento per totale difetto di motivazione in punto di ammissione di prove”. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato “la richiesta di danni indiretti ex art. 2043 c.c. da deprezzamento degli immobili per ravvisata mancata prova della illegittimità della variante posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una richiesta istruttoria degli appellanti disattesa, che proprio tali fatti decisivi erano diretti a provare”. I ricorrenti precisano che in sede di appello avevano “formulata e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta istruttoria … volta ad ottenere l’autorizzazione a depositare in giudizio tutti gli atti del procedimento penale n. 5220/2018, svoltosi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in quanto comprovanti l’illecito perpetrato da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2043 c.c.”, perché documentazione dimostrante “l’assenza di VIA, anche postuma, e dunque l’illegittimità della variante proposta e posta in esecuzione da [OSCURATO:PERSONA]”; documenti citati nella replica conclusionale di primo grado e che il primo giudice aveva ritenuto non “utilizzabili” perché “non prodotti tempestivamente”. La mancata ammissione dell’anzidetta documentazione probatoria - si argomenta ancora in ricorso – si sarebbe tradotta in un vizio radicale della sentenza, avendo la Corte territoriale impedito ad essi appellanti di assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ledendone il diritto di difesa. Inoltre, la sentenza sarebbe affetta da nullità per non essersi il giudice di appello pronunciato sull’anzidetta richiesta istruttoria. 3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 24 Cost., per “contraddittorietà e/o illogicità della sentenza gravata in punto di legittimazione alla richiesta dei danni indiretti alla proprietà derivanti dalla profonda alterazione del paesaggio circostante gli immobili”, avendo la Corte territoriale erroneamente reputato che il “singolo soggetto” non potesse “essere genericamente risarcito in relazione al paesaggio”, in quanto bene pubblico, mentre sono da ritenersi “risarcibili anche i danni ingiusti provocati al singolo, proprietario di un immobile, e derivanti dal deterioramento del paesaggio circostante”, quale il deprezzamento del valore commerciale delle proprietà conseguito alla “distruzione in un contesto paesaggistico unico e di pregio assoluto”. 4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c.”, avendo la Corte territoriale, dopo aver qualificato “domanda nuova” la “richiesta degli appellanti di indennizzo ex art. 44 DPR 327/2001”, comunque pronunciato “nel merito della stessa”, essendo l’impugnazione in questa sede rivolta esclusivamente a tale ultima pronuncia, non avendo essi appellanti “mai avanzato una richiesta ex art. 44 DPR 327/2001 per incremento dell’inquinamento acustico ed atmosferico derivante dalla realizzazione della galleria; né era stata lamentata la diminuita accessibilità agli immobili, né la perdita di posti auto e di verde privato”. Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] 5. – Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la domanda degli attori, ravvisandovi una richiesta risarcitoria ai sensi dell’art. 844 c.c., per illegittima immissione di rumori, vibrazioni e polveri oltre la normale tollerabilità, che, invece, non sarebbe stata mai formulata. 6. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, “166” c.p.c. e 2697 c.c., nonché “difetto di motivazione” e “contraddittorietà”, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto provata per presunzioni la domanda di risarcimento danni ex art. 844 c.c. basandosi sugli accertamenti della c.t.u. “che invero tale specifico aspetto non ha trattato”, là dove spettava agli appellanti fornire prova del danno, non essendo a tal fine idonei i soli richiami alla consulenza di parte, integralmente contestata. La ricorrente incidentale sostiene – e argomenta al riguardo (da p. 29 a p. 33 del controricorso/ricorso incidentale) - che, in ogni caso, la CTU espletata in corso di giudizio non fornirebbe affatto la prova del danno da immissioni di polveri, rumori e vibrazioni, avendone la Corte territoriale ripreso dei passaggi generici e contestati (anche per essere taluni accertamenti, in punto di immissioni di rumori/vibrazioni, effettuati senza contraddittorio), dei quali neppure avrebbe ben colto la portata, avendo, peraltro, il CTU esorbitato dai propri poteri là dove ha individuato una «configurazione di danno correlandolo espressamente ad una “ipotesi di trasloco temporaneo” che non può trovare ingresso e riconoscimento alcuno». 7. - Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1226 c.c., nonché “difetto di motivazione”, per aver la Corte territoriale - riscontrata l ’ assenza assoluta di prova e, segnatamente, quanto a “spese straordinarie di pulizia degli immobili di proprietà causa delle polveri derivanti dai lavori” e a “spese per un trasloco temporaneo in una struttura alberghiera durante i lavori medesimi” - erroneamente proceduto ad una liquidazione equitativa del danno, invece di arrestarsi a constatare la “totale assenza probatoria”. La decisione sui ricorsi 8. - Vanno esaminati, anzitutto, i primi due motivi del ricorso incidentale, giacché con essi è posta in discussione la stessa formulazione di una domanda di risarcimento del danno (primo motivo) e, comunque, l’esistenza di un danno risarcibile (secondo motivo). 8.1. – Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, prima ancora che infondato. La censura deduce una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. per inesatta rilevazione del contenuto della domanda, che avrebbe determinato un vizio attinente alla individuazione del petitum (Cass. n. 11103/2020; Cass. n. 30770/2023; ma già in tale prospettiva anche Cass., S.U., n. 8077/2012). Una siffatta censura avrebbe, però, richiesto di essere formulata in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito e, dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (tre le altre: Cass., S.U., n. 8077/2012, citata; Cass. n. 41465/2021). A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] – a fronte, segnatamente, di una statuizione del giudice di appello in ordine proprio all’insussistenza del vizio di ultrapetizione, quale specifico motivo di appello proposto dalla stessa parte, allora appellata (e appellante incidentale) –avrebbe dovuto, ai fini del rispetto della prescrizione di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., dare sufficiente, ma specifica contezza del contenuto proprio dell’atto di citazione degli originari attori, tanto da evidenziare soprattutto l’assenza di allegazioni circa “la presenza di rumore e vibrazioni” e la conseguente richiesta dei “danni per i fastidi sofferti”, che, invece, la Corte territoriale ha ritenuto dedotte a fondamento della domanda di risarcimento ex art. 844 c.p.c. La ricorrente incidentale si è limitata ad affermare – in modo generico e non conforme alla prescrizione del n. 6 dell’art. 366 c.p.c. - che una tale richiesta risarcitoria non era stata mai avanzata, non avendo gli attori contestato la “illegittima immissione di rumori, vibrazioni del terreno e polveri oltre la normale tollerabilità”, mancando di richiamare anche la relativa disciplina e la stessa norma dell’art. 844 c.p.c. (p. 27 controricorso/ricorso incidentale). In ogni caso, va evidenziato che dall’atto di citazione in primo grado (cui, come detto, questa Corte ha accesso per la natura, processuale, del vizio, seppur genericamente, denunciato) - contrariamente a quanto opinato da [OSCURATO:PERSONA] e in armonia, invece, a quanto deciso dalla Corte territoriale – si rinvengono specifiche allegazioni (cfr. a pp. 3/6, tra le altre, le seguenti allegazioni, con indicazioni alla CTU e alla relazione ARPAM 9.1.2013: l’“impatto devastante” su varie componenti ambientali, tra cui “rumori e vibrazioni”; il “peggioramento delle condizioni ambientali e di salute”; la “invivibilità dovuta alla profonda alterazione dello stato dei luoghi ed agli impatti irreversibili generati sulle componenti ambientali dalle attività di cantiere”; il “danno per i fastidi sofferti e le limitazioni subite e subende”; il “superamento diurno e notturno delle soglie consentite per i rumori, all’immissione continua ed anomala di polveri, alle vibrazioni”) che depongono chiaramente per la richiesta di un danno anche per immissioni nocive, là dove, inoltre, è affattoirrilevante (non solo, con tutta evidenza, l’asserita assenza di richieste istruttorie, che opera, semmai, sul diverso piano della prova del danno, ma segnatamente) la mancata indicazione della norma disciplinante la fattispecie legale (art. 844 c.c.), poiché, una volta allegati i fatti materiali, è compito del giudice del merito qualificare giuridicamente la domanda e individuare conseguentemente la norma applicabile (tra le tante: Cass. n. 15724/2011; Cass. n. 5153/2019). E sotto quest ’ ultimo profilo l’eventuale errore del giudice di merito sarebbe sindacabile in questa sede, semmai, come error in iudicando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., quale doglianza che [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto proposto. 8.2. – Il secondo motivo di ricorso incidentale è in parte inammissibile e in parte infondato. 8.2.1. - Anzitutto, non coglie nel segno la doglianza che deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché non viene censurato un error iuris sul riparto dell ’ onere probatorio, tale che di detto onere sia stata gravata la parte (ossia, la convenuta [OSCURATO:PERSONA]) alla quale non spettava di dimostrare (nella specie) il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria attorea, ma è aggredito l’apprezzamento operato dal giudice di appello sul materiale probatorio. Valutazione, questa, che ha condotto lo stesso giudice a ritenere provato quel fatto costitutivo (le immissioni nocive di polveri, rumori e vibrazioni), senza, del resto, applicare la regola residuale dettata dal citato art. 2697 c.c. della ripartizione dell’onus probandi, ma facendo ricorso, in base al principio dell’acquisizione della prova (cfr. tra le tante: Cass. n. 3799/1983; Cass. n. 10821/2002; Cass. n. 24177/2020; Cass. n. 26757/2020; Cass. n. 23588/2022), a tutte le risultanze del giudizio e, dunque, non solo alla CTU, ma anche alla documentazione prodotta dalla stessa parte appellata (cfr. p. 5 della sentenza di appello). 8.2.2. -Quanto, poi, alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 (cui è da ritenersi riferita la censura di [OSCURATO:PERSONA], sebbene il motivo in esame indichi nella rubrica, per mero lapsus calami, l ’ art. “166”) c.p.c., va rammentato che: la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; la violazione dell’art. 116 c.p.c. - norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale - è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le altre: Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 9356/2017; Cass. n. 6981/2024). La ricorrente incidentale si duole, per l’appunto, della valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, adducendo aporie e insufficienze del ragionamento del giudice di merito nell’apprezzamento della quaestio facti , che si fonda essenzialmente sulla espletata CTU (della quale, peraltro, non sono riportati, se non in modo affatto generico, i contenuti), senza, però, che sia dedotto e denunciato l’omesso esame di fatti, storici, decisivi, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non potendo, quindi, trovare ingresso nella specie il vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione della citata norma processuale e, dunque, il difetto e la contraddittorietà della motivazione lamentati da [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, posto che, in ogni caso, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito (come nella specie) e ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014), non è, comunque, apprezzabile neppure un vizio di motivazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, giacché la Corte territoriale ha compiutamente espresso il proprio convincimento sulla sussistenza del danno patito dagli attori in conseguenza delle immissioni nocive in base ad un ragionamento affatto intelligibile e privo di insanabili contraddizioni intrinseche (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa”; pp. 5/9 sentenza di appello). 8.2.3. - Infine, quanto alle censure che investono direttamente la CTU, esse sono affatto generiche là dove contestano presunte violazioni del procedimento (per difetto di contraddittorio), non avendo i ricorrenti neppure indicato, puntualmente, se e quando hanno tempestivamente fatto valere il vizio fonte di nullità, da ritenersi, però, relativa e, quindi, soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c. (tra le molte, più di recente Cass., S.U., n. 5624/2022). Non coglie, poi, la ratio decidendi della sentenza impugnata la doglianza che denuncia l’esorbitanza del CTU dai propri poteri nell’aver configurato l’ipotesi di un danno correlato ad un “trasloco temporaneo” degli attori dalle proprie abitazioni, giacché la Corte territoriale ha espressamente escluso di poter fare riferimento, ai fini della liquidazione del danno da immissioni nocive, alla anzidetta ipotesi di pregiudizio in quanto non allegato, né provato (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa”; p. 9 sentenza di appello). 9. –Vanno ora esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale che investono il quantum debeatur . Le censure con essi veicolate prospettano la medesima questione di diritto –vertente sul giudizio equitativo di liquidazione del danno da immissioni nocive riconosciuto agli attori - auspicandone, però, una decisione con esiti diametralmente opposti. Essi sono in parte infondati e in parte inammissibili. 9.1. –Il principio di diritto che trova applicazione nella specie è quello secondo cui la liquidazione equitativa – di tipo (come nella specie) correttivo od integrativo, che presuppone assolto l’onere di prova circa la sussistenza del danno, risultandone obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il suo ammontare (tra le altre: Cass. n. 4310/2018) -, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost.), sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/2018; Cass. n. 18795/2021). Nella specie, la Corte territoriale (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa” e pp. 6/9 e 19/20 della sentenza di appello) ha dapprima escluso che, nella liquidazione equitativa del danno patito dagli attori per l’immissione di polveri, rumore e vibrazioni superiori al limite della normale tollerabilità (la cui sussistenza era comprovata dalle risultanze della CTU), potessero avere rilievo, in quanto mai dedotti e provati, i criteri utilizzati dal consulente d’ufficio circa l’abbandono temporaneo degli immobili, nonché i costi aggiuntivi da sostenersi per le pulizie rese necessarie della presenza della polvere. Il giudice di appello ha, quindi, utilizzato come criterio di liquidazione del danno il periodo di esposizione degli attori alle immissioni nocive, argomentando, però, specificamente sul fatto che, per ciò che concerne i rumori e le vibrazioni, “le misurazioni a disposizione non coprono l’intero periodo ma sono solo parziali”, da ricollegarsi “all’avanzamento dei lavori sotto le proprietà degli” attori medesimi, e, quanto alle polveri, il “periodo indennizzabile” – come precisato dal c.t.u. “nel rispondere alle osservazioni dei CTP” - era di “mesi quattro” e non di “mesi 8”, come inizialmente indicato dal medesimo consulente d’ufficio. La Corte territoriale non ha, dunque, infranto il principio di diritto innanzi ricordato, giacché, con motivazione intelligibile e priva di insanabili aporie intrinseche e, dunque, al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”, ha evidenziato quali fossero i criteri utilizzabili per la liquidazione equitativa “pura” e, al contempo, ha dato contezza della ragione della riduzione al 50% della posta risarcitoria, da ancorarsi al diverso modularsi del periodo indennizzabile. I ricorrenti, per un verso, insistono sui criteri indicati dal c.t.u. e, invece, ritenuti dal giudice di secondo grado non allegati, né provati dalla parte attrice che a tal fine era onerata. Dunque, la doglianza neppure coglie e, quindi, non impugna idoneamente siffatta ratio decidendi della sentenza di appello; né coglie la ratio della disposta riduzione del risarcimento al 50%, che, invero, non risulta, in base alla evidenziata motivazione della sentenza impugnata, affatto priva di giustificazione. Anche la doglianza della ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], per tutto quanto sinora evidenziato, non coglie nel segno, non essendo apprezzabile alcun radicale difetto di motivazione nella sentenza di appello in ordine ai criteri del disposto risarcimento in via equitativa, né essendo pertinenti le censure, invero generiche, sulla mancata prova del danno, la cui esistenza, come detto, la Corte territoriale ha accertato in base alle risultanze della CTU, là dove, poi, rispetto ad un siffatto accertamento – avente ad oggetto il pregiudizio per il disturbo della “vivibilità delle abitazioni e il riposo degli abitanti” in conseguenza delle immissioni nocive – non assume rilievo alcuno il fatto che il giudice di appello abbia escluso l’esistenza di un danno, ben diverso, per abbandono temporaneo degli immobili e spese aggiuntive per pulizia per la presenza di polveri. 10. –Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. La censura non intercetta, infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha inteso rigettare la domanda di “danni indiretti ex art. 2043 c.c. da deprezzamento degli immobili” per carenza di prova in ordine alla “illegittimità della variante posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]”, prova che gli appellanti avrebbero voluto fornire tramite la richiesta istruttoria di autorizzazione al deposito degli atti del procedimento penale n. 5220/2018. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto – in armonia con il giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle pretese risarcitorie fatte valere dagli originari attori, di cui alla sentenza resa dalla Sezioni Unite civili di questa Corte n. 17324/2017 in sede di regolamento preventivo nel presente giudizio – che la questione della legittimità dell ’ opera pubblica (terza corsia dell’autostrada A14 “Bologna-Taranto”), secondo le scelte discrezionali operata dalla P.A. (e tra queste, dunque, anche quelle in tema di VIA), non rappresentava affatto la “fonte del danno”, bensì un “mero antecedente storico dei denunziati fatti omissivi o commissivi costituenti propriamente la fonte dei lamentati danni”, anche indiretti, la cui sussistenza era da apprezzarsi alla luce del “principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.”. E in tale specifica prospettiva l’accertamento del giudice di appello si è poi incentrato, in via assorbente, sulla configurabilità di un danno risarcibile, che è stata esclusa per la carenza di prova (non già, dunque, della illiceità del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dell’opera pubblica, ma segnatamente) in ordine alla privazione “di utilità che ineriscono al contenuto della proprietà quali la luminosità, la panoramicità e la godibilità dell’immobile”, nonché per l’assenza di dimostrazione sulla diminuzione della “capacità abitativa” o sulla incidenza sulla proprietà in termini di “espropri o occupazioni temporanee” o, ancora, per modifiche morfologiche della collina o idrogeologiche dei terreni (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa” e pp. 14/15 della sentenza di appello). In altri termini, la Corte territoriale ha escluso che la condotta materiale di [OSCURATO:PERSONA] avesse provocato il deprezzamento degli immobili degli attori e, dunque, ha negato, in radice, l’esistenza di un danno-conseguenza e, pertanto, la sussistenza stessa dell’obbligazione risarcitoria (tra le molte: Cass., S.U., n. 26972/2008; Cass., S.U., n. 33645/2022, segnatamente al § 4.6.). 11. – Anche il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile. Lo è per le ragioni appena evidenziate in sede scrutinio del secondo motivo di ricorso principale, non avendo i ricorrenti colto l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale – anche a prescindere dalla questione di legittimazione alla pretesa risarcitoria per la “violazione del paesaggio ambientale”, che il giudice appello ha mostrato di intendere quale pretesa rivolta a reclamare dal singolo un “diritto al paesaggio” in quanto bene pubblico – ha comunque escluso, come detto, la sussistenza di un danno risarcibile (che gli stessi ricorrenti definiscono come) “indiretto”, ossia per il deprezzamento dei loro immobili in conseguenza degli interventi materiali di [OSCURATO:PERSONA] sul “paesaggio” circostante. 12. –È, infine, inammissibile anche il quarto motivo di ricorso principale. I ricorrenti deducono di non voler impugnare la statuizione del giudice di appello in ordine alla novità della domanda di richiesta di indennizzo ex art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 – e, dunque, la decisione di inammissibilità della stessa, giacché proposta in violazione della preclusione, rilevabile d’ufficio, di cui all’art. 345, primo comma, c.p.c. -, ma soltanto la decisione di merito che lo stesso giudice ha, comunque, fatto seguire a detta statuizione in rito. Tuttavia, quest’ultima parte della motivazione è adottata soltanto ad abundatiam, tant’è che quanto viene ribadito nella sentenza della Corte territoriale è unicamente la conferma della sentenza di primo grado in punto di rigetto della pretesa risarcitoria svolta in quel giudizio e non già il rigetto nel merito della domanda di indennizzo per attività lecita della P.A. proposta unicamente in secondo grado (p. 18 della sentenza di appello). Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (per tutte: Cass., S.U., n. 3840/2007). 13. – Entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno, dunque, rigettati e le spese del giudizio di legittimità interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. rigetta sia il ricorso principale , che il ricorso incidentale e compensa integralmente tra le
Sentenza Cassazione n. 29221/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris