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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 29567/2025

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ronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 marzo 2000 avversol'ordinanza resa dal Giudice dell’udienza preliminare del T ribunale di Piacenza l'11aprile 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata istanza di trattazione orale; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] o co [OSCURATO:PERSONA] , nell’interesse de ll’imputato, che , con memoria in data 30/06/2025, hachiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Conl'ordinanza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del T ribunale di Piacenza ha dichiarato de plano la nullità della richiesta di rinvio a giudizio del 23 novembre 2024 p er omessa notifica dell'avviso ex art . 415 - bis cod. proc. pen. al difensore d'ufficio dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA],e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero,con la prescrizione di provvedere al riguardo.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per c assazione il pubblico ministero rilevando quando segue.

2.1. Nullità e abnormità dell'ordinanza p oiché è stata emessa fuori udienza e de plano.Osserva il ricorrente che l'ordinanza è affetta da nullità in quanto ha violato il contraddittorio ecostituisce un atto non previsto da alcuna norma processuale , che ha determinato un'indebita regressione del procedimento; il giudice , infatti, deve necessariamente fissare l'udienza preliminare, ove è tenuto a verifica re, nel contraddittorio delle parti, la regolarità della loro costituzione in giudizio.

N on è consentito al giudice di anticipare questo momento alla fase della ricezione della richiesta di rinvio a giudizio,a nulla rilevando che la nullità possa essere anche rilevata d'ufficio,perché deve comunque informarne le parti, sollecitando il contraddittorio sul punto.

Peraltro,se il Giudice dell’udienza preliminare avesse garantito il contraddittorio non sarebbe incorso nell'errore di utilizzare un atto redatto peraltro procedimento non riunito al presente.

2.2. Abnormità del provvedimento adottato de plano dal G iudice dell’udienza preliminareperché non può essere eseguito, in quanto , qualora il pubblico ministero dovesse emettere un nuovo avviso ex art . 415 cod. proc. pen., notificandolo all'avv . [OSCURATO:PERSONA],incorrerebbe in nullità.

Premette il ricorrente che, con comunicazione notizia di reato del 4 luglio 2024,[OSCURATO:PERSONA] veniva segnalato quale possibile autore di una rapina avvenuta l'1luglio 2024.

Con successivo atto, i C arabinieri hanno depositato l'esito delle indagini delegate,indicando anche che l'indagato e la persona offesa si erano resi responsabili di unulteriore scontro fisico e che, per questo ulteriore evento,era stata redatta un'autonoma comunicazione notizia di reato, per violazione dell'articolo 4 l.n. 110 del 1975.

Questa seconda e autonoma comunicazione veniva unita alla nota del 5 settembre 2024 con tutti i suoi allegati,tra i quali il verbale di identificazione e nomina di difensore ed elezione di domicilio del [OSCURATO:PERSONA]; per questo secondo fatto è stato iscritto altro procedimento, che non risulta essere mai stato riunito al presente ; pertanto , non essendo intervenuto nelle more alcun verbale di identificazione e nomina di difensore ed elezione di domicilio in sede di emissione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminariper la rapina, ai sensi dell'articolo 415 -bis cod. proc. pen., l'ufficio della Procura aveva provveduto a nominare un difensore di ufficio nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],notificandogli l'avviso che veniva inoltre comunicato all'indagato personalmente il 6 dicembre 2024.

Il 23 gennaio 2025 il pubblico ministero ha formulato richiesta di rinvio a giudizio non essendo pervenuta alcuna istanza exart. 415 - bis codice di rito, ma il Giudice dell’udienza preliminare,con ordinanza pronunciata fuori udienza l'11 a prile 2025,ha restituito il fascicolo al pubblico ministero dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio,per omessa notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari al difensore di ufficio, avv . [OSCURATO:PERSONA] del foro di Piacenza.

Osservava il G iudice dell’udienza preliminareche il 6 agosto 2024, in sede di identificazione dell'indagato ad opera dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], era stato nomina to difensore d'ufficio dell'indagato l’avv.[OSCURATO:PERSONA], ma non ha considerato che detto legale era stato nominato nel secondo procedimento , costituente oggetto di autonom a e separat a iscrizione, e non in quello odierno.

Il verbale di identificazione dell'imputato in quel procedimento è stato semplicemente trasmesso per conoscenza.Non è pertanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e, per questo motivo, si era provveduto alla nomina di un difensore di ufficio, n ella persona dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], cui era stato notificato correttamente l’avviso exart. 415-bis cod. proc. pen. 3.

Con memoria trasmessa il 30/6/2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il provvedimento emesso dal Giudice dell’udienza preliminarenon può ritenersi abnorme anche se lo stesso deve ritenersi verosimilmente erroneo, a causa della trasmissione di atti relativi ad altro procedimento,non riunito a quello cui si riferiva la richiesta di rinvio a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

Il legislatore non prevede un rimedio autonomo rispetto alla decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso exart. 415 - bis cod. proc. pen. al difensore di ufficio.

Occorre,pertanto, verificare se l'ordinanza resa nel caso in esame possa essere qualificata come abnorme e, in quanto tale , possa costituire oggetto di ricorso per cassazione,quale rimedio esperibile in deroga al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.

1.1. Come è stato evidenziato di recente dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607-01), l'abnormità è qualificabile come strutturale laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di “carenza di potere in astratto”, ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale», dunque una situazione di “carenza di potere in concreto”; in entrambe le ipotesi, si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti.

1.2. L'abnormità è qualificabile, invece, come funzionale, laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente (regresso che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressa previsione legislativa,la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento.In altri termini, l'abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento "anomalo" finiscono per diventare "innocue", in quanto risolvibili per mezzo di successive "attività propulsive legittime" (cfr., Sez.

U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213-02; Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552-01; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715-01; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01). 1.3.Ciò premesso, r itiene il C ollegio che l'atto posto in essere dal G iudice per l’udienza preliminare,pur essendo illegittimo, non sia abnorme. 1.3.1.Sotto il primo profilo evidenziato dal ricorrente,deve osservarsi che l'avere il giudice dichiarato la nullità rilevata de plano,fuori e prima dell'udienza preliminare, non rende l'atto abnorme ma semplicemente illegittimo, in quanto lo stesso rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice e non si colloca al di fuori dell'ordinamento, nèdetermina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile.

1.3.2. Quanto al secondo motivo, è stato precisato che n on è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento (cfr., Sez. 3, n. 33221 del 05/06/2024, Pmt, Rv. 286763- 01;Sez.

U, n. 25957/2009, Toni,cit.).

Deve quindi rilevarsi che il provvedimento impugnato, che dichiara semplicemente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-biscod. p roc . p en . al difensore d'ufficio, non impone al p ubblico m inistero un adempimento che potrebbe risolversi in un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo,poiché il pubblico ministero non è vincolato all’indicazione del legale fornita dal Giudice dell’udienza preliminarenell’ordinanza e potrà rinnovare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini secondo le modalità prescritte dalla legge, evidenziando al contempo l’erronea individuazione della persona del difensore di ufficio da parte del Giudice dell’udienza preliminare.

Non essendo quindi possibile qualificare in termini di abnormità, strutturale o funzionale, il provvedimento impugnato, deve riconoscersi la inammissibilità del ricorso proposto contro di esso. 2.La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera d al pagamento delle spese processualiconseguenti al rigetto del ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 15 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 marzo 2000 avversol'ordinanza resa dal Giudice dell’udienza preliminare del T ribunale di Piacenza l'11aprile 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata istanza di trattazione orale; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] o co [OSCURATO:PERSONA] , nell’interesse de ll’imputato, che , con memoria in data 30/06/2025, hachiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Conl'ordinanza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del T ribunale di Piacenza ha dichiarato de plano la nullità della richiesta di rinvio a giudizio del 23 novembre 2024 p er omessa notifica dell'avviso ex art . 415 - bis cod. proc. pen. al difensore d'ufficio dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA],e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero,con la prescrizione di provvedere al riguardo. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per c assazione il pubblico ministero rilevando quando segue. 2.1. Nullità e abnormità dell'ordinanza p oiché è stata emessa fuori udienza e de plano.Osserva il ricorrente che l'ordinanza è affetta da nullità in quanto ha violato il contraddittorio ecostituisce un atto non previsto da alcuna norma processuale , che ha determinato un'indebita regressione del procedimento; il giudice , infatti, deve necessariamente fissare l'udienza preliminare, ove è tenuto a verifica re, nel contraddittorio delle parti, la regolarità della loro costituzione in giudizio. N on è consentito al giudice di anticipare questo momento alla fase della ricezione della richiesta di rinvio a giudizio,a nulla rilevando che la nullità possa essere anche rilevata d'ufficio,perché deve comunque informarne le parti, sollecitando il contraddittorio sul punto. Peraltro,se il Giudice dell’udienza preliminare avesse garantito il contraddittorio non sarebbe incorso nell'errore di utilizzare un atto redatto peraltro procedimento non riunito al presente. 2.2. Abnormità del provvedimento adottato de plano dal G iudice dell’udienza preliminareperché non può essere eseguito, in quanto , qualora il pubblico ministero dovesse emettere un nuovo avviso ex art . 415 cod. proc. pen., notificandolo all'avv . [OSCURATO:PERSONA],incorrerebbe in nullità. Premette il ricorrente che, con comunicazione notizia di reato del 4 luglio 2024,[OSCURATO:PERSONA] veniva segnalato quale possibile autore di una rapina avvenuta l'1luglio 2024. Con successivo atto, i C arabinieri hanno depositato l'esito delle indagini delegate,indicando anche che l'indagato e la persona offesa si erano resi responsabili di unulteriore scontro fisico e che, per questo ulteriore evento,era stata redatta un'autonoma comunicazione notizia di reato, per violazione dell'articolo 4 l.n. 110 del 1975. Questa seconda e autonoma comunicazione veniva unita alla nota del 5 settembre 2024 con tutti i suoi allegati,tra i quali il verbale di identificazione e nomina di difensore ed elezione di domicilio del [OSCURATO:PERSONA]; per questo secondo fatto è stato iscritto altro procedimento, che non risulta essere mai stato riunito al presente ; pertanto , non essendo intervenuto nelle more alcun verbale di identificazione e nomina di difensore ed elezione di domicilio in sede di emissione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminariper la rapina, ai sensi dell'articolo 415 -bis cod. proc. pen., l'ufficio della Procura aveva provveduto a nominare un difensore di ufficio nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],notificandogli l'avviso che veniva inoltre comunicato all'indagato personalmente il 6 dicembre 2024. Il 23 gennaio 2025 il pubblico ministero ha formulato richiesta di rinvio a giudizio non essendo pervenuta alcuna istanza exart. 415 - bis codice di rito, ma il Giudice dell’udienza preliminare,con ordinanza pronunciata fuori udienza l'11 a prile 2025,ha restituito il fascicolo al pubblico ministero dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio,per omessa notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari al difensore di ufficio, avv . [OSCURATO:PERSONA] del foro di Piacenza. Osservava il G iudice dell’udienza preliminareche il 6 agosto 2024, in sede di identificazione dell'indagato ad opera dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], era stato nomina to difensore d'ufficio dell'indagato l’avv.[OSCURATO:PERSONA], ma non ha considerato che detto legale era stato nominato nel secondo procedimento , costituente oggetto di autonom a e separat a iscrizione, e non in quello odierno. Il verbale di identificazione dell'imputato in quel procedimento è stato semplicemente trasmesso per conoscenza.Non è pertanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e, per questo motivo, si era provveduto alla nomina di un difensore di ufficio, n ella persona dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], cui era stato notificato correttamente l’avviso exart. 415-bis cod. proc. pen. 3. Con memoria trasmessa il 30/6/2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il provvedimento emesso dal Giudice dell’udienza preliminarenon può ritenersi abnorme anche se lo stesso deve ritenersi verosimilmente erroneo, a causa della trasmissione di atti relativi ad altro procedimento,non riunito a quello cui si riferiva la richiesta di rinvio a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. Il legislatore non prevede un rimedio autonomo rispetto alla decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso exart. 415 - bis cod. proc. pen. al difensore di ufficio. Occorre,pertanto, verificare se l'ordinanza resa nel caso in esame possa essere qualificata come abnorme e, in quanto tale , possa costituire oggetto di ricorso per cassazione,quale rimedio esperibile in deroga al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. 1.1. Come è stato evidenziato di recente dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607-01), l'abnormità è qualificabile come strutturale laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di “carenza di potere in astratto”, ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale», dunque una situazione di “carenza di potere in concreto”; in entrambe le ipotesi, si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti. 1.2. L'abnormità è qualificabile, invece, come funzionale, laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente (regresso che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressa previsione legislativa,la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento.In altri termini, l'abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento "anomalo" finiscono per diventare "innocue", in quanto risolvibili per mezzo di successive "attività propulsive legittime" (cfr., Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213-02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552-01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715-01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01). 1.3.Ciò premesso, r itiene il C ollegio che l'atto posto in essere dal G iudice per l’udienza preliminare,pur essendo illegittimo, non sia abnorme. 1.3.1.Sotto il primo profilo evidenziato dal ricorrente,deve osservarsi che l'avere il giudice dichiarato la nullità rilevata de plano,fuori e prima dell'udienza preliminare, non rende l'atto abnorme ma semplicemente illegittimo, in quanto lo stesso rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice e non si colloca al di fuori dell'ordinamento, nèdetermina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile. 1.3.2. Quanto al secondo motivo, è stato precisato che n on è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento (cfr., Sez. 3, n. 33221 del 05/06/2024, Pmt, Rv. 286763- 01;Sez. U, n. 25957/2009, Toni,cit.). Deve quindi rilevarsi che il provvedimento impugnato, che dichiara semplicemente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-biscod. p roc . p en . al difensore d'ufficio, non impone al p ubblico m inistero un adempimento che potrebbe risolversi in un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo,poiché il pubblico ministero non è vincolato all’indicazione del legale fornita dal Giudice dell’udienza preliminarenell’ordinanza e potrà rinnovare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini secondo le modalità prescritte dalla legge, evidenziando al contempo l’erronea individuazione della persona del difensore di ufficio da parte del Giudice dell’udienza preliminare. Non essendo quindi possibile qualificare in termini di abnormità, strutturale o funzionale, il provvedimento impugnato, deve riconoscersi la inammissibilità del ricorso proposto contro di esso. 2.La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera d al pagamento delle spese processualiconseguenti al rigetto del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 15 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]