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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45012/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSlNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione in ordine alla esclusione, in sede di rinvio, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico in quanto articolato su una serie di considerazioni, in diritto, sugli effetti dell'annullamento per vizio di motivazione e sul conseguente spazio decisionale del giudice della fase rescissoria, mancando, tuttavia, di prendere in esame la motivazione con cui la Corte di appello di Milano ha giustificato la impossibilità di ritenere la causa di non punibilità, colmando così la lacuna motivazionale sull'unico aspetto su cui la precedente sentenza era stata annullata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSlNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione in ordine alla esclusione, in sede di rinvio, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico in quanto articolato su una serie di considerazioni, in diritto, sugli effetti dell'annullamento per vizio di motivazione e sul conseguente spazio decisionale del giudice della fase rescissoria, mancando, tuttavia, di prendere in esame la motivazione con cui la Corte di appello di Milano ha giustificato la impossibilità di ritenere la causa di non punibilità, colmando così la lacuna motivazionale sull'unico aspetto su cui la precedente sentenza era stata annullata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 45012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris