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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 10909/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 6 ottobre 2023, in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 e 3 sentenza impugnata; cfr., anche p. 2 sentenza del Tribunale): la Corte territoriale, infatti, ha osservato come la prova della precedente violazione è stata ricavata dall'annotazione di polizia giudiziaria ove si da atto degli accertamenti effettuati e della definitività della contestazione; ritenuto che, in tema di guida senza patente costituisce ius receptum il principio secondo cui per recidiva nel biennio deve intendersi l'accertamento del pregresso illecito amministrativo, non essendo necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ed essendo sufficiente un minimo di prova - come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria - unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (cfr., Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 — 01; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 re e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 6 ottobre 2023, in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 e 3 sentenza impugnata; cfr., anche p. 2 sentenza del Tribunale): la Corte territoriale, infatti, ha osservato come la prova della precedente violazione è stata ricavata dall'annotazione di polizia giudiziaria ove si da atto degli accertamenti effettuati e della definitività della contestazione; ritenuto che, in tema di guida senza patente costituisce ius receptum il principio secondo cui per recidiva nel biennio deve intendersi l'accertamento del pregresso illecito amministrativo, non essendo necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ed essendo sufficiente un minimo di prova - come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria - unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (cfr., Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 — 01; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 re e
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