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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 21474/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

' di L'aquilasvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, con lequali si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di L’Aquila ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza, con laquale il GIP del Tribunale di Pescara aveva applicato a Donato PESCE la misura cautelare piùafflittiva, ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990.2.

Il Tribunale ha ricostruito l’esito dell’accertamento di PG che ha portato all’arresto inflagranza dell’indagato (unitamente a Tonino MORELLI e Andrea PAESANO), nei termini cosìriassumibili: all’esito di un servizio di osservazione e controllo attivato sulla base di unasegnalazione confidenziale che indicava l’abitazione del PAESANO come casa di spaccio, gestitadal MORELLI con l’aiuto del PAESANO, gli operanti notavano, in data 05/02/2026, un soggetto,identificato in Marco [OSCURATO:PERSONA], entrare nella palazzina; seguito costui senza farsi notare, lovedevano entrare nell’abitazione accolto dal MORELLI; dopo avere bussato alla porta(l’appartamento non essendo dotato di campanello), gli operanti venivano accolti dal MORELLIche ometteva di verificare l’identità di chi bussava prima di aprire l’uscio; l’uomo avevamanifestato un evidente nervosismo alla vista delle forze dell’ordine; gli operanti avevanotrovato il PESCE accanto al MORELLI, quindi, più distanti, il PAESANO e il [OSCURATO:PERSONA]; nonostantel’azione di disturbo messa in atto da due degli indagati, avevano rinvenuto ai piedi di MORELLIe PESCE un involucro contenente sostanza risultata cocaina per gr. 54,41, la cui presenza sirilevava solo dopo che i citati MORELLI e PESCE si erano tolti i rispettivi giubbotti, l’involucronon trovandosi sul pavimento al momento dell’ingresso degli operanti che lo avrebbero notatograzie al suo colore bianco, risaltante sul pavimento scuro per la sporcizia; nella disponibilità diPESCE e di MORELLI, inoltre, venivano rinvenute rispettivamente le somme di euro 600,00 e530,00, in banconote di vario taglio; nell’abitazione, invece, venivano rinvenuti un bilancino diprecisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto, altri quantitativi di stupefacente(cocaina e hashish) già pronti per il commercio e l’ulteriore somma di euro 60,00; di fronteall’appartamento si trovava l’abitazione della sorella di MORELLI, nonché cugina del PESCE.La premessa, necessaria in riferimento al contenuto dei motivi di ricorso, ha costituito labase fattuale di riferimento che il Tribunale del riesame ha utilizzato per confermare la gravitàindiziaria nei confronti del PESCE.In particolare, quel giudice ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del PAESANO, il qualeaveva inteso scagionare gli altri coindagati rispetto all’attività di spaccio, dallo stessoammessa, affermando di aver gettato lui stesso a terra l’involucro contenente la cocaina erinvenuto ai piedi dei predetti MORELLI e PESCE, e ciò per più ragioni: l’uomo non era in gradodi offrire alcuna garanzia per ottenere a credito un quantitativo di droga di tale valore, comegià stigmatizzato dal GIP; già nell’ordinanza genetica si era dato atto della stabile dedizionedella coppia PESCE – MORELLI a quel traffico; la versione del PAESANO collideva con quantoriferito dalla PG che non aveva visto il presunto lancio dell’involucro da parte del PAESANO, chesi trovava distante dagli altri due.Quel giudice, ha ritenuto la gravità indiziaria necessaria nei confronti dell’indagato,valorizzando altresì elementi fattuali quali la accertata presenza del PESCE insiemeall’acquirente [OSCURATO:PERSONA] e agli altri due indagati; la destinazione allo spaccio di quell’abitazione,come confermato dal PAESANO, ma anche dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (il quale dichiarava di recarvisiper acquistare stupefacente da mesi); la conoscenza del luogo in virtù della vicinanzadell’abitazione della parente (cugina) sullo stesso pianerottolo; il possesso della somma di euro600,00, ingiustificata rispetto ai redditi accertati dalla PG, come confermati anche dalleallegazioni difensive rilevando che la somma era comunque suddivisa in banconote di variotaglio.

Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale ha ritenuto di dover escludere unaspiegazione in termini di connivenza non punibile dell’indagato alla luce di alcuni, dirimentifattori: le modalità del rinvenimento dell’involucro di cocaina, che gli operanti hanno ricondottoal momento in cui PESCE e MORELLI si erano tolti i rispettivi giubbotti, i successiviaccertamenti potendo semmai approfondire da quale dei due fosse caduto; la presenzadell’indagato all’interno di una casa, da costui conosciuta anche per la vicinanza conl’abitazione della cugina, proprio nel momento in cui si stava perfezionando una transazioneillecita, recando con sé una somma incompatibile con i propri redditi; infine, la discrasia tra ledichiarazioni rese dal PESCE e dal MORELLI quanto alle ragioni della loro presenza in quelluogo in concomitanza dell’arrivo di un acquirente, il primo avendo affermato di essere andatodal PAESANO perché non aveva trovato in casa la cugina, sorella del MORELLI, quest’ultimoadducendo, al contrario, la presenza della sorella che lo attendeva per festeggiare la vincitaalle slot machines insieme al PAESANO.Quanto alle esigenze cautelari, infine, il Tribunale ha ritenuto il pericolo di reiterazionecriminosa, ricavandolo, in primo luogo, dalle modalità di commissione del fatto, valorizzando ilconsistente quantitativo di droga rinvenuto, in uno con il ritrovamento del materiale per lapesatura e il confezionamento in dosi; ma anche la personalità dell’indagato, siccome gravatoda precedenti anche specifici.

Quanto alla scelta della misura, poi, quel giudice ha rilevatocome l’elevato grado di organizzazione dell’attività necessiti di un completo controllo deglispostamenti e dei contatti del prevenuto, valutando come impraticabile la misura gradata,ancorché elettronicamente presidiata, considerato che il reato era stato commesso proprioall’interno di un’abitazione, considerato vieppiù che il PESCE, al momento dell’illecito, erasottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, ilche attesterebbe ulteriormente, a giudizio del Tribunale, la sua incapacità di rispettare leprescrizioni imposte dall’autorità.3.

La difesa del PESCE ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.Con i primi due, deducendo rispettivamente violazione di legge e vizio della motivazione inordine alla sussistenza della gravità indiziaria, ha rilevato che gli argomenti utilizzati peraddivenire alla conclusione di esistenza della gravità indiziaria sarebbero fallaci sia ovesingolarmente considerati, che nel loro complesso, con ciò riferendosi il deducente, sia allapresenza del PESCE nell’abitazione adibita a luogo di spaccio, unitamente agli altri due indagatie del [OSCURATO:PERSONA]; che alla disponibilità del denaro in capo al PESCE e alla repentina apparizionedell’involucro contenente la droga.

La difesa, oltre a rilevare la legittimità della scelta diportare con sé contanti, frutto di attività lavorativa in luogo dell’uso della moneta elettronica,ha pure contestato, quanto al rinvenimento dell’involucro, l’utilizzo dei passaggidell’annotazione della PG ai fini dell’argomentazione inferenziale.Con il terzo e il quarto motivo, poi, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta riguardoal ritenuto rischio di reiterazione criminosa: a tal fine, ha contestato il rilievo assegnato alquantitativo di droga, attesa l’assenza di un collegamento tra la stessa e il prevenuto, cosìcome la presenza nella casa di materiale per il confezionamento; sotto altro profilo, hacensurato il richiamo all’elevato grado di organizzazione, evocativo di altri fenomeni criminosi4.

Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato.2.

I primi due motivi sono infondati.Si tratta di censure che attaccano il ragionamento esplicativo del Tribunale e, rispetto aesse, intanto, va ricordato che per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonoperano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen.,essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudiziodi qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sonoaddebitati (Sez. 4, n. 185889 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928 – 01), ciò in quanto inecessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento diprova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto,essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, commasecondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen. (ex multis,Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 – 01; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/014,n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 – 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019,Marando, Rv. 276364 – 01; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 -01).

Inoltre, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunaledel riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica dellecensure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non ilcontrollo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 –01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).E, nel medesimo senso, si è dunque affermato che il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibilesolo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardanola ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminatidal giudice di merito (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4 n.18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01).Ora, nella specie, la difesa ha impostato il ricorso articolando una censura intesa adimostrare la insussistenza di un compendio probatorio attestante, ai sensi del criterio digiudizio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la prova della penale responsabilitàdell’indagato, laddove, le argomentazioni censurate sono, invece, del tutto adeguate ai finidello scrutinio della sussistenza della gravità indiziaria a carico del medesimo.

Detteargomentazioni, peraltro, sono suffragate da elementi fattuali rimasti accertati allo stato delleindagini svolte, rispetto ai quali la difesa ha opposto una diversa spiegazione che, tuttavia, noncostituisce doglianza deducibile in questa sede, per come sopra ricordato.3.

Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati, oltre che generici, difettando uneffettivo confronto con i motivi che sorreggono la decisione censurata.A fronte di una valutazione delle esigenze cautelari ancorata alle risultanze esaminate ai finidella ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario, la difesa ha preso le mossedall’opposta insussistenza di detti elementi, sulla quale si rinvia a quanto già detto, vieppiùomettendo qualsiasi riferimento alle ulteriori ragioni della decisione, queste tutte incentratesulla personalità del PESCE e sulla sua incapacità di rispettare le prescrizioni impostegli.

Lamanifesta infondatezza dei due motivi, pertanto, discende direttamente dai principi fissati daldiritto vivente che ricorda come un motivo sia privo della necessaria specificità,allorquando con esso non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievicritici rispetto alle ragioni in fatto e in diritto poste a base della decisione impugnata(Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).4.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchéla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
' di L'aquilasvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, con lequali si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di L’Aquila ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza, con laquale il GIP del Tribunale di Pescara aveva applicato a Donato PESCE la misura cautelare piùafflittiva, ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990.2. Il Tribunale ha ricostruito l’esito dell’accertamento di PG che ha portato all’arresto inflagranza dell’indagato (unitamente a Tonino MORELLI e Andrea PAESANO), nei termini cosìriassumibili: all’esito di un servizio di osservazione e controllo attivato sulla base di unasegnalazione confidenziale che indicava l’abitazione del PAESANO come casa di spaccio, gestitadal MORELLI con l’aiuto del PAESANO, gli operanti notavano, in data 05/02/2026, un soggetto,identificato in Marco [OSCURATO:PERSONA], entrare nella palazzina; seguito costui senza farsi notare, lovedevano entrare nell’abitazione accolto dal MORELLI; dopo avere bussato alla porta(l’appartamento non essendo dotato di campanello), gli operanti venivano accolti dal MORELLIche ometteva di verificare l’identità di chi bussava prima di aprire l’uscio; l’uomo avevamanifestato un evidente nervosismo alla vista delle forze dell’ordine; gli operanti avevanotrovato il PESCE accanto al MORELLI, quindi, più distanti, il PAESANO e il [OSCURATO:PERSONA]; nonostantel’azione di disturbo messa in atto da due degli indagati, avevano rinvenuto ai piedi di MORELLIe PESCE un involucro contenente sostanza risultata cocaina per gr. 54,41, la cui presenza sirilevava solo dopo che i citati MORELLI e PESCE si erano tolti i rispettivi giubbotti, l’involucronon trovandosi sul pavimento al momento dell’ingresso degli operanti che lo avrebbero notatograzie al suo colore bianco, risaltante sul pavimento scuro per la sporcizia; nella disponibilità diPESCE e di MORELLI, inoltre, venivano rinvenute rispettivamente le somme di euro 600,00 e530,00, in banconote di vario taglio; nell’abitazione, invece, venivano rinvenuti un bilancino diprecisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto, altri quantitativi di stupefacente(cocaina e hashish) già pronti per il commercio e l’ulteriore somma di euro 60,00; di fronteall’appartamento si trovava l’abitazione della sorella di MORELLI, nonché cugina del PESCE.La premessa, necessaria in riferimento al contenuto dei motivi di ricorso, ha costituito labase fattuale di riferimento che il Tribunale del riesame ha utilizzato per confermare la gravitàindiziaria nei confronti del PESCE.In particolare, quel giudice ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del PAESANO, il qualeaveva inteso scagionare gli altri coindagati rispetto all’attività di spaccio, dallo stessoammessa, affermando di aver gettato lui stesso a terra l’involucro contenente la cocaina erinvenuto ai piedi dei predetti MORELLI e PESCE, e ciò per più ragioni: l’uomo non era in gradodi offrire alcuna garanzia per ottenere a credito un quantitativo di droga di tale valore, comegià stigmatizzato dal GIP; già nell’ordinanza genetica si era dato atto della stabile dedizionedella coppia PESCE – MORELLI a quel traffico; la versione del PAESANO collideva con quantoriferito dalla PG che non aveva visto il presunto lancio dell’involucro da parte del PAESANO, chesi trovava distante dagli altri due.Quel giudice, ha ritenuto la gravità indiziaria necessaria nei confronti dell’indagato,valorizzando altresì elementi fattuali quali la accertata presenza del PESCE insiemeall’acquirente [OSCURATO:PERSONA] e agli altri due indagati; la destinazione allo spaccio di quell’abitazione,come confermato dal PAESANO, ma anche dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (il quale dichiarava di recarvisiper acquistare stupefacente da mesi); la conoscenza del luogo in virtù della vicinanzadell’abitazione della parente (cugina) sullo stesso pianerottolo; il possesso della somma di euro600,00, ingiustificata rispetto ai redditi accertati dalla PG, come confermati anche dalleallegazioni difensive rilevando che la somma era comunque suddivisa in banconote di variotaglio. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale ha ritenuto di dover escludere unaspiegazione in termini di connivenza non punibile dell’indagato alla luce di alcuni, dirimentifattori: le modalità del rinvenimento dell’involucro di cocaina, che gli operanti hanno ricondottoal momento in cui PESCE e MORELLI si erano tolti i rispettivi giubbotti, i successiviaccertamenti potendo semmai approfondire da quale dei due fosse caduto; la presenzadell’indagato all’interno di una casa, da costui conosciuta anche per la vicinanza conl’abitazione della cugina, proprio nel momento in cui si stava perfezionando una transazioneillecita, recando con sé una somma incompatibile con i propri redditi; infine, la discrasia tra ledichiarazioni rese dal PESCE e dal MORELLI quanto alle ragioni della loro presenza in quelluogo in concomitanza dell’arrivo di un acquirente, il primo avendo affermato di essere andatodal PAESANO perché non aveva trovato in casa la cugina, sorella del MORELLI, quest’ultimoadducendo, al contrario, la presenza della sorella che lo attendeva per festeggiare la vincitaalle slot machines insieme al PAESANO.Quanto alle esigenze cautelari, infine, il Tribunale ha ritenuto il pericolo di reiterazionecriminosa, ricavandolo, in primo luogo, dalle modalità di commissione del fatto, valorizzando ilconsistente quantitativo di droga rinvenuto, in uno con il ritrovamento del materiale per lapesatura e il confezionamento in dosi; ma anche la personalità dell’indagato, siccome gravatoda precedenti anche specifici. Quanto alla scelta della misura, poi, quel giudice ha rilevatocome l’elevato grado di organizzazione dell’attività necessiti di un completo controllo deglispostamenti e dei contatti del prevenuto, valutando come impraticabile la misura gradata,ancorché elettronicamente presidiata, considerato che il reato era stato commesso proprioall’interno di un’abitazione, considerato vieppiù che il PESCE, al momento dell’illecito, erasottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, ilche attesterebbe ulteriormente, a giudizio del Tribunale, la sua incapacità di rispettare leprescrizioni imposte dall’autorità.3. La difesa del PESCE ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.Con i primi due, deducendo rispettivamente violazione di legge e vizio della motivazione inordine alla sussistenza della gravità indiziaria, ha rilevato che gli argomenti utilizzati peraddivenire alla conclusione di esistenza della gravità indiziaria sarebbero fallaci sia ovesingolarmente considerati, che nel loro complesso, con ciò riferendosi il deducente, sia allapresenza del PESCE nell’abitazione adibita a luogo di spaccio, unitamente agli altri due indagatie del [OSCURATO:PERSONA]; che alla disponibilità del denaro in capo al PESCE e alla repentina apparizionedell’involucro contenente la droga. La difesa, oltre a rilevare la legittimità della scelta diportare con sé contanti, frutto di attività lavorativa in luogo dell’uso della moneta elettronica,ha pure contestato, quanto al rinvenimento dell’involucro, l’utilizzo dei passaggidell’annotazione della PG ai fini dell’argomentazione inferenziale.Con il terzo e il quarto motivo, poi, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta riguardoal ritenuto rischio di reiterazione criminosa: a tal fine, ha contestato il rilievo assegnato alquantitativo di droga, attesa l’assenza di un collegamento tra la stessa e il prevenuto, cosìcome la presenza nella casa di materiale per il confezionamento; sotto altro profilo, hacensurato il richiamo all’elevato grado di organizzazione, evocativo di altri fenomeni criminosi4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. I primi due motivi sono infondati.Si tratta di censure che attaccano il ragionamento esplicativo del Tribunale e, rispetto aesse, intanto, va ricordato che per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonoperano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen.,essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudiziodi qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sonoaddebitati (Sez. 4, n. 185889 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928 – 01), ciò in quanto inecessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento diprova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto,essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, commasecondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen. (ex multis,Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 – 01; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/014,n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 – 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019,Marando, Rv. 276364 – 01; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 -01). Inoltre, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunaledel riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica dellecensure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non ilcontrollo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 –01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).E, nel medesimo senso, si è dunque affermato che il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibilesolo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardanola ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminatidal giudice di merito (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4 n.18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01).Ora, nella specie, la difesa ha impostato il ricorso articolando una censura intesa adimostrare la insussistenza di un compendio probatorio attestante, ai sensi del criterio digiudizio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la prova della penale responsabilitàdell’indagato, laddove, le argomentazioni censurate sono, invece, del tutto adeguate ai finidello scrutinio della sussistenza della gravità indiziaria a carico del medesimo. Detteargomentazioni, peraltro, sono suffragate da elementi fattuali rimasti accertati allo stato delleindagini svolte, rispetto ai quali la difesa ha opposto una diversa spiegazione che, tuttavia, noncostituisce doglianza deducibile in questa sede, per come sopra ricordato.3. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati, oltre che generici, difettando uneffettivo confronto con i motivi che sorreggono la decisione censurata.A fronte di una valutazione delle esigenze cautelari ancorata alle risultanze esaminate ai finidella ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario, la difesa ha preso le mossedall’opposta insussistenza di detti elementi, sulla quale si rinvia a quanto già detto, vieppiùomettendo qualsiasi riferimento alle ulteriori ragioni della decisione, queste tutte incentratesulla personalità del PESCE e sulla sua incapacità di rispettare le prescrizioni impostegli. Lamanifesta infondatezza dei due motivi, pertanto, discende direttamente dai principi fissati daldiritto vivente che ricorda come un motivo sia privo della necessaria specificità,allorquando con esso non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievicritici rispetto alle ragioni in fatto e in diritto poste a base della decisione impugnata(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchéla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
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