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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 21856/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio direttissimo, in ordine a plurimi delitti di furto in abitazione, unificati dal vincolo della continuazione, posti in essere in data 22 luglio 2012 in alcuni comuni della provincia, con irrogazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di anni 2 mesi 3 di reclusione e euro 290 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di anni 3 mesi 3 di reclusione e euro 390 di multa.

2. Gli imputati hanno proposto ricorso, a mezzo di difensore, con unico atto formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 244 e 247 comma 2 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Lamentano i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabili i dati forniti dall'apparecchiatura di tracciamento satellitare installata sull'auto intestata a [OSCURATO:PERSONA], nonostante per tale mezzo di ricerca della prova non fossero state adottate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 244 e 247 bis cod.proc.pen, misure tecniche volte a garantire la conservazione dei dati e a impedirne l'alterazione.

Nel caso di specie nessuna di tali misure era stata adottata ed i dati estrapolati dal tracciamento G.P.S. erano rimasti nella esclusiva disponibilità della polizia giudiziaria senza «implementazione di alcuna catena di conservazione», quale il deposito in copia forense nell'Ufficio del Pubblico Ministero.

Non essendo stata provata la genuinità dei processi di acquisizione e conservazione dei dati e non essendo stata fornita prova circa il corretto funzionamento del dispositivo applicato, la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere dal compendo probatorio i risultati del tracciamento. 2.2 Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 133 e (per quanto riguarda le posizioni di Massa e [OSCURATO:PERSONA]) 114 cod. pen e vizio di motivazione.

Lamentano i ricorrenti che la Corte di Appello avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocando elementi che non dovrebbero essere considerati preclusivi, quali i precedenti penali a carico di tutti gli imputati e la assenza di comportamenti indicativi di resipiscenza.

Lamentano, inoltre, che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena, essendosi limitata a richiamare i criteri di cui all'art 133 cod. pen. senza fornire indicazioni ulteriori.

Con riferimento alle posizioni delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto anche la carenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., rilevando che il contributo fornito dalle stesse, consistito esclusivamente nel mettere a disposizione dei correi le loro automobili, al fine di commettere i furti, avrebbe dovuto essere considerato minimo. 2.3 Con il terzo motivo l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe fondato l'affermazione della responsabilità, su un unico elemento, ovvero il rinvenimento nella sua auto di una moneta argentina, asseritamente oggetto del furto in contestazione in danno di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica datata 15 aprile 2022 con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La responsabilità degli imputati è stata affermata dalla Corte di Appello sulla base di risultati del tracciamento dei movimento dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni di alcuni testimoni e degli esiti delle perquisizione sui veicoli in uso a Massa e [OSCURATO:PERSONA] e nell'alloggio affittato da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzato quale base logistica.

Da tali atti era emerso quanto segue: - l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] era presente nei pressi delle quattro abitazioni delle persone offese Pontisso, Mattiussi, Madotti e Prati nelle quali erano stati perpetrati i furti nella mattinata del 22 luglio 2012; in occasione del furto in danno di Mattiussi alcuni testi avevano visto su detta macchina un uomo dai capelli scuri di circa 30 anni; - in esito alla perquisizione sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 luglio 2012 era stata rinvenuta una moneta argentina, identica a quelle sottratte presso l'abitazione di Mattiussi, oltre che oggetti da scasso, cappellini e occhiali atti a camuffare i volti e strumentazione idonea a captare le conversazioni delle Forze dell'Ordine e a falsificare i numeri di targa; in esito alla perquisizione sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 luglio 2012 erano stati rinvenuti arnesi atti allo scasso; - l'appartamento affittato a [OSCURATO:PERSONA] non denotava alcun uso vacanziero, ma piuttosto un uso quale base logistica; al suo interno erano state rinvenute la somma in contante di 5200 euro e una cartina topografica delle strade del Friuli aperta sulla pagina di Udine.

3. I primi due motivi sono manifestamente infondati ed il terzo è inammissibile. 3.1 Quanto al primo, si deve premettere che con l'atto di appello della sentenza di primo grado i ricorrenti avevano formulato una censura parzialmente differente rispetto a quella in esame, ovvero non già la mancata adozione di misure tecniche volte a garantire la conservazione dei dati del sistema di localizzazione satellitare e a impedirne l'alterazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 244 e 247 cod. proc. pen, bensì l'acquisizione dei dati in violazione della disciplina dettata per le intercettazioni telefoniche.

In ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo che comporta già di per sé l'inammissibilità del ricorso, si ribadisce che i dati raccolti dal sistema di rilevamento satellitare sono stati legittimamente acquisiti dalla polizia giudiziaria.

E' orientamento consolidato della Corte di legittimità quello per cui la localizzazione "da remoto" a mezzo di sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio (ex plurimis Sez. 2 n. 23172 del 04/04/2019 Fodaroni, Rv. 276966; Sez 2 n.21644 del 13.2.2013, Bagliadocco, Rv 255542).

Il sistema di localizzazione satellitare, infatti, registra i movimenti dei mezzi, allo stesso modo in cui sarebbero registrati dal personale di polizia giudiziaria nel corso del pedinamento e trasferiti in annotazioni di servizio.

I dati acquisiti attraverso la localizzazione sono registrati su supporto informatico, ma possono poi essere trasferiti nelle annotazioni della polizia giudiziaria e formare oggetto di testimonianza.

In proposito la Corte di cassazione ha anche chiarito che in tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cd.

GPS), l'assenza del supporto informatico contenente l'originale dei tracciati non inficia l'attendibilità probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti di una persona sul territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio (Sez.4, n. 48279 del 27/11/2012, Lleshi, Rv. 253954; Sez. 3 n. 36364 del 02/04/2019, Giuliani, Rv. 276883).

Ciò premesso il richiamo, operato dal ricorrente con il motivo in esame, alla previsione di cui agli artt. 244 e 247 comma 1 bis cod. proc. pen (nella parte in cui prescrivono che l'autorità giudiziaria debba adottare misure tecniche atte a assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l'alterazione quando, in sede di ispezione di persone, luoghi o cose volta ad accertare tracce o altri effetti materiali del reato, proceda ad operazioni tecniche in relazione a sistemi informatici e telematici, ovvero quando proceda a perquisizione di sistemi informatici o telematici, volte alla ricerca di tracce del reati) è del tutto inconferente: in quel caso, infatti, si tratta di assicurare tracce del reato, acquisite tramite ispezione o perquisizione, mentre nel caso in esame si tratta di documentare gli spostamenti sul territorio di soggetti che l'autorità giudiziaria nell'ambito di una indagine ha ritenuto di monitorare.

Nel presente processo, dunque, i dati del tracciamento dei movimenti dell'auto in uso agli indagati sono stati legittimamente acquisiti e sono entrati a far parte del compendio probatorio attraverso la testimonianza del teste di polizia giudiziaria.

Infine la censura relativa all' eventuale non corretto funzionamento del dispositivo applicato sull'autovettura è stata per la prima volta dedotta con il presente ricorso, sicché, anche a tacere del fatto che è generica e non sorretta da allegazioni a riscontro, deve ritenersi inammissibile. 3.2 Quanto al secondo motivo, si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269).

Inoltre il giudice di merito non è tenuto a motivare in maniera specifica e dettagliata in ordine alla determinazione della pena nei casi in cui la stessa sia irrogata al di sotto della media edittale (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Peraltro, nel caso in esame, la Corte di Appello ha motivato sia in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attraverso il richiamo ai precedenti penali gravanti su tutti gli imputati e all'assenza di elementi da valorizzare ai fini del richiesto contenimento della pena, sia in merito alla determinazione concreta della pena, irrogata in misura prossima ai minimi edittali, attraverso il richiamo alla gravità dei fatti e all'intensità del dolo, desumibili dalle modalità e dalle circostanze delle condotte.

Gli argomenti utilizzati soddisfano i parametri di esaustività, non contraddittorietà e non manifesta illogicità che devono governare il percorso motivazionale del giudice di merito, come individuati anche nella giurisprudenza della Corte di legittimità.

Insindacabile in questa sede è anche il giudizio, di merito, in ordine alla non riconoscibilità nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] e Massa della circostanza attenuante di cui agli artt. 114 cod. pen.

La Corte di cassazione ha già chiarito che non sussiste un dovere del giudice, a fronte di una richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., di fornire una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione nel caso in cui sia stata posta in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati e non sia stata operata alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 6 n. 22456 del 03/03/2008, Zito, Rv. 240364; Sez. 2 n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176).

Nel caso di specie, in realtà il giudice d'appello ha motivato sul punto specifico attraverso il richiamo alla rilevanza e alla non surrogabilità del contributo offerto dalle imputate alla realizzazione dei reati, consistito nel mettere a disposizione le autovetture utilizzate per commettere i furti.

3.3. Il terzo motivo è inammissibile.

La censura in punto affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], oltre a riprodurre le medesime argomentaziomí già esposte dinanzi ai giudici di merito, e dagli stessi vagliate e correttamente disattese, più che volta a denunciare vizi riconducibili al disposto di cui all'art. 606, comma 1 lett e), cod. proc. pen., mira a sollecitare una valutazione alternativa delle risultanze processuali non praticabile in questa sede ( S.U. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv 226074).

Il motivo di ricorso non si confronta con le ragioni della decisione di condanna espresse a pag. 8 della sentenza di appello, nella quale si dà atto che all'interno dell'auto, oltre alla moneta argentina, ritenuta parte della refurtiva sottratta dall'abitazione di Mattiussi (ove, fra le altre cose, erano stati asportati anche pesos in monete), erano stati rinvenuti anche altri oggetti (ovvero strumenti da scasso, cappellini e occhiali atti al camuffamento, scanner e ricetrasmittenti per falsificare i numeri di targa e captare le conversazioni delle forze dell'ordine) collegati alla pianificazione di azioni refurtive «di squadra».

4. Al giudizio di inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio direttissimo, in ordine a plurimi delitti di furto in abitazione, unificati dal vincolo della continuazione, posti in essere in data 22 luglio 2012 in alcuni comuni della provincia, con irrogazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di anni 2 mesi 3 di reclusione e euro 290 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di anni 3 mesi 3 di reclusione e euro 390 di multa. 2. Gli imputati hanno proposto ricorso, a mezzo di difensore, con unico atto formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 244 e 247 comma 2 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamentano i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabili i dati forniti dall'apparecchiatura di tracciamento satellitare installata sull'auto intestata a [OSCURATO:PERSONA], nonostante per tale mezzo di ricerca della prova non fossero state adottate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 244 e 247 bis cod.proc.pen, misure tecniche volte a garantire la conservazione dei dati e a impedirne l'alterazione. Nel caso di specie nessuna di tali misure era stata adottata ed i dati estrapolati dal tracciamento G.P.S. erano rimasti nella esclusiva disponibilità della polizia giudiziaria senza «implementazione di alcuna catena di conservazione», quale il deposito in copia forense nell'Ufficio del Pubblico Ministero. Non essendo stata provata la genuinità dei processi di acquisizione e conservazione dei dati e non essendo stata fornita prova circa il corretto funzionamento del dispositivo applicato, la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere dal compendo probatorio i risultati del tracciamento. 2.2 Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 133 e (per quanto riguarda le posizioni di Massa e [OSCURATO:PERSONA]) 114 cod. pen e vizio di motivazione. Lamentano i ricorrenti che la Corte di Appello avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocando elementi che non dovrebbero essere considerati preclusivi, quali i precedenti penali a carico di tutti gli imputati e la assenza di comportamenti indicativi di resipiscenza. Lamentano, inoltre, che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena, essendosi limitata a richiamare i criteri di cui all'art 133 cod. pen. senza fornire indicazioni ulteriori. Con riferimento alle posizioni delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto anche la carenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., rilevando che il contributo fornito dalle stesse, consistito esclusivamente nel mettere a disposizione dei correi le loro automobili, al fine di commettere i furti, avrebbe dovuto essere considerato minimo. 2.3 Con il terzo motivo l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe fondato l'affermazione della responsabilità, su un unico elemento, ovvero il rinvenimento nella sua auto di una moneta argentina, asseritamente oggetto del furto in contestazione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica datata 15 aprile 2022 con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La responsabilità degli imputati è stata affermata dalla Corte di Appello sulla base di risultati del tracciamento dei movimento dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni di alcuni testimoni e degli esiti delle perquisizione sui veicoli in uso a Massa e [OSCURATO:PERSONA] e nell'alloggio affittato da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzato quale base logistica. Da tali atti era emerso quanto segue: - l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] era presente nei pressi delle quattro abitazioni delle persone offese Pontisso, Mattiussi, Madotti e Prati nelle quali erano stati perpetrati i furti nella mattinata del 22 luglio 2012; in occasione del furto in danno di Mattiussi alcuni testi avevano visto su detta macchina un uomo dai capelli scuri di circa 30 anni; - in esito alla perquisizione sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 luglio 2012 era stata rinvenuta una moneta argentina, identica a quelle sottratte presso l'abitazione di Mattiussi, oltre che oggetti da scasso, cappellini e occhiali atti a camuffare i volti e strumentazione idonea a captare le conversazioni delle Forze dell'Ordine e a falsificare i numeri di targa; in esito alla perquisizione sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 luglio 2012 erano stati rinvenuti arnesi atti allo scasso; - l'appartamento affittato a [OSCURATO:PERSONA] non denotava alcun uso vacanziero, ma piuttosto un uso quale base logistica; al suo interno erano state rinvenute la somma in contante di 5200 euro e una cartina topografica delle strade del Friuli aperta sulla pagina di Udine. 3. I primi due motivi sono manifestamente infondati ed il terzo è inammissibile. 3.1 Quanto al primo, si deve premettere che con l'atto di appello della sentenza di primo grado i ricorrenti avevano formulato una censura parzialmente differente rispetto a quella in esame, ovvero non già la mancata adozione di misure tecniche volte a garantire la conservazione dei dati del sistema di localizzazione satellitare e a impedirne l'alterazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 244 e 247 cod. proc. pen, bensì l'acquisizione dei dati in violazione della disciplina dettata per le intercettazioni telefoniche. In ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo che comporta già di per sé l'inammissibilità del ricorso, si ribadisce che i dati raccolti dal sistema di rilevamento satellitare sono stati legittimamente acquisiti dalla polizia giudiziaria. E' orientamento consolidato della Corte di legittimità quello per cui la localizzazione "da remoto" a mezzo di sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio (ex plurimis Sez. 2 n. 23172 del 04/04/2019 Fodaroni, Rv. 276966; Sez 2 n.21644 del 13.2.2013, Bagliadocco, Rv 255542). Il sistema di localizzazione satellitare, infatti, registra i movimenti dei mezzi, allo stesso modo in cui sarebbero registrati dal personale di polizia giudiziaria nel corso del pedinamento e trasferiti in annotazioni di servizio. I dati acquisiti attraverso la localizzazione sono registrati su supporto informatico, ma possono poi essere trasferiti nelle annotazioni della polizia giudiziaria e formare oggetto di testimonianza. In proposito la Corte di cassazione ha anche chiarito che in tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cd. GPS), l'assenza del supporto informatico contenente l'originale dei tracciati non inficia l'attendibilità probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti di una persona sul territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio (Sez.4, n. 48279 del 27/11/2012, Lleshi, Rv. 253954; Sez. 3 n. 36364 del 02/04/2019, Giuliani, Rv. 276883). Ciò premesso il richiamo, operato dal ricorrente con il motivo in esame, alla previsione di cui agli artt. 244 e 247 comma 1 bis cod. proc. pen (nella parte in cui prescrivono che l'autorità giudiziaria debba adottare misure tecniche atte a assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l'alterazione quando, in sede di ispezione di persone, luoghi o cose volta ad accertare tracce o altri effetti materiali del reato, proceda ad operazioni tecniche in relazione a sistemi informatici e telematici, ovvero quando proceda a perquisizione di sistemi informatici o telematici, volte alla ricerca di tracce del reati) è del tutto inconferente: in quel caso, infatti, si tratta di assicurare tracce del reato, acquisite tramite ispezione o perquisizione, mentre nel caso in esame si tratta di documentare gli spostamenti sul territorio di soggetti che l'autorità giudiziaria nell'ambito di una indagine ha ritenuto di monitorare. Nel presente processo, dunque, i dati del tracciamento dei movimenti dell'auto in uso agli indagati sono stati legittimamente acquisiti e sono entrati a far parte del compendio probatorio attraverso la testimonianza del teste di polizia giudiziaria. Infine la censura relativa all' eventuale non corretto funzionamento del dispositivo applicato sull'autovettura è stata per la prima volta dedotta con il presente ricorso, sicché, anche a tacere del fatto che è generica e non sorretta da allegazioni a riscontro, deve ritenersi inammissibile. 3.2 Quanto al secondo motivo, si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Inoltre il giudice di merito non è tenuto a motivare in maniera specifica e dettagliata in ordine alla determinazione della pena nei casi in cui la stessa sia irrogata al di sotto della media edittale (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Peraltro, nel caso in esame, la Corte di Appello ha motivato sia in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attraverso il richiamo ai precedenti penali gravanti su tutti gli imputati e all'assenza di elementi da valorizzare ai fini del richiesto contenimento della pena, sia in merito alla determinazione concreta della pena, irrogata in misura prossima ai minimi edittali, attraverso il richiamo alla gravità dei fatti e all'intensità del dolo, desumibili dalle modalità e dalle circostanze delle condotte. Gli argomenti utilizzati soddisfano i parametri di esaustività, non contraddittorietà e non manifesta illogicità che devono governare il percorso motivazionale del giudice di merito, come individuati anche nella giurisprudenza della Corte di legittimità. Insindacabile in questa sede è anche il giudizio, di merito, in ordine alla non riconoscibilità nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] e Massa della circostanza attenuante di cui agli artt. 114 cod. pen. La Corte di cassazione ha già chiarito che non sussiste un dovere del giudice, a fronte di una richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., di fornire una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione nel caso in cui sia stata posta in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati e non sia stata operata alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 6 n. 22456 del 03/03/2008, Zito, Rv. 240364; Sez. 2 n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176). Nel caso di specie, in realtà il giudice d'appello ha motivato sul punto specifico attraverso il richiamo alla rilevanza e alla non surrogabilità del contributo offerto dalle imputate alla realizzazione dei reati, consistito nel mettere a disposizione le autovetture utilizzate per commettere i furti. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile. La censura in punto affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], oltre a riprodurre le medesime argomentaziomí già esposte dinanzi ai giudici di merito, e dagli stessi vagliate e correttamente disattese, più che volta a denunciare vizi riconducibili al disposto di cui all'art. 606, comma 1 lett e), cod. proc. pen., mira a sollecitare una valutazione alternativa delle risultanze processuali non praticabile in questa sede ( S.U. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv 226074). Il motivo di ricorso non si confronta con le ragioni della decisione di condanna espresse a pag. 8 della sentenza di appello, nella quale si dà atto che all'interno dell'auto, oltre alla moneta argentina, ritenuta parte della refurtiva sottratta dall'abitazione di Mattiussi (ove, fra le altre cose, erano stati asportati anche pesos in monete), erano stati rinvenuti anche altri oggetti (ovvero strumenti da scasso, cappellini e occhiali atti al camuffamento, scanner e ricetrasmittenti per falsificare i numeri di targa e captare le conversazioni delle forze dell'ordine) collegati alla pianificazione di azioni refurtive «di squadra». 4. Al giudizio di inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr