CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 29336/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.172-2023 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenzan. 5210/2022 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. prop on e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. , in accoglimento parziale del ricorso proposto avverso avviso direttifica e di liquidazione a mezzo del quale, in riferimento al periodo d'imposta 2015, era stato richiesto il pagamento di maggiori imposte di registro e sanzioni in relazione alla compravendita di un capannone commerciale. Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente omesso di valutare che l'Agenzia delle Entrate, «al fine di rettificare il valore del bene compravenduto dalla ricorrente si ...(era)... limitat a ad utilizzare il "criterio comparativo "in relazione ad immobili che non possono essere considerati "beni similari"». 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., «omessa motivazione su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia» lamentando che l’Ufficio aveva emesso l’atto impositivo «basandosi unicamente sul raffronto di altri atti stipulati in anni precedenti, ma su immobili totalmente diversi da quello oggetto dell'atto di compravendita, senza nessun preventivo contraddittorio con il contribuente e senza nessuna richiesta preventiva di qualsiasi documentazione atta a giustificare il prezzo della compravendita». 2.1. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese. 2.2. In primo luogo, i motivi evoca no , in maniera cumulata ed indistinta, vizi diversi ed eterogenei, adducendo la violazione di alcune norme di legge e sovrapponendo le censure in fatto a quelle relative alla asserita violazione di legge sostanziale e alla reiterata denuncia di una pretesa carenza di motivazione, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (cfr. Cass. nn. 3397/2024, 26874/2018, 19443 /20 11 ), e richiedendo un inesigibile intervento della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio dedotto. 2.3. A seguire, ilprimo motivo, pur deducendo la violazione di norme di diritto, non contiene nella sua articolata illustrazione l'effettiva denuncia di esse, ma la enuncia come conseguenza di una pregressa rivalutazione del materiale probatorio; esso è dunque volto a sollecitare in via diretta la rivalutazione della motivazione sulla quaestio facti, al di fuori dei limiti consentiti -vigente il nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c.- da Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014. 2.4. Occorre inoltre ribadire, quanto al secondo motivo,che in tema di imposta di registro l’Amministrazione non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente ilcontraddittorio endo - procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unioneeuropea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito (cfr. Cass. nn. 4752/2021, 27421/2018). 2.5. Le ulteriori doglianze sono altresì inammissibili in quanto ripropongono censure di fatto, già ampiamente disattese nel merito dalla sentenza impugnata in ordine al valore venale dell’immobile oggetto dell’atto di compravendita tassato, tendendo così a richiedere una nuova valutazione del merito che è preclusa in questa sede. 2.5. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha , infatti, affermato quanto segue:«I primi Giudici hanno determinato il valore commerciale dell'immobile attribuito dal CTU nel lontano anno 2001, ma tale decisione poteva essere condivisa se la predetta perizia del CTU fosse stata effettuata nei tre anni precedenti all'atto di compravendita su cui qui si controverte. Il c. 3 dell'art. 51 del DPR 131/86 dispone, infatti, che "gli atti che abbiano per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari,l'Ufficio del Registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al c. 1 (quello dichiarato dalle parti nell'atto) avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori non oltre tre annidalla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni". Ed anche la circolare 16/2016, invocata dalla parte, con la qualel'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative ai propri Uffici in materia di controllo, richiama l'attenzione sull'utilizzo per la valutazione del valore venale dell'immobile, dei criteri di cui all'art. 51 del DPR 131/1986, con particolare riferimento "ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto". Non si comprende, infatti, il criterio utilizzato dal primo Giudice di prendere a riferimento il valore di un immobile attribuito nel2004 e poi rivalutarlo, anziché riferirsi a immobili trasferiti negli ultimi tre anni, in conformità alla citata norma. Si ritiene, pertanto, che la valutazione dell'Ufficio sia più attendibile, oltre che più legittima essendo stata fatta, nel rispetto della citata disposizione. Il valore venale dell'immobile di cui trattasi è stato determinato con l'applicazione del criterio comparativo con altri due atti similari, come analiticamente descritto e adeguatamente giustificato nella motivazione dell'atto impugnato, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche dell'immobile. In particolare, è stato fatto riferimento ad un atto comparativo, con cui è stato trasferito un immobile similare per superficie, categoria e classe catastale, sito nello stesso Comune, ricadente nello stesso foglio catastale 159, di cui all'atto pubblico serie IT n. 2890 per notaio [OSCURATO:PERSONA] rep. 16.868, registrato in data 01/07/2013, nel quale l'importo corrisposto è pari ad € 1441,00 al mq. portato a €. 1225,00 applicando il coefficiente di vetustà 0,85, anno di costruzione 1979. [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. era parte, inoltre, del secondo contratto di compravendita serie IT 2013 n. 6071, utilizzato ai fini della comparazione di valore, col quale ha riscattato un immobile similare, stessa classe e categoria catastale posto nello stesso Comune di Messina, foglio 159 di mq. 168, che conduceva in locazione finanziaria. Tale immobile era stato acquistato dalla società venditrice, [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2005, con atto di compravendita per notaio [OSCURATO:PERSONA], registrato alla serie IT 1127, in data 16/9/2005, per €. 714,28 mq,e concesso in leasing finanziario alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], al fine di ragguagliare il valore dell'atto preso a confronto con quello da valutare, ha applicato il valore mediotra €. 1.225 a mq. di cui al primo atto ed €. 714,28 al mq. di cui al secondo atto (valore, quest'ultimo, ai fini del calcolo favorevole alla parte, in quanto, essendo riferito all'anno 2005, non è stato rivalutatosecondo gli indici Istat), che è risultato pari ad €. 969,64 al mq., con il conseguente valore accertato dell'immobile in €. 665.000,00. Il calcolo effettuato con l'Atto impugnato, pertanto, appare corretto e poggia su valide basi e presupposti di contenuto logico-giuridico corrispondente a parametri cui largamente si fa ricorso nella vita economica». 2.6. Laddove la ricorrente lamenta, dunque, che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disatteso leargomentazioni circa la congruità del valore dichiarato nell’atto e corrisposto, basate sugli esiti di una perizia di parte contenente una descrizione dell’immobile del tutto differente da quelli presi a comparazione dall’Ufficio, le doglianze si risolvono nella censura circa la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze compiute dai Giudicidi appello. 2.7. Laricorrente, invero, lamenta sostanzialmente il mancato esame della documentazione (perizia giurata nonché apposita documentazione fotografica) «attesta...(nte)...l'effettivo stato dei luoghi» in relazione alle caratteristiche degli immobili nella valutazione del loro valore venale, il che rende la censura inammissibile atteso che aisensi dell'art. 360 n. 5, come riformulato dall'art. 54 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83 conv. in l. 134/2012, è inammissibile il motivo di ricorso per l'omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione, come nel caso in esame (avendo i Giudici del gravameesaminato le questioni fattuali in oggetto),dovendo, il nuovo testo dell'art. 360 n. 5, essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (cfr. Cass. n. 14324/ 20 15, S.U.8053/2014). 2.8. Risultano, parimenti, prive di fondamento le doglianze circa la nullità della sentenza per motivazione apparente atteso che dall ’esame delladecisione gravata di ricorso per cassazione, come dianzi riportata, si scorge appieno la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata all'esistenza di elementi documentali che avevano giustificato la tassazione degli immobili sulla base del maggior valore accertato rispetto alla compravendita, il che è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma dellesentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà,motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quantoaffermato da Cass. S.U. n.8053/2014 e n .8054/2014. 3.1. Con il terzo motivo laricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza « per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di merito ... ritualmente riproposte in sede di gravame» con cui si lamentava che l'Ufficio aveva posto a base della rettifica immobili non aventi caratteristiche similari a quello oggetto di compravendita. 3.2. La censura è infondataavendo i Giudici d’appello implicitamente disatteso le doglianze della contribuente laddove hanno ritenuto correttamente effettuata la stima del valore dell’immobile, come dianzi evidenziato, considerato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(cfr. Cass. n. 29730/2020, 16056/2016 ) . 3. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.880,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a