CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, sezionestaccata di Sassari, depositata il 21/6/2018;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 30976/2019Numero sezionale 4333/2026Numero di raccolta generale 17542/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Corte osserva:1. Il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella dipagamento n. 10220100035004684, notificata il 17 luglio 2016, con laquale l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le imposte accertate a titolo diIRPEF, addizionale comunale e regionale, IRAP e Iva, riferite all’annodi 2004, a seguito di avviso di accertamento n. RL7010301049/2009.2. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, con sentenzan. 563/01/2016 dichiarava estinto il giudizio in quanto, dopo lasospensione del processo in attesa dell’esito della querela di falsoproposta avverso la notifica dell’avviso di accertamento, il processo nonveniva riassunto nei termini di legge.3. [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, rigettaval’appello del contribuente con compensazione delle spese,confermando la sentenza di primo grado e la cartella impugnata.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi.L’Agenzia delle entrate, edotta del giudizio con notifica via p.e.c. indata 15/10/2019, è rimasta intimata.5. In data 8/5/2026 il contribuente ha depositato rinuncia agli attidel giudizio, documentando che, con dichiarazione in data 17/04/23,ha proceduto alla definizione agevolata del ruolo oggetto di contenziosoerariale, con l’avvenuto versamento della prima rata del piano stabilitodall’Ufficio erariale con termine finale al 30/11/2027. La parte ha,quindi, rappresentato di non aver più interesse a coltivare il giudizio edha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio concompensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 30976/2019Numero sezionale 4333/2026Numero di raccolta generale 17542/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 133, 295, 297, 323 e 327 c.p.c., e dell’art. 43del d.lgs. 546/1992, per non aver la [OSCURATO:PERSONA] l’inesistenza della notifica dell’avviso di deposito della sentenzan. 1589/2013 resa nel giudizio di querela di falso.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 115, 116, 156, 159, 183, 295, 297, 323 e327 c.p.c., e dell’art. 43 del d.lgs. 546/1992, in quanto, nonostante ilvizio di notifica della sentenza n. 1589/2013, la Commissione TributariaRegionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio in violazione dellenorme in materia di riassunzione del giudizio tributario sospeso.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, fatto costituito da quanto riportato nel primo motivo di ricorso.4. In via preliminare si rileva che, come innanzi riportato, ilricorrente in data 8/5/2026 ha dichiarato di aver aderito alla definizioneagevolata di cui all’art. 1 l. 197/2022, commi 231 e ss., documentandol’istanza di adesione, la comunicazione del piano di rateazione conscadenza il 30/11/2027 e il pagamento di alcune rate. Ha quindidepositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nonavendo più interesse a coltivare l’impugnazione.5. Ciò premesso, non può dichiararsi l’estinzione ai sensi dell’art.390 c.p.c., come espressamente richiesto con la rinuncia, in quanto lastessa è sottoscritta dal solo difensore al quale, con la procura speciale,è stato conferito il potere di rappresentanza e difesa in relazione alricorso per cassazione, con ogni potere relativo e necessario, ma nonNumero registro generale 30976/2019Numero sezionale 4333/2026Numero di raccolta generale 17542/2026Data pubblicazione 03/06/2026specificamente quello di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi delcomma 2 dell’art. 390 c.p.c. e del comma 2 dell’art. 84 c.p.c.Va tuttavia dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso perdifetto di interesse ad impugnare, in quanto la dichiarazione di rinuncianon sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senzatuttavia che questi risulti munito di procura speciale a rinunziare,mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., pur nonproducendo l'effetto dell'estinzione del processo, rivela comunque ilsopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio(da ultimo Cass. sez. 5, 4/5/2026, n. 12507; Cass. sez. 3,28/11/2024, n. 30640; Cass. sez. lav., 12/11/2020 n. 25625; Cass.,sez. 6-3, 27/07/2018 n. 19907); ciò a maggior ragione nel giudizionel quale, come nel caso di specie, la controparte non si sia neppurecostituita.6. Le spese restano a carico di parte ricorrente, che le ha anticipate,in quanto la controparte è rimasta intimata.7. Da ultimo, va rilevato che non sussistono i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato, atteso che la "ratio" dell'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, chepone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nellafinalità di prevenire e sanzionare le impugnazioni dilatorie opretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica perl'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso percassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, persopravvenuto difetto di interesse) (Cass. 6-2, 02/07/2015, 13636,Cass. sez. 5, 07/12/2018, n. 31732, Cass. sez. Un., 19/07/2024, n.19976). Si tratta, infatti, misura eccezionale, "lato sensu"Numero registro generale 30976/2019Numero sezionale 4333/2026Numero di raccolta generale 17542/2026Data pubblicazione 03/06/2026sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica.La Corte, P.Q.MDichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto diinteresse.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro