CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 23101/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATTOapprezzamento della prova dichiarativa, giacché, nella decisione a prova contratta, le dichiarazioni erano state ritenute attendibili, mentre in quello svoltosi nel pieno contraddittorio sulla prova tali dichiarazioni erano state stimate come non attendibili. Sotto altro profilo, la Corte di rinvio ha avuto altresì modo di evidenziare che la falsità delle prove a carico non era stata affatto adombrata nel giudizio dall’esito assolutorio. Dunque, non poteva trattarsi di una decisione fondante su prove artefatte. La sentenza emessa dalla Corte nissena in sede di rinvio ha dato, quindi, conto della mera apparenza di un contrasto di giudicati sul fatto, trattandosi viceversa del differente apprezzamento della prova dichiarativa operato in giudizi celebrati con riti diversi. In conclusione, la Corte di rinvio ha ritenuto che nel processo dall’esito assolutorio rilevasse il giudizio in ordine al deficit di riscontro delle affermazioni dei collaboratori escussi; dunque, un conflitto valutativo, non ontologico. 2. Ritiene il Collegio che l'esclusione della pretesa inconciliabilità di giudicati sia stata correttamente affermata e argomentata con la sentenza impugnata, risultando manifestamente infondate le censure di travisamento dell'accertamento posto a base della decisione assolutoria. Occorre ancora una volta precisare che l’esito divergente della - originariamente unitaria - regiudicanda è del tutto fisiologico e non apre la stura ad un potenziale contrasto tra giudicati, dipendendo dalla variabile processuale del differente rito prescelto dagli imputati. E’, infatti, inevitabile che, nel processo celebrato allo stato degli atti (c.d. a prova contratta), la piattaforma probatoria valutabile restituisca solo il valore euristico degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari; laddove il processo ordinario celebrato in dibattimento vede valorizzare solo gli elementi di prova formati nel contraddittorio, restando ad esso estranee le evidenze investigative non tradottesi in prove dibattimentali (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 – 01, che si richiama anche per la giurisprudenza assolutamente conforme indicata in nota CED; v. anche, Sez. 2, n. 24324 del 26/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283536 – 01: in motivazione, a pag. 3, la Corte ha precisato che naturale è il diverso epilogo in caso di decisioni assunte sulla base di riti diversi, che presuppongono un differente coefficiente di utilizzazione della prova). In particolare, con riferimento a fattispecie associativa, si è pure affermato che, in tema di revisione, l’inconciliabilità fra decisioni irrevocabili, rilevante agli effetti di quanto dispone l'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., anche in relazione al reato di associazione per delinquere, deve essere intesa con esclusivo riferimento ai casi in cui i fatti storici allegati a sostegno dell’imputazione associativa siano negati in un caso e riconosciuti nell'altro, spiegandosi in motivazione che il riscontro circa la sussistenza dell’associazione non è sempre riconducibile ad un fenomeno del tutto materiale, indipendente dalle valutazioni probatorie, soprattutto ove si considerino strutture caratterizzate da una "organizzazione minima", il cui riconoscimento è il risultato di una valutazione giuridica "sovrastrutturale", che può essere non omogenea anche in ragione del compendio probatorio disponibile in relazione al rito prescelto (Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446 – 01). Con riferimento all’associazione a delinquere non assume, pertanto, decisivo rilievo il contrasto di giudizi in ordine alla sussistenza della associazione criminosa, quanto -invece- l’individuazione dei fatti storici (comunemente, rapporti personali e loro contenuto, commissione di reati specifici espressivi del programma criminoso), sulla base dei quali detti giudizi sono formulati, rispetto ai quali va verificata la inconciliabilità e, quindi, l’incidenza di questa ai fini del giudizio. 3. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila ciascuna. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 maggio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]