CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Sassari e tenuto a presentarsi quotidianamente al locale ufficio di polizia, ha violato tale prescrizione per dodici volte nell'arco di un mese; che l'unico motivo di ricorso per cassazione, afferente, tra l'altro, all'applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza di Desortes alla portata precettiva della norma penale; che il giudice di merito ha, d'altro canto, tenuto debitamente conto del positivo comportamento serbato post factum dall'imputato — il quale ha intrapreso un percorso terapeutico finalizzato a superare la propensione all'abuso di sostanze stupefacenti — riconoscendogli, a dispetto di quanto eccepito in ricorso, le circostanze attenuanti generiche, che, con determinazione in questa sede incensurabile, ha stimato equivalenti alla contestata recidiva; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così