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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14224/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che siano dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi.

Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi e chiede che il ricorso venga accolto; sentito l'avvocato di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli appellanti in ordine al reato di cui al capo H (artt. 81 cpv, 110 cod. pen., 2 d.

Igs. 2000 n. 74) con esclusione delle dichiarazioni presentate il 17.9.2014, il 3.4.2015 ed il 21.9.2015, ed al reato di cui al capo I) (artt. 81 cpv, 110 cod. pen, 8 d.

Igs. 10 marzo 2000 n. 74) in relazione alle fatture emesse negli anni 2012 e 2013 perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta ai predetti in anni tre e mesi undici di reclusione ciascuno.

La Corte di Appello ha ridotto la misura della confisca per equivalente incomplessivi € 4.552.451 da porsi a carico per ciascuno degli imputati in misura di 2.276.225,50 €.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo la prima sette motivi e il secondo nove motivi.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla competenza per territorio.

La difesa osserva che la valutazione e decisione delle questioni sulla competenza territoriale vanno assunte ponendosi ex ante, allo stato degli atti ed avuto riferimento agli elementi che si presentavano al vaglio del giudicante in quella specifica fase processuale relativamente a tutti i capi di imputazione in quel momento sussistenti, anche quelli poi dichiarati prescritti.

Secondo la difesa, la Corte di Appello ha errato nell'indicare che le difese non avevano fornito alcun elemento atto a dimostrare che presso la sede legale di Livorno si svolgesse attività di tipo amministrativo o gestionale, considerato che va presunta, salvo prova contraria, la rispondenza tra il luogo ove si svolgeva l'attività amministrativa e gestionale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la sede legale della stessa.

Si osserva che in presenza di reati - quali quelli di cui agli artt. 2 e 8 del d.

Igs. cit. - di pari gravità in astratto, deve procedere il giudice competente per il reato di cui all'art. 8 del d.

Igs. cit., dovendosi riconoscere forza attrattiva, ai fini della determinazione della competenza territoriale, al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto necessario antecedente logico e cronologico rispetto al reato di dichiarazione fraudolenta mediante impiego delle fatture false (Sez. 1, n. 17174 del 19/3/2022).

Dunque, nel caso in esame, i reati più gravi vanno ritenuti quelli di cui ai capi F), I) e 3) - relativi alle contestazioni di cui all'art. 8 del d.

Igs. 74/2000 e la competenza per territorio deve essere determinata alla luce del primo dei reati di pari gravità di cui è conosciuto il luogo di consumazione.

La difesa quindi osserva che i giudici di merito avrebbero dovuto far riferimento alla prima fattura, oggetto di imputazione di cui al capo 3, emessa da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con sede legale a Livorno.

Osserva la difesa che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata rigettata sul presupposto che la sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Livorno non è la sede effettiva e che la sede amministrativa e gestionale si sarebbe trovata a Castiglione delle Stiviere ove sarebbero stati svolti gli accertamenti che l'imputazione richiamerebbe con il p.v.c. della Guardia di Finanza di Mantova, ma il p.v.c. e gli accertamenti in esso contenuti non costituivano, al momento del giudizio del Tribunale sull'eccezione, documento e patrimonio conoscitivo del [OSCURATO:PERSONA] , non essendo sato il detto processo verbale di constatazione acquisito agli atti del2 cA)Vdibattimento.

Si osserva che la tesi difensiva troverebbe riscontro nella circostanza che nei pvc del 28.11.2012 e del 2.5.2017 riguardanti lavorazioni [OSCURATO:PERSONA] vengono indicati come competenti ad accertare i tributi e ad irrogare le sanzioni gli uffici dell'Agenzia delle Entrate della [OSCURATO:PERSONA] di Livorno.

2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione ed accertamenti avvenuti dopo la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari.

In particolare, la difesa contesta l'utilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti in data anteriore alla prima iscrizione nel registro degli indagati di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel proc n. 8071/2014 RGNR a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Secondo la difesa gli atti di indagine validamente compiuti possono astrattamente considerarsi soltanto quelli che decorrono dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 08/12/2013, quando è scaduto il termine semestrale mai prorogato.

Si osserva che la Corte di Appello non ha valutato questa eccezione incorrendo anche in un vizio di omessa motivazione.

La difesa evidenzia che, sin dall'inizio dello svolgimento delle attività di verifica fiscale, sulla parte [OSCURATO:PERSONA], anche solo in via astratta, gravavano indizi di reità che avrebbero giustificato l'assicurazione di ogni forma di tutela contemplata dal codice penale di rito, motivo per il quale tutta la documentazione redatta successivamente all'emersione di indizi di reità non può assumere efficacia probatoria e non è utilizzabile ai fini della decisione.

La difesa ha eccepito, quindi, l'inutilizzabilità di tutti i documenti prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 3 febbraio 2021 (cfr. in dettaglio pag. 34 del ricorso), in quanto acquisiti dopo la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari.

Con particolare riferimento alla documentazione acquisita presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che l'acquisizione è avvenuta in assenza di un provvedimento emesso dalla competente [OSCURATO:PERSONA] e in violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., considerato che [OSCURATO:PERSONA] al momento della acquisizione risultava indagato.

3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo H) nella parte in cui la Corte di Appello ritiene che le fatture per operazioni inesistenti sarebbero confluite nelle dichiarazioni fiscali, come attestato dalla Guardia di Finanza.

Si evidenzia che non sono state allegate ai processi verbali di constatazione le dichiarazioni dei redditi in cui sarebbero stati appostati i costi passivi fittizi e, quindi, manca la prova non solo delle dichiarazioni in sé, ma anche della loro trasmissione all'Amministrazione finanziaria.

La difesa sottolinea che la dichiarazione fiscale è un atto tipico ed elemento costitutivo della fattispecie che non può essere suffragato da altri documenti o da elementi desunti diversamente e che la Corte di Appello ha fondato erroneamente la sua decisione 3sul processo verbale di constatazione, inutilizzabile quanto alla prova della responsabilità, in quanto redatto in occasione e addirittura dopo l'accertamento della falsità delle fatture. 4 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto non è stato provato un elemento costitutivo del reato e, segnatamente, l'effettiva emissione delle fatture oggettivamente inesistenti per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Secondo la difesa, nel caso di specie, non vi è alcun riscontro della ricezione delle predette fatture da parte della società [OSCURATO:PERSONA] né del fine fraudolento di consentire a quest'ultima società di evadere le imposte.

5. Con il quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui non è stato escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non vi è prova della sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali ove confluivano i fittizi oneri passivi.

Si sottolinea che la Corte di Appello fa derivare la condivisione della progettualità criminosa dell'[OSCURATO:PERSONA] dal mero dato fattuale della convivenza con [OSCURATO:PERSONA], senza individuare quali siano le condotte qualificabili come contributo causale nella commissione dei delitti contestati e senza motivare in ordine alla prova dell'elemento soggettivo in capo all'amministratrice di diritto.

La difesa lamenta che il trattamento sanzionatorio non è stato determinato sulla base dell'effettivo contributo causale dato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei delitti contestati.

6. Con il sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca.

Si censura la motivazione della Corte di Appello nella parte in cui, pur avendo ridotto proporzionalmente il quantum sottoposto a confisca in ragione della sopravvenuta e parziale prescrizione dei delitti contestati ai capi H) ed I), ha confermato la sottoposizione al vincolo di entrambi gli imputati in maniera equivalente e per il medesimo importo, nonostante fosse possibile individuare i diversi ruoli ed apporti alla costruzione dello schema di frodi carosello.

La difesa, quindi, ha richiamato la recente sentenza delle S.U. n. 13783/2025 per sostenere che, secondo le ordinarie regole del processo, spetta al Pubblico Ministero provare il quantum del profitto conseguito, cosa che non era avvenuta nel caso in esame.

In conclusione, secondo la difesa, si è presenza di una quantificazione del profitto in via presuntiva, senza tener conto del reale ruolo assunto dall'imputata, calcolato in assenza della prova di una concreta locupletazione da parte della stessa e di un concreto vantaggio conseguito.

7. Con il settimo motivo per [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione dei capi di imputazione prescritti.

Si osserva che, nelle more del deposito della sentenza di appello e dei termini di impugnazione, risulta integralmente prescritto il capo I) relativo all'art. 8 del d.4 0\L/ivIgs. n. 74 del 2000 in cui l'ultima fattura risulta emessa in data 29 dicembre 2014 con conseguente scadenza della prescrizione il 3 agosto 2025; parimenti risulta prescritto il capo H) con riferimento alla dichiarazione presentata in data 17 settembre 2014 rispetto alla quale è maturato il termine di prescrizione in data 2 maggio 2025.

Si chiede quindi alla Corte di Cassazione di prendere atto della prescrizione e di rideterminare il trattamento sanzionatorio.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'incompetenza territoriale.

Si osserva che tutte le imputazioni risultano tra loro connesse e il reato più grave è quello di cui al capo 3) che sarebbe stato commesso a Livorno; inoltre, a norma dell'art. 16 del d.

Igs. 74/2000, il reato tributario dichiarativo si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale che per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era appunto Livorno.

La difesa evidenzia anche che dagli atti del procedimento risultava una connessione con i fatti che radicavano la competenza del Tribunale di Brescia, ma la Corte di Appello, per rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, aveva richiamato il pvc del 28/12/2012, acquisito successivamente all'apertura del dibattimento.

2. Con il secondo motivo, si deduce erronea e falsa applicazione di norme processuali circa la dedotta inutilizzabilità degli atti.

In particolare, si osserva che i documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 24 novembre 2016, sono inutilizzabili per essere stati acquisiti in assenza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria (art. 52 comma 3 DPR n. 633/1972) e da un soggetto già indagato, come emerge dalla nota della Guardia di Finanza prot. 99477/26.

Si evidenzia che la Corte di Appello non ha offerto alcuna motivazione in ordine alla richiesta di audizione, ritenuta dalla difesa decisiva, del contitolare dello studio CEC, [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la difesa sottolinea che non è stato dato al [OSCURATO:PERSONA] l'avviso della facoltà di astenersi dal deporre, quale indagato di reato collegato.

3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di cui al capo H), in quanto la Corte ha affermato l'integrazione del reato e la colpevolezza dell'imputato senza che al fascicolo del PM e del dibattimento esistesse copia delle dichiarazioni dei redditi in cui sarebbero stati apposti i costi passivi fittizi e in assenza della prova del deposito della dichiarazione all'amministrazione finanziaria.

4. Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova.

La difesa evidenzia che l'amministratore di diritto nella [OSCURATO:PERSONA] era la [OSCURATO:PERSONA], mentre non vi è prova 5che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato l'amministratore di fatto o che abbia cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] quale istigatore o determinatore delle dichiarazioni infedeli e della redazione e annotazione nelle scritture contabili delle false fatture, in quanto altri soggetti avevano il compito di preparare e presentare la dichiarazione.

La difesa poi contesta l'imparzialità del [OSCURATO:PERSONA] per aver già espresso un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'appellante nel giudizio tributario.

5. Con il quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di apprezzamento della prova.

La difesa sottolinea che la Corte illegittimamente rivaluta le circostanze relative a [OSCURATO:PERSONA] da cui però [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, senza tener conto che sullo stesso fatto si era già formato un giudicato interno.

Secondo la difesa vengono poi svalutate le deposizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], concordi nell'escludere di avere mai avuto rapporti con il ricorrente nel giro delle operazioni commerciali che intercorrevano tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia che la Corte di Appello non spiega per quali motivi dovrebbero essere ritenuti inattendibili i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che scagionano il [OSCURATO:PERSONA] e trascura le dettagliate dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] ma anche le conclusioni della perizia Ducoli, fatte proprie dal giudice fallimentare.

6. Con il sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione della qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].

Si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] non si è mai occupato della costituzione delle società, né della fase della progettazione dei servizi effettuati, né della gestione dei conti correnti, dei lavori assunti, né della contabilità o dei pagamenti.

Secondo la difesa, la Corte di Appello ha svalutato la deposizione di quei testi, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno escluso qualsiasi attività gestoria da parte dell'odierno ricorrente.

Si evidenzia che i rapporti con i vari istituti di credito intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] non indicano assolutamente l'esercizio di poteri gestori da parte del ricorrente, mentre ciò che rileva è che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna delega ad operare sul conto corrente intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] presso il credito valtellinese.

Si rimarca che era del tutto carente la prova dell'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nel sistema delle frodi fiscali, in presenza di un amministratore di diritto effettivo, non potendosi escludere che solo la [OSCURATO:PERSONA] gestisse il movimento delle false fatturazioni dirette all'esenzione IVA.

7. Con il settimo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base poiché la Corte di Appello ha ridotto di appena un mese la pena base, evidenziando solo la gravità del fatto, senza analizzare gli 6atri parametri di cui all'art. 133 c.p..

Si sottolinea che la Corte di Appello fa rinvio al ruolo "centrale" del [OSCURATO:PERSONA]", implicitamente richiamando anche ciò che era stato disconosciuto dal Tribunale in ordine alla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nelle altre cartiere, qualbiavorazioni Pfittiche e Maryplast.

In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la difesa osserva che i giudici di merito dovevano soffermarsi sull'intensità del dolo, sul grado effettivo di colpevolezza, nonché sull' attività lavorativa lecita svolta dal [OSCURATO:PERSONA] per ritenerlo meritevole di detto beneficio.

8. Con l'ottavo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena per il reato satellite e alla continuazione interna.

Si evidenzia che la Corte di Appello non ha specificato su quali basi ha fondato il giudizio di congruità in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione.

Secondo la difesa, poi/aumento di pena per il reato satellite deve essere uno solo, senza considerare anche la continuazione interna che caratterizza il predetto reato.

9. Con il nono motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca.

Si sostiene che vi è carenza di prova in ordine al trasferimento all'estero ed al reimpiego del risparmio fiscale nelle società astrattamente riconducibili al ricorrente.

La difesa lamenta la valorizzazione da parte della Corte di Appello dell'accertamento fiscale operato dalle autorità slovacche che, in realtà, non aveva mai interessato la persona dell'appellante, accertamento che non risulta si sia concluso con una denunzia per fatti di frode fiscale, riferibili comunque ad operazioni esaurite al più nel mese di luglio 2011.

La difesa ha poi reiterato l'eccezione di illegittimità della confisca per equivalente in carenza di qualsiasi verifica sulla impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro e alle risultanze del patrimonio della società che avrebbe tratto vantaggio dal profitto derivante dalla consumazione dei reati tributari.

Si sottolinea che, quanto alla confisca delle quote di tutte le società e di beni di cui il [OSCURATO:PERSONA] ha la disponibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è consentito nei confronti dell'ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio, poiché i reati tributari non sono ricompresi nella lista del d.lgs. 8/6/2001 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti della persona giuridica.

Si evidenzia che non risulta affatto che le società interessate siano state create ed utilizzate come schermo dal [OSCURATO:PERSONA] né risulta che in tali società siano confluiti i profitti derivanti dal risparmio fiscale della [OSCURATO:PERSONA].

La difesa osserva poi che quanto alla riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dei beni oggetto di confisca, anche la lettura e l'esegesi dei documenti consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] denotano che la provenienza dei documenti non è mai riferibile alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] 7 eytYGarritani.

Si sottolinea che, con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai espletato funzioni di rappresentanza e di amministratore della società slovacca, ma solo di manager aziendale e che, dunque, non poteva impegnare la volontà dell'ente.

La difesa contesta poi la legittimità dell'acquisizione della documentazione presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA].

Viene poi reiterata l'eccezione di illegittimità della confisca per equivalente in carenza di qualsiasi verifica sulla impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro e alle risultanze del patrimonio delle società che avrebbero tratto vantaggio dk profitto derivante dalla consumazione dei reati tributari.

Inoltre, secondo la difesa difetta la prova della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle quote societarie (e degli immobili a queste collegate.

Si sostiene che non si comprende su quali dati sia stata quantificata la confisca e che non sono stati effettuati accertamenti sul quantum percepito da ciascun compartecipe, in ossequio ai principi espressi dalle S.U. del 26/9/2024.

10. Con il decimo motivo, la difesa ha eccepito la prescrizione del reato sub I) e parziale prescrizione del reato sub h).

Si osserva che alla data del deposito del ricorso, computando anche i periodi di sospensione pari a 180 giorni, il termine massimo di prescrizione deve considerarsi già decorso per le dichiarazioni relativr, ai periodi presi in riferimento con la dichiarazione presentata il 17/9/2014 relativamente ai fatti di cui al capo di imputazione sub H) nonché per tutte le fatture emesse fino alla data del 29/12/2014 (dichiarazione di imposta per l'anno 2013); analogamente devono dichiararsi prescritti tutti i reati di cui al capo I concernenti l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] fino alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

11. In data 4 febbraio 2026, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi nei quali si ribadisce che la dichiarazione fraudolenta è elemento costituivo del delitto di cui all'art. 2 del d.

Igs. 74 del 2000 e che, in mancanza della stessa, non è configurabile il reato, non potendo essere presunta dall'esistenza delle fatture e dalla contabilità né tantomeno dalle dichiarazioni del teste Spera.

Secondo la difesa difetta la prova che le fatture siano relative ad operazioni inesistenti e che siano state utilizzate nelle dichiarazioni di imposta.

Evidenzia la difesa che la Corte per superare la specifica doglianza svolta in appello dal [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un mero sillogismo (del tutto infondato), basato su un documento, quale il processo verbale di constatazione del 17/12/2015, inutilizzabile quanto alla prova della responsabilità, in quanto redatto in occasione ed al momento dell'accertamento della presunta falsità delle fatture (in tal senso vedasi Cass. Sez.III 13/2/2025 n.5830).

Inoltre, si sottolinea che il PVC di constatazione cui fa riferimento la Corte di Appello (v.f. 110 della sentenza) doveva essere compiuto con l'osservanza delle norme di cui all'art.220 disp att 8c.p.p., essendo stato formato dopo che dalle attività ispettive e di vigilanza erano già emersi a carico del [OSCURATO:PERSONA] indizi di reità che lo prospettavano interessato ad una serie di "truffe carosello" (come le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Viene poi ribadita l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dal P.M. il 3 febbraio 2021.

La difesa ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

12. Il Procuratore Generale ha sottolineato la manifesta infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, evidenziando che il circondario di Mantova dove le società operavano era il luogo dell'accertamento ma anche il luogo dove venivano emesse le fatture, a fronte di una individuazione di un domicilio fiscale livornese non supportato da alcuna verifica di attività di impresa effettivamente svoltasi in quel luogo.

In ordine all'eccezione di inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione, acquisiti quando i termini delle indagini erano già scaduti, il Procuratore Generale osserva che si tratta di documenti di natura amministrativa non formati in sede di procedimento penale ma in sede di verifica tributaria e, dunque, pienamente utilizzabili.

Si sottolinea che anche l'acquisizione presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata legittimamente poiché si trattava di un'attività amministrativa.

In ordine all'assenza delle dichiarazioni fiscali, il Procuratore Generale richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale è sufficiente il processo verbale di constatazione per dimostrare che i dati siano stati utilizzati nelle dichiarazioni.

Si osserva poi che tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla qualifica di amministratore di fatto sono di merito che non sono in grado di scalfire l'impostazione accusatoria.

Analogo discorso deve farsi, secondo il Procuratore Generale, per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il cui ruolo operativo all'interno della società, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], è stato desunto dall'esame dei testi escussi.

In ordine alla confisca, si sottolinea che la Corte di Appello ha distribuito il profitto in termini uguali secondo una riconosciuta parità di ruolo all'interno della compagine societaria e che non è stata disposta la confisca diretta poiché nella motivazione della sentenza si chiarisce che non è stato possibile aggredire i beni della società che aveva beneficiato del profitto.

In conclusione, il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

13. La difesa in sede di discussione ha richiamato i motivi di ricorso e i motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

Verranno di seguito esaminati prima i motivi comuni ad entrambi i ricorrenti.

1. Il primo motivo relativo all'incompetenza territoriale è manifestamente infondato. 9Va osservato che questa Corte (Sez.3, n. 37858 del 04/06/2014, [OSCURATO:PERSONA].260115 - 01; Sez. 3 n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 03; Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161) ha affermato che il d.lgs. n. 74 del 2000 - pur prevedendo una propria e specifica disciplina, rispetto a quella codicistica, diretta a regolare la competenza per territorio - non contiene, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, principi diversi rispetto a quelli fissati nel codice di rito.

Ne consegue che, nei reati tributari, la competenza per territorio derivante dalla connessione è disciplinata dall'art. 16 c.p.p..

Il d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio in relazione al "singolo reato tributario" e stabilisce un criterio di carattere generale, ossia valido ratione materiae per tutti i reati tributari, che prevede, come reso evidente dalla clausola di salvezza contenuta nel d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, due eccezioni.

Stabilisce, come criterio di carattere generale, che la competenza per territorio nei reati tributari si determina ai sensi dell'art. 8 c.p.p., (ossia secondo le regole generali valide per i reati comuni) e che, qualora la competenza per territorio non possa essere determinata ai sensi dell'art.8 c.p.p., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

Logico corollario di tali principi è che, nei reati tributari, non si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., perché l'unica regola suppletiva applicabile è quella del luogo di accertamento del reato.

Va, quindi, ricordato che il disposto dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 - a tenore del quale "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale" -, è stato costantemente interpretato in stretta correlazione al principio di effettività del domicilio fiscale delle persone giuridiche agli effetti della legge processuale penale.

Ciò significa che la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente (Sez. 3, n. 34064 del 16/9/2025; SEz. 3, n. 27606 del 14/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280275; Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna e altri, Rv. 259783).

Si è anche precisato che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che, ai fini della 10pronuncia sulla competenza, l'indagine può estendersi, non ostandovi alcuna contraria previsione, a tutti gli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, compreso il contenuto di una querela inserita nel fascicolo per il dibattimento esclusivamente a comprova della procedibilità dell'azione) (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067 - 01).

2. Nel caso in esame, la questione sulla competenza territoriale è stata correttamente risolta dalla Corte di appello richiamando i criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen., trattandosi di reati connessi ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen. ed utilizzando, ai soli fini della decisione sulla competenza territoriale, il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Mantova, contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, richiamato dalla stessa imputazione, da cui emergeva l'operatività della sede amministrativa mantovana delle [OSCURATO:PERSONA] e, per converso, l'inoperatività della sede legale livornese.

La difesa lamenta che va presunta, salvo prova contraria, la rispondenza tra il luogo ove si svolgeva l'attività amministrativa e gestionale della [OSCURATO:PERSONA] plastiche s.r1.1 e la sede legale della stessa.

Nel caso in esame, però, la presunzione è vinta proprio dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di Mantova, a fronte dei quali la difesa non ha dimostrato l'effettiva operatività della sede legale.

La Corte di Appello sottolinea ancora correttamente che l'indicazione "alternativa" della competenza territoriale in capo all'autorità giudiziaria di Brescia non può essere accolta in quanto il procedimento genetico n. 187799/10 N. R. iscritto presso la Procura della Repubblica di Brescia e relativo alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato alcuna contestazione relativa alla predetta società e quindi quelle indagini sono indifferenti in ordine all'individuazione della competenza territoriale.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

È, indubbio che, a norma dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale debbano essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, come ritenuto da una risalente pronuncia, Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Aponte, Rv. 251235, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 cod.proc. pen., come affermato in epoca più recente da Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523).

Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè 11altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523).

Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.

Non di meno, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Rv. 274131 - 01), la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299).

Diversamente opinando, si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e degli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato, situazione, all'evidenza priva di fondamento.

Non, dunque, la generica violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla Guardia di Finanza e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 01).

3.1. Nel caso in esame, la difesa non si confronta con la puntuale motivazione della Corte di Appello.

In particolare, la prima iscrizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] risale all'8 giugno 2013 a cui poi sono eseguite quelle del 2014 e 2015 e, come si legge nella sentenza di primo grado, tutti i p.v.c. della Guardia di Finanza prodotti dal pubblico ministero e numerati da 1) a 6) dell'elenco documenti riguardano società diverse (p.v.c. all. 2 e 3, concernenti rispettivamente le ditte D.I.

Maryplast di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ovvero stesse società (p.v.c. all. 1 e 6 per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e all. 4 e 5 per [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) ma violazioni e/o anni di imposta diversi.

Dunque, tutti i processi verbali di constatazione acquisiti prima della formale iscrizione dell'imputata nel registro notizie di reato sono utilizzabili in quanto atti amministrati extraprocessuali formati quando non emergeva alcun indizio di reità a carico della prevenuta in relazione ai fatti reato contestati nel presente procedimento.

Nessuna rilevanza può assumere la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stata indagata per altre fattispecie di reato e per altre società in altri procedimenti.

E' onere della difesa precisare quali parti del processo verbale di constatazione si fondano su atti inutilizzabili, onere che non è stato assolto. 12Nel ricorso, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta genericamente l'inutilizzabilità di documenti bancari, commerciali e amministrativi acquisiti dal Pubblico Ministero nei confronti della predetta a seguito di autorizzazione concessa dal PM in data 19/3/2013, ossia quando [OSCURATO:PERSONA] non era ancora iscritta nel registro degli indagati.

La censura è generica perché non si comprende a quali specifici documenti fa riferimento la difesa anche per apprezzarne la rilevanza nel presente procedimento.

Come correttamente osservato dalla Corte di Appello, la decorrenza del termine per ogni indagato ed ogni notitia criminis inibisce l'esecuzione di accertamenti successivamente alla sua scadenza, "originaria" o "prorogata", ma non preclude di certo la produzione e l'utilizzo in sede dibattimentale nei confronti di tutti gli imputati dei documenti già acquisiti nel procedimento iscritto in precedenza e oggetto di successiva riunione.

Nella nota prodotta dal P.M. all'udienza del 16 giugno 2021 si dava conto della sequenza di iscrizioni generate dalle varie c.n.r., specificando anche quali atti di indagine- esclusi, quindi i p.v. di constatazione, fossero stati effettuati in ciascun procedimento tempestivamente rispetto alla relativa iscrizione.

Sul punto la difesa genericamente contesta l'utilizzabilità degli atti eseguiti dopo la scadenza dei termini di indagine, senza specificare quali. 3.2 Analogo discorso deve farsi per [OSCURATO:PERSONA] la cui iscrizione quale amministratore di fatto delle società coinvolte aveva luogo solo il 3.11.2016 e, dunque, sono pienamente utilizzabili i processi verbali formati in sede di ispezione amministrativa.

Nel caso in esame, manca la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla Guardia di Finanza e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima.

In ogni caso, deve essere ribadito, al riguardo, l'insegnamento secondo il quale sono utilizzabili gli esiti degli accertamenti effettuati nella diversa sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari, in quanto aventi autonoma natura documentale e, pertanto, acquisibili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati.

La relazione con la quale viene documentata l'attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari costituisce, infatti, un atto amministrativo extraprocessuale, in quanto tale acquisibile al procedimento penale ex art. 234 cod. proc. pen. ed utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per ricavare elementi di giudizio dai fatti ivi rappresentati. (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 02; Sez. 5, n. 20824 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273031 - 01; Sez. 6, n. 10996 del 17/02/2010, 13Vanacore, Rv. 246686 - 01; Sez. 6, n. 20953 del 15/03/2005, Petrosino, Rv. 231633 - 01).

Nel caso in esame, si dà atto che vengono utilizzati solo i dati rappresentativi e non anche le dichiarazioni rese dalle persone sentite a sommarie informazioni.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha poi eccepito l'inutilizzabilità dei documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in data 24 novembre 2016, in quanto acquisiti in assenza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria e da un soggetto già indagato.

In primo luogo, va evidenziato che i documenti sono stati acquisiti nel rispetto del termine di sei mesi previsto per la durata delle indagini preliminari con decorrenza dal 3 novembre 2016.

Si evidenza poi nella motivazione della Corte di Appello che [OSCURATO:PERSONA] veniva iscritto nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 512 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. il 27 giugno 2016 presso la Procura della Repubblica di Brescia e non di Mantova.

Quindi, gli operanti mantovani non avevano dato alcun supporto alle attività della Guardia di Finanza bresciana e, dunque, non erano a conoscenza degli elementi già acquisiti in quella sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia, correttamente, che non può ritenersi sufficiente ai fini dell'inutilizzabilità della documentazione acquisita la circostanza che, all'avvio delle operazioni, essa avesse segnalato agli operanti mantovani l'avvenuto sequestro delle scritture nell'ambito del procedimento bresciano.

Inoltre va evidenziato che l'art. 52 DPR 633/72 prevede che "È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale".

Nel caso in esame, il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai opposto il segreto professionale né risulta che fosse presente nel corso delle operazioni l'altro titolare [OSCURATO:PERSONA], il quale pure avrebbe potuto opporre il segreto.

Si sottolinea, peraltro, nella motivazione della sentenza dei giudici di appello, che non era stata in alcun modo rappresentata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse a sua volta legato da rapporti professionali con la [OSCURATO:PERSONA] in ambito fiscale, ma in ogni caso detta circostanza è ininfluente atteso che la documentazione contestata è stata acquisita direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la disponibilità in relazione al suo incarico professionale.

Come correttamente osservato poi dalla Corte di Appello, è stata esclusa l'emersione in quella sede di notizie di reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non potendo rilevare il successivo esame, da parte degli operanti, della 14fr),/rdocumentazione ivi acquisita, laddove l'eventuale, parallela pendenza di procedimenti, peraltro in altra sede, nei confronti di un soggetto non può di per sé inibire l'esecuzione nei suoi confronti di attività ispettive di tipo amministrativo.

In ogni caso, si deve ribadire che, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, la mancanza o l'irregolarità dell' autorizzazione di cui all'art. 52 dpr 633/72 può essere ritenuta causa di invalidità dell'accertamento fiscale ma non riverbera i propri effetti sull'accertamento del fatto di reato, atteso che all'accesso domiciliare, per la sua natura di attività amministrativa, non è applicabile la disciplina che è prevista dal codice di rito penale per le attività di polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 30440 del 14/3/2024 Sez. 3, n. 14278 del 23/11/2022, dep. 2023, Gallo, Rv. 284363-01; Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266135-01; Sez. 3, n. 12017 del 07/02/2007, Monni, Rv. 235927-01).

In conclusione, tutte le eccezioni di inutilizzabilità sono infondate.

4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.

Come è noto, ad integrare il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 del d.

Igs. n. 74/2000 (ora art. 74 del d.

Igs. 2024 n. 173), non basta avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti mediante la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie e la detenzione a fine di prova, ma occorre che quelle falsità documentali siano poste a sostegno di una delle dichiarazioni tributarie, in modo da ostacolare o sviare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Il delitto si consuma, come emerge dal dettato normativo, nel momento in cui il contribuente "avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi".

La dichiarazione assume un ruolo centrale nella consumazione del delitto in questione.

Ciò che rileva è l'effettiva presentazione di una dichiarazione contenente elementi passivi fittizi, ma non è necessario che detta dichiarazione sia anche prodotta nel corso del dibattimento se non vi è una specifica contestazione sul punto.

Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di Appello, gli operanti hanno dato puntuale indicazione della presentazione delle dichiarazioni oggetto dei capi di imputazione e dei costi fittizi ivi confluiti.

In particolare, il teste Spera, sentito in dibattimento, ne dava conto senza la minima contestazione difensiva, nel corso della sua deposizione.

Si evidenzia anche che il dato non risulta in alcun modo posto in dubbio nemmeno nella consulenza difensiva redatta dal dr.

Maggio nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] né nelle sue dichiarazioni dibattimenti (udienza del 14 dicembre 2022 cfr. pagg. 110 e 111 della sentenza impugnata).

È, poi, certo che 15l'ufficiale ha verificato le dichiarazioni fiscali, tanto da avere specificato l'entità delle imposte evase.

La difesa non ha mai chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni annuali.

Condivisibile è l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le dichiarazioni del finanziere, il quale ha testimoniato nel senso che le attività passive facenti capo alle fatture per operazioni inesistenti erano state indicate nelle dichiarazioni dei redditi, non sono meri apprezzamenti personali del dichiarante, ma riguardano un fatto concreto, l'inserimento nella dichiarazione dei redditi elementi passivi riferibili alle fatture per operazioni inesistenti, accertato tramite la verifica delle scritture contabili obbligatorie e delle dichiarazioni fiscali (Sez. 3, n. 5788 del 18/12/2007, dep. 2008 nel caso sottoposto al vaglio della Corte non era state prodotte in giudizio le dichiarazioni dei redditi).

La Corte di Appello ha fondato la sua decisione anche sui processi verbali di constatazione ritualmente acquisiti ex art. 234 cod. proc. pen.

Verranno di seguito esaminati i restanti motivi relativi a ciascun ricorrente.

5. Manifestamente infondato è il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA].

Le censure formulate dalla difesa sono generiche e non si confrontano con l'articolata motivazione della sentenza di primo e secondo grado, prive di profili fi•- tillogicità, che illustrano in maniera dettagliata i rapporti tra le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si precisa che quest'ultima era una ditta esistente solo sulla carta, la cui ragione sociale era adoperata da PetroNlimeri per simulare acquisti soggetti ad IVA che avrebbe poi potuto portare in detrazione di imposta e vendite esenti da IVA, necessarie a [OSCURATO:PERSONA] per abbassare utili e rimanenze, e in definitiva l'attivo, sia ai fini di bilancio che fiscali.

Si evidenzia che le fatture per operazioni inesistenti sono state emesse da [OSCURATO:PERSONA] per pareggiare le fatture in entrata da [OSCURATO:PERSONA], in modo tale che [OSCURATO:PERSONA], scaricata indebitamente (e quindi evasa) l'Iva non avesse troppi problemi di bilancio e di dichiarazioni fiscali in entrata.

Si precisa anche condivisibilmente che «non è tuttavia affatto esclusa anche la finalità di consentire alla stessa [OSCURATO:PERSONA] l'evasione dell'imposta sui redditi, appunto bilanciando, anche da suo punto di vista, quanto meno parzialmente le entrate che formalmente le erano derivate dalle vendite a [OSCURATO:PERSONA]».

Si sottolinea poi che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta dal 2011 in poi non era prevedibile da parte dei due imputati sicchè deve ritenersi integrato anche l'elemento soggettivo del delitto contestato ( cfr. sent. primo grado pag. 69).

Al riguardo va rammentato che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, 16ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo.

Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Orbene, è pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.

Il vizio della motivazione deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice, così come è dato riscontrare nella specie (Sez.

U. n. 14722 del 30/01/2020, rv 279005 - 01).

Nel caso in esame, i giudici di appello, con una motivazione non illogica hanno risposto compiutamente a tutte le censure difensive.

6. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso, le censure sono generiche e non si confrontano con la motivazione delle sentenze dei giudici di merito.

Infatti, la Corte di Appello non fa derivare la condivisione della progettualità criminosa dell'[OSCURATO:PERSONA] dal mero dato fattuale della convivenza con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, con un ruolopreminente nell'ideazione e gestione dell'intera operazione fraudolenta.

I giudici di merito sottolineano, con una motivazione priva di profili di illogicità, che l'[OSCURATO:PERSONA] assume su di sé tutti gli oneri formali relativi alla gestione della Petrepolimeri, a nulla rilevando che le dichiarazioni contestate non siano state prodotte in giudizio.

Si sottolinea come la stessa [OSCURATO:PERSONA] sia stata silente nel processo e non abbia fornito alcuna prospettazione alternativa.

In ogni caso, ella aveva un ruolo amministrativo, sia pure subordinato al [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che risulta aver proceduto all'assunzione di vari dipendenti così come in alcun casi ha concordato il corrispettivo di alcune prestazioni.

Era sempre l'[OSCURATO:PERSONA] ad avere contatti diretti con i clienti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 59).

I giudici di merito concludono nel senso che [OSCURATO:PERSONA] non era «una testa di legno», essendo stata anche titolare di una ditta individuale del settore, la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza di primo grado pag. 63 e 64).

La Corte di Appello, con motivazione priva di profili di illogicità, ha ritenuto di non differenziare le posizioni dei due ricorrenti, posto che «pur nell'evidente centralità di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un apporto sistematico, fattivo e perfettamente consapevole alla vasta e prolungata operazione di evasione fiscale».

Lo scostamento dal minimo editale è stato giustificato dai giudici di merito, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto della gravità concreta dei fatti di reato in ragione della somme sottratte all'erario e dell'intensità del dolo, in ragione degli artifici escogitati al fine di evadere le imposte.

Non è, quindi, ravvisabile alcun vizio denunciabile in sede di legittimità nella dosimetria della pena, come determinata dalla Corte territoriale.

Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 18255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).

7. Manifestamente infondato è il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Brescia ha disposto la confisca per equivalente in complessivi € 4.552.451 da porsi a carico per ciascuno degli imputati in misura di 2.276.225,50 euro.

La confisca è stato posta per equivalente e, dunque, non era necessaria alcuna motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni rinvenuti nel patrimonio dell'imputata e il reato addebitato.

La difesa lamenta la ripartizione in parti uguali del profitto del reato, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Occorre premettere che le Sezioni Unite della Corte Cassazione hanno precisato che "In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)" (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01).

In motivazione nella citata sentenza, le S.U. hanno chiarito che «Escluso ogni riferimento alla solidarietà passiva, agli automatismi e alle semplificazioni probatorie da essa derivanti, il tema della confisca senza arricchimento e della quantificazione del prezzo o del profitto conseguito da ciascun compartecipe nel reato, diventa allora un tema del processo, e, in particolare, un tema oggetto di prova.

Si tratta di un accertamento che deve essere compiuto caso per caso, in concreto; un accertamento rispetto al quale è possibile individuare un presupposto, una massima di esperienza, una generalizzazione empirica, tratta dall'esperienza comune - da ciò che normalmente accade - e cioè che chi partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggiore parte dei casi, ha una sua consistenza economica. ...Una massima di esperienza che potrà essere superata attraverso la allegazione di fatti dimostrativi della partecipazione del singolo concorrente al reato per ragioni diverse rispetto a quella di trarre una indebita locupletazione e che potrà condurre ad un accertamento anche della inesistenza19 (2e,di un effettivo arricchimento da parte del compartecipe (es. partecipazione al reato per costrizione, per fatto illecito altrui, per conseguire vantaggi non derivanti dal reato, per acquistare "fama criminale").

Una verifica, sotto altro profilo, che impone, secondo le regole ordinarie del processo, al pubblico ministero di provare il quantum di profitto conseguito dai singoli correi in relazione a ciascun reato; una verifica dinamica in cui, da una parte, il pubblico ministero, come detto, è tenuto a provare il quantum confiscabile nei riguardi di ciascun compartecipe per ciascun reato e, dall'altra, ciascun concorrente potrà, a sua volta, dimostrare a discarico di non avere conseguito nessun vantaggio ovvero di averne conseguito una parte inferiore rispetto a quella indicata dalla pubblica accusa».

La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle S.U.

Massini, in quanto ha ripartito l'importo complessivo del profitto del reato in temini paritari fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata si legge: «Trattandosi di profitto del reato costituito da vantaggio fiscale della società amministrata di fatto dal primo e di diritto dalla seconda, rispetto ad una vicenda fattualmente unitaria e non scindibile in "segmenti" riferibili all'uno o all'altro imputato, ne risulta inibita, sul piano probatorio, l'esatta e concreta attribuzione secondo proporzioni soggettive "storicamente" determinate, tanto più in difetto di indicazioni provenienti da questi ultimi; indicazioni del resto impensabili a fronte della linea difensiva da entrambi assunta, intesa a negare radicalmente la veridicità dei fatti attribuiti ».

Dunque, a fronte della motivazione della Corte di Appello circa l'indisponibilità di elementi che consentissero di determinare la quota di arricchimento che era stata conseguita da ciascuno dei concorrenti - con la conseguente applicabilità della suddetta «regola di chiusura» della ripartizione in parti uguali - le stesse doglianze si appalesino come generiche, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato da quali specifici atti del processo sarebbe risultata la minor misura dell'arricchimento da lei conseguito.

Trattandosi di conviventi ancor maggior ragione il profitto conseguito si divide in parti uguali.

8. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo di Adrita.

La difesa sostiene che nelle more del ricorso per Cassazione risultano prescritti integralmente il capo I) relativo all'art. 8 del d.

Igs. 74/2000 in cui l'ultima fattura è stata emessa in data 29 dicembre 2014 e il capo H) con riferimento alla dichiarazione presentata in data 17 settembre 2014.

L'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, 20Ricci, Rv. 266818: Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez.

U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531).

9. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA].

Le censure della difesa sono generiche e non si confrontano con l'articolata sentenza della Corte di Appello che, alle pagg. 136 e ss., individua tutti i dati fattuali che hanno consentito l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto, evidenziando come l'odierno ricorrente fosse il «deus ex machina» della galassia societaria di cui [OSCURATO:PERSONA] faceva parte e unico interlocutore - sui temi 'di sostanza' - del professionista che curava gli intessi proprio di quelle società ([OSCURATO:PERSONA])».

Si sottolinea anche il ruolo decisionale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla gestione (illecita) del carico tributario di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, la conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore di fatto ed il reale dominus della [OSCURATO:PERSONA] non può dirsi supportata da motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente.

Invero, gli elementi indicati, valutati in coordinazione tra di loro, sono precisi e congrui rispetto al risultato probatorio ritenuto raggiunto, ossia che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse in modo continuativo e penetrante le attività di gestione della società.

E, come precisato in giurisprudenza, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (cfr., in particolare, Sez. 3 n. 680 del 18/11/2025, dep. 2026; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 - 01).

10. La difesa sostiene che la decisione del giudice di primo grado risulta "inquinata" da una pregressa conoscenza dei fatti di cui al presente procedimento per aver lo stesso partecipato ad una fase del procedimento cautelare e alle decisioni adottate nel contenzioso tributario.

Correttamente la Corte di Appello ha evidenziato che il profilo dell'imparzialità del giudicante è in sé estraneo alla sua cognizione, dovendo essere trattato nelle forme di cui agli artt. 36 e ss. cod. proc. pen. ed è proprio in quelle forme che era stato già trattato e deciso dalla Corte di Appello che, con l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva escluso ogni valenza pregiudicante delle separate attività decisorie cui partecipava il dr. [OSCURATO:PERSONA] e aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione.

La questione dell' "imparzialità" del giudice di primo grado esula dalla cognizione della Corte di Cassazione che, eventualmente doveva essere investita della questione in sede di ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di 21inammissibilità.

Invero, risulta impugnata solo dall'[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza della Corte di Appello che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, con sentenza n. 32630 del 21 maggio 2021.

11. Manifestamente infondati sono il quinto e il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA] con i quali la difesa sollecita una lettura alternativa delle risultanze istruttorie con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto dell'odierno ricorrente.

Intende il Collegio rammentare poi che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.; pertanto, non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (così Sez. 4 n. 37469 del 2/10/2025; Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Rv. 278196 - 02; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017„ rv. 271294 - 01).

Il dedotto vizio di motivazione non deve dissimulare o veicolare la critica alle scelte probatorie rettamente compiute dai giudici di merito sulla scorta delle emergenze acquisite.

In tal caso la doglianza esorbita dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e si traduce nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di merito e nell'offerta di una lettura diversa (favorevole al ricorrente) delle risultanze acquisite.

Orbene, è pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione.22 (ryzL'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.

Il vizio della motivazione deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice, così come è dato riscontrare nella specie (Sez.

U. n. 14722 del 30/01/2020, rv 279005 - 01).

La difesa sollecita una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede.

Infatti, il giudice di primo grado, con motivazione priva di profili di illogicità, ha esaminato puntualmente le deposizioni di tutti i testi a discarico che hanno cercando di sminuire il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società [OSCURATO:PERSONA], evidenziando le distonie rilevate.

La Corte di Appello ha poi sottolineato che la difesa si è limitata ad affermare genericamente la capacità dei testi a discarico di incrinare sotto più profili l'impianto di accusa, senza spiegare criticamente come e sotto quale profilo incidano sui rilievi svolti dal primo giudice.

La Corte si è soffermata sull'inattendibilità dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già in rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA], tesi ad escludere un qualsiasi rapporto decisionale di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando il loro pregresso coinvolgimento nelle indagini per reati fiscali attivate sul versante giudiziario bresciano, pur definite processualmente con declaratoria di prescrizione e le incongruenze delle loro deposizioni, con un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede (cfr. pag. 145 sentenza di appello).

Analogo discorso deve farsi per la consulenza Ducoli, esaminata dai giudici di appello, che hanno sottolineato come detta consulenza non affronta in alcun modo i nodi evidenziati dagli accertamenti successivamente svolti dalla Guardia di Finanza di Mantova con particolare riguardo al rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] plastiche.

Ancora una volta la difesa non si è alcun modo confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

12. Del tutto generiche sono anche le censure relative alla violazione del giudicato interno, in quanto i giudici di merito non mai hanno affermato che la 23qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] si ricava dalla circostanza che l'odierno ricorrente rivestisse la medesima qualifica nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.1..

Quindi nessuna rilevanza può assumere la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dalle imputazioni in cui risultava amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

13. Manifestamente infondato è il settimo motivo per [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello, con motivazione priva di profili di illogicità, ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali vi è stato un significativo discostamento della pena base, sottolineando la elevatissima gravità della vicenda «segnata dall'adozione di articolate condotte fraudolente che, tramite la creazione di più soggetti societari, consentiva a [OSCURATO:PERSONA] - unico soggetto imprenditoriale vero - l'evasione di Iva per importi a dir poco ingenti».

Occorre rimarcare che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, Amato; Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. è stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e i profili di illegittimità evocati dalla difesa, dal momento che i giudici di appello hanno illustrato le ragioni poste a fondamento del diniego, evidenziando l'inesistenza di condotte di tipo riparatorio, a fronte di un elevatissimo pregiudizio per l'Erario e, precisando, che la silente presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del processo, non vale di certo a giustificare la concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p.

14. Manifestamente infondato è il nono motivo per [OSCURATO:PERSONA]. 24La difesa lamenta l'erronea applicazione della legge penale e processuale in tema di confisca.

Si duole la difesa che vi è carenza di prova in ordine al trasferimento all'estero ed al reimpiego del risparmio fiscale nelle società estere astrattamente riconducibili al ricorrente, ma come correttamente osservato dalla Corte di Appello la questione non rileva, trattandosi di una confisca per equivalente e non diretta.

In ordine al quantum la Corte di Appello fa riferimento all'importo, ricostruito dalla Guardia di Finanza di euro 2.601.128 riferito al 2013, al quale va sommato l'importo di euro 1.951.323 relativo all'anno 2014.

La difesa sostiene che il Tribunale aveva dato atto che, nel luglio 2011, il totale delle operazioni tra Gabriplas e Petrolpolinneri (cfr. sentenza di primo grado pag. 27) era di 750.000 euro che, quindi, non poteva essere riferito al risparmio fiscale del 2013 e 2014.

Ancora una volta la difesa non si confronta con gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza che ha quantificato per ogni anno di imposta l'evasione dell'IVA (cfr. pag. 68 sentenza di primo grado) né adduce elementi che possano indurre a ritenere che sia stata erroneamente calcolata.

In ogni caso, la questione relativa alla somma di euro 750.000 non è stata proposta in appello e come tale è tardiva, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 3, n. 34826 del 7/04/2025; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627-01).

15. La difesa reitera l'eccezione di illegittimità della confisca per equivalente in carenza di qualsiasi verifica sulla impossibilità di procedere alla confisca diretta delle somme di denaro della società che avrebbe tratto vantaggio dalla consumazione dei reati tributari.

La confisca disposta nei confronti del ricorrente è una confisca per equivalente, avendo il giudice di primo grado disposto la confisca di beni nella disponibilità dell'imputato per un importo corrispondente al profitto conseguito, parametrato all'imposta non versata, richiamando l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, quale presupposto legale della confisca di valore (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256360) che non richiede - a differenza della confisca diretta - alcun nesso di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato commesso, che ha pur 25/---/79sempre una funzione recuperatoria perché avente ad oggetto beni aventi lo stesso valore del profitto (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756) e che è consentito disporre nei confronti degli organi della persona giuridica, allorchè non sia possibile la confisca diretta, nei confronti della società, del profitto del reato tributario (Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646.), attraverso la dimostrazione, da parte dello stesso legale rappresentante della persona giuridica, che somme equivalenti a quelle sottratte al pagamento all'erario, siano nella disponibilità della società ovvero che un determinato bene sociale costituisca il profitto diretto del reato (Sez. 3, n. 28364 del 25/6/2025; Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158; nello stesso senso Sez. 3, n. 21262 del 15/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Nel caso di specie non risulta essere stata fornita dall'interessato alcuna prova, nel corso del giudizio di merito, circa la concreta esistenza di beni nella disponibilità della società che costituiscano profitto diretto dei reati contestati.

Peraltro nel caso in esame, l'imputato aveva proposto ricorso per saltum avverso il decreto, disposto dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova il 4.7.2019, di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca per equivalente dei beni, immobili e mobili, nonché dei saldi attivi risultanti dai rapporti di credito intestati nei confronti della società Maryplast di [OSCURATO:PERSONA], della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della società Petrolpolinneri s.r.I., per gli importi indicati nel provvedimento impugnato, in subordine disponendo, in caso di mancato o insufficiente rinvenimento di beni societari, il sequestro preventivo per equivalente nei confronti, tra gli altri, dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (attuale ricorrente), quale amministratore di fatto delle tre società sino alla concorrenza della somma di euro 51.181.499,33.

La difesa si doleva peraltro del fatto che il giudice per le indagini preliminari non si sarebbe conformato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sarebbe legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, seppure transitoriamente, ovvero quando detti beni non siano aggredibili per qualsiasi ragione.

La difesa ha poi rinunciato al ricorso e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10463 del 22.1.2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La difesa ha reiterato la medesima eccezione con i motivi di appello e la Corte di Appello ha puntualmente risposto che « in sede esecutiva venivano in concreto sottoposti a vincolo beni mobili ed immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], constata l'incapienza delle società coinvolte nelle frodi.

In questi termini, non essendo stato qui fornito alcun elemento dissonante - largamente improbabile a distanza di anni dall'esecuzione dei sequestri -, appare corretta l'adozione di provvedimento di confisca per equivalente nei confronti degli 26odierni appellanti, laddove proprio le indicate società riferibili a [OSCURATO:PERSONA] sono le uniche titolari di beni, mobiliari e soprattutto immobiliari, di rilevante valore».

Del resto, potendo la confisca per equivalente essere materialmente eseguita solo nel caso di mancato reperimento del profitto o del prezzo del reato e trattandosi, pertanto, di misura la cui esecuzione è subordinata ad un evento futuro ed incerto, nulla impedisce all'interessato di far valere, in sede esecutiva, le proprie ragioni indicando il luogo nel quale poter trovare il profitto o il prezzo del reato eventualmente non rinvenuto o appreso dal Pubblico ministero (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587, secondo cui è legittima la confisca per equivalente quando, successivamente alla materiale imposizione del vincolo, dal soggetto interessato non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta; nello stesso senso, Sez. 3, n. 2391 del 03/12/2024, dep. 2025, Ceriani, non mass.).

In definitiva le doglianze, qui riproposte, risultano generiche perché la difesa non si confronta con la motivazione della Corte di Appello né indica quali siano le somme o i beni in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] che costituiscano profitto diretto dei reati contestati.

16. La difesa lamenta anche che è stata disposta la confisca dei beni immobili intestati alle società, quando la confisca per equivalente per il reato tributario non può essere disposta sui beni dell'ente, essendo questo estraneo al reato e dotato di autonomia e non rappresentando uno schermo attraverso il quale il reo avrebbe agito.

Come correttamente evidenziato dalla Corte di Appello si tratta di questione concernente la stessa persona giuridica in favore della quale il legale rappresentate commetteva il reato tributario e che non può essere posta dall'odierno ricorrente.

17. Generiche sono anche le censure della difesa relative alla circostanza che non risulta provato che le quote societarie oggetto di sequestro e poi di confisca siano riconducibili a Garrettani.

La difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella quale si dà conto della concreta riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] di «tutta la galassia societaria già curata dal rag. [OSCURATO:PERSONA]», correttamente precisando che non ha alcun rilievo che nelle società attinte da vincolo non siano confluiti i profitti derivanti dal risparmio fiscale della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, l'unico profilo che rileva è quello della effettiva riferibilità delle quote societarie all'imputato.

In relazione alle censure formulate dalla difesa in ordine alla ripartizione in parti uguali del profitto dei reati contestati tra i due imputati, valgono le medesime considerazioni sopra espresse rispetto alla posizione della concorrente [OSCURATO:PERSONA].

La difesa del [OSCURATO:PERSONA] non ha offerto elementi da cui desumere l'esatta quantificazione del profitto percepito dal [OSCURATO:PERSONA] stesso e, quindi, va applicato il 27criterio suppletivo indicato dalle S. U. della Cassazione nella sentenza n. 23491 del 2020.

18. Manifestamente infondato è il decimo motivo per [OSCURATO:PERSONA] relativo alla prescrizione del reato sub I) maturato nelle more del ricorso per Cassazione.

Al riguardo valgono le medesime considerazione già espresse in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 20).

19. Con i motivi nuovi è stata sollevata un'ulteriore censura con la quale la difesa contesta l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture in contestazione.

Si tratta di censura inammissibile, in quanto non inerente ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari, quale diretta conseguenza della perentorietà del termine per impugnare. (Sez. 6, n. 6868 del 12/12/2025, dep. 2026; Sez. 6, Sentenza n. 6075 del 13/01/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262343 - 01).

20. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che siano dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi. Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi e chiede che il ricorso venga accolto; sentito l'avvocato di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli appellanti in ordine al reato di cui al capo H (artt. 81 cpv, 110 cod. pen., 2 d. Igs. 2000 n. 74) con esclusione delle dichiarazioni presentate il 17.9.2014, il 3.4.2015 ed il 21.9.2015, ed al reato di cui al capo I) (artt. 81 cpv, 110 cod. pen, 8 d. Igs. 10 marzo 2000 n. 74) in relazione alle fatture emesse negli anni 2012 e 2013 perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta ai predetti in anni tre e mesi undici di reclusione ciascuno. La Corte di Appello ha ridotto la misura della confisca per equivalente incomplessivi € 4.552.451 da porsi a carico per ciascuno degli imputati in misura di 2.276.225,50 €. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo la prima sette motivi e il secondo nove motivi. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla competenza per territorio. La difesa osserva che la valutazione e decisione delle questioni sulla competenza territoriale vanno assunte ponendosi ex ante, allo stato degli atti ed avuto riferimento agli elementi che si presentavano al vaglio del giudicante in quella specifica fase processuale relativamente a tutti i capi di imputazione in quel momento sussistenti, anche quelli poi dichiarati prescritti. Secondo la difesa, la Corte di Appello ha errato nell'indicare che le difese non avevano fornito alcun elemento atto a dimostrare che presso la sede legale di Livorno si svolgesse attività di tipo amministrativo o gestionale, considerato che va presunta, salvo prova contraria, la rispondenza tra il luogo ove si svolgeva l'attività amministrativa e gestionale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la sede legale della stessa. Si osserva che in presenza di reati - quali quelli di cui agli artt. 2 e 8 del d. Igs. cit. - di pari gravità in astratto, deve procedere il giudice competente per il reato di cui all'art. 8 del d. Igs. cit., dovendosi riconoscere forza attrattiva, ai fini della determinazione della competenza territoriale, al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto necessario antecedente logico e cronologico rispetto al reato di dichiarazione fraudolenta mediante impiego delle fatture false (Sez. 1, n. 17174 del 19/3/2022). Dunque, nel caso in esame, i reati più gravi vanno ritenuti quelli di cui ai capi F), I) e 3) - relativi alle contestazioni di cui all'art. 8 del d. Igs. 74/2000 e la competenza per territorio deve essere determinata alla luce del primo dei reati di pari gravità di cui è conosciuto il luogo di consumazione. La difesa quindi osserva che i giudici di merito avrebbero dovuto far riferimento alla prima fattura, oggetto di imputazione di cui al capo 3, emessa da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con sede legale a Livorno. Osserva la difesa che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata rigettata sul presupposto che la sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Livorno non è la sede effettiva e che la sede amministrativa e gestionale si sarebbe trovata a Castiglione delle Stiviere ove sarebbero stati svolti gli accertamenti che l'imputazione richiamerebbe con il p.v.c. della Guardia di Finanza di Mantova, ma il p.v.c. e gli accertamenti in esso contenuti non costituivano, al momento del giudizio del Tribunale sull'eccezione, documento e patrimonio conoscitivo del [OSCURATO:PERSONA] , non essendo sato il detto processo verbale di constatazione acquisito agli atti del2 cA)Vdibattimento. Si osserva che la tesi difensiva troverebbe riscontro nella circostanza che nei pvc del 28.11.2012 e del 2.5.2017 riguardanti lavorazioni [OSCURATO:PERSONA] vengono indicati come competenti ad accertare i tributi e ad irrogare le sanzioni gli uffici dell'Agenzia delle Entrate della [OSCURATO:PERSONA] di Livorno. 2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione ed accertamenti avvenuti dopo la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari. In particolare, la difesa contesta l'utilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti in data anteriore alla prima iscrizione nel registro degli indagati di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel proc n. 8071/2014 RGNR a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo la difesa gli atti di indagine validamente compiuti possono astrattamente considerarsi soltanto quelli che decorrono dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 08/12/2013, quando è scaduto il termine semestrale mai prorogato. Si osserva che la Corte di Appello non ha valutato questa eccezione incorrendo anche in un vizio di omessa motivazione. La difesa evidenzia che, sin dall'inizio dello svolgimento delle attività di verifica fiscale, sulla parte [OSCURATO:PERSONA], anche solo in via astratta, gravavano indizi di reità che avrebbero giustificato l'assicurazione di ogni forma di tutela contemplata dal codice penale di rito, motivo per il quale tutta la documentazione redatta successivamente all'emersione di indizi di reità non può assumere efficacia probatoria e non è utilizzabile ai fini della decisione. La difesa ha eccepito, quindi, l'inutilizzabilità di tutti i documenti prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 3 febbraio 2021 (cfr. in dettaglio pag. 34 del ricorso), in quanto acquisiti dopo la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari. Con particolare riferimento alla documentazione acquisita presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che l'acquisizione è avvenuta in assenza di un provvedimento emesso dalla competente [OSCURATO:PERSONA] e in violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., considerato che [OSCURATO:PERSONA] al momento della acquisizione risultava indagato. 3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo H) nella parte in cui la Corte di Appello ritiene che le fatture per operazioni inesistenti sarebbero confluite nelle dichiarazioni fiscali, come attestato dalla Guardia di Finanza. Si evidenzia che non sono state allegate ai processi verbali di constatazione le dichiarazioni dei redditi in cui sarebbero stati appostati i costi passivi fittizi e, quindi, manca la prova non solo delle dichiarazioni in sé, ma anche della loro trasmissione all'Amministrazione finanziaria. La difesa sottolinea che la dichiarazione fiscale è un atto tipico ed elemento costitutivo della fattispecie che non può essere suffragato da altri documenti o da elementi desunti diversamente e che la Corte di Appello ha fondato erroneamente la sua decisione 3sul processo verbale di constatazione, inutilizzabile quanto alla prova della responsabilità, in quanto redatto in occasione e addirittura dopo l'accertamento della falsità delle fatture. 4 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto non è stato provato un elemento costitutivo del reato e, segnatamente, l'effettiva emissione delle fatture oggettivamente inesistenti per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Secondo la difesa, nel caso di specie, non vi è alcun riscontro della ricezione delle predette fatture da parte della società [OSCURATO:PERSONA] né del fine fraudolento di consentire a quest'ultima società di evadere le imposte. 5. Con il quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui non è stato escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non vi è prova della sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali ove confluivano i fittizi oneri passivi. Si sottolinea che la Corte di Appello fa derivare la condivisione della progettualità criminosa dell'[OSCURATO:PERSONA] dal mero dato fattuale della convivenza con [OSCURATO:PERSONA], senza individuare quali siano le condotte qualificabili come contributo causale nella commissione dei delitti contestati e senza motivare in ordine alla prova dell'elemento soggettivo in capo all'amministratrice di diritto. La difesa lamenta che il trattamento sanzionatorio non è stato determinato sulla base dell'effettivo contributo causale dato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei delitti contestati. 6. Con il sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca. Si censura la motivazione della Corte di Appello nella parte in cui, pur avendo ridotto proporzionalmente il quantum sottoposto a confisca in ragione della sopravvenuta e parziale prescrizione dei delitti contestati ai capi H) ed I), ha confermato la sottoposizione al vincolo di entrambi gli imputati in maniera equivalente e per il medesimo importo, nonostante fosse possibile individuare i diversi ruoli ed apporti alla costruzione dello schema di frodi carosello. La difesa, quindi, ha richiamato la recente sentenza delle S.U. n. 13783/2025 per sostenere che, secondo le ordinarie regole del processo, spetta al Pubblico Ministero provare il quantum del profitto conseguito, cosa che non era avvenuta nel caso in esame. In conclusione, secondo la difesa, si è presenza di una quantificazione del profitto in via presuntiva, senza tener conto del reale ruolo assunto dall'imputata, calcolato in assenza della prova di una concreta locupletazione da parte della stessa e di un concreto vantaggio conseguito. 7. Con il settimo motivo per [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione dei capi di imputazione prescritti. Si osserva che, nelle more del deposito della sentenza di appello e dei termini di impugnazione, risulta integralmente prescritto il capo I) relativo all'art. 8 del d.4 0\L/ivIgs. n. 74 del 2000 in cui l'ultima fattura risulta emessa in data 29 dicembre 2014 con conseguente scadenza della prescrizione il 3 agosto 2025; parimenti risulta prescritto il capo H) con riferimento alla dichiarazione presentata in data 17 settembre 2014 rispetto alla quale è maturato il termine di prescrizione in data 2 maggio 2025. Si chiede quindi alla Corte di Cassazione di prendere atto della prescrizione e di rideterminare il trattamento sanzionatorio. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'incompetenza territoriale. Si osserva che tutte le imputazioni risultano tra loro connesse e il reato più grave è quello di cui al capo 3) che sarebbe stato commesso a Livorno; inoltre, a norma dell'art. 16 del d. Igs. 74/2000, il reato tributario dichiarativo si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale che per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era appunto Livorno. La difesa evidenzia anche che dagli atti del procedimento risultava una connessione con i fatti che radicavano la competenza del Tribunale di Brescia, ma la Corte di Appello, per rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, aveva richiamato il pvc del 28/12/2012, acquisito successivamente all'apertura del dibattimento. 2. Con il secondo motivo, si deduce erronea e falsa applicazione di norme processuali circa la dedotta inutilizzabilità degli atti. In particolare, si osserva che i documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 24 novembre 2016, sono inutilizzabili per essere stati acquisiti in assenza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria (art. 52 comma 3 DPR n. 633/1972) e da un soggetto già indagato, come emerge dalla nota della Guardia di Finanza prot. 99477/26. Si evidenzia che la Corte di Appello non ha offerto alcuna motivazione in ordine alla richiesta di audizione, ritenuta dalla difesa decisiva, del contitolare dello studio CEC, [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la difesa sottolinea che non è stato dato al [OSCURATO:PERSONA] l'avviso della facoltà di astenersi dal deporre, quale indagato di reato collegato. 3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di cui al capo H), in quanto la Corte ha affermato l'integrazione del reato e la colpevolezza dell'imputato senza che al fascicolo del PM e del dibattimento esistesse copia delle dichiarazioni dei redditi in cui sarebbero stati apposti i costi passivi fittizi e in assenza della prova del deposito della dichiarazione all'amministrazione finanziaria. 4. Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova. La difesa evidenzia che l'amministratore di diritto nella [OSCURATO:PERSONA] era la [OSCURATO:PERSONA], mentre non vi è prova 5che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato l'amministratore di fatto o che abbia cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] quale istigatore o determinatore delle dichiarazioni infedeli e della redazione e annotazione nelle scritture contabili delle false fatture, in quanto altri soggetti avevano il compito di preparare e presentare la dichiarazione. La difesa poi contesta l'imparzialità del [OSCURATO:PERSONA] per aver già espresso un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'appellante nel giudizio tributario. 5. Con il quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di apprezzamento della prova. La difesa sottolinea che la Corte illegittimamente rivaluta le circostanze relative a [OSCURATO:PERSONA] da cui però [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, senza tener conto che sullo stesso fatto si era già formato un giudicato interno. Secondo la difesa vengono poi svalutate le deposizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], concordi nell'escludere di avere mai avuto rapporti con il ricorrente nel giro delle operazioni commerciali che intercorrevano tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia che la Corte di Appello non spiega per quali motivi dovrebbero essere ritenuti inattendibili i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che scagionano il [OSCURATO:PERSONA] e trascura le dettagliate dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] ma anche le conclusioni della perizia Ducoli, fatte proprie dal giudice fallimentare. 6. Con il sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione della qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] non si è mai occupato della costituzione delle società, né della fase della progettazione dei servizi effettuati, né della gestione dei conti correnti, dei lavori assunti, né della contabilità o dei pagamenti. Secondo la difesa, la Corte di Appello ha svalutato la deposizione di quei testi, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno escluso qualsiasi attività gestoria da parte dell'odierno ricorrente. Si evidenzia che i rapporti con i vari istituti di credito intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] non indicano assolutamente l'esercizio di poteri gestori da parte del ricorrente, mentre ciò che rileva è che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna delega ad operare sul conto corrente intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] presso il credito valtellinese. Si rimarca che era del tutto carente la prova dell'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nel sistema delle frodi fiscali, in presenza di un amministratore di diritto effettivo, non potendosi escludere che solo la [OSCURATO:PERSONA] gestisse il movimento delle false fatturazioni dirette all'esenzione IVA. 7. Con il settimo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base poiché la Corte di Appello ha ridotto di appena un mese la pena base, evidenziando solo la gravità del fatto, senza analizzare gli 6atri parametri di cui all'art. 133 c.p.. Si sottolinea che la Corte di Appello fa rinvio al ruolo "centrale" del [OSCURATO:PERSONA]", implicitamente richiamando anche ciò che era stato disconosciuto dal Tribunale in ordine alla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nelle altre cartiere, qualbiavorazioni Pfittiche e Maryplast. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la difesa osserva che i giudici di merito dovevano soffermarsi sull'intensità del dolo, sul grado effettivo di colpevolezza, nonché sull' attività lavorativa lecita svolta dal [OSCURATO:PERSONA] per ritenerlo meritevole di detto beneficio. 8. Con l'ottavo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena per il reato satellite e alla continuazione interna. Si evidenzia che la Corte di Appello non ha specificato su quali basi ha fondato il giudizio di congruità in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione. Secondo la difesa, poi/aumento di pena per il reato satellite deve essere uno solo, senza considerare anche la continuazione interna che caratterizza il predetto reato. 9. Con il nono motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca. Si sostiene che vi è carenza di prova in ordine al trasferimento all'estero ed al reimpiego del risparmio fiscale nelle società astrattamente riconducibili al ricorrente. La difesa lamenta la valorizzazione da parte della Corte di Appello dell'accertamento fiscale operato dalle autorità slovacche che, in realtà, non aveva mai interessato la persona dell'appellante, accertamento che non risulta si sia concluso con una denunzia per fatti di frode fiscale, riferibili comunque ad operazioni esaurite al più nel mese di luglio 2011. La difesa ha poi reiterato l'eccezione di illegittimità della confisca per equivalente in carenza di qualsiasi verifica sulla impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro e alle risultanze del patrimonio della società che avrebbe tratto vantaggio dal profitto derivante dalla consumazione dei reati tributari. Si sottolinea che, quanto alla confisca delle quote di tutte le società e di beni di cui il [OSCURATO:PERSONA] ha la disponibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è consentito nei confronti dell'ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio, poiché i reati tributari non sono ricompresi nella lista del d.lgs. 8/6/2001 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti della persona giuridica. Si evidenzia che non risulta affatto che le società interessate siano state create ed utilizzate come schermo dal [OSCURATO:PERSONA] né risulta che in tali società siano confluiti i profitti derivanti dal risparmio fiscale della [OSCURATO:PERSONA]. La difesa osserva poi che quanto alla riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dei beni oggetto di confisca, anche la lettura e l'esegesi dei documenti consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] denotano che la provenienza dei documenti non è mai riferibile alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] 7 eytYGarritani. Si sottolinea che, con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai espletato funzioni di rappresentanza e di amministratore della società slovacca, ma solo di manager aziendale e che, dunque, non poteva impegnare la volontà dell'ente. La difesa contesta poi la legittimità dell'acquisizione della documentazione presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA]. Viene poi reiterata l'eccezione di illegittimità della confisca per equivalente in carenza di qualsiasi verifica sulla impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro e alle risultanze del patrimonio delle società che avrebbero tratto vantaggio dk profitto derivante dalla consumazione dei reati tributari. Inoltre, secondo la difesa difetta la prova della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle quote societarie (e degli immobili a queste collegate. Si sostiene che non si comprende su quali dati sia stata quantificata la confisca e che non sono stati effettuati accertamenti sul quantum percepito da ciascun compartecipe, in ossequio ai principi espressi dalle S.U. del 26/9/2024. 10. Con il decimo motivo, la difesa ha eccepito la prescrizione del reato sub I) e parziale prescrizione del reato sub h). Si osserva che alla data del deposito del ricorso, computando anche i periodi di sospensione pari a 180 giorni, il termine massimo di prescrizione deve considerarsi già decorso per le dichiarazioni relativr, ai periodi presi in riferimento con la dichiarazione presentata il 17/9/2014 relativamente ai fatti di cui al capo di imputazione sub H) nonché per tutte le fatture emesse fino alla data del 29/12/2014 (dichiarazione di imposta per l'anno 2013); analogamente devono dichiararsi prescritti tutti i reati di cui al capo I concernenti l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] fino alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 11. In data 4 febbraio 2026, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi nei quali si ribadisce che la dichiarazione fraudolenta è elemento costituivo del delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. 74 del 2000 e che, in mancanza della stessa, non è configurabile il reato, non potendo essere presunta dall'esistenza delle fatture e dalla contabilità né tantomeno dalle dichiarazioni del teste Spera. Secondo la difesa difetta la prova che le fatture siano relative ad operazioni inesistenti e che siano state utilizzate nelle dichiarazioni di imposta. Evidenzia la difesa che la Corte per superare la specifica doglianza svolta in appello dal [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un mero sillogismo (del tutto infondato), basato su un documento, quale il processo verbale di constatazione del 17/12/2015, inutilizzabile quanto alla prova della responsabilità, in quanto redatto in occasione ed al momento dell'accertamento della presunta falsità delle fatture (in tal senso vedasi Cass. Sez.III 13/2/2025 n.5830). Inoltre, si sottolinea che il PVC di constatazione cui fa riferimento la Corte di Appello (v.f. 110 della sentenza) doveva essere compiuto con l'osservanza delle norme di cui all'art.220 disp att 8c.p.p., essendo stato formato dopo che dalle attività ispettive e di vigilanza erano già emersi a carico del [OSCURATO:PERSONA] indizi di reità che lo prospettavano interessato ad una serie di "truffe carosello" (come le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Viene poi ribadita l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dal P.M. il 3 febbraio 2021. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. 12. Il Procuratore Generale ha sottolineato la manifesta infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, evidenziando che il circondario di Mantova dove le società operavano era il luogo dell'accertamento ma anche il luogo dove venivano emesse le fatture, a fronte di una individuazione di un domicilio fiscale livornese non supportato da alcuna verifica di attività di impresa effettivamente svoltasi in quel luogo. In ordine all'eccezione di inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione, acquisiti quando i termini delle indagini erano già scaduti, il Procuratore Generale osserva che si tratta di documenti di natura amministrativa non formati in sede di procedimento penale ma in sede di verifica tributaria e, dunque, pienamente utilizzabili. Si sottolinea che anche l'acquisizione presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata legittimamente poiché si trattava di un'attività amministrativa. In ordine all'assenza delle dichiarazioni fiscali, il Procuratore Generale richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale è sufficiente il processo verbale di constatazione per dimostrare che i dati siano stati utilizzati nelle dichiarazioni. Si osserva poi che tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla qualifica di amministratore di fatto sono di merito che non sono in grado di scalfire l'impostazione accusatoria. Analogo discorso deve farsi, secondo il Procuratore Generale, per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il cui ruolo operativo all'interno della società, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], è stato desunto dall'esame dei testi escussi. In ordine alla confisca, si sottolinea che la Corte di Appello ha distribuito il profitto in termini uguali secondo una riconosciuta parità di ruolo all'interno della compagine societaria e che non è stata disposta la confisca diretta poiché nella motivazione della sentenza si chiarisce che non è stato possibile aggredire i beni della società che aveva beneficiato del profitto. In conclusione, il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. 13. La difesa in sede di discussione ha richiamato i motivi di ricorso e i motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Verranno di seguito esaminati prima i motivi comuni ad entrambi i ricorrenti. 1. Il primo motivo relativo all'incompetenza territoriale è manifestamente infondato. 9Va osservato che questa Corte (Sez.3, n. 37858 del 04/06/2014, [OSCURATO:PERSONA].260115 - 01; Sez. 3 n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 03; Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161) ha affermato che il d.lgs. n. 74 del 2000 - pur prevedendo una propria e specifica disciplina, rispetto a quella codicistica, diretta a regolare la competenza per territorio - non contiene, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, principi diversi rispetto a quelli fissati nel codice di rito. Ne consegue che, nei reati tributari, la competenza per territorio derivante dalla connessione è disciplinata dall'art. 16 c.p.p.. Il d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio in relazione al "singolo reato tributario" e stabilisce un criterio di carattere generale, ossia valido ratione materiae per tutti i reati tributari, che prevede, come reso evidente dalla clausola di salvezza contenuta nel d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, due eccezioni. Stabilisce, come criterio di carattere generale, che la competenza per territorio nei reati tributari si determina ai sensi dell'art. 8 c.p.p., (ossia secondo le regole generali valide per i reati comuni) e che, qualora la competenza per territorio non possa essere determinata ai sensi dell'art.8 c.p.p., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Logico corollario di tali principi è che, nei reati tributari, non si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., perché l'unica regola suppletiva applicabile è quella del luogo di accertamento del reato. Va, quindi, ricordato che il disposto dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 - a tenore del quale "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale" -, è stato costantemente interpretato in stretta correlazione al principio di effettività del domicilio fiscale delle persone giuridiche agli effetti della legge processuale penale. Ciò significa che la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente (Sez. 3, n. 34064 del 16/9/2025; SEz. 3, n. 27606 del 14/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280275; Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna e altri, Rv. 259783). Si è anche precisato che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che, ai fini della 10pronuncia sulla competenza, l'indagine può estendersi, non ostandovi alcuna contraria previsione, a tutti gli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, compreso il contenuto di una querela inserita nel fascicolo per il dibattimento esclusivamente a comprova della procedibilità dell'azione) (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067 - 01). 2. Nel caso in esame, la questione sulla competenza territoriale è stata correttamente risolta dalla Corte di appello richiamando i criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen., trattandosi di reati connessi ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen. ed utilizzando, ai soli fini della decisione sulla competenza territoriale, il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Mantova, contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, richiamato dalla stessa imputazione, da cui emergeva l'operatività della sede amministrativa mantovana delle [OSCURATO:PERSONA] e, per converso, l'inoperatività della sede legale livornese. La difesa lamenta che va presunta, salvo prova contraria, la rispondenza tra il luogo ove si svolgeva l'attività amministrativa e gestionale della [OSCURATO:PERSONA] plastiche s.r1.1 e la sede legale della stessa. Nel caso in esame, però, la presunzione è vinta proprio dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di Mantova, a fronte dei quali la difesa non ha dimostrato l'effettiva operatività della sede legale. La Corte di Appello sottolinea ancora correttamente che l'indicazione "alternativa" della competenza territoriale in capo all'autorità giudiziaria di Brescia non può essere accolta in quanto il procedimento genetico n. 187799/10 N. R. iscritto presso la Procura della Repubblica di Brescia e relativo alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato alcuna contestazione relativa alla predetta società e quindi quelle indagini sono indifferenti in ordine all'individuazione della competenza territoriale. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. È, indubbio che, a norma dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale debbano essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, come ritenuto da una risalente pronuncia, Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Aponte, Rv. 251235, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 cod.proc. pen., come affermato in epoca più recente da Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè 11altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523). Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. Non di meno, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Rv. 274131 - 01), la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299). Diversamente opinando, si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e degli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato, situazione, all'evidenza priva di fondamento. Non, dunque, la generica violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla Guardia di Finanza e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 01). 3.1. Nel caso in esame, la difesa non si confronta con la puntuale motivazione della Corte di Appello. In particolare, la prima iscrizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] risale all'8 giugno 2013 a cui poi sono eseguite quelle del 2014 e 2015 e, come si legge nella sentenza di primo grado, tutti i p.v.c. della Guardia di Finanza prodotti dal pubblico ministero e numerati da 1) a 6) dell'elenco documenti riguardano società diverse (p.v.c. all. 2 e 3, concernenti rispettivamente le ditte D.I. Maryplast di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ovvero stesse società (p.v.c. all. 1 e 6 per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e all. 4 e 5 per [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) ma violazioni e/o anni di imposta diversi. Dunque, tutti i processi verbali di constatazione acquisiti prima della formale iscrizione dell'imputata nel registro notizie di reato sono utilizzabili in quanto atti amministrati extraprocessuali formati quando non emergeva alcun indizio di reità a carico della prevenuta in relazione ai fatti reato contestati nel presente procedimento. Nessuna rilevanza può assumere la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stata indagata per altre fattispecie di reato e per altre società in altri procedimenti. E' onere della difesa precisare quali parti del processo verbale di constatazione si fondano su atti inutilizzabili, onere che non è stato assolto. 12Nel ricorso, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta genericamente l'inutilizzabilità di documenti bancari, commerciali e amministrativi acquisiti dal Pubblico Ministero nei confronti della predetta a seguito di autorizzazione concessa dal PM in data 19/3/2013, ossia quando [OSCURATO:PERSONA] non era ancora iscritta nel registro degli indagati. La censura è generica perché non si comprende a quali specifici documenti fa riferimento la difesa anche per apprezzarne la rilevanza nel presente procedimento. Come correttamente osservato dalla Corte di Appello, la decorrenza del termine per ogni indagato ed ogni notitia criminis inibisce l'esecuzione di accertamenti successivamente alla sua scadenza, "originaria" o "prorogata", ma non preclude di certo la produzione e l'utilizzo in sede dibattimentale nei confronti di tutti gli imputati dei documenti già acquisiti nel procedimento iscritto in precedenza e oggetto di successiva riunione. Nella nota prodotta dal P.M. all'udienza del 16 giugno 2021 si dava conto della sequenza di iscrizioni generate dalle varie c.n.r., specificando anche quali atti di indagine- esclusi, quindi i p.v. di constatazione, fossero stati effettuati in ciascun procedimento tempestivamente rispetto alla relativa iscrizione. Sul punto la difesa genericamente contesta l'utilizzabilità degli atti eseguiti dopo la scadenza dei termini di indagine, senza specificare quali. 3.2 Analogo discorso deve farsi per [OSCURATO:PERSONA] la cui iscrizione quale amministratore di fatto delle società coinvolte aveva luogo solo il 3.11.2016 e, dunque, sono pienamente utilizzabili i processi verbali formati in sede di ispezione amministrativa. Nel caso in esame, manca la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla Guardia di Finanza e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima. In ogni caso, deve essere ribadito, al riguardo, l'insegnamento secondo il quale sono utilizzabili gli esiti degli accertamenti effettuati nella diversa sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari, in quanto aventi autonoma natura documentale e, pertanto, acquisibili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati. La relazione con la quale viene documentata l'attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari costituisce, infatti, un atto amministrativo extraprocessuale, in quanto tale acquisibile al procedimento penale ex art. 234 cod. proc. pen. ed utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per ricavare elementi di giudizio dai fatti ivi rappresentati. (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 02; Sez. 5, n. 20824 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273031 - 01; Sez. 6, n. 10996 del 17/02/2010, 13Vanacore, Rv. 246686 - 01; Sez. 6, n. 20953 del 15/03/2005, Petrosino, Rv. 231633 - 01). Nel caso in esame, si dà atto che vengono utilizzati solo i dati rappresentativi e non anche le dichiarazioni rese dalle persone sentite a sommarie informazioni. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha poi eccepito l'inutilizzabilità dei documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in data 24 novembre 2016, in quanto acquisiti in assenza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria e da un soggetto già indagato. In primo luogo, va evidenziato che i documenti sono stati acquisiti nel rispetto del termine di sei mesi previsto per la durata delle indagini preliminari con decorrenza dal 3 novembre 2016. Si evidenza poi nella motivazione della Corte di Appello che [OSCURATO:PERSONA] veniva iscritto nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 512 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. il 27 giugno 2016 presso la Procura della Repubblica di Brescia e non di Mantova. Quindi, gli operanti mantovani non avevano dato alcun supporto alle attività della Guardia di Finanza bresciana e, dunque, non erano a conoscenza degli elementi già acquisiti in quella sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia, correttamente, che non può ritenersi sufficiente ai fini dell'inutilizzabilità della documentazione acquisita la circostanza che, all'avvio delle operazioni, essa avesse segnalato agli operanti mantovani l'avvenuto sequestro delle scritture nell'ambito del procedimento bresciano. Inoltre va evidenziato che l'art. 52 DPR 633/72 prevede che "È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale". Nel caso in esame, il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai opposto il segreto professionale né risulta che fosse presente nel corso delle operazioni l'altro titolare [OSCURATO:PERSONA], il quale pure avrebbe potuto opporre il segreto. Si sottolinea, peraltro, nella motivazione della sentenza dei giudici di appello, che non era stata in alcun modo rappresentata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse a sua volta legato da rapporti professionali con la [OSCURATO:PERSONA] in ambito fiscale, ma in ogni caso detta circostanza è ininfluente atteso che la documentazione contestata è stata acquisita direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la disponibilità in relazione al suo incarico professionale. Come correttamente osservato poi dalla Corte di Appello, è stata esclusa l'emersione in quella sede di notizie di reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non potendo rilevare il successivo esame, da parte degli operanti, della 14fr),/rdocumentazione ivi acquisita, laddove l'eventuale, parallela pendenza di procedimenti, peraltro in altra sede, nei confronti di un soggetto non può di per sé inibire l'esecuzione nei suoi confronti di attività ispettive di tipo amministrativo. In ogni caso, si deve ribadire che, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, la mancanza o l'irregolarità dell' autorizzazione di cui all'art. 52 dpr 633/72 può essere ritenuta causa di invalidità dell'accertamento fiscale ma non riverbera i propri effetti sull'accertamento del fatto di reato, atteso che all'accesso domiciliare, per la sua natura di attività amministrativa, non è applicabile la disciplina che è prevista dal codice di rito penale per le attività di polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 30440 del 14/3/2024 Sez. 3, n. 14278 del 23/11/2022, dep. 2023, Gallo, Rv. 284363-01; Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266135-01; Sez. 3, n. 12017 del 07/02/2007, Monni, Rv. 235927-01). In conclusione, tutte le eccezioni di inutilizzabilità sono infondate. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Come è noto, ad integrare il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 del d. Igs. n. 74/2000 (ora art. 74 del d. Igs. 2024 n. 173), non basta avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti mediante la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie e la detenzione a fine di prova, ma occorre che quelle falsità documentali siano poste a sostegno di una delle dichiarazioni tributarie, in modo da ostacolare o sviare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Il delitto si consuma, come emerge dal dettato normativo, nel momento in cui il contribuente "avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi". La dichiarazione assume un ruolo centrale nella consumazione del delitto in questione. Ciò che rileva è l'effettiva presentazione di una dichiarazione contenente elementi passivi fittizi, ma non è necessario che detta dichiarazione sia anche prodotta nel corso del dibattimento se non vi è una specifica contestazione sul punto. Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di Appello, gli operanti hanno dato puntuale indicazione della presentazione delle dichiarazioni oggetto dei capi di imputazione e dei costi fittizi ivi confluiti. In particolare, il teste Spera, sentito in dibattimento, ne dava conto senza la minima contestazione difensiva, nel corso della sua deposizione. Si evidenzia anche che il dato non risulta in alcun modo posto in dubbio nemmeno nella consulenza difensiva redatta dal dr. Maggio nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] né nelle sue dichiarazioni dibattimenti (udienza del 14 dicembre 2022 cfr. pagg. 110 e 111 della sentenza impugnata). È, poi, certo che 15l'ufficiale ha verificato le dichiarazioni fiscali, tanto da avere specificato l'entità delle imposte evase. La difesa non ha mai chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni annuali. Condivisibile è l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le dichiarazioni del finanziere, il quale ha testimoniato nel senso che le attività passive facenti capo alle fatture per operazioni inesistenti erano state indicate nelle dichiarazioni dei redditi, non sono meri apprezzamenti personali del dichiarante, ma riguardano un fatto concreto, l'inserimento nella dichiarazione dei redditi elementi passivi riferibili alle fatture per operazioni inesistenti, accertato tramite la verifica delle scritture contabili obbligatorie e delle dichiarazioni fiscali (Sez. 3, n. 5788 del 18/12/2007, dep. 2008 nel caso sottoposto al vaglio della Corte non era state prodotte in giudizio le dichiarazioni dei redditi). La Corte di Appello ha fondato la sua decisione anche sui processi verbali di constatazione ritualmente acquisiti ex art. 234 cod. proc. pen. Verranno di seguito esaminati i restanti motivi relativi a ciascun ricorrente. 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA]. Le censure formulate dalla difesa sono generiche e non si confrontano con l'articolata motivazione della sentenza di primo e secondo grado, prive di profili fi•- tillogicità, che illustrano in maniera dettagliata i rapporti tra le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa che quest'ultima era una ditta esistente solo sulla carta, la cui ragione sociale era adoperata da PetroNlimeri per simulare acquisti soggetti ad IVA che avrebbe poi potuto portare in detrazione di imposta e vendite esenti da IVA, necessarie a [OSCURATO:PERSONA] per abbassare utili e rimanenze, e in definitiva l'attivo, sia ai fini di bilancio che fiscali. Si evidenzia che le fatture per operazioni inesistenti sono state emesse da [OSCURATO:PERSONA] per pareggiare le fatture in entrata da [OSCURATO:PERSONA], in modo tale che [OSCURATO:PERSONA], scaricata indebitamente (e quindi evasa) l'Iva non avesse troppi problemi di bilancio e di dichiarazioni fiscali in entrata. Si precisa anche condivisibilmente che «non è tuttavia affatto esclusa anche la finalità di consentire alla stessa [OSCURATO:PERSONA] l'evasione dell'imposta sui redditi, appunto bilanciando, anche da suo punto di vista, quanto meno parzialmente le entrate che formalmente le erano derivate dalle vendite a [OSCURATO:PERSONA]». Si sottolinea poi che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta dal 2011 in poi non era prevedibile da parte dei due imputati sicchè deve ritenersi integrato anche l'elemento soggettivo del delitto contestato ( cfr. sent. primo grado pag. 69). Al riguardo va rammentato che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, 16ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Orbene, è pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. Il vizio della motivazione deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice, così come è dato riscontrare nella specie (Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, rv 279005 - 01). Nel caso in esame, i giudici di appello, con una motivazione non illogica hanno risposto compiutamente a tutte le censure difensive. 6. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, le censure sono generiche e non si confrontano con la motivazione delle sentenze dei giudici di merito. Infatti, la Corte di Appello non fa derivare la condivisione della progettualità criminosa dell'[OSCURATO:PERSONA] dal mero dato fattuale della convivenza con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, con un ruolopreminente nell'ideazione e gestione dell'intera operazione fraudolenta. I giudici di merito sottolineano, con una motivazione priva di profili di illogicità, che l'[OSCURATO:PERSONA] assume su di sé tutti gli oneri formali relativi alla gestione della Petrepolimeri, a nulla rilevando che le dichiarazioni contestate non siano state prodotte in giudizio. Si sottolinea come la stessa [OSCURATO:PERSONA] sia stata silente nel processo e non abbia fornito alcuna prospettazione alternativa. In ogni caso, ella aveva un ruolo amministrativo, sia pure subordinato al [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che risulta aver proceduto all'assunzione di vari dipendenti così come in alcun casi ha concordato il corrispettivo di alcune prestazioni. Era sempre l'[OSCURATO:PERSONA] ad avere contatti diretti con i clienti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 59). I giudici di merito concludono nel senso che [OSCURATO:PERSONA] non era «una testa di legno», essendo stata anche titolare di una ditta individuale del settore, la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza di primo grado pag. 63 e 64). La Corte di Appello, con motivazione priva di profili di illogicità, ha ritenuto di non differenziare le posizioni dei due ricorrenti, posto che «pur nell'evidente centralità di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un apporto sistematico, fattivo e perfettamente consapevole alla vasta e prolungata operazione di evasione fiscale». Lo scostamento dal minimo editale è stato giustificato dai giudici di merito, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto della gravità concreta dei fatti di reato in ragione della somme sottratte all'erario e dell'intensità del dolo, in ragione degli artifici escogitati al fine di evadere le imposte. Non è, quindi, ravvisabile alcun vizio denunciabile in sede di legittimità nella dosimetria della pena, come determinata dalla Corte territoriale. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 18255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). 7. Manifestamente infondato è il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Brescia ha disposto la confisca per equivalente in complessivi € 4.552.451 da porsi a carico per ciascuno degli imputati in misura di 2.276.225,50 euro. La confisca è stato posta per equivalente e, dunque, non era necessaria alcuna motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni rinvenuti nel patrimonio dell'imputata e il reato addebitato. La difesa lamenta la ripartizione in parti uguali del profitto del reato, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Occorre premettere che le Sezioni Unite della Corte Cassazione hanno precisato che "In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)" (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01). In motivazione nella citata sentenza, le S.U. hanno chiarito che «Escluso ogni riferimento alla solidarietà passiva, agli automatismi e alle semplificazioni probatorie da essa derivanti, il tema della confisca senza arricchimento e della quantificazione del prezzo o del profitto conseguito da ciascun compartecipe nel reato, diventa allora un tema del processo, e, in particolare, un tema oggetto di prova. Si tratta di un accertamento che deve essere compiuto caso per caso, in concreto; un accertamento rispetto al quale è possibile individuare un presupposto, una massima di esperienza, una generalizzazione empirica, tratta dall'esperienza comune - da ciò che normalmente accade - e cioè che chi partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggiore parte dei casi, ha una sua consistenza economica. ...Una massima di esperienza che potrà essere superata attraverso la allegazione di fatti dimostrativi della partecipazione del singolo concorrente al reato per ragioni diverse rispetto a quella di trarre una indebita locupletazione e che potrà condurre ad un accertamento anche della inesistenza19 (2e,di un effettivo arricchimento da parte del compartecipe (es. partecipazione al reato per costrizione, per fatto illecito altrui, per conseguire vantaggi non derivanti dal reato, per acquistare "fama criminale"). Una verifica, sotto altro profilo, che impone, secondo le regole ordinarie del processo, al pubblico ministero di provare il quantum di profitto conseguito dai singoli correi in relazione a ciascun reato; una verifica dinamica in cui, da una parte, il pubblico ministero, come detto, è tenuto a provare il quantum confiscabile nei riguardi di ciascun compartecipe per ciascun reato e, dall'altra, ciascun concorrente potrà, a sua volta, dimostrare a discarico di non avere conseguito nessun vantaggio ovvero di averne conseguito una parte inferiore rispetto a quella indicata dalla pubblica accusa». La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle S.U. Massini, in quanto ha ripartito l'importo complessivo del profitto del reato in temini paritari fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata si legge: «Trattandosi di profitto del reato costituito da vantaggio fiscale della società amministrata di fatto dal primo e di diritto dalla seconda, rispetto ad una vicenda fattualmente unitaria e non scindibile in "segmenti" riferibili all'uno o all'altro imputato, ne risulta inibita, sul piano probatorio, l'esatta e concreta attribuzione secondo proporzioni soggettive "storicamente" determinate, tanto più in difetto di indicazioni provenienti da questi ultimi; indicazioni del resto impensabili a fronte della linea difensiva da entrambi assunta, intesa a negare radicalmente la veridicità dei fatti attribuiti ». Dunque, a fronte della motivazione della Corte di Appello circa l'indisponibilità di elementi che consentissero di determinare la quota di arricchimento che era stata conseguita da ciascuno dei concorrenti - con la conseguente applicabilità della suddetta «regola di chiusura» della ripartizione in parti uguali - le stesse doglianze si appalesino come generiche, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato da quali specifici atti del processo sarebbe risultata la minor misura dell'arricchimento da lei conseguito. Trattandosi di conviventi ancor maggior ragione il profitto conseguito si divide in parti uguali. 8. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo di Adrita. La difesa sostiene che nelle more del ricorso per Cassazione risultano prescritti integralmente il capo I) relativo all'art. 8 del d. Igs. 74/2000 in cui l'ultima fattura è stata emessa in data 29 dicembre 2014 e il capo H) con riferimento alla dichiarazione presentata in data 17 settembre 2014. L'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, 20Ricci, Rv. 266818: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531). 9. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. Le censure della difesa sono generiche e non si confrontano con l'articolata sentenza della Corte di Appello che, alle pagg. 136 e ss., individua tutti i dati fattuali che hanno consentito l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto, evidenziando come l'odierno ricorrente fosse il «deus ex machina» della galassia societaria di cui [OSCURATO:PERSONA] faceva parte e unico interlocutore - sui temi 'di sostanza' - del professionista che curava gli intessi proprio di quelle società ([OSCURATO:PERSONA])». Si sottolinea anche il ruolo decisionale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla gestione (illecita) del carico tributario di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, la conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore di fatto ed il reale dominus della [OSCURATO:PERSONA] non può dirsi supportata da motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Invero, gli elementi indicati, valutati in coordinazione tra di loro, sono precisi e congrui rispetto al risultato probatorio ritenuto raggiunto, ossia che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse in modo continuativo e penetrante le attività di gestione della società. E, come precisato in giurisprudenza, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (cfr., in particolare, Sez. 3 n. 680 del 18/11/2025, dep. 2026; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 - 01). 10. La difesa sostiene che la decisione del giudice di primo grado risulta "inquinata" da una pregressa conoscenza dei fatti di cui al presente procedimento per aver lo stesso partecipato ad una fase del procedimento cautelare e alle decisioni adottate nel contenzioso tributario. Correttamente la Corte di Appello ha evidenziato che il profilo dell'imparzialità del giudicante è in sé estraneo alla sua cognizione, dovendo essere trattato nelle forme di cui agli artt. 36 e ss. cod. proc. pen. ed è proprio in quelle forme che era stato già trattato e deciso dalla Corte di Appello che, con l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva escluso ogni valenza pregiudicante delle separate attività decisorie cui partecipava il dr. [OSCURATO:PERSONA] e aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione. La questione dell' "imparzialità" del giudice di primo grado esula dalla cognizione della Corte di Cassazione che, eventualmente doveva essere investita della questione in sede di ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di 21inammissibilità. Invero, risulta impugnata solo dall'[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza della Corte di Appello che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, con sentenza n. 32630 del 21 maggio 2021. 11. Manifestamente infondati sono il quinto e il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA] con i quali la difesa sollecita una lettura alternativa delle risultanze istruttorie con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto dell'odierno ricorrente. Intende il Collegio rammentare poi che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.; pertanto, non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (così Sez. 4 n. 37469 del 2/10/2025; Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Rv. 278196 - 02; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017„ rv. 271294 - 01). Il dedotto vizio di motivazione non deve dissimulare o veicolare la critica alle scelte probatorie rettamente compiute dai giudici di merito sulla scorta delle emergenze acquisite. In tal caso la doglianza esorbita dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e si traduce nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di merito e nell'offerta di una lettura diversa (favorevole al ricorrente) delle risultanze acquisite. Orbene, è pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione.22 (ryzL'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. Il vizio della motivazione deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice, così come è dato riscontrare nella specie (Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, rv 279005 - 01). La difesa sollecita una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede. Infatti, il giudice di primo grado, con motivazione priva di profili di illogicità, ha esaminato puntualmente le deposizioni di tutti i testi a discarico che hanno cercando di sminuire il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società [OSCURATO:PERSONA], evidenziando le distonie rilevate. La Corte di Appello ha poi sottolineato che la difesa si è limitata ad affermare genericamente la capacità dei testi a discarico di incrinare sotto più profili l'impianto di accusa, senza spiegare criticamente come e sotto quale profilo incidano sui rilievi svolti dal primo giudice. La Corte si è soffermata sull'inattendibilità dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già in rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA], tesi ad escludere un qualsiasi rapporto decisionale di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando il loro pregresso coinvolgimento nelle indagini per reati fiscali attivate sul versante giudiziario bresciano, pur definite processualmente con declaratoria di prescrizione e le incongruenze delle loro deposizioni, con un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede (cfr. pag. 145 sentenza di appello). Analogo discorso deve farsi per la consulenza Ducoli, esaminata dai giudici di appello, che hanno sottolineato come detta consulenza non affronta in alcun modo i nodi evidenziati dagli accertamenti successivamente svolti dalla Guardia di Finanza di Mantova con particolare riguardo al rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] plastiche. Ancora una volta la difesa non si è alcun modo confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. 12. Del tutto generiche sono anche le censure relative alla violazione del giudicato interno, in quanto i giudici di merito non mai hanno affermato che la 23qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] si ricava dalla circostanza che l'odierno ricorrente rivestisse la medesima qualifica nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.. Quindi nessuna rilevanza può assumere la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dalle imputazioni in cui risultava amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. 13. Manifestamente infondato è il settimo motivo per [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello, con motivazione priva di profili di illogicità, ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali vi è stato un significativo discostamento della pena base, sottolineando la elevatissima gravità della vicenda «segnata dall'adozione di articolate condotte fraudolente che, tramite la creazione di più soggetti societari, consentiva a [OSCURATO:PERSONA] - unico soggetto imprenditoriale vero - l'evasione di Iva per importi a dir poco ingenti». Occorre rimarcare che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, Amato; Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. è stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e i profili di illegittimità evocati dalla difesa, dal momento che i giudici di appello hanno illustrato le ragioni poste a fondamento del diniego, evidenziando l'inesistenza di condotte di tipo riparatorio, a fronte di un elevatissimo pregiudizio per l'Erario e, precisando, che la silente presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del processo, non vale di certo a giustificare la concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p. 14. Manifestamente infondato è il nono motivo per [OSCURATO:PERSONA]. 24La difesa lamenta l'erronea applicazione della legge penale e processuale in tema di confisca. Si duole la difesa che vi è carenza di prova in ordine al trasferimento all'estero ed al reimpiego del risparmio fiscale nelle società estere astrattamente riconducibili al ricorrente, ma come correttamente osservato dalla Corte di Appello la questione non rileva, trattandosi di una confisca per equivalente e non diretta. In ordine al quantum la Corte di Appello fa riferimento all'importo, ricostruito dalla Guardia di Finanza di euro 2.601.128 riferito al 2013, al quale va sommato l'importo di euro 1.951.323 relativo all'anno 2014. La difesa sostiene che il Tribunale aveva dato atto che, nel luglio 2011, il totale delle operazioni tra Gabriplas e Petrolpolinneri (cfr. sentenza di primo grado pag. 27) era di 750.000 euro che, quindi, non poteva essere riferito al risparmio fiscale del 2013 e 2014. Ancora una volta la difesa non si confronta con gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza che ha quantificato per ogni anno di imposta l'evasione dell'IVA (cfr. pag. 68 sentenza di primo grado) né adduce elementi che possano indurre a ritenere che sia stata erroneamente calcolata. In ogni caso, la questione relativa alla somma di euro 750.000 non è stata proposta in appello e come tale è tardiva, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 3, n. 34826 del 7/04/2025; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627-01). 15. La difesa reitera l'eccezione di illegittimità della confisca per equivalente in carenza di qualsiasi verifica sulla impossibilità di procedere alla confisca diretta delle somme di denaro della società che avrebbe tratto vantaggio dalla consumazione dei reati tributari. La confisca disposta nei confronti del ricorrente è una confisca per equivalente, avendo il giudice di primo grado disposto la confisca di beni nella disponibilità dell'imputato per un importo corrispondente al profitto conseguito, parametrato all'imposta non versata, richiamando l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, quale presupposto legale della confisca di valore (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256360) che non richiede - a differenza della confisca diretta - alcun nesso di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato commesso, che ha pur 25/---/79sempre una funzione recuperatoria perché avente ad oggetto beni aventi lo stesso valore del profitto (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756) e che è consentito disporre nei confronti degli organi della persona giuridica, allorchè non sia possibile la confisca diretta, nei confronti della società, del profitto del reato tributario (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646.), attraverso la dimostrazione, da parte dello stesso legale rappresentante della persona giuridica, che somme equivalenti a quelle sottratte al pagamento all'erario, siano nella disponibilità della società ovvero che un determinato bene sociale costituisca il profitto diretto del reato (Sez. 3, n. 28364 del 25/6/2025; Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158; nello stesso senso Sez. 3, n. 21262 del 15/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Nel caso di specie non risulta essere stata fornita dall'interessato alcuna prova, nel corso del giudizio di merito, circa la concreta esistenza di beni nella disponibilità della società che costituiscano profitto diretto dei reati contestati. Peraltro nel caso in esame, l'imputato aveva proposto ricorso per saltum avverso il decreto, disposto dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova il 4.7.2019, di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca per equivalente dei beni, immobili e mobili, nonché dei saldi attivi risultanti dai rapporti di credito intestati nei confronti della società Maryplast di [OSCURATO:PERSONA], della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della società Petrolpolinneri s.r.I., per gli importi indicati nel provvedimento impugnato, in subordine disponendo, in caso di mancato o insufficiente rinvenimento di beni societari, il sequestro preventivo per equivalente nei confronti, tra gli altri, dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (attuale ricorrente), quale amministratore di fatto delle tre società sino alla concorrenza della somma di euro 51.181.499,33. La difesa si doleva peraltro del fatto che il giudice per le indagini preliminari non si sarebbe conformato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sarebbe legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, seppure transitoriamente, ovvero quando detti beni non siano aggredibili per qualsiasi ragione. La difesa ha poi rinunciato al ricorso e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10463 del 22.1.2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso. La difesa ha reiterato la medesima eccezione con i motivi di appello e la Corte di Appello ha puntualmente risposto che « in sede esecutiva venivano in concreto sottoposti a vincolo beni mobili ed immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], constata l'incapienza delle società coinvolte nelle frodi. In questi termini, non essendo stato qui fornito alcun elemento dissonante - largamente improbabile a distanza di anni dall'esecuzione dei sequestri -, appare corretta l'adozione di provvedimento di confisca per equivalente nei confronti degli 26odierni appellanti, laddove proprio le indicate società riferibili a [OSCURATO:PERSONA] sono le uniche titolari di beni, mobiliari e soprattutto immobiliari, di rilevante valore». Del resto, potendo la confisca per equivalente essere materialmente eseguita solo nel caso di mancato reperimento del profitto o del prezzo del reato e trattandosi, pertanto, di misura la cui esecuzione è subordinata ad un evento futuro ed incerto, nulla impedisce all'interessato di far valere, in sede esecutiva, le proprie ragioni indicando il luogo nel quale poter trovare il profitto o il prezzo del reato eventualmente non rinvenuto o appreso dal Pubblico ministero (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587, secondo cui è legittima la confisca per equivalente quando, successivamente alla materiale imposizione del vincolo, dal soggetto interessato non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta; nello stesso senso, Sez. 3, n. 2391 del 03/12/2024, dep. 2025, Ceriani, non mass.). In definitiva le doglianze, qui riproposte, risultano generiche perché la difesa non si confronta con la motivazione della Corte di Appello né indica quali siano le somme o i beni in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] che costituiscano profitto diretto dei reati contestati. 16. La difesa lamenta anche che è stata disposta la confisca dei beni immobili intestati alle società, quando la confisca per equivalente per il reato tributario non può essere disposta sui beni dell'ente, essendo questo estraneo al reato e dotato di autonomia e non rappresentando uno schermo attraverso il quale il reo avrebbe agito. Come correttamente evidenziato dalla Corte di Appello si tratta di questione concernente la stessa persona giuridica in favore della quale il legale rappresentate commetteva il reato tributario e che non può essere posta dall'odierno ricorrente. 17. Generiche sono anche le censure della difesa relative alla circostanza che non risulta provato che le quote societarie oggetto di sequestro e poi di confisca siano riconducibili a Garrettani. La difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella quale si dà conto della concreta riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] di «tutta la galassia societaria già curata dal rag. [OSCURATO:PERSONA]», correttamente precisando che non ha alcun rilievo che nelle società attinte da vincolo non siano confluiti i profitti derivanti dal risparmio fiscale della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l'unico profilo che rileva è quello della effettiva riferibilità delle quote societarie all'imputato. In relazione alle censure formulate dalla difesa in ordine alla ripartizione in parti uguali del profitto dei reati contestati tra i due imputati, valgono le medesime considerazioni sopra espresse rispetto alla posizione della concorrente [OSCURATO:PERSONA]. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] non ha offerto elementi da cui desumere l'esatta quantificazione del profitto percepito dal [OSCURATO:PERSONA] stesso e, quindi, va applicato il 27criterio suppletivo indicato dalle S. U. della Cassazione nella sentenza n. 23491 del 2020. 18. Manifestamente infondato è il decimo motivo per [OSCURATO:PERSONA] relativo alla prescrizione del reato sub I) maturato nelle more del ricorso per Cassazione. Al riguardo valgono le medesime considerazione già espresse in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 20). 19. Con i motivi nuovi è stata sollevata un'ulteriore censura con la quale la difesa contesta l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture in contestazione. Si tratta di censura inammissibile, in quanto non inerente ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari, quale diretta conseguenza della perentorietà del termine per impugnare. (Sez. 6, n. 6868 del 12/12/2025, dep. 2026; Sez. 6, Sentenza n. 6075 del 13/01/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262343 - 01). 20. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14224/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris