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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28726/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, articolando quattro motivi di ricorso, ulteriormente sviluppati con memoria, deduce: a) con i primi due, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto, in considerazione dell'assenza di valida prova e del principio secondo cui la colpevolezza può essere affermata solo al di là di ogni ragionevole dubbio; b) con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; e) con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena; Considerato che i primi due motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché deve ritenersi che le fatture indicate in contestazione siano inesistenti e che le stesse siano state utilizzate da parte della ditta individuale dell'imputato, evidenziando come: (a) il titolare della ditta emittente ha negato di aver emesso i predetti documenti contabili; (b) non risultano elementi documentali dai quali desumere l'effettività delle prestazioni indicate nelle indicate fatture, sebbene relative ad importi pari a 68.354,10 euro per quelle riportate nella dichiarazione presentata nel 2016; (c) l'utilizzo delle medesime fatture in dichiarazione risulta dalla loro presenza nei registri obbligatori e dalla corrispondenza degli importi annotati nei registri con quelli indicati in dichiarazione; Osservato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando sia la pluralità di fatti commessi (per la dichiarazione presentata nel 2015 è stata dichiarata la prescrizione), sia il precedente penale, sia l'assenza di elementi positivamente valutabili; Reputato che il quarto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego della sospensione condizionale, formulando correttamente una prognosi negativa di recidiva in ragione della gravità della condotta e del precedente penale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle tkrimende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.Mkel 29 LU 2026 L'ASSISTENTE I [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, articolando quattro motivi di ricorso, ulteriormente sviluppati con memoria, deduce: a) con i primi due, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto, in considerazione dell'assenza di valida prova e del principio secondo cui la colpevolezza può essere affermata solo al di là di ogni ragionevole dubbio; b) con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; e) con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena; Considerato che i primi due motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché deve ritenersi che le fatture indicate in contestazione siano inesistenti e che le stesse siano state utilizzate da parte della ditta individuale dell'imputato, evidenziando come: (a) il titolare della ditta emittente ha negato di aver emesso i predetti documenti contabili; (b) non risultano elementi documentali dai quali desumere l'effettività delle prestazioni indicate nelle indicate fatture, sebbene relative ad importi pari a 68.354,10 euro per quelle riportate nella dichiarazione presentata nel 2016; (c) l'utilizzo delle medesime fatture in dichiarazione risulta dalla loro presenza nei registri obbligatori e dalla corrispondenza degli importi annotati nei registri con quelli indicati in dichiarazione; Osservato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando sia la pluralità di fatti commessi (per la dichiarazione presentata nel 2015 è stata dichiarata la prescrizione), sia il precedente penale, sia l'assenza di elementi positivamente valutabili; Reputato che il quarto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello ha confermato il diniego della sospensione condizionale, formulando correttamente una prognosi negativa di recidiva in ragione della gravità della condotta e del precedente penale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle tkrimende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.Mkel 29 LU 2026 L'ASSISTENTE I [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nte
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