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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20747/2022

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ORDINANZA sul ricorso 18092/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]"-2 1 - Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] D.r [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 689/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 18092/16 Rilevato che: Il tribunale di Agrigento - sezione distaccata di Canicattì - rigettava l'opposizione proposta dalla AUSL n. 1 di Agrigento avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso della società "laboratorio di analisi cliniche Dr. [OSCURATO:PERSONA]" snc, per € 8.348,22, in relazioni a prestazioni specialistiche (analisi cliniche) eseguite nel mese di luglio 2006 dal predetto laboratorio di analisi.

L'ASP di Agrigento (nel frattempo subentrata all'AUSL n. 1 di Agrigento), proponeva appello, sull'assunto che il ricorso per ingiunzione era stato depositato prima che il relativo credito venisse ad esistenza.

In buona sostanza, l'azienda sanitaria non aveva messo in dubbio la certezza del credito, ma soltanto la sua liquidità ed esigibilità perché il calcolo per applicare la percentuale di abbattimento non poteva essere fatto mensilmente ma solo alla fine dell'anno, quando si sarebbe conosciuto il totale dello sforamento, con la conseguenza che al momento in cui era stato depositato il ricorso, il credito non era ancora sorto.

La Corte territoriale respingeva l'appello, in quanto se il fatturato individuale supera complessivamente nell'anno il budget assegnato, lo specialista convenzionato è tenuto ad osservare da subito il disposto della clausola negoziale, dovendo applicare l'abbattimento già nell'ambito della richiesta di pagamento delle prestazioni erogate oltre il budget, pertanto, non c'era ragione di attendere la scadenza dell'intero arco temporale oggetto di convenzione per chiedere il rimborso delle prestazioni eseguite, posto che i criteri di rideterminazione del credito sancito dall'art. 5 del decreto dell'Assessore regionale alla sanità del 21 dicembre 2005 richiamati dalla convenzione, non sono condizionati dall'ammontare complessivo del budget riferito all'intera annualità e sono, pertanto, immediatamente operativi.

L'ASP di Agrigento ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte palermitana, affidando l'impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società "laboratorio di analisi cliniche Dr, [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] che: Con il primo motivo, l'ASP ricorrente deduce la violazione dell'art.1362 c.c., in riferimento alle clausole 5 e 6 della convenzione stipulata tra le parti che richiama gli artt. 5 e 6 del decreto assessorile alla Sanità del 21.12.2005 e violazione degli artt. 4, 5 e 6 del predetto decreto, perché la Corte d'appello aveva ritenuto che il credito in favore del laboratorio di analisi fosse liquido ed esigibile al momento della presentazione della distinta riepilogativa delle prestazioni effettuate in regime di extrabudget ,che era stata depositata il 7.11.06, senza, quindi, aspettare il termine di cui agli artt. 5 e 6 del decreto assessoriale alla sanità del 21.12.2005 (clausola 5 e 6 della convenzione) che fissava il termine necessario (ossia nei primi quindici giorni decorrenti dalla fine del 2006), ai fini della corretta quantificazione della somma dovuta.

Con il secondo motivo, l'ASP ricorrente prospetta la violazione dell'art. 1363 c.c., riferito agli artt. 4, 5 e 6 della convenzione stipulata tra le parti, riproduttivi degli artt. 4, 5 e 6 del D. .A. del 21.12.2005, perché la Corte d'appello aveva errato nell'applicare il canone dell'interpretazione sistematica, secondo cui gli articoli di cui alla rubrica andavano interpretati nel senso che il sistema prevede due distinte modalità di liquidazione e pagamento: quella ordinaria applicabile fino al raggiungimento del budget, nella quale la liquidazione e il pagamento avvengono entro 45 gg. dalla presentazione del rendiconto mensile; e quella straordinaria ed eventuale applicabile esclusivamente in caso di sforamento del limite di spesa, nella quale la liquidazione e il pagamento avvengono entro 45 gg dalla fine dell'anno.

Va, in via preliminare, dichiarata l'inammissibilità del controricorso, in quanto non è stata rinvenuta nel fascicolo la procura alle liti.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili sia perché l'ASL ricorrente solleva censure sul merito dell'interpretazione della convenzione stipulata con il laboratorio di analisi privato, che è un giudizio discrezionale, incensurabile in cassazione se motivato come nella specie sia perché non indica quali specifici parametri ermeneutici (al di là dell'enunciazione astratta della norma violata) sarebbero, in tesi, stati violati dalla Corte d'appello (Cass. nn. 2465/15, 9461/21).

L'assenza della procura nel fascicolo della controricorrente non consente di di liquida le spese.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile lTEntroricors1narnmissibile.l , Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18092/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]"-2 1 - Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] D.r [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 689/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18092/16 Rilevato che: Il tribunale di Agrigento - sezione distaccata di Canicattì - rigettava l'opposizione proposta dalla AUSL n. 1 di Agrigento avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso della società "laboratorio di analisi cliniche Dr. [OSCURATO:PERSONA]" snc, per € 8.348,22, in relazioni a prestazioni specialistiche (analisi cliniche) eseguite nel mese di luglio 2006 dal predetto laboratorio di analisi. L'ASP di Agrigento (nel frattempo subentrata all'AUSL n. 1 di Agrigento), proponeva appello, sull'assunto che il ricorso per ingiunzione era stato depositato prima che il relativo credito venisse ad esistenza. In buona sostanza, l'azienda sanitaria non aveva messo in dubbio la certezza del credito, ma soltanto la sua liquidità ed esigibilità perché il calcolo per applicare la percentuale di abbattimento non poteva essere fatto mensilmente ma solo alla fine dell'anno, quando si sarebbe conosciuto il totale dello sforamento, con la conseguenza che al momento in cui era stato depositato il ricorso, il credito non era ancora sorto. La Corte territoriale respingeva l'appello, in quanto se il fatturato individuale supera complessivamente nell'anno il budget assegnato, lo specialista convenzionato è tenuto ad osservare da subito il disposto della clausola negoziale, dovendo applicare l'abbattimento già nell'ambito della richiesta di pagamento delle prestazioni erogate oltre il budget, pertanto, non c'era ragione di attendere la scadenza dell'intero arco temporale oggetto di convenzione per chiedere il rimborso delle prestazioni eseguite, posto che i criteri di rideterminazione del credito sancito dall'art. 5 del decreto dell'Assessore regionale alla sanità del 21 dicembre 2005 richiamati dalla convenzione, non sono condizionati dall'ammontare complessivo del budget riferito all'intera annualità e sono, pertanto, immediatamente operativi. L'ASP di Agrigento ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte palermitana, affidando l'impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società "laboratorio di analisi cliniche Dr, [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] che: Con il primo motivo, l'ASP ricorrente deduce la violazione dell'art.1362 c.c., in riferimento alle clausole 5 e 6 della convenzione stipulata tra le parti che richiama gli artt. 5 e 6 del decreto assessorile alla Sanità del 21.12.2005 e violazione degli artt. 4, 5 e 6 del predetto decreto, perché la Corte d'appello aveva ritenuto che il credito in favore del laboratorio di analisi fosse liquido ed esigibile al momento della presentazione della distinta riepilogativa delle prestazioni effettuate in regime di extrabudget ,che era stata depositata il 7.11.06, senza, quindi, aspettare il termine di cui agli artt. 5 e 6 del decreto assessoriale alla sanità del 21.12.2005 (clausola 5 e 6 della convenzione) che fissava il termine necessario (ossia nei primi quindici giorni decorrenti dalla fine del 2006), ai fini della corretta quantificazione della somma dovuta. Con il secondo motivo, l'ASP ricorrente prospetta la violazione dell'art. 1363 c.c., riferito agli artt. 4, 5 e 6 della convenzione stipulata tra le parti, riproduttivi degli artt. 4, 5 e 6 del D. .A. del 21.12.2005, perché la Corte d'appello aveva errato nell'applicare il canone dell'interpretazione sistematica, secondo cui gli articoli di cui alla rubrica andavano interpretati nel senso che il sistema prevede due distinte modalità di liquidazione e pagamento: quella ordinaria applicabile fino al raggiungimento del budget, nella quale la liquidazione e il pagamento avvengono entro 45 gg. dalla presentazione del rendiconto mensile; e quella straordinaria ed eventuale applicabile esclusivamente in caso di sforamento del limite di spesa, nella quale la liquidazione e il pagamento avvengono entro 45 gg dalla fine dell'anno. Va, in via preliminare, dichiarata l'inammissibilità del controricorso, in quanto non è stata rinvenuta nel fascicolo la procura alle liti. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili sia perché l'ASL ricorrente solleva censure sul merito dell'interpretazione della convenzione stipulata con il laboratorio di analisi privato, che è un giudizio discrezionale, incensurabile in cassazione se motivato come nella specie sia perché non indica quali specifici parametri ermeneutici (al di là dell'enunciazione astratta della norma violata) sarebbero, in tesi, stati violati dalla Corte d'appello (Cass. nn. 2465/15, 9461/21). L'assenza della procura nel fascicolo della controricorrente non consente di di liquida le spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile lTEntroricors1narnmissibile.l , Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nel
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