CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 agosto 1995
Cassazione n. 15540/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1995 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo A della rubrica, in esso assorbito la condotta sub capo B) Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Inosservanza della legge penale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all'uso personale e non è stata riscontrata alcuna attività di cessione; 2. Carenza di motivazione per non avere la Corte di merito considerato gli elementi a discarico offerti dalla difesa, idonei a rivelare la destinazione all'uso personale della sostanza caduta in sequestro. Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus ciausus delle censure deducibili in sede di legittimità ; investendo profili di vaiutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nei presente caso, da una motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nei caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle !oro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 3 dela sentenza, laddove ha posto in rilievo, a sostegno della ricorrenza del reato, il quantitativo di sostanza detenuto dall'imputato, dal quale erano ricavabili 216 dosi; l possesso di un bilancino di precisione; il possesso di somme di danaro la cui provenienza non è stata giustificata; l'acclarata cessione a Pagoto e Natale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. P.Q.M29 R.2026