CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità di tutti i ricorsi. uditi i difensori E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale sostituto processuale, come da delega depositata all'odierna udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui la Corte di assise della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dodici di reclusione per plurimi delitti di omicidio aggravato (capi D, F, I, 3); [OSCURATO:PERSONA] alla pena d(anni undici di reclusione anch'egli per plurimi delitti di omicidio aggravato (capi A, B e L); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni nove di reclusione per un delitto di omicidio aggravato (capo O); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni nove di reclusione per un delitto di omicidio aggravato (capo C). Tutti i reati in contestazione furono commessi tra il 1987 e il 1991. 2. La Corte di assise di appello ha preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità per omessa citazione del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, rilevando l'assenza in atti della nomina di un difensore di fiducia e il fatto che l'imputato, opportunamente interpellato alla prima udienza di effettiva trattazione, dichiarò di non aver nominato, fino a quel momento, alcun difensore di fiducia. La Corte ha quindi evidenziato che la documentazione in copia prodotta dal difensore a sostegno della eccezione non ha trovato alcuna corrispondenza negli atti processuali. Successivamente ha argomentato in ordine alla imprescrittibilità dei delitti di omicidio aggravato, in quanto punibili con l'ergastolo, seppur commessi prima della riforma della prescrizione del 2005. Ha quindi integrato la motivazione del giudice di primo grado, indicando i criteri di determinazione della pena in riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha escluso per tutti gli imputati la ricorrenza delle condizioni per un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, già spiccatamente benevolo. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Detti atti furono notificati al difensore di ufficio nonostante l'intervenuta nomina del difensore di fiducia. La Corte di assise di appello ha rigettato l'eccezione con motivazioni alquanto singolari e prive di pregio, sostenendo che la produzione di mere copie fotostatiche prive di attestazione di conformità non sia idonea a dare conto della situazione processuale lamentata. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione per omessa indicazione dei criteri di computo della pena, tenuto conto che nella irrogazione della pena in riguardo sono state riconosciute le attenuanti generiche, la circostanza di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991 e la continuazione tra i reati e non è stata fatta alcuna indicazione della pena base. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per violazione del divieto del bis in idem. In relazione agli stessi fatti per cui è processo è stata proposta, in data 16 luglio 2012, richiesta di archiviazione nell'ambito di altro procedimento, accolta con provvedimento del 18 dicembre successivo. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione una volta riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 del d. I. n. 152 del 1991 in riferimento alle imputazioni di omicidio aggravato, fatti commessi prima della entrata in vigore della riforma della prescrizione del 2005. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]() Malvone ha dedotto carenza assoluta di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui non è stata applicata la disciplina della prescrizione antecedente alla riforma del 2005. La Corte territoriale ha invece ritenuto che l'applicazione delle attenuanti sia ininfluente ai fini della configurazione del reato di omicidio aggravato, edittalmente punibile con l'ergastolo seppure a seguito di aggravante, come reato prescrittibile. 5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore generale e ha insistito nelle ragioni dei ricorsi. 7. Le parti civili costituite hanno depositato conclusioni scritte e nota spese. Considerato in diritto 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Il primo motivo, inerente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. La Corte di assise di appello ha evidenziato che non risulta dagli atti del processo quanto dedotto dal difensore, ossia l'esistenza di una nomina di difensore di fiducia precedente alla notifica della citazione a giudizio, e che anzi esso è smentito da un fatto di indubbio significato. L'imputato, interpellato alla prima udienza di trattazione, disse, rispondendo a specifica domanda del presidente, che fino a quel momento non aveva provveduto a nominare alcun difensore di fiducia. Sulla base di questi elementi - assenza in atti di preesistente nomina di un difensore di fiducia e dichiarazioni conformi dell'imputato - la Corte di assise di appello ha correttamente escluso, con motivazione logica e adeguata, che la produzione difensiva di copie fotostatiche, prive di attestazione di conformità, e dirette a provare una situazione processuale tutt'affatto differente, potesse sovvertire la conclusione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di assise di appello ha opportunamente integrato la motivazione in punto di determinazione della pena in risposta al motivo di impugnazione dei due attuali ricorrenti. Ha così provveduto alla individuazione della pena-base nel minimo edittale e ha dato conto delle ragioni sottese al quantum di diminuzione per effetto della prevalenza delle attenuanti generiche, per poi applicare la riduzione di pena per l'attenuante della collaborazione. Ha quindi spiegato che la già contenuta misura di pena irrogata non può giustificare ulteriori attenuazioni del rigore sanzionatorio in riguardo alla gravità ed efferatezza dei delitti e alla allarmante pericolosità sociale degli imputati. In tal modo ha correttamente sopperito alle carenze motivazionali della sentenza di primo grado, di cui ha condiviso il contenuto decisorio, secondo il principio di diritto per il quale "in tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale (nella specie, l'entità della diminuzione operata per il tentativo), trattandosi di lacuna che non dà luogo ad alcuna nullità" - Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, Rv. 282878 -. 3. Il terzo motivo è pur esso manifestamente infondato, oltre che generico. Va anzitutto precisato che la questione di una possibile violazione del divieto del bis in idem non è stata proposta dinnanzi al giudice di appello e che è stata inammissibilmente dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. In ogni caso, è appena il caso di rilevare che un provvedimento di archiviazione non contiene alcun accertamento capace di determinare una preclusione da divieto di doppio giudizio. La questione può comunque essere esaminata sotto altro profilo, come prospettato anche dal difensore all'udienza odierna, ossia come improcedibilità per omesso preventivo intervento del decreto di riapertura delle indagini, e quindi per esercizio dell'azione penale nonostante lo stesso ufficio del pubblico ministero avesse richiesto ed ottenuto nei confronti degli stessi imputati e per i medesimi atti un provvedimento di archiviazione non posto nel nulla da apposito decreto del giudice di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini. È noto che Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800 ha stabilito il principio di diritto per il quale "non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità...". Ha fatto richiamo, in riferimento al caso della prosecuzione delle indagini in assenza di un decreto di riapertura, a quanto stabilito da Corte cost. n. 27 del 1995, e ha così condiviso la soluzione della pronuncia di impromovibilità dell'azione penale per preclusione da consumazione del potere di azione. Se pure riguardata da questo punto di osservazione, la doglianza non può essere accolta. Proprio dalla documentazione allegata ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trae la prova documentale che nel procedimento che poi si concluse con archiviazione fu operato uno stralcio che dette vita al procedimento nel quale fu esercitata l'azione penale e che ben prima che intervenisse il decreto di archiviazione, ossia ben prima del 18 dicembre 2012, il procedimento sorto per stralcio era in fase avanzata, tanto che in data 18 agosto 2012 era stato già notificato a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Non vi era allora alcun decreto di archiviazione che imponesse la riapertura delle indagini, dal momento che le indagini erano legittimamente in corso da ben prima che il decreto di archiviazione fosse emesso. E i ricorrenti comunque non hanno dedotto che l'azione penale fu esercitata successivamente all'emissione del decreto di archiviazione, incorrendo sul punto nel vizio di genericità della doglianza. 4. Il quarto motivo, al pari dell'unico motivo di cui si compone il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pertanto inammissibile, è manifestamente infondato. La Corte di assise di appello ha affrontato con compiutezza di esame la questione devoluta, relativa alla asserita estinzione del reato oggetto di condanna per intervenuta prescrizione. Il richiamo ai principi fissati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è esaustivo perché dà risposta alle richieste difensive. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che "il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)" - Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Rv. 266329 -. Il caso preso in esame dalla sentenza appena richiamata è sovrapponibile a quello per il quale sono ora intervenuti i ricorsi: un delitto di omicidio astrattamente punibile con l'ergastolo in ragione della contestazione di circostanze aggravanti, commesso prima della modifica normativa recata dalla legge n. 251 del 2005, e che è stato punito con pena temporanea in ragione della operatività di circostanze attenuanti che hanno comportato la sostituzione della pena dell'ergastolo con pena detentiva temporanea. Come precisato dalle Sezioni unite, il quesito di diritto a loro posto, sebbene articolato con specifico riferimento alla incidenza del riconoscimento della particolare attenuante a effetto speciale della collaborazione sulla prescrizione del reato (commesso prima della entrata in vigore della novella del 2005) di omicidio aggravato e punito con l'ergastolo, è stato riformulato alla stregua della generale questione della possibilità della prescrizione "dei delitti, sanzionabili in astratto con l'ergastolo, commessi anteriormente all'8 dicembre 2005 (data della entrata in vigore della norma che ha sostituito l'art. 157 cod. pen.), nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti l'applicazione della pena detentiva temporanea ovvero - in relazione alla disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 226, comma 1, del d. Igs. 19 febbraio 1998, n. 51 - la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione". Al quesito sì come riformulato le Sezioni unite hanno dato risposta del tutto persuasiva, evidenziando che "nel sistema positivamente definito dall'art. 157 cod. pen. (testo originario) la comminazione normativa dell'ergastolo (in virtù della pura norma incriminatrice o del concorso di aggravante che preveda la pena perpetua) costituisce il discrimen che segna i confini dell'istituto della prescrizione: in esso include, a guisa di ideale spartiacque, la classe dei reati costituita dalle contravvenzioni e dai delitti punibili con la multa o con la reclusione; mentre, allo stesso tempo, esclude a priori la classe dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo. E la 'esclusione implica l'ineluttabile corollario che alla succitata classe dei delitti imprescrittibili (sulla base della condizione necessaria e sufficiente - giova ribadirlo - della astratta comminatoria della pena perpetua) non sono ovviamente riferibili le disposizioni dell'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., dettate (alla luce della evidente connessione col primo comma) con esclusivo riguardo ai reati astrattamente punibili colle pene dell'ammenda, dell'arresto, della multa e della reclusione". 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Nel giudizio di appello il ricorrente non si era doluto della omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e si era limitato a invocare una attenuazione della pena. Ciò significa che la doglianza è stata per la prima volta proposta nel giudizio di legittimità e quindi in modo inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili, secondo quanto specificamente disposto in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge, nonché di quelle sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge, nonché di quelle sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]