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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 47111/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato il decreto con cui il Tribunale aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. a [OSCURATO:PERSONA], riducendone la durata ad anni 1 mesi 6.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi

2.1. Con il primo deduce violazione di legge con riferimento al requisito della pericolosità attuale.

Lamenta che la Corte territoriale, a fonte della sostanziale incensuratezza, abbia valorizzato la condanna per un reato commesso da minorenne, per la quale era intervenuto il perdono giudiziale, e quella, non definitiva, per un reato di tentata estorsione risalente al gennaio 2020, non attribuendo alcuna rilevanza alla presentazione di un'offerta reale di risarcimento, non solo equiparabile ad una resipiscenza ma, più in radice, sintomatica dell'estraneità alle logiche mafiose.

Con specifico riferimento alla pericolosità qualificata non è stato adeguatamente valutato il dato che, nel periodo di interesse, il sodalizio di presunta appartenenza, il clan [OSCURATO:PERSONA], non era stato ancora qualificato come mafioso da alcuna sentenza di condanna irrevocabile e che le frequentazioni di Nardella, stabilmente dedito ad attività lavorativa lecita, con gli affiliati non erano legate alla sua contiguità con l'intera organizzazione, ma, esclusivamente, alla relazione sentimentale che intratteneva con la sorella di un uno degli esponenti di vertice, [OSCURATO:PERSONA] junior.

Il reato di tentata estorsione è stato commesso da Nardella al di fuori di logiche criminali legate alla cosca mafiosa.

L'interpretazione della Corte di appello volta a far coincidere la "contiguità" al gruppo mafioso con il requisito dell' appartenenza", rilevante per il giudizio di pericolosità qualificata, è erronea; essa si discosta dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite.

Non è sufficiente, infatti, ai fini dell'"appartenenza" una situazione di mera collateralità al gruppo; occorre, in ogni caso, un contribuito fattivo allo sviluppo del sodalizio in concreto funzionale al perseguimento dei suoi obbiettivi.

In questa prospettiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto attribuire decisiva rilevanza alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha escluso espressamente che Nardella sia stato un affiliato, nonché al sopravvenuto smantellamento del gruppo, attraverso numerose operazioni delle Forze di polizia L'imposizione della cauzione costituisce un implicito avallo della tesi difensiva secondo cui Nardella è in grado di percepire somme di denaro lecite.

2.2. Con il secondo motivo deduce assenza o mera apparenza della motivazione.

La Corte di appello non ha preso in alcuna considerazione quanto specificamente riportato nell'atto di appello in punto di lontananza nel tempo dei fatti di reato, di offerta reale e di positivo comportamento tenuto in costanza di applicazione della misura cautelare, oltre che in punto di inadeguatezza e sproporzionalità delle prescrizioni imposte, a cominciare dall'obbligo di soggiorno, rispetto alla concreta e limitata pericolosità sociale del proposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va in premessa, ricordato che a mente delle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956 e 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 - il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore».

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.

In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

2. Tanto posto, ritiene il Collegio che il ricorso proponga, in entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste - censure o non consentite nei termini appena chiariti, perché attengono alla tenuta logica dell'apparato argomentativo, che è, pertanto, esistente, o, comunque, infondate laddove denunziano violazione di legge, sotto il profilo dell'erronea interpretazione della categoria di pericolosità qualificata dell'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (quella degli "indiziati di appartenere alle associazioni" di tipo mafioso).

La Corte territoriale ha preso in esame tutti i rilevi difensivi, riproposti in questa sede, rilevando, con riferimento al profilo dell'appartenenza al gruppo mafioso e della pericolosità attuale, che, a prescindere dalla condanna per il reato commessa/minorenne (per il quale era intervento il perdono giudiziale), Nardella, in epoca recente, aveva commesso un reato, di per sé significativo della vicinanza all'ambiente mafioso.

Si tratta della tentata estorsione ai danni di un commerciante, al quale era stata esternata una richiesta di denaro con modalità concrete in piena continuità con quelle poste in essere, nel recente passato, ai danni della stessa persona offesa da [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice AI cl n [OSCURATO:PERSONA], al quale Nardella era legato anche per ragioni personali.

Ha, aggiunto, che la partecipazione del proposto a tale reato assume maggiore forza dimostrativa, ai fini della pericolosità qualificata, alla luce delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], affiliato al citato sodalizio.

Quest'ultimo, infatti, aveva riferito che Nardella, pur non essendo formalmente affiliato e pur non ricevendo lo stipendio mensile, era uno degli avvicinati cui venivano sistematicamente commissionate, proprio da Moretti, attività utili al raggiungimento del programma criminoso comune, come la consumazione di furti e rapine.

In sintonia coi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, l'"appartenenza" all'associazione mafiosa, è stata desunta, nonostante l'improprio uso dei termini "contiguità" o "vicinanza" al gruppo criminale, dalla consumazione da parte del proposto di condotte delittuose, quanto meno, utili a sperimentare la sua capacità criminale in attesa della formale affiliazione, che poteva conseguirsi, come riferito da [OSCURATO:PERSONA], solo dopo la consumazione di "azioni di sangue".

A questo riguardo, va rammentato che la nozione di "appartenenza" di cui all'art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011 non coincide con quella di "partecipazione" di cui alla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 416-bis cod. pen. e ricomprende tutte le condotte, anche isolate, funzionali agli scopi associativi (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 — 03); tra queste ultime può essere senz'altro annoverata la disponibilità a compiere azioni delittuose utili a saggiare l'idoneità dell'aspirante affiliato all'ingresso nel gruppo.

3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato il decreto con cui il Tribunale aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. a [OSCURATO:PERSONA], riducendone la durata ad anni 1 mesi 6. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi 2.1. Con il primo deduce violazione di legge con riferimento al requisito della pericolosità attuale. Lamenta che la Corte territoriale, a fonte della sostanziale incensuratezza, abbia valorizzato la condanna per un reato commesso da minorenne, per la quale era intervenuto il perdono giudiziale, e quella, non definitiva, per un reato di tentata estorsione risalente al gennaio 2020, non attribuendo alcuna rilevanza alla presentazione di un'offerta reale di risarcimento, non solo equiparabile ad una resipiscenza ma, più in radice, sintomatica dell'estraneità alle logiche mafiose. Con specifico riferimento alla pericolosità qualificata non è stato adeguatamente valutato il dato che, nel periodo di interesse, il sodalizio di presunta appartenenza, il clan [OSCURATO:PERSONA], non era stato ancora qualificato come mafioso da alcuna sentenza di condanna irrevocabile e che le frequentazioni di Nardella, stabilmente dedito ad attività lavorativa lecita, con gli affiliati non erano legate alla sua contiguità con l'intera organizzazione, ma, esclusivamente, alla relazione sentimentale che intratteneva con la sorella di un uno degli esponenti di vertice, [OSCURATO:PERSONA] junior. Il reato di tentata estorsione è stato commesso da Nardella al di fuori di logiche criminali legate alla cosca mafiosa. L'interpretazione della Corte di appello volta a far coincidere la "contiguità" al gruppo mafioso con il requisito dell' appartenenza", rilevante per il giudizio di pericolosità qualificata, è erronea; essa si discosta dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite. Non è sufficiente, infatti, ai fini dell'"appartenenza" una situazione di mera collateralità al gruppo; occorre, in ogni caso, un contribuito fattivo allo sviluppo del sodalizio in concreto funzionale al perseguimento dei suoi obbiettivi. In questa prospettiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto attribuire decisiva rilevanza alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha escluso espressamente che Nardella sia stato un affiliato, nonché al sopravvenuto smantellamento del gruppo, attraverso numerose operazioni delle Forze di polizia L'imposizione della cauzione costituisce un implicito avallo della tesi difensiva secondo cui Nardella è in grado di percepire somme di denaro lecite. 2.2. Con il secondo motivo deduce assenza o mera apparenza della motivazione. La Corte di appello non ha preso in alcuna considerazione quanto specificamente riportato nell'atto di appello in punto di lontananza nel tempo dei fatti di reato, di offerta reale e di positivo comportamento tenuto in costanza di applicazione della misura cautelare, oltre che in punto di inadeguatezza e sproporzionalità delle prescrizioni imposte, a cominciare dall'obbligo di soggiorno, rispetto alla concreta e limitata pericolosità sociale del proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va in premessa, ricordato che a mente delle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956 e 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 - il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 2. Tanto posto, ritiene il Collegio che il ricorso proponga, in entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste - censure o non consentite nei termini appena chiariti, perché attengono alla tenuta logica dell'apparato argomentativo, che è, pertanto, esistente, o, comunque, infondate laddove denunziano violazione di legge, sotto il profilo dell'erronea interpretazione della categoria di pericolosità qualificata dell'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (quella degli "indiziati di appartenere alle associazioni" di tipo mafioso). La Corte territoriale ha preso in esame tutti i rilevi difensivi, riproposti in questa sede, rilevando, con riferimento al profilo dell'appartenenza al gruppo mafioso e della pericolosità attuale, che, a prescindere dalla condanna per il reato commessa/minorenne (per il quale era intervento il perdono giudiziale), Nardella, in epoca recente, aveva commesso un reato, di per sé significativo della vicinanza all'ambiente mafioso. Si tratta della tentata estorsione ai danni di un commerciante, al quale era stata esternata una richiesta di denaro con modalità concrete in piena continuità con quelle poste in essere, nel recente passato, ai danni della stessa persona offesa da [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice AI cl n [OSCURATO:PERSONA], al quale Nardella era legato anche per ragioni personali. Ha, aggiunto, che la partecipazione del proposto a tale reato assume maggiore forza dimostrativa, ai fini della pericolosità qualificata, alla luce delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], affiliato al citato sodalizio. Quest'ultimo, infatti, aveva riferito che Nardella, pur non essendo formalmente affiliato e pur non ricevendo lo stipendio mensile, era uno degli avvicinati cui venivano sistematicamente commissionate, proprio da Moretti, attività utili al raggiungimento del programma criminoso comune, come la consumazione di furti e rapine. In sintonia coi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, l'"appartenenza" all'associazione mafiosa, è stata desunta, nonostante l'improprio uso dei termini "contiguità" o "vicinanza" al gruppo criminale, dalla consumazione da parte del proposto di condotte delittuose, quanto meno, utili a sperimentare la sua capacità criminale in attesa della formale affiliazione, che poteva conseguirsi, come riferito da [OSCURATO:PERSONA], solo dopo la consumazione di "azioni di sangue". A questo riguardo, va rammentato che la nozione di "appartenenza" di cui all'art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011 non coincide con quella di "partecipazione" di cui alla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 416-bis cod. pen. e ricomprende tutte le condotte, anche isolate, funzionali agli scopi associativi (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 — 03); tra queste ultime può essere senz'altro annoverata la disponibilità a compiere azioni delittuose utili a saggiare l'idoneità dell'aspirante affiliato all'ingresso nel gruppo. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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