Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31269/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 3 febbraio 2026, depositata il 14 febbraio 2026, ilTribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza diannullamento della prima sezione di questa Corte (recante n. 1787 del 17 ottobre2025, depositata il 16 gennaio 2026), ha confermato l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 26 marzo 2025, con la qualeera stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari,per essere gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 391-ter, terzo comma,cod. pen.: in particolare, a titolo di concorso, per avere agevolato l’utilizzo deltelefono cellulare indebitamente detenuto dal figlio, [OSCURATO:PERSONA], ristretto pressola casa circondariale di Avellino, fatto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod.pen., perché ritenuto finalizzato ad agevolare le attività della cosca di ’ndranghetaPardea-Ranisi, operante nel territorio vibonese, alla quale, secondo l’ipotesiaccusatoria, apparteneva [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale del riesame, con una prima ordinanza del 30 aprile 2025, avevaannullato il provvedimento genetico, ritenendo non configurabile il concorso delpadre nel reato proprio del detenuto, in quanto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] rimasta circoscritta alla ricezione delle telefonate provenienti dal figlio,senza assumere rilevanza concorsuale neppure sotto il profilo morale.

Su ricorsodel pubblico ministero, tuttavia, questa Corte aveva annullato con rinvio taleordinanza, rilevando la necessità di una nuova valutazione della condottadell’indagato alla luce dei principi in tema di concorso morale, con particolareriguardo alla possibile incidenza delle conversazioni sul rafforzamento osull’agevolazione del proposito criminoso del detenuto.In sede di rinvio, il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria delconcorso, valorizzando il numero e il contenuto delle comunicazioni intercorse traLuigi [OSCURATO:PERSONA] e i familiari e, in particolare, il padre.

Secondo il provvedimentoimpugnato, nel periodo ottobre 2020-gennaio 2021 sarebbero stati censiti oltre1.900 contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari e la fidanzata: tra essi,495 telefonate con la madre, [OSCURATO:PERSONA], e con il padre, [OSCURATO:PERSONA],su utenza intestata alla prima, utilizzata anche dall’odierno ricorrente.Il Tribunale ha richiamato, in particolare, le conversazioni del 2 e 3 settembre2020, relative alle informazioni richieste dal detenuto sull’avvio dellacollaborazione con la giustizia da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];quelle del 4 e 6 settembre 2020, nelle quali il detenuto sollecitava il padre arecuperare e a disfarsi di alcune «latte di pittura», espressione ritenuta riferibile aun fucile a pompa e al relativo munizionamento, poi rinvenuti nella disponibilità diaggiornato il figlio su scarcerazioni, arresti e vicende del procedimento «RinascitaScott».

Tali conversazioni, anteriori all’introduzione dell’art. 391-ter cod. pen.,sono state richiamate quali antecedenti del rapporto comunicativo e del contestonel quale si collocano i successivi contatti.

La sentenza rescindente ha, inoltre,specificamente considerato le conversazioni del 29 ottobre e del 12 dicembre2020, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] esortava il figlio a sentirsi nuovamente econcordava con lui un ulteriore contatto a un determinato orario.Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] nonsi fosse limitato a una mera ricezione passiva delle telefonate, ma avesseinstaurato con il figlio un flusso comunicativo continuativo, funzionale a soddisfarele esigenze informative del detenuto e a supportarne l’indebito utilizzo del telefonocellulare.Il provvedimento impugnato ha, inoltre, ritenuto configurabile l’aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ravvisando la finalizzazione mafiosa nellatrasmissione di informazioni su collaboratori di giustizia, nell’attività concernentel’arma occultata e negli aggiornamenti forniti al detenuto su vicende di interesseper la cosca.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistenti il pericolo direiterazione e quello di inquinamento probatorio, reputando adeguata la misuradegli arresti domiciliari.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo dei difensori, articolando tre motivi, sulla cui base chiede l’annullamentodell’ordinanza impugnata.2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 391-ter, terzocomma, cod. pen., contestato a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen.La difesa sostiene, anzitutto, che il Tribunale avrebbe frainteso il contenutodella sentenza rescindente, trattandola come se avesse già affermato lasussistenza della gravità indiziaria, mentre essa si sarebbe limitata a richiedereuna nuova valutazione della condotta dell’indagato.

Secondo il ricorrente, ilprovvedimento impugnato non chiarirebbe in che modo la mera risposta allechiamate, da parte del ricorrente, possa integrare un suo contributo causale,morale o materiale, alla commissione del reato.

Il ricorrente osserva che l’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. punisce il detenuto che indebitamente riceva o utilizziun apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni: sitratterebbe, dunque, di reato istantaneo, perfezionato già con il primo utilizzo deldispositivo da parte del detenuto.

Ne deriverebbe che la condotta dell’extraneus,per poter assumere rilievo concorsuale, dovrebbe intervenire prima che ilproposito criminoso dell’intraneus si traduca in realizzazione, poiché,diversamente, essa resterebbe confinata nel post factum non punibile o nellaconnivenza non punibile.A sostegno di tale impostazione, la difesa richiama la giurisprudenza secondocui il concorso morale postula una condotta idonea a provocare o rafforzare unproposito criminoso non ancora definitivamente consolidato, ovvero ad agevolarel’esecuzione del reato, aumentando la probabilità della sua commissione.

Alla lucedi tali principi, il Tribunale avrebbe invece introdotto una non consentita figura di«istigazione alla prosecuzione», ritenendo rilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] continuato a parlare con il figlio o avesse concordato con lui ulterioricontatti telefonici.Secondo il ricorrente, il numero delle chiamate e il loro contenuto sarebbero,comunque, irrilevanti ai fini della configurabilità del concorso nel reato di cui all’art.391-ter, terzo comma, cod. pen., perché il reato sarebbe già consumato con ilprimo utilizzo illecito del telefono da parte del detenuto.

Il mero fatto di risponderealle telefonate del figlio non potrebbe, pertanto, essere trasformato in contributoconcorsuale, pena una indebita sovrapposizione tra valutazione morale eresponsabilità penale.La difesa aggiunge che, nella sua declinazione comunicativa, la fattispeciecontestata avrebbe natura di reato plurisoggettivo improprio, nel quale non tutti isoggetti necessari alla comunicazione sono per ciò solo punibili.

Punire il merodestinatario delle telefonate equivarrebbe, secondo parte ricorrente, a sanzionareil creditore che, nella bancarotta preferenziale, riceva il pagamento dal debitoresenza averlo istigato.Il ricorrente osserva, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisogno dellacollaborazione del padre per utilizzare il telefono cellulare e che diversa sarebbestata l’ipotesi di un’esortazione preventiva all’uso di un telefono non ancoraadoperato.

Il semplice invito a «risentirsi», al contrario, costituirebbe espressionetipica di un colloquio telefonico tra padre e figlio, priva di autonoma portataistigatoria.Infine, la difesa deduce il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo.Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe spiegato da quali elementidesumere la consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell’illiceità deldispositivo utilizzato dal figlio, tenuto conto che i colloqui dei detenuti con i familiaripossono avvenire anche mediante strumenti telefonici, specie nel periododell’emergenza pandemica da Covid-19.

Si evidenzia, inoltre, che l’inizio materialedelle comunicazioni risalirebbe a epoca anteriore all’introduzione della fattispecieincriminatrice, circostanza che avrebbe imposto una più puntuale verifica dellaconsapevolezza dell’illiceità della condotta.2.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.La difesa premette che la precedente sentenza rescindente non si erapronunciata su tale profilo.

Il Tribunale del rinvio avrebbe affermato lafinalizzazione mafiosa valorizzando, ancora una volta, il contenuto dei dialoghiintercorsi tra padre e figlio, nei quali si sarebbe discusso di possibili collaborazionicon la giustizia, dell’occultamento di un’arma e, più in generale, di arresti escarcerazioni relativi al procedimento nel quale [OSCURATO:PERSONA] era detenuto.Secondo il ricorrente, tuttavia, l’ordinanza non spiega il passaggio dalladimensione individuale e familiare a quella associativa, né chiarisce perché lecondotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero ritenersi orientate adagevolare la cosca mafiosa nel suo complesso, anziché il singolo familiaredetenuto.Il ricorso richiama la giurisprudenza secondo cui l’aggravante della finalitàmafiosa richiede che l’aiuto sia indirizzato all’associazione nella sua globalità e siasorretto da una cosciente e univoca volontà di agevolare il sodalizio, non essendosufficiente il vantaggio arrecato al singolo associato.

In tale prospettiva,l’ordinanza avrebbe trascurato che l’eventuale ausilio prestato da FrancescoLa difesa deduce, ancora, che il Tribunale avrebbe confuso l’effetto con il fine:anche ove la condotta avesse indirettamente prodotto un vantaggio per la cosca,ciò non basterebbe a integrare l’aggravante se tale vantaggio non fosse statoperseguito come scopo dall’agente.2.3.

Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misuraapplicata.Il Tribunale non avrebbe considerato la risalenza delle condotte, collocate alpiù tardi nel gennaio 2021 e, dunque, anteriori di circa cinque anni rispetto alprovvedimento impugnato.

La difesa evidenzia, inoltre, di avere espressamentesottoposto al Tribunale il dato sopravvenuto della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA],dato che avrebbe dovuto incidere sulla valutazione dell’attualità del pericolo direcidiva e sull’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.Secondo il ricorrente, il pericolo di reiterazione deve essere non solo concreto,ma anche attuale; l’ordinanza impugnata non avrebbe, però, motivato in modocongruo su tali profili, né avrebbe spiegato perché, a distanza di anni dai fatti e inpresenza della scarcerazione del figlio, permarrebbero esigenze cautelari tali dagiustificare la misura applicata.La difesa censura, infine, anche la ritenuta sussistenza del pericolo diinquinamento probatorio, reputandola incongrua alla luce dell’intervenutaconclusione delle indagini nel procedimento, circostanza documentata dall’avvisoallegato al ricorso.3.

Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, le cui conclusioni sonoriportate in epigrafe.Il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 18 maggio 2026, ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.

Quanto al primo motivo, ha rilevato chel’ordinanza impugnata avrebbe fatto puntuale applicazione dei principi affermatidalla sentenza rescindente in tema di concorso morale, con particolare riferimentoalla necessità di valutare le conversazioni idonee a incidere sul rafforzamento delproposito di [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nell’indebito utilizzo del telefono cellulare.Quanto al secondo motivo, ha osservato che il Tribunale, a pagina 5 dell’ordinanza,ha richiamato contenuti intercettivi idonei a dimostrare la funzionalità dellecomunicazioni all’agevolazione dell’attività del sodalizio mafioso.

Quanto al terzomotivo, relativo alle esigenze cautelari, ha evidenziato che le doglianze difensivesi risolvono nella contestazione di valutazioni discrezionali logicamente motivatedal Tribunale, il quale ha considerato anche la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA],reputandola recessiva rispetto agli allarmanti connotati della condotta, per qualità,durata temporale e capacità di inquinamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Giova premettere che la deduzione di erronea applicazione della leggepenale sostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza dicarente, illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale censura un vizio dimotivazione denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404-01).Anche in materia di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità nonconsente una rivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, maresta circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione edell’esistenza di un apparato argomentativo effettivo, non meramente apparentee non radicalmente inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dalgiudice di merito, nonché rispettoso dei canoni della logica e dei principi di dirittoche governano l’apprezzamento delle risultanze.

Non può, pertanto, chiedersi aquesta Corte di sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice dellacautela (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01, e Sez. 2, n. 9212del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01, sulla gravità indiziaria; Sez. 3, n. 10400del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827-02, Sez. 3, n. 7268 del24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01, e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato,Rv. 250093-01, sulla valutazione delle esigenze cautelari e della gradualità eadeguatezza della misura).Occorre, inoltre, considerare che l’ordinanza impugnata è stata emessa insede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte, come detto.Con tale decisione è stato affermato che, in tema di accesso indebito a dispositiviidonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, è configurabile il concorsodel destinatario delle telefonate effettuate dal detenuto nel reato di indebitoutilizzo del dispositivo commesso da quest’ultimo, previsto dall’art. 391-ter, terzocomma, cod. pen., laddove la condotta del destinatario abbia contribuito adeterminare o rafforzare nel detenuto il proposito criminoso, o comunque adagevolare la commissione dell’illecito o la sua prosecuzione.

La stessa sentenzarescindente ha precisato che il nuovo esame doveva riguardare proprio la condottadi [OSCURATO:PERSONA], concretatasi nell’interloquire continuativamente con il figlioristretto in carcere, nell’affrontare con lui tematiche di interesse associativo ocomunque a sfondo criminale e nell’esortarlo ad ulteriori indebite conversazionitelefoniche.Il Tribunale del rinvio si è uniformato a tale principio e ha svolto una nuovavalutazione della condotta dell’indagato, non limitandosi a recepire la sentenzarescindente, ma indicando gli elementi fattuali dai quali ha tratto il giudizio digravità indiziaria.3.

Alla luce di tanto, il primo motivo, relativo alla configurabilità del concorsodi [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., èinfondato.Il ricorso muove dalla premessa secondo cui il delitto contestato al detenutosi consumerebbe definitivamente con il primo utilizzo del dispositivo telefonico,sicché ogni condotta successiva del destinatario delle chiamate resterebbeestranea al fatto tipico, essendo, al più, un post factum non punibile o meraconnivenza.La tesi non può essere condivisa.L’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. punisce il detenuto che indebitamentericeva o utilizzi un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo a effettuarecomunicazioni.

La natura istantanea del delitto non comporta che la fattispecie siadefinitivamente esaurita con il primo utilizzo del dispositivo, senza che gli ulterioriabbiano rilievo penale.

Invero, ogni successiva comunicazione indebitamenteeffettuata integra una nuova condotta di utilizzo, rispetto alla quale può collocarsiil contributo del concorrente.

È significativo, in questa prospettiva, che questaCorte abbia recentemente affermato che la conversazione o comunicazioneeffettuata dal detenuto, unitamente al supporto che la contiene, costituisce corpodel reato di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 18797 del15/04/2026, dep. 25/05/2026), richiamando i principi di Sez.

U, n. 32697 del26/06/2014, Floris, Rv. 259776-01, secondo cui il corpo del reato può anche«connaturarsi di profili di immaterialità».

Tanto conferma che la singolacomunicazione indebitamente realizzata non costituisce un dato neutro onecessariamente successivo al reato, ma rappresenta una concretamanifestazione della condotta tipica di utilizzo.Ne consegue che il contributo dell’extraneus non deve necessariamentecollocarsi nella fase genetica dell’acquisizione del dispositivo o precedere il suoprimo impiego, potendo assumere rilievo concorsuale quando agevoli o rafforziuno dei successivi indebiti utilizzi del telefono da parte del detenuto.

È proprioquesto il principio affermato dalla sentenza rescindente emessa nel presenteprocedimento, la quale ha espressamente valorizzato la possibile rilevanza dellecondotte idonee ad agevolare o istigare la reiterazione dell’illecito.Non è, dunque, pertinente il richiamo difensivo al post factum non punibile.Nella specie, infatti, il Tribunale non ha attribuito rilievo a una condotta successivaa un reato ormai esaurito, ma ha ritenuto che il ricorrente abbia fornito uncontributo ai successivi indebiti utilizzi del telefono cellulare da parte del figliodetenuto, ponendosi come interlocutore stabile, disponibile e consapevole, nonchécome tramite per la circolazione di informazioni di interesse criminale.

La condottain esame non è stata valorizzata in senso “retrospettivo”, in relazione al reato giàintegrato dalla telefonata in corso, bensì in prospettiva futura, in correlazione conquelle ulteriori che la manifestata disponibilità a riceverle istigava o, quanto meno,agevolava.Il provvedimento impugnato ha, sul punto, motivato in modo congruo e nonmanifestamente illogico.

Il Tribunale ha evidenziato, anzitutto, l’elevato numerodi contatti telefonici, richiamando le 495 telefonate intercorse, nel periodoconsiderato, tra [OSCURATO:PERSONA] e i genitori, sull’utenza intestata alla madre, ma inuso anche al padre.

Ha, quindi, ricostruito il contenuto di numerosi dialoghianteriori all’introduzione della fattispecie incriminatrice – concernenti possibilicollaborazioni con la giustizia, vicende del procedimento «[OSCURATO:PERSONA]» e leistruzioni relative alle «latte di pittura», ritenute riferibili al fucile a pompa e almunizionamento poi rinvenuti – utilizzandoli come antecedenti dimostrativi dellanatura del rapporto comunicativo e della consapevolezza del ricorrente.

Quantoalle condotte successive all’entrata in vigore della norma, assumono specificorilievo, oltre alla quantità dei contatti censiti sino al gennaio 2021, le conversazionidel 29 ottobre e del 12 dicembre 2020, già indicate dalla sentenza rescindente,nelle quali il ricorrente esortava il figlio a un nuovo contatto e concordava con luil’orario di un’ulteriore telefonata.La motivazione non si fonda, pertanto, sul mero dato formale della ricezionedi telefonate da parte del padre, ma su un insieme di condotte funzionali allareiterazione di analoghe condotte, poi integratasi, ovvero: la disponibilità reiterataa interloquire; la trasmissione di informazioni richieste dal detenuto; l’impegno adacquisire ulteriori notizie; il riferimento a successive chiamate; la ricezione egestione di istruzioni relative all’occultamento di un’arma; la reiteratapartecipazione a un flusso comunicativo stabile, funzionale alle esigenze deldetenuto.In tale cornice, il richiamo difensivo alla connivenza non punibile non coglie ilnucleo della motivazione.

È principio consolidato che la distinzione tra connivenzanon punibile e concorso nel reato altrui risiede nel fatto che la prima postula uncomportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo allarealizzazione dell’illecito, mentre il secondo richiede un contributo positivo, moraleo materiale, che può consistere anche nel rafforzamento del proposito criminosoo nell’assicurazione all’autore di un maggiore senso di sicurezza.

Sul punto, leSezioni Unite hanno affermato che il contributo causale del concorrente moralepuò manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche, quali l’istigazione,l’agevolazione, il rafforzamento del proposito criminoso, la mera adesione oapprovazione idonea a rimuovere ostacoli alla realizzazione del fatto, purché ilgiudice dia conto della reale partecipazione e della sua incidenza causale (Sez.

U,n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01; in senso conforme, Sez. 3,n. 30035 del 16/03/2021, Rv. 281968-01).Non conduce a diversa conclusione la tesi difensiva secondo cui, quandol’utilizzo del dispositivo si realizzi mediante una conversazione telefonica, lafattispecie assumerebbe carattere plurisoggettivo improprio, con conseguente nonpunibilità del mero interlocutore del detenuto.

Il rilievo è condivisibile soltanto nelsenso che la semplice partecipazione alla comunicazione non è sufficiente.

Il merodestinatario della telefonata non è punibile per il solo fatto di avere partecipatoalla comunicazione, ma lo diviene, in forza dell’art. 110 cod. pen., quando la suacondotta presenti l’ulteriore contenuto positivo di determinazione, rafforzamentoo agevolazione indicato dalla sentenza rescindente.

Proprio tale contenuto,assente nell’esempio difensivo del creditore che si limiti a ricevere il pagamentopreferenziale, è stato ravvisato dal Tribunale nelle condotte appena richiamate.Il Tribunale si è attenuto a tali coordinate, individuando il contributo delricorrente non nella semplice qualità di padre o di destinatario delle chiamate, manella funzione concretamente svolta quale terminale esterno di comunicazioniindebite, sistematiche e riguardanti temi di interesse criminale e nella suamanifestata disponibilità a risentire nuovamente il figlio.

Da ciò ha logicamentedesunto che la condotta del ricorrente fosse idonea a rafforzare e agevolare ilproposito del figlio di continuare a utilizzare illecitamente il dispositivo.Neppure è fondato il rilievo relativo all’elemento soggettivo.La consapevolezza dell’indebito utilizzo del telefono è stata desunta dalTribunale da plurimi elementi: la frequenza e le modalità delle comunicazioni;l’accordo su orari di chiamata; la natura riservata e illecita dei temi trattati; illinguaggio criptico adoperato in relazione all’arma; il coinvolgimento del ricorrentein attività informative sollecitate dal detenuto.

Si tratta di argomentazione immuneda manifeste cadute logiche.Non assume rilievo decisivo il fatto che, in astratto, i detenuti possano essereautorizzati a colloqui telefonici con i familiari, poiché il giudizio cautelare si fonda,nella specie, non sull’esistenza di un generico rapporto telefonico tra padre e figlio,ma sulle modalità concrete e reiterate delle comunicazioni, sul loro contenuto esulla loro funzionalizzazione a scopi estranei alla normale relazione familiare.Quanto alle conversazioni anteriori all’introduzione dell’art. 391-ter cod. pen.,esse non sono state valorizzate come autonome condotte punibili, ma comeelementi di contesto utili a ricostruire la natura dei rapporti comunicativi, laconsapevolezza del ricorrente e la destinazione illecita delle informazioni veicolate.La gravità indiziaria resta ancorata alle condotte successive all’entrata in vigoredella norma incriminatrice e, segnatamente, agli ulteriori indebiti utilizzi deldispositivo telefonico da parte del detenuto, agevolati dal flusso comunicativoinstaurato con il padre.4.

Il secondo motivo, relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è parimenti infondato.È corretto il rilievo difensivo secondo cui l’aggravante della finalità agevolatricemafiosa non può ritenersi integrata per il solo fatto che la condotta abbia favoritoun soggetto appartenente a un’associazione mafiosa.

La giurisprudenza dilegittimità richiede che il delitto sia commesso al fine di agevolare l’attivitàdell’associazione di tipo mafioso e che tale finalità sia sorretta da una consapevoledirezione della volontà.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la circostanzaaggravante dell’avere agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipomafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzatada dolo intenzionale (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv.278734-01).

La finalità agevolatrice non deve essere necessariamente esclusiva,potendo concorrere con altre finalità personali o familiari, purché risulti lacosciente direzione della condotta verso l’agevolazione dell’attività del sodalizio.Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi.La finalità agevolatrice non è stata ricavata dalla mera appartenenza di Luigiricorrente.

Il provvedimento impugnato ha valorizzato specifici dati dimostratividella strumentalità delle comunicazioni rispetto a interessi associativi: la ricerca diinformazioni sull’eventuale collaborazione con la giustizia di soggetti già inseritinel medesimo contesto di ’ndrangheta; le comunicazioni relative al fucile usato inun’azione intimidatoria riconducibile alla ’ndrina e poi rinvenuto nella disponibilitàdel ricorrente; gli aggiornamenti su scarcerazioni e arresti nel procedimento«[OSCURATO:PERSONA]»; il costante flusso informativo dall’esterno verso il detenuto, inun contesto carcerario nel quale erano ristretti anche altri soggetti appartenentialle cosche vibonesi o comunque interessati alle dinamiche emerse in quelprocedimento.La motivazione dà, quindi, conto del passaggio dalla dimensione familiare aquella associativa.

L’aiuto non è stato ritenuto mafiosamente orientato perchéprestato al figlio in quanto tale, ma perché il suo contenuto e la sua funzioneriguardavano temi di rilievo per il sodalizio: la tenuta del gruppo rispetto al rischiodi collaborazioni con la giustizia; la disponibilità manifestata dal ricorrente aoccuparsi di un fucile già utilizzato in un’azione ritorsiva del clan e ad assumersile conseguenze giudiziarie della detenzione dell’arma in luogo del figlio; lacircolazione di informazioni sensibili tra esterno e interno del carcere;l’aggiornamento sulle vicende giudiziarie di appartenenti o soggetti collegati allacriminalità organizzata vibonese.Il rapporto di parentela, pur certamente rilevante quale possibile moventeconcorrente, non esclude la configurabilità dell’aggravante quando la condotta, perle modalità concrete con cui è posta in essere, per i contenuti veicolati e per ilcontesto nel quale si inserisce, risulti consapevolmente orientata a preservare orafforzare gli interessi dell’associazione.

Non è decisivo, pertanto, affermare, comefa il ricorso, che [OSCURATO:PERSONA] intendesse aiutare il figlio: la finalità diagevolazione mafiosa può coesistere con ragioni affettive o familiari, ove ilsoggetto agente sia consapevole che l’ausilio prestato non si esauriscenell’assistenza privata al congiunto, ma contribuisce al mantenimento di un canaleinformativo funzionale agli interessi criminali del gruppo.La decisione impugnata ha, inoltre, valorizzato la piena consapevolezza delricorrente circa l’intraneità del figlio ai circuiti mafiosi vibonesi, desumendola daicontenuti delle conversazioni, dalle vicende relative all’arma, dalle prospettive dicrescita criminale riferite dal detenuto e dai rapporti diretti censiti tra Francescoappartenenza di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione supera, pertanto, la soglia dellamera apparenza e si sottrae al sindacato di legittimità.5.

Il terzo motivo, concernente le esigenze cautelari e l’adeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari, è infondato.Il Tribunale ha specificamente preso in esame sia il pericolo di reiterazione siala dedotta incidenza della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA].

Ha ritenuto attuale econcreto il pericolo di recidiva valorizzando la natura del contesto criminale, lastabile disponibilità del ricorrente ad attivarsi per esigenze illecite del figlio, il ruoloda lui svolto quale canale di diffusione di informazioni rilevanti per le sorti delsodalizio e i rapporti autonomamente coltivati con esponenti criminali delterritorio.La motivazione non si fonda, dunque, sulla sola gravità astratta del reato nésu una presunzione non verificata.

Il Tribunale ha indicato elementi concreti daiquali ha tratto la persistenza del pericolo: la continuità e la sistematicità delcontributo prestato; la natura non occasionale dei contatti; la disponibilità adcollegamento con un ambiente mafioso non riducibile alla sola posizioneprocessuale del figlio.Il decorso del tempo dai fatti, pur certamente rilevante nella valutazionedell’attualità delle esigenze cautelari, non determina automaticamente il venirmeno del pericolo, dovendo essere apprezzato in rapporto alla natura dellecondotte, alla personalità dell’indagato, al contesto nel quale esse si inseriscono eall’eventuale presenza di elementi sopravvenuti di segno contrario.

Secondo ilprincipio affermato dalle Sezioni Unite, il riferimento al «tempo trascorso dallacommissione del reato», contenuto nell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc.pen., impone al giudice di motivare sulla pericolosità dell’indagato con intensitàproporzionata alla distanza temporale dai fatti (Sez.

U, n. 40538 del 24/09/2009,Lattanzi, Rv. 244377-01).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha assolto tale onere motivazionale.Ha anche considerato la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], ma l’ha reputata nondecisiva, spiegando che la pericolosità del ricorrente non dipende esclusivamentedalla condizione detentiva del figlio, bensì dalla disponibilità manifestata a operarequale terminale esterno di comunicazioni illecite e dai rapporti autonomi conambienti criminali.

In tal modo il Tribunale, pur senza dedicare un passaggioseparato al dato cronologico, ha correlato la persistente attualità del pericolo alladisponibilità operativa reputata non esaurita con la scarcerazione del figlio delricorrente.

La conclusione non è manifestamente illogica, poiché il pericoloindividuato non consiste soltanto nella possibilità di ricevere ulteriori telefonate dalmedesimo detenuto, ma nella capacità e disponibilità del ricorrente di prestaresupporto al medesimo contesto criminale, secondo modalità già sperimentate.Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il ricorso deduce che essosarebbe incompatibile con l’intervenuta conclusione delle indagini.

La censura nonha carattere decisivo: il pericolo di reiterazione, congruamente motivato eautonomamente sufficiente a sorreggere la misura, rende superflua ogni ulterioreverifica sulla distinta esigenza di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Anche il giudizio di adeguatezza degli arresti domiciliari è congruamentemotivato.

Il Tribunale ha ritenuto necessaria una misura idonea a interrompere icollegamenti del ricorrente con il contesto criminale di riferimento e a consentirneun costante controllo, prescrivendo altresì il divieto di contatti con persone diversedai coabitanti o da quelle che lo assistono nel processo.

La misura applicata risulta,pertanto, coerente con le esigenze cautelari ravvisate e proporzionata rispetto altitolo di reato e al ruolo attribuito all’indagato.6.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso il 16 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 febbraio 2026, depositata il 14 febbraio 2026, ilTribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza diannullamento della prima sezione di questa Corte (recante n. 1787 del 17 ottobre2025, depositata il 16 gennaio 2026), ha confermato l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 26 marzo 2025, con la qualeera stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari,per essere gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 391-ter, terzo comma,cod. pen.: in particolare, a titolo di concorso, per avere agevolato l’utilizzo deltelefono cellulare indebitamente detenuto dal figlio, [OSCURATO:PERSONA], ristretto pressola casa circondariale di Avellino, fatto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod.pen., perché ritenuto finalizzato ad agevolare le attività della cosca di ’ndranghetaPardea-Ranisi, operante nel territorio vibonese, alla quale, secondo l’ipotesiaccusatoria, apparteneva [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale del riesame, con una prima ordinanza del 30 aprile 2025, avevaannullato il provvedimento genetico, ritenendo non configurabile il concorso delpadre nel reato proprio del detenuto, in quanto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] rimasta circoscritta alla ricezione delle telefonate provenienti dal figlio,senza assumere rilevanza concorsuale neppure sotto il profilo morale. Su ricorsodel pubblico ministero, tuttavia, questa Corte aveva annullato con rinvio taleordinanza, rilevando la necessità di una nuova valutazione della condottadell’indagato alla luce dei principi in tema di concorso morale, con particolareriguardo alla possibile incidenza delle conversazioni sul rafforzamento osull’agevolazione del proposito criminoso del detenuto.In sede di rinvio, il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria delconcorso, valorizzando il numero e il contenuto delle comunicazioni intercorse traLuigi [OSCURATO:PERSONA] e i familiari e, in particolare, il padre. Secondo il provvedimentoimpugnato, nel periodo ottobre 2020-gennaio 2021 sarebbero stati censiti oltre1.900 contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari e la fidanzata: tra essi,495 telefonate con la madre, [OSCURATO:PERSONA], e con il padre, [OSCURATO:PERSONA],su utenza intestata alla prima, utilizzata anche dall’odierno ricorrente.Il Tribunale ha richiamato, in particolare, le conversazioni del 2 e 3 settembre2020, relative alle informazioni richieste dal detenuto sull’avvio dellacollaborazione con la giustizia da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];quelle del 4 e 6 settembre 2020, nelle quali il detenuto sollecitava il padre arecuperare e a disfarsi di alcune «latte di pittura», espressione ritenuta riferibile aun fucile a pompa e al relativo munizionamento, poi rinvenuti nella disponibilità diaggiornato il figlio su scarcerazioni, arresti e vicende del procedimento «RinascitaScott». Tali conversazioni, anteriori all’introduzione dell’art. 391-ter cod. pen.,sono state richiamate quali antecedenti del rapporto comunicativo e del contestonel quale si collocano i successivi contatti. La sentenza rescindente ha, inoltre,specificamente considerato le conversazioni del 29 ottobre e del 12 dicembre2020, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] esortava il figlio a sentirsi nuovamente econcordava con lui un ulteriore contatto a un determinato orario.Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] nonsi fosse limitato a una mera ricezione passiva delle telefonate, ma avesseinstaurato con il figlio un flusso comunicativo continuativo, funzionale a soddisfarele esigenze informative del detenuto e a supportarne l’indebito utilizzo del telefonocellulare.Il provvedimento impugnato ha, inoltre, ritenuto configurabile l’aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ravvisando la finalizzazione mafiosa nellatrasmissione di informazioni su collaboratori di giustizia, nell’attività concernentel’arma occultata e negli aggiornamenti forniti al detenuto su vicende di interesseper la cosca.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistenti il pericolo direiterazione e quello di inquinamento probatorio, reputando adeguata la misuradegli arresti domiciliari.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo dei difensori, articolando tre motivi, sulla cui base chiede l’annullamentodell’ordinanza impugnata.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 391-ter, terzocomma, cod. pen., contestato a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen.La difesa sostiene, anzitutto, che il Tribunale avrebbe frainteso il contenutodella sentenza rescindente, trattandola come se avesse già affermato lasussistenza della gravità indiziaria, mentre essa si sarebbe limitata a richiedereuna nuova valutazione della condotta dell’indagato. Secondo il ricorrente, ilprovvedimento impugnato non chiarirebbe in che modo la mera risposta allechiamate, da parte del ricorrente, possa integrare un suo contributo causale,morale o materiale, alla commissione del reato. Il ricorrente osserva che l’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. punisce il detenuto che indebitamente riceva o utilizziun apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni: sitratterebbe, dunque, di reato istantaneo, perfezionato già con il primo utilizzo deldispositivo da parte del detenuto. Ne deriverebbe che la condotta dell’extraneus,per poter assumere rilievo concorsuale, dovrebbe intervenire prima che ilproposito criminoso dell’intraneus si traduca in realizzazione, poiché,diversamente, essa resterebbe confinata nel post factum non punibile o nellaconnivenza non punibile.A sostegno di tale impostazione, la difesa richiama la giurisprudenza secondocui il concorso morale postula una condotta idonea a provocare o rafforzare unproposito criminoso non ancora definitivamente consolidato, ovvero ad agevolarel’esecuzione del reato, aumentando la probabilità della sua commissione. Alla lucedi tali principi, il Tribunale avrebbe invece introdotto una non consentita figura di«istigazione alla prosecuzione», ritenendo rilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] continuato a parlare con il figlio o avesse concordato con lui ulterioricontatti telefonici.Secondo il ricorrente, il numero delle chiamate e il loro contenuto sarebbero,comunque, irrilevanti ai fini della configurabilità del concorso nel reato di cui all’art.391-ter, terzo comma, cod. pen., perché il reato sarebbe già consumato con ilprimo utilizzo illecito del telefono da parte del detenuto. Il mero fatto di risponderealle telefonate del figlio non potrebbe, pertanto, essere trasformato in contributoconcorsuale, pena una indebita sovrapposizione tra valutazione morale eresponsabilità penale.La difesa aggiunge che, nella sua declinazione comunicativa, la fattispeciecontestata avrebbe natura di reato plurisoggettivo improprio, nel quale non tutti isoggetti necessari alla comunicazione sono per ciò solo punibili. Punire il merodestinatario delle telefonate equivarrebbe, secondo parte ricorrente, a sanzionareil creditore che, nella bancarotta preferenziale, riceva il pagamento dal debitoresenza averlo istigato.Il ricorrente osserva, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisogno dellacollaborazione del padre per utilizzare il telefono cellulare e che diversa sarebbestata l’ipotesi di un’esortazione preventiva all’uso di un telefono non ancoraadoperato. Il semplice invito a «risentirsi», al contrario, costituirebbe espressionetipica di un colloquio telefonico tra padre e figlio, priva di autonoma portataistigatoria.Infine, la difesa deduce il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo.Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe spiegato da quali elementidesumere la consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell’illiceità deldispositivo utilizzato dal figlio, tenuto conto che i colloqui dei detenuti con i familiaripossono avvenire anche mediante strumenti telefonici, specie nel periododell’emergenza pandemica da Covid-19. Si evidenzia, inoltre, che l’inizio materialedelle comunicazioni risalirebbe a epoca anteriore all’introduzione della fattispecieincriminatrice, circostanza che avrebbe imposto una più puntuale verifica dellaconsapevolezza dell’illiceità della condotta.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.La difesa premette che la precedente sentenza rescindente non si erapronunciata su tale profilo. Il Tribunale del rinvio avrebbe affermato lafinalizzazione mafiosa valorizzando, ancora una volta, il contenuto dei dialoghiintercorsi tra padre e figlio, nei quali si sarebbe discusso di possibili collaborazionicon la giustizia, dell’occultamento di un’arma e, più in generale, di arresti escarcerazioni relativi al procedimento nel quale [OSCURATO:PERSONA] era detenuto.Secondo il ricorrente, tuttavia, l’ordinanza non spiega il passaggio dalladimensione individuale e familiare a quella associativa, né chiarisce perché lecondotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero ritenersi orientate adagevolare la cosca mafiosa nel suo complesso, anziché il singolo familiaredetenuto.Il ricorso richiama la giurisprudenza secondo cui l’aggravante della finalitàmafiosa richiede che l’aiuto sia indirizzato all’associazione nella sua globalità e siasorretto da una cosciente e univoca volontà di agevolare il sodalizio, non essendosufficiente il vantaggio arrecato al singolo associato. In tale prospettiva,l’ordinanza avrebbe trascurato che l’eventuale ausilio prestato da FrancescoLa difesa deduce, ancora, che il Tribunale avrebbe confuso l’effetto con il fine:anche ove la condotta avesse indirettamente prodotto un vantaggio per la cosca,ciò non basterebbe a integrare l’aggravante se tale vantaggio non fosse statoperseguito come scopo dall’agente.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misuraapplicata.Il Tribunale non avrebbe considerato la risalenza delle condotte, collocate alpiù tardi nel gennaio 2021 e, dunque, anteriori di circa cinque anni rispetto alprovvedimento impugnato. La difesa evidenzia, inoltre, di avere espressamentesottoposto al Tribunale il dato sopravvenuto della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA],dato che avrebbe dovuto incidere sulla valutazione dell’attualità del pericolo direcidiva e sull’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.Secondo il ricorrente, il pericolo di reiterazione deve essere non solo concreto,ma anche attuale; l’ordinanza impugnata non avrebbe, però, motivato in modocongruo su tali profili, né avrebbe spiegato perché, a distanza di anni dai fatti e inpresenza della scarcerazione del figlio, permarrebbero esigenze cautelari tali dagiustificare la misura applicata.La difesa censura, infine, anche la ritenuta sussistenza del pericolo diinquinamento probatorio, reputandola incongrua alla luce dell’intervenutaconclusione delle indagini nel procedimento, circostanza documentata dall’avvisoallegato al ricorso.3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, le cui conclusioni sonoriportate in epigrafe.Il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 18 maggio 2026, ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato chel’ordinanza impugnata avrebbe fatto puntuale applicazione dei principi affermatidalla sentenza rescindente in tema di concorso morale, con particolare riferimentoalla necessità di valutare le conversazioni idonee a incidere sul rafforzamento delproposito di [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nell’indebito utilizzo del telefono cellulare.Quanto al secondo motivo, ha osservato che il Tribunale, a pagina 5 dell’ordinanza,ha richiamato contenuti intercettivi idonei a dimostrare la funzionalità dellecomunicazioni all’agevolazione dell’attività del sodalizio mafioso. Quanto al terzomotivo, relativo alle esigenze cautelari, ha evidenziato che le doglianze difensivesi risolvono nella contestazione di valutazioni discrezionali logicamente motivatedal Tribunale, il quale ha considerato anche la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA],reputandola recessiva rispetto agli allarmanti connotati della condotta, per qualità,durata temporale e capacità di inquinamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Giova premettere che la deduzione di erronea applicazione della leggepenale sostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza dicarente, illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale censura un vizio dimotivazione denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01).Anche in materia di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità nonconsente una rivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, maresta circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione edell’esistenza di un apparato argomentativo effettivo, non meramente apparentee non radicalmente inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dalgiudice di merito, nonché rispettoso dei canoni della logica e dei principi di dirittoche governano l’apprezzamento delle risultanze. Non può, pertanto, chiedersi aquesta Corte di sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice dellacautela (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01, e Sez. 2, n. 9212del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01, sulla gravità indiziaria; Sez. 3, n. 10400del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827-02, Sez. 3, n. 7268 del24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01, e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato,Rv. 250093-01, sulla valutazione delle esigenze cautelari e della gradualità eadeguatezza della misura).Occorre, inoltre, considerare che l’ordinanza impugnata è stata emessa insede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte, come detto.Con tale decisione è stato affermato che, in tema di accesso indebito a dispositiviidonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, è configurabile il concorsodel destinatario delle telefonate effettuate dal detenuto nel reato di indebitoutilizzo del dispositivo commesso da quest’ultimo, previsto dall’art. 391-ter, terzocomma, cod. pen., laddove la condotta del destinatario abbia contribuito adeterminare o rafforzare nel detenuto il proposito criminoso, o comunque adagevolare la commissione dell’illecito o la sua prosecuzione. La stessa sentenzarescindente ha precisato che il nuovo esame doveva riguardare proprio la condottadi [OSCURATO:PERSONA], concretatasi nell’interloquire continuativamente con il figlioristretto in carcere, nell’affrontare con lui tematiche di interesse associativo ocomunque a sfondo criminale e nell’esortarlo ad ulteriori indebite conversazionitelefoniche.Il Tribunale del rinvio si è uniformato a tale principio e ha svolto una nuovavalutazione della condotta dell’indagato, non limitandosi a recepire la sentenzarescindente, ma indicando gli elementi fattuali dai quali ha tratto il giudizio digravità indiziaria.3. Alla luce di tanto, il primo motivo, relativo alla configurabilità del concorsodi [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., èinfondato.Il ricorso muove dalla premessa secondo cui il delitto contestato al detenutosi consumerebbe definitivamente con il primo utilizzo del dispositivo telefonico,sicché ogni condotta successiva del destinatario delle chiamate resterebbeestranea al fatto tipico, essendo, al più, un post factum non punibile o meraconnivenza.La tesi non può essere condivisa.L’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. punisce il detenuto che indebitamentericeva o utilizzi un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo a effettuarecomunicazioni. La natura istantanea del delitto non comporta che la fattispecie siadefinitivamente esaurita con il primo utilizzo del dispositivo, senza che gli ulterioriabbiano rilievo penale. Invero, ogni successiva comunicazione indebitamenteeffettuata integra una nuova condotta di utilizzo, rispetto alla quale può collocarsiil contributo del concorrente. È significativo, in questa prospettiva, che questaCorte abbia recentemente affermato che la conversazione o comunicazioneeffettuata dal detenuto, unitamente al supporto che la contiene, costituisce corpodel reato di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 18797 del15/04/2026, dep. 25/05/2026), richiamando i principi di Sez. U, n. 32697 del26/06/2014, Floris, Rv. 259776-01, secondo cui il corpo del reato può anche«connaturarsi di profili di immaterialità». Tanto conferma che la singolacomunicazione indebitamente realizzata non costituisce un dato neutro onecessariamente successivo al reato, ma rappresenta una concretamanifestazione della condotta tipica di utilizzo.Ne consegue che il contributo dell’extraneus non deve necessariamentecollocarsi nella fase genetica dell’acquisizione del dispositivo o precedere il suoprimo impiego, potendo assumere rilievo concorsuale quando agevoli o rafforziuno dei successivi indebiti utilizzi del telefono da parte del detenuto. È proprioquesto il principio affermato dalla sentenza rescindente emessa nel presenteprocedimento, la quale ha espressamente valorizzato la possibile rilevanza dellecondotte idonee ad agevolare o istigare la reiterazione dell’illecito.Non è, dunque, pertinente il richiamo difensivo al post factum non punibile.Nella specie, infatti, il Tribunale non ha attribuito rilievo a una condotta successivaa un reato ormai esaurito, ma ha ritenuto che il ricorrente abbia fornito uncontributo ai successivi indebiti utilizzi del telefono cellulare da parte del figliodetenuto, ponendosi come interlocutore stabile, disponibile e consapevole, nonchécome tramite per la circolazione di informazioni di interesse criminale. La condottain esame non è stata valorizzata in senso “retrospettivo”, in relazione al reato giàintegrato dalla telefonata in corso, bensì in prospettiva futura, in correlazione conquelle ulteriori che la manifestata disponibilità a riceverle istigava o, quanto meno,agevolava.Il provvedimento impugnato ha, sul punto, motivato in modo congruo e nonmanifestamente illogico. Il Tribunale ha evidenziato, anzitutto, l’elevato numerodi contatti telefonici, richiamando le 495 telefonate intercorse, nel periodoconsiderato, tra [OSCURATO:PERSONA] e i genitori, sull’utenza intestata alla madre, ma inuso anche al padre. Ha, quindi, ricostruito il contenuto di numerosi dialoghianteriori all’introduzione della fattispecie incriminatrice – concernenti possibilicollaborazioni con la giustizia, vicende del procedimento «[OSCURATO:PERSONA]» e leistruzioni relative alle «latte di pittura», ritenute riferibili al fucile a pompa e almunizionamento poi rinvenuti – utilizzandoli come antecedenti dimostrativi dellanatura del rapporto comunicativo e della consapevolezza del ricorrente. Quantoalle condotte successive all’entrata in vigore della norma, assumono specificorilievo, oltre alla quantità dei contatti censiti sino al gennaio 2021, le conversazionidel 29 ottobre e del 12 dicembre 2020, già indicate dalla sentenza rescindente,nelle quali il ricorrente esortava il figlio a un nuovo contatto e concordava con luil’orario di un’ulteriore telefonata.La motivazione non si fonda, pertanto, sul mero dato formale della ricezionedi telefonate da parte del padre, ma su un insieme di condotte funzionali allareiterazione di analoghe condotte, poi integratasi, ovvero: la disponibilità reiterataa interloquire; la trasmissione di informazioni richieste dal detenuto; l’impegno adacquisire ulteriori notizie; il riferimento a successive chiamate; la ricezione egestione di istruzioni relative all’occultamento di un’arma; la reiteratapartecipazione a un flusso comunicativo stabile, funzionale alle esigenze deldetenuto.In tale cornice, il richiamo difensivo alla connivenza non punibile non coglie ilnucleo della motivazione. È principio consolidato che la distinzione tra connivenzanon punibile e concorso nel reato altrui risiede nel fatto che la prima postula uncomportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo allarealizzazione dell’illecito, mentre il secondo richiede un contributo positivo, moraleo materiale, che può consistere anche nel rafforzamento del proposito criminosoo nell’assicurazione all’autore di un maggiore senso di sicurezza. Sul punto, leSezioni Unite hanno affermato che il contributo causale del concorrente moralepuò manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche, quali l’istigazione,l’agevolazione, il rafforzamento del proposito criminoso, la mera adesione oapprovazione idonea a rimuovere ostacoli alla realizzazione del fatto, purché ilgiudice dia conto della reale partecipazione e della sua incidenza causale (Sez. U,n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01; in senso conforme, Sez. 3,n. 30035 del 16/03/2021, Rv. 281968-01).Non conduce a diversa conclusione la tesi difensiva secondo cui, quandol’utilizzo del dispositivo si realizzi mediante una conversazione telefonica, lafattispecie assumerebbe carattere plurisoggettivo improprio, con conseguente nonpunibilità del mero interlocutore del detenuto. Il rilievo è condivisibile soltanto nelsenso che la semplice partecipazione alla comunicazione non è sufficiente. Il merodestinatario della telefonata non è punibile per il solo fatto di avere partecipatoalla comunicazione, ma lo diviene, in forza dell’art. 110 cod. pen., quando la suacondotta presenti l’ulteriore contenuto positivo di determinazione, rafforzamentoo agevolazione indicato dalla sentenza rescindente. Proprio tale contenuto,assente nell’esempio difensivo del creditore che si limiti a ricevere il pagamentopreferenziale, è stato ravvisato dal Tribunale nelle condotte appena richiamate.Il Tribunale si è attenuto a tali coordinate, individuando il contributo delricorrente non nella semplice qualità di padre o di destinatario delle chiamate, manella funzione concretamente svolta quale terminale esterno di comunicazioniindebite, sistematiche e riguardanti temi di interesse criminale e nella suamanifestata disponibilità a risentire nuovamente il figlio. Da ciò ha logicamentedesunto che la condotta del ricorrente fosse idonea a rafforzare e agevolare ilproposito del figlio di continuare a utilizzare illecitamente il dispositivo.Neppure è fondato il rilievo relativo all’elemento soggettivo.La consapevolezza dell’indebito utilizzo del telefono è stata desunta dalTribunale da plurimi elementi: la frequenza e le modalità delle comunicazioni;l’accordo su orari di chiamata; la natura riservata e illecita dei temi trattati; illinguaggio criptico adoperato in relazione all’arma; il coinvolgimento del ricorrentein attività informative sollecitate dal detenuto. Si tratta di argomentazione immuneda manifeste cadute logiche.Non assume rilievo decisivo il fatto che, in astratto, i detenuti possano essereautorizzati a colloqui telefonici con i familiari, poiché il giudizio cautelare si fonda,nella specie, non sull’esistenza di un generico rapporto telefonico tra padre e figlio,ma sulle modalità concrete e reiterate delle comunicazioni, sul loro contenuto esulla loro funzionalizzazione a scopi estranei alla normale relazione familiare.Quanto alle conversazioni anteriori all’introduzione dell’art. 391-ter cod. pen.,esse non sono state valorizzate come autonome condotte punibili, ma comeelementi di contesto utili a ricostruire la natura dei rapporti comunicativi, laconsapevolezza del ricorrente e la destinazione illecita delle informazioni veicolate.La gravità indiziaria resta ancorata alle condotte successive all’entrata in vigoredella norma incriminatrice e, segnatamente, agli ulteriori indebiti utilizzi deldispositivo telefonico da parte del detenuto, agevolati dal flusso comunicativoinstaurato con il padre.4. Il secondo motivo, relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è parimenti infondato.È corretto il rilievo difensivo secondo cui l’aggravante della finalità agevolatricemafiosa non può ritenersi integrata per il solo fatto che la condotta abbia favoritoun soggetto appartenente a un’associazione mafiosa. La giurisprudenza dilegittimità richiede che il delitto sia commesso al fine di agevolare l’attivitàdell’associazione di tipo mafioso e che tale finalità sia sorretta da una consapevoledirezione della volontà. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la circostanzaaggravante dell’avere agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipomafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzatada dolo intenzionale (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv.278734-01). La finalità agevolatrice non deve essere necessariamente esclusiva,potendo concorrere con altre finalità personali o familiari, purché risulti lacosciente direzione della condotta verso l’agevolazione dell’attività del sodalizio.Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi.La finalità agevolatrice non è stata ricavata dalla mera appartenenza di Luigiricorrente. Il provvedimento impugnato ha valorizzato specifici dati dimostratividella strumentalità delle comunicazioni rispetto a interessi associativi: la ricerca diinformazioni sull’eventuale collaborazione con la giustizia di soggetti già inseritinel medesimo contesto di ’ndrangheta; le comunicazioni relative al fucile usato inun’azione intimidatoria riconducibile alla ’ndrina e poi rinvenuto nella disponibilitàdel ricorrente; gli aggiornamenti su scarcerazioni e arresti nel procedimento«[OSCURATO:PERSONA]»; il costante flusso informativo dall’esterno verso il detenuto, inun contesto carcerario nel quale erano ristretti anche altri soggetti appartenentialle cosche vibonesi o comunque interessati alle dinamiche emerse in quelprocedimento.La motivazione dà, quindi, conto del passaggio dalla dimensione familiare aquella associativa. L’aiuto non è stato ritenuto mafiosamente orientato perchéprestato al figlio in quanto tale, ma perché il suo contenuto e la sua funzioneriguardavano temi di rilievo per il sodalizio: la tenuta del gruppo rispetto al rischiodi collaborazioni con la giustizia; la disponibilità manifestata dal ricorrente aoccuparsi di un fucile già utilizzato in un’azione ritorsiva del clan e ad assumersile conseguenze giudiziarie della detenzione dell’arma in luogo del figlio; lacircolazione di informazioni sensibili tra esterno e interno del carcere;l’aggiornamento sulle vicende giudiziarie di appartenenti o soggetti collegati allacriminalità organizzata vibonese.Il rapporto di parentela, pur certamente rilevante quale possibile moventeconcorrente, non esclude la configurabilità dell’aggravante quando la condotta, perle modalità concrete con cui è posta in essere, per i contenuti veicolati e per ilcontesto nel quale si inserisce, risulti consapevolmente orientata a preservare orafforzare gli interessi dell’associazione. Non è decisivo, pertanto, affermare, comefa il ricorso, che [OSCURATO:PERSONA] intendesse aiutare il figlio: la finalità diagevolazione mafiosa può coesistere con ragioni affettive o familiari, ove ilsoggetto agente sia consapevole che l’ausilio prestato non si esauriscenell’assistenza privata al congiunto, ma contribuisce al mantenimento di un canaleinformativo funzionale agli interessi criminali del gruppo.La decisione impugnata ha, inoltre, valorizzato la piena consapevolezza delricorrente circa l’intraneità del figlio ai circuiti mafiosi vibonesi, desumendola daicontenuti delle conversazioni, dalle vicende relative all’arma, dalle prospettive dicrescita criminale riferite dal detenuto e dai rapporti diretti censiti tra Francescoappartenenza di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione supera, pertanto, la soglia dellamera apparenza e si sottrae al sindacato di legittimità.5. Il terzo motivo, concernente le esigenze cautelari e l’adeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari, è infondato.Il Tribunale ha specificamente preso in esame sia il pericolo di reiterazione siala dedotta incidenza della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto attuale econcreto il pericolo di recidiva valorizzando la natura del contesto criminale, lastabile disponibilità del ricorrente ad attivarsi per esigenze illecite del figlio, il ruoloda lui svolto quale canale di diffusione di informazioni rilevanti per le sorti delsodalizio e i rapporti autonomamente coltivati con esponenti criminali delterritorio.La motivazione non si fonda, dunque, sulla sola gravità astratta del reato nésu una presunzione non verificata. Il Tribunale ha indicato elementi concreti daiquali ha tratto la persistenza del pericolo: la continuità e la sistematicità delcontributo prestato; la natura non occasionale dei contatti; la disponibilità adcollegamento con un ambiente mafioso non riducibile alla sola posizioneprocessuale del figlio.Il decorso del tempo dai fatti, pur certamente rilevante nella valutazionedell’attualità delle esigenze cautelari, non determina automaticamente il venirmeno del pericolo, dovendo essere apprezzato in rapporto alla natura dellecondotte, alla personalità dell’indagato, al contesto nel quale esse si inseriscono eall’eventuale presenza di elementi sopravvenuti di segno contrario. Secondo ilprincipio affermato dalle Sezioni Unite, il riferimento al «tempo trascorso dallacommissione del reato», contenuto nell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc.pen., impone al giudice di motivare sulla pericolosità dell’indagato con intensitàproporzionata alla distanza temporale dai fatti (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009,Lattanzi, Rv. 244377-01).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha assolto tale onere motivazionale.Ha anche considerato la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], ma l’ha reputata nondecisiva, spiegando che la pericolosità del ricorrente non dipende esclusivamentedalla condizione detentiva del figlio, bensì dalla disponibilità manifestata a operarequale terminale esterno di comunicazioni illecite e dai rapporti autonomi conambienti criminali. In tal modo il Tribunale, pur senza dedicare un passaggioseparato al dato cronologico, ha correlato la persistente attualità del pericolo alladisponibilità operativa reputata non esaurita con la scarcerazione del figlio delricorrente. La conclusione non è manifestamente illogica, poiché il pericoloindividuato non consiste soltanto nella possibilità di ricevere ulteriori telefonate dalmedesimo detenuto, ma nella capacità e disponibilità del ricorrente di prestaresupporto al medesimo contesto criminale, secondo modalità già sperimentate.Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il ricorso deduce che essosarebbe incompatibile con l’intervenuta conclusione delle indagini. La censura nonha carattere decisivo: il pericolo di reiterazione, congruamente motivato eautonomamente sufficiente a sorreggere la misura, rende superflua ogni ulterioreverifica sulla distinta esigenza di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Anche il giudizio di adeguatezza degli arresti domiciliari è congruamentemotivato. Il Tribunale ha ritenuto necessaria una misura idonea a interrompere icollegamenti del ricorrente con il contesto criminale di riferimento e a consentirneun costante controllo, prescrivendo altresì il divieto di contatti con persone diversedai coabitanti o da quelle che lo assistono nel processo. La misura applicata risulta,pertanto, coerente con le esigenze cautelari ravvisate e proporzionata rispetto altitolo di reato e al ruolo attribuito all’indagato.6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso il 16 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]