Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01237/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale volontaria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non avrebbe considerato che la condotta sarebbe scriminata ai sensi dell'art. 393 bis cod. pen. per essere stata conseguente all' arbitrario comportamento degli agenti di polizia penitenziaria.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

La Corte ha ricostruito i fatti, spiegato perché nella specie non è configurabile né la invocata scriminate (pag. 3 e ss.) e neppure la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 4), chiarito le ragioni per le quali non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quelle poste a fondamento della pena in concreto inflitta.

Nulla di specifico è stato dedotto.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale volontaria. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non avrebbe considerato che la condotta sarebbe scriminata ai sensi dell'art. 393 bis cod. pen. per essere stata conseguente all' arbitrario comportamento degli agenti di polizia penitenziaria. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. La Corte ha ricostruito i fatti, spiegato perché nella specie non è configurabile né la invocata scriminate (pag. 3 e ss.) e neppure la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 4), chiarito le ragioni per le quali non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quelle poste a fondamento della pena in concreto inflitta. Nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 01237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris