CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4277-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elett.te domiciliata ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1007/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .(d’ora in avanti, breviter, FONDERIA )un avviso di rettifica della dichiarazione doganale relativamente a merce importata dalla contribuente e dichiarata quale “canali in calcestruzzo polimerico”anziché “oggetti per canalizzazione in ghisa non malleabile”; che la FONDERIA impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ancona che, con sentenza n. 300/2015, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE DOGANE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1007/03/2021, depositata il 06/09/2021 rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – corretta la dichiarazione doganale resa d alla contribuente posto (a) che la rettifica operata dall’Ufficio “non risulta supportata da alcun documento tecnico e, pertanto, parrebbe effettuata esclusivamente per mezzo di un semplice esame visivo, mentre sarebbe stato corretto, da parte dell’accertatore, inviare i campioni, per effettuare le necessitanti analisi, al competente laboratorio delle Dogane” (cfr. p. 1, penultimo cpv. della motivazione), mentre (b) la contribuente ha depositato, a sostegno della validità della propria dichiarazione, una perizia stragiudiziale, tanto più considerando (c) la composizione concreta della merce in questione, costituita da un canale per raccogliere e convogliare le acque meteoriche all’interno delle reti idriche, protetto da una griglia e, non ultimi, (d) il valore dei componenti il prodotto importato, tale da indurre a ritenere che le “griglie di protezione…appaiono avere natura accessoria rispetto al prodotto principale”, nonché (e) la funzionalità dei suddetti componenti, per cui “la funzione di canalizzazione delle acque non [può] che essere assicurata dai “canali” e non dalle protezioni di questi ultimi” (ciò che escluderebbe che l’elemento “essenziale” del prodotto sia rappresentato dalla griglia di protezione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorsola [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; Rilevato che con il terzo motivo – da esaminare in via prioritaria, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica - parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione artt 102 e 112 cpc. Ultrapetizione” (cfr. ricorso, penultima p.), per essersi la C.T.P., prima e la C.T.R., poi, pronunziate su una circostanza (i.e., il mancato invio della merce importata in laboratorio) che non rappresentava oggetto del ricorso in prime cure, con conseguente omissione di pronunzia sulla eccepita ultrapetizione operata dalla C.T.P. e vizio di ultrapetizione da cui sarebbe affetta anche la decisione di secondo grado, in parte qua; che il motivo è inammissibile; che la censura difetta di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non essendo stati trascritti, nel silenzio della gravata decisione sul punto, (a) il ricorso originario della contribuente né, tantomeno, (b) l’atto di appello della AGENZIA , donde dovrebbe evincersi, da un lato, che la questione del mancato inoltro della merce al laboratorio non rientrava nel perimetro dei motivi di doglianza della FONDERIA e, dall’altro, che effettivamente in grado di appello l’ AGENZIA ebbe a dolersi dell’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la C.T.P. (posto che, come noto, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame. Cass., Sez. 2, 4.9.2020, n. 18486, Rv. 659104-01): d’altronde, allorquando sia denunciato, come nella specie, un error in procedendo, è vero che la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa ma, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è comunque necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo, per essere ammissibile, contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (arg. da Cass., Sez. 1, 2.2.2017, n. 2771, Rv. 643715-01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) dell’”errore di diritto – Violazione e falsa applicazione… [dell’] art. 8 del D.lgs. 374/90 e [dell’] art. 61del D.p.r. 43/73 (TULD) ” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente censurato l’operato dell’Ufficio “per avere lo stesso omesso di inviare i campioni prelevati al Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette” (cfr. p. 8, primo cpv.) laddove, al contrario, nella specie, non solo non erano in discussione “i caratteri, la natura o la composizione” della merce importata (unico caso in cui l’inoltro al laboratorio sarebbe necessario, ai sensi degli artt. 8 e 61 cit.), ma neppure tali elementi erano dirimenti, essendo piuttosto in discussione la corretta classificazione dei prodotti importati, siccome “misti” e, dunque, essendo controverso inter partes, piuttosto, l’individuazione di quale dei componenti conferisse agli stessi il loro carattere essenziale; che con il secondo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) dell’“Errore di diritto – Violazione e falsa applicazione [dell’] Allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87. [OSCURATO:PERSONA] 1212/05” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto corretta la classificazione della merce operata dalla contribuente, ritenendo “principale” (e, dunque, qualificante), ai fini della classificazione del prodotto “misto” in questione, il canale in calcestruzzo, piuttosto che la griglia di raccolta dell’acqua allo stesso sovrapposta, senza considerare che, nella specie, avrebbe dovuto piuttosto guardarsi al diverso concetto di “essenzialità” di detti componenti, da rapportare, si, alla finalità di raccolta della acque, ma avendo cura di garantire la sicurezza della circolazione, come evincibile dal cit. Reg. 1212/05; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese –sono fondati; che (come osservato, da ultimo, da Cass., Sez. 5, 15.5.2023, n. 13218) la classificazione doganale delle merci importate nell'Unione europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione (SA) delle merci che è stato elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). [OSCURATO:PERSONA] CE n. 2658 del 1987 costituisce il riferimento normativo fondamentale per la nomenclatura delle merci, denominata "nomenclatura combinata" (NC); che le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale, che figurano nella parte prima di quest'ultima, titolo 1, parte A, dispongono in particolare quanto segue: “La classificazione delle merci nella NC si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note". Qualora una merce rientri simultaneamente in due voci distinte, in base alla regola generale 3, lettera a), della nomenclatura medesima, essa va classificata nella voce più specifica. Occorre precisare che, secondo le note esplicative del SA relative a detta regola generale, “una voce che designa nominatamente un oggetto particolare è più specifica di una voce che comprende una famiglia di oggetti”. In base al punto 3 lett. b) della NC “I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale”. Infine, ai sensi del punto 3, lett. c) della NC:“Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione”; che la Regola n. 6 dispone: “La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili”; che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto; l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (cfr., in tal senso, C.G.U.E. sentenze del 28 aprile 2022, «PRODEX» SIA, C-72/21, punto 28; del 3 giugno 2021, Flavourstream, C-822/19, EU:C:2021:444, punto 34, e del 28 ottobre 2021, KAHL e Roeper , C - 197/20 e C - 216/20, EU:C:2021:892, punto 31; sentenze del 20 settembre 2018, 2M- Locatel A/S, punto 27; 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Pace, C-288/09 e C-289/09, EU:C:2011:248, punto 60, e del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C-320/11, C330/11, C- 382/11 e C-383/11, EU:C:2012:745, punto 27); che, per altro verso, la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (C.G.U.E., 26 maggio 2016, in causa C198/15, [OSCURATO:PERSONA] e altre, punto 24; C.G.U.E., 12 aprile 2018, C-227/17, Medtronic GmbH contro [OSCURATO:PERSONA], punto 36). Le dimensioni, il peso e la tecnologia utilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificazione di prodotti (C.G.U.E., 4 marzo 2015, in causa C- C - 547/13 «[OSCURATO:PERSONA]» SIA c Valsts iegmumu dienests, punto 72; nella giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 29538 del 2018). Inoltre, come già ricordato da questa Corte (Cass. n. 31062 del 2017; Cass n. 30905/2019), secondo la Corte di Giustizia, ai fini dell'interpretazione della tariffa doganale comune, le note esplicative della nomenclatura costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono elementi validi per l'interpretazione della stessa ([OSCURATO:PERSONA] GmbH, p. 22; conf. Wiener SI, p. 11, Peacock, p. 10); che, con precipuo riferimento alla cit. Regola 3-b, nella parte in cui essa impone di individuare, nel caso di "prodotti misti", "la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale", essa non è ispirata ad un criterio di essenzialità strutturale (necessità della singola parte perché il "prodotto misto" funzioni nel suo complesso), ma ad un concetto di essenzialità funzionale e dinamica (necessità della parte per il raggiungimento dello scopo finale cui "il prodotto misto" è destinato), dovendo la componente essenziale essere individuata in relazione al risultato finale ovvero allo scopo che l'oggetto, nella sua complessità, è destinato ad assicurare (cfr. anche Cass., Sez. 5, 12.4.2023, n. 9663, non massimata); che, tanto premesso, osserva il Collegio come la C.T.R. abbia effettivamente disatteso i summenzionati principi, focalizzando la propria attenzione, quali “determinanti elementi valutativi” (cfr. p. 2, quinto cpv., della motivazione), (a) sulla composizione fisica dei componenti (dando rilievo alla mancanza di analisi di laboratorio) ovvero (b) sul loro valore (e, quindi, su elementi sostanzialmente estranei all’indagine richiesta per i fini in questione), peraltro nell’ottica valutativa (1) di un nesso di interdipendenza tra accessorio e principale che, per quanto supra esposto, non rileva ai fini della classificazione, ovvero (2) di una nozione di “essenzialità” fondata sulla “canalizzazione” delle acque laddove i giudici di appello avrebbero dovuto, piuttosto, basare la propria decisione su di una valutazione circa l’essenzialità – nei termini innanzi meglio chiariti - dei componenti il prodotto oggetto di importazione, peraltro non singolarmente, ma unitariamente considerati e rispetto, non tanto alla (sola) canalizzazione della acque, quanto, piuttosto, alla canalizzazione che consenta la circolazione senza danni per cose o persone (in tal senso, il Reg. (CE) n. 1212 del 25 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese, nel perimetrare il proprio ambito di operatività e nel descrivere il prodotto oggetto del dazio antidumping chiarisce - cfr. la p. 4, sub B, considerando 14 e ss. - che “I pezzi fusi sono generalmente costituiti da un telaio incassato nel suolo e da un coperchio o da una grata posti allo stesso livello della superficie percorsa dai pedoni e/o dai veicoli e resistenti al peso e all'impatto del traffico pedonale e/o automobilistico. Il telaio, posto direttamente sopra una camera superiore di calcestruzzo o di mattoni, permette di accedere a una camera sotterranea. I pezzi fusi servono a coprire una camera sotterranea e devono sostenere il carico del traffico pedonale e/o automobilistico. Il coperchio o la grata deve rimanere saldamente fissato/a all’interno del telaio onde evitare l'inquinamento acustico, lesioni alle persone e danni ai veicoli. I pezzi fusi devono consentire un accesso agevole e sicuro alla camera sotterranea, sia per l'ispezione visiva sia per permettere agli addetti di calarvisi”); Ritenuto, in conclusione che, inammissibile il terzo motivo, debbano essere invece accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il