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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14058/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/011:1.967 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BONFIGLIO Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole in concorso del furto di un portafoglio all'interno di mezzo di trasporto e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa qualificazione del reato quale furto tentato per essere stata la condotta monitorata da agenti di polizia in borghese e da telecamere, nonché in relazione al riconoscimento della recidiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata, tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello.

Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria risposta ai temi oggi sollevati dal ricorrente, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi a sostegno della sussistenza della ipotesi di furto consumato per avere i ladri acquisito una disponibilità esclusiva del denaro sottratto, per averlo altresì utilizzato per taluni acquisti dopo la sottrazione e risultando il moni- toraggio delle forze dell'ordine intervenuto a distanza, il che non aveva impedito ai ladri di scendere dall'autobus ed allontanarsi separatamente. 3.1 Inoltre la (corte distrettuale ha correttamente motivato la scelta di ricono- scere la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità criminale ingravescente, espressione di perseveranza nel crimine, a fronte di plu- rimi precedenti penali anche della stessa specie,, tale da ravvisare, in termini ag- giornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo.

A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fon- damento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19577 del 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404).

Sul punto invero il compito del giu- dice è quello di verificare in concreto se la rei1:erazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di ogni parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (sez.

U, n.57038 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).

Il compito è stato nella specie assolto con motivazione logica e priva di contraddizioni.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osservanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora presentata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/011:1.967 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BONFIGLIO Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole in concorso del furto di un portafoglio all'interno di mezzo di trasporto e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa qualificazione del reato quale furto tentato per essere stata la condotta monitorata da agenti di polizia in borghese e da telecamere, nonché in relazione al riconoscimento della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata, tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria risposta ai temi oggi sollevati dal ricorrente, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi a sostegno della sussistenza della ipotesi di furto consumato per avere i ladri acquisito una disponibilità esclusiva del denaro sottratto, per averlo altresì utilizzato per taluni acquisti dopo la sottrazione e risultando il moni- toraggio delle forze dell'ordine intervenuto a distanza, il che non aveva impedito ai ladri di scendere dall'autobus ed allontanarsi separatamente. 3.1 Inoltre la (corte distrettuale ha correttamente motivato la scelta di ricono- scere la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità criminale ingravescente, espressione di perseveranza nel crimine, a fronte di plu- rimi precedenti penali anche della stessa specie,, tale da ravvisare, in termini ag- giornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo. A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fon- damento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19577 del 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giu- dice è quello di verificare in concreto se la rei1:erazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di ogni parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (sez. U, n.57038 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). Il compito è stato nella specie assolto con motivazione logica e priva di contraddizioni. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osservanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora presentata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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