CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il 7712/1967, parte civile costituita nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 8/2/2021 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -lette le conclusioni scritte rassegnate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino riformava la decisione del locale Tribunale che, in data 29/11/2012, aveva dichiarato la Strillacci colpevole del delitto di truffa ascrittole in rubrica, condannandola per l'effetto alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, cui veniva assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 17mila. [OSCURATO:PERSONA] si ascrive di aver sottaciuto, nel corso delle trattative e in sede di stipula dell'atto notarile con il quale cedeva a [OSCURATO:PERSONA] la propria azienda di panetteria/pasticceria, l'esistenza di quattro atti di pignoramento relativi a beni quali l'impastatrice meccanica, il forno elettrico e altri beni strumentali per un valore di euro 14mila, inducendo in errore l'acquirente che si determinava all'acquisto al prezzo di euro 85m11a. La Corte territoriale, dopo aver rilevato che il reato contestato era, comunque, prescritto, ha ritenuto di poter addivenire ad un'assoluzione nel merito per insussistenza del fatto sull'assunto del difetto del requisito dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno in quanto, sebbene l'imputata abbia taciuto l'esistenza dei pignoramenti alla ricorrente, i beni vincolati le erano stati materialmente conferiti ed esisteva l'impegno dei creditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dei locali, formalizzato nel contratto del 31/1/2007 con la Strillacci, di provvedere al loro acquisto per trasferirne la proprietà alla originaria conduttrice, come poi in effetti accaduto a seguito delle vendite giudiziarie tenutesi tra ottobre e dicembre 2007. Inoltre, la Corte territoriale evidenziava che la Luera era stata informata della situazione giuridica dei beni in questione dalla creditrice Bongiovanni prima di concludere il contratto di locazione delle mura registrato il 2/10/2007, avendo nell'occasione costei assicurato alla p.c. che, in caso di mancato acquisto all'asta, avrebbe comunque ottenuto il controvalore dei beni pignorati. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della p.c., Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione ed erronea applicazione dell'art. 640 cod.pen. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione su valutazioni che si discostano dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di truffa contrattuale. Ha, infatti, ignorato che la fattispecie ha natura di reato istantaneo e negato rilevanza al silenzio maliziosamente serbato su circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico. Con riguardo al requisito dell'ingiusto profitto con altrui danno la Corte di merito ne ha erroneamente ritenuto l'insussistenza, discostandosi dall'insegnamento di legittimità che lo individua nella stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle prestazioni, assumendo centrale rilievo che la parte sia addivenuta alla stipula in ragione degli artifizi e raggiri posti in essere dall'agente, mentre con riferimento al danno lo stesso non deve essere necessariamente costituito da una perdita economica ma può consistere, come nella specie, nel mancato acquisto di un'utilità economica che la p.o. si era ripromessa di conseguire. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale ha riconosciuto che la Strillacci aveva omesso di comunicare alla ricorrente l'esistenza di pignoramenti e procedure esecutive su beni essenziali all'esercizio dell'azienda ceduta. Siffatta condotta ha radicalmente viziato il consenso dell'acquirente sia nella determinazione all'acquisto che nella pattuizione del prezzo, evidentemente comprensivo anche di cespiti strumentali che non erano nella disponibilità della venditrice. E ciò nonostante la creditrice Bongiovanni, proprietaria dei locali in cui l'attività di panificazione veniva esercitata, avesse sollecitato l'imputata ad informare l'acquirente con lettera del 27/7/2007. Invero, fu proprio la Bongiovanni a mettere al corrente la Luera dell'esistenza del pignoramento in epoca successiva alla cessione d'azienda, in occasione della stipula del contratto di locazione dei locali. 2. La valutazione della Corte di merito non può essere condivisa in quanto si discosta immotivatamente dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di truffa contrattuale. Invero questa Corte è ferma nel ritenere che anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (tra molte, Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, Rv. 275463-04). A tanto deve aggiungersi che la violazione dell'obbligo di buona fede da parte della venditrice non può ritenersi eliso dall'informativa della creditrice Bongiovanni alla Luera circa la pendenza delle azioni esecutive, avvenuta in epoca successiva alla conclusione del negozio incriminato. 2.1 Né la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo, atteso che questa Corte ritiene, con orientamento consolidato e costante, che nella truffa commessa durante la conclusione di un contratto sinallagmatico gli elementi dell'ingiusto profitto e del danno altrui vanno individuati, indipendentemente dall'esistenza o meno di uno squilibrio fra i valori delle contro prestazioni, nel vantaggio e nel pregiudizio rispettivamente derivanti alle parti dalla stipula del contratto che senza gli artifici e i raggiri non sarebbe stato concluso (tra le più risalenti, Sez. 2, n. 1566 del 07/11/1980, dep. 1981, Rv. 147822; n. 6557 del 13/12/1982, dep. 1983, Rv. 159923; n. 12027 del 23/09/1997, Rv. 210456; più recentemente, Sez. F, n. 51760 del 03/09/2013, Rv. 258068; Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018, Rv. 274251). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata esclusivamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per l'odierno giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso i