CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10579/2024 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; -Intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio, Sez. 6, n. 6225/2023, depositata il 3 novembre 2023 e non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 09720180008776803000, emessa per il recupero del credito spettante a titolo di imposta di registro in forza di sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva pronunziato condanna al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria accoglieva il ricorso, reputando fondata l’eccezione di decadenza ex art. 76 del d.P.R. n. 131/1986, e considerando assorbite le ulteriori censure formulate dal contribuente. 2. Sulle impugnazioni di [OSCURATO:SOCIETA]. e del Ministero della Giustizia, che contestavano l’applicazione dell’art. 76 cit., in ragione della prenotazione a debito dell’imposta di registro sulla sentenza di condanna oggetto di tassazione e della conseguente applicazione del termine di prescrizione, nella specie validamente interrotto, la Corte di giustizia tributaria si pronunziava disattendendo entrambi i gravami. Affermavano i giudici d’appello che nella specie non ricorreva alcuna delle ipotesi tassative per le quali l’art. 59 T.U.R. prevede la prenotazione a debito dell’imposta di registro, non trattandosi di giudizio in cui sia stata parte o interessata un’Amministrazione dello Stato o soggetto ad essa equiparato (art. 59, lett. a) cit.), ovvero di atto relativo ad una procedura fallimentare – art. 59, lett. c) (ora di liquidazione giudiziale secondo il CCII), né di procedimento relativo a fatti costituenti reato. La fattispecie esaminata era, infatti, un’ordinaria azione di risarcimento dei danni da illecito civile tra soggetti privati. 3. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, articolando un unico motivo e depositando memoria illustrativa. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e prodotto memoria illustrativa. Ha sottolineato che la cartella di pagamento sarebbe comunque illegittima perché fondata su una sentenza –n. 2082 del 2012, pronunziata dalla Corte d’appello di Roma - cassata in parte dalla sentenza n. 18639 del 2015, con riduzione dell’importo del risarcimento del danno e quindi della base imponibile, ben prima dell’emissione della stessa cartella, da euro 1.085.010,00 adeuro 811.527,00. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 59, 76 e 78 del d.P.R. n. 131/1986, censurando l’affermazione della Corte di secondo grado, secondo cui la fattispecie in esame non sarebbe riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 59 del d.P.R. n. 131/1986 al fine della prenotazione a debito dell’imposta. Avrebbe errato il giudice del gravame a non reputare applicabile al caso di specie la disposizione citata, essendo il giudizio definito dalla sentenza della Corte d’appello di Roma relativo a un sinistro stradale, astrattamente costituente reato, come tale rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 59, lett. d) del T.U.R. ove si fa per l’appunto riferimento a “sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”. Afferma il Ministero che l’imposta di registro andava, conseguentemente, prenotata a debito, con la necessaria posticipazione della fase di riscossione dell’imposta all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario. Tale posticipazione escluderebbe l’applicazione dell’art. 76 del d.P.R. n. 131/1986 e del termine quinquennale di decadenza. Avrebbe, dunque, errato il giudice d’appello a ritenere applicabile l’art. 76, I comma, cit., il quale postula la possibilità di attivarsi in capo all’amministrazione che deve riscuotere l’imposta di registro, laddove la prenotazione a debito costituisce invece una formalità affidata all’iniziativa del cancelliere dell’ufficio giudiziario ed è, come tale, sottratta alla disponibilità dell’amministrazione finanziaria e incompatibile con l’istituto della decadenza. 2. Il motivo è fondato. 2.1. In tema di imposta di registro,l’art. 59, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riferendosi genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale. (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 1296 del 22/01/2020, Rv. 656671 - 01). Ai fini della prenotazione a debito, infatti, ciò che assume rilevanza è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili. Com'è noto, l'art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986 ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito. In particolare, alla lettera d) dell'articolo menzionato è prescritta la registrazione a debito delle "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato". [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente evidenziato che la “ratio” dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr. Corte Cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989). In tali casi, dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell'art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R. [OSCURATO:PERSONA] ha anche aggiunto che, col termine generico di sentenze, l'art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare “incidenter tantum” la sussistenza del reato al fine della risarcibilità dei danni derivanti da fatti costituenti reato, cosicché tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono astrattamente configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (Cass., Sez. 5, n. 5952 del 14/03/2007; Cass., Sez. 5, n. 24096 del 12/11/2014; n.1296/2020; Cass., Sez. Trib., n. 26798 del 15/10/2024 –RV 672764- 01). Non assume rilievo la circostanza che, in relazione ai fatti suscettibili di costituire reato, accertati dal giudice civile, solo alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno (v. ancora Cass., Sez. 5, n. 5952 del 14/03/2007). Per determinare la prenotazione a debito, è infatti sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro e, in applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta. Ai fini della prenotazione a debito, infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili (Cass n. 27667/21). 2.2. Nel caso in esame, secondo quanto emerge dalla decisione impugnata, la sentenza della Corte d’appello civile di Roma riguardava un sinistro stradale, relativo a fatti oggettivamente riconducibili a fattispecie di reato, con conseguente applicazione dell’art. 59, lett. d) del d.P.R. citato. Ha dunque errato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel ritenere che il caso in esame, in quanto “ordinaria azione di danni derivanti da illecito civile tra soggetti privati”, non rientrasse tra le ipotesi tassative previste dall’art. 59 cit. ai fini della prenotazione a debito dell’imposta, applicando conseguentemente il termine di decadenza di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 131/1986. 2.3. Dovendo in tal caso eseguirsi la registrazione a debito, inoltre, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass., Sez. 5, n. 5966 del 25/03/2015, Rv. 635005 - 01). Essendo nel suo “iter” condizionato all'acquisizione del carattere di definitività da parte del provvedimento giudiziario da sottoporre a tassazione, che è accadimento dalla tempistica non prevedibile, detto procedimento di riscossione si rivela, già sul piano oggettivo, incompatibile con il vincolo temporale di decadenza dalla registrazione (in questo caso a debito), di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2. Dipendendo dall'iniziativa dell'Ufficio giudiziario della Cancelleria e non da quella dell'Amministrazione finanziaria, esso, d'altro canto, lascerebbe quest'ultima incongruamente, nella prospettiva di cui all'art. 2935 cod. civ. (applicabile anche in tema di decadenza: v. Cass. 9151/91), nella materiale impossibilità di attivarsi per scongiurare il maturare della decadenza del proprio diritto (Cass. n. 26798/2024). Soccorre quindi il termine decennale di prescrizione, qui non maturato. 3.Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alla diversa base imponibile, in ragione dell’importo risarcitorio definitivamente accertato, e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del La