CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28839/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 10/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 5191 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5191del ruolo generale dell’anno 2022, proposto GALATIGiuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L13 C352H) rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75T21 L259H ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B03M208Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Simone(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78C12 C354R ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SNTRRT 56C31 C745Q ) FABIONemesio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78L09 I874B ) rappresentato e difeso dall ’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C . F . : [OSCURATO:PERSONA] 65L44F205S) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1529/2021, pubblicata in data 10 agosto 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 5191/2022 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’aggressione, da parte di un cane pastore di proprietà di quest’ultimo, nei confronti di un suo gregge.Sono stati chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA], indicato come custode del cane di pro- prietà del convenuto, nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., assi- curatrice della responsabilità civile di quest’ultimo. La domandadell’attore è stata accolta dal Tribunale di Grosseto nei confronti del solo Galati; è stata, altresì, accolta la domanda di garanzia di questi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Galati, sulla base di tremotivi. Resistono con distinti controricorsiil [OSCURATO:PERSONA] ed il Fabio. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La parte ricorrente nonché il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno de- positato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Il ricorso non risulta regolarmente notificato all’intimato Fa- bio. Questi ha, però, depositato controricorso, in data 5 agosto 2025: in tale controricorso, oltre a far presente l’omessa noti- fica del ricorso, spiega difese anche nel merito. La costituzione del Fabio ha sanato il vizio di contraddittorio determinato dall’omessa notifica del ricorso, tenuto conto che quest’ultimo era stato regolarmente notificato agli altri legitti- mati passivi e, di conseguenza, non avrebbe potuto esserne Ric. n. 5191/2022 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 dichiarata l’inammissibilità, dovendo eventualmente disporsi semplicemente l’integrazione del contraddittorio, mediante una nuova notificazione al Fabio: integrazione del contraddittorio ormai superflua, essendosi il Fabio costituito. 2. Per quanto a ttiene al merito del ricorso, v a premesso che tutti e tre i motivi alla base dello stesso denunzia no « omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio og- getto di discussione tra le parti» ai sensi dell’art. 360,comma 1,n. 5, c.p.c. . Ma tali censure sono in radice inammissibili, in quanto non con- sentite,in caso di cd. doppia decisione conforme nel giudizio di merito, certamente sussistente nella specie in relazione alle questioni controverse, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., disposizione abrogata, ma sostanzialmente oggi trasfusa nel comma 4 dell’art. 360 c.p.c.. In ogni caso, i singoli motivi del ricorsodevono ritenersi inam- missibili anche per altre e indipendenti ragioni, di cui è oppor- tuno dare sinteticamente conto. 3.Con il primo motivo si denunzia « paragrafi 4 e 5 pag. 7 della sentenza di appello -Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 co. 1 n. 5 c.p.c. per avere la Corte escluso il potere di governo e, quindi, di custodia dell’animale da parte del [OSCURATO:PERSONA] nonché per aver ritenuto non provato che il Galati abbia potuto avere periodi di assenza dalla propriavilla». 3.1 Le censure poste al base del motivo di ricorso in esame sono fondatesu un assunto di diritto erroneo e, cioè, l’assunto secondo il quale, ai sensi dell’art. 2052 c.c., dei danni causati dagli animali risponde chi ha, in concreto, la temporanea “cu- stodia” dell’animale, in qualche modo assimilando tale fattispe- cie normativa a quella dell’art. 2051 c.c., relativo alle cose. Al contrario, la fattispecie normativa speciale di imputazione della responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c., non è affatto Ric. n. 5191/2022 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 costruitasulla nozione di “ custodia ”, bensì su quella di “ utiliz- zazione”,ovvero – dovrebbe forse dirsi , più precisamente – di “sfruttamento economico o funzionale”: risponde dei danni chi utilizza l’animale per trarne una propria utilità. Del resto, lo stesso art. 2052 c.c. esclude espressamente che abbia rilievo, ai fini della responsabilità, il fatto che l’utilizzatore dell’animale ne abbia la custodia o meno. In altri termini, dei danni causati dagli animali risponde, alter- nativamente, il proprietario, ovvero il soggetto che si serve dell’animale per soddisfare un proprio interesse, non il suo cu- stode, in quanto tale. Secondo la giurisprudenzadi questa Corte, la disposizione per cui «chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso, trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell’animale nell’in- teresse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10189 del 28/04/2010: in questa decisione è stata esclusa la responsabilità di un militare che aveva subito danni a causa della condotta di un cavallo che montava per servizio e che, quindi, era evidentemente nella sua custodia di fatto; nel medesimo senso si pone la giurisprudenzadi questa stessa Cortesulla responsabilità del maneggio per i danni cau- sati dai cavalli affidati ai cavalieri che li noleggiano, fondata sul principio per cui ci si può servire di un animale anche tramite terzi, cui l’animale è affidato e, in tal caso, la responsabilità di cuiall’art. 2052 c.c. grava comunque sul soggetto che si serve dell’animale tramite il terzo, e non sul terzo affidatario e, cioè, custode temporaneo dello stesso; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 979 del 21/01/2010; Sez. 3, Sentenza n. 14743 del 17/10/2002;Sez. 3, Sentenza n. 12025 del 12/09/2000; Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 04/12/1998). Ric. n. 5191/2022 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 È, quindi,evidente che la stessa prospettazione del ricorrente, secondo cui il cane responsabile del danno, pacificamente di sua proprietà, avrebbe dovuto ritenersi nella “custodia” del suo dipendenteFabio, quale custode della proprietà dove era tenuto l’animale, in quanto egli era spesso a lungo assente da detta proprietà e il Fabio si occupava, pertanto,del cane e dei suoi bisogni, non è sufficiente, già in diritto ancor prima che in fatto, ad escludere la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2052 c.c., non avendo alcun rilievo la effettiva “custodia” dell’animale e non essendo, d’altronde, neanche stata adeguatamente alle- gata, prima ancora che provata, una situazione tale da confi- gurare una utilizzazione dell’animale da parte del Fabio per la soddisfazione di un interesse proprio. Quello che pare emergere chiaramente dagli atti di causa è che il cane del Galati era utilizzato nella sua proprietà (non ha ri- lievo stabilire se per fini di difesa o di compagnia) e, pertanto, esso era affidato al custode di tale proprietà, affinché questi lo accudisse, ma comunque per soddisfare un interesse proprio del Galati e non certo un interesse del suo dipendente. 3.2La corte d’appello solo apparentemente sembra avere as- sunto a fondamento della sua decisione il principio per cui avrebbe rilievo, ai fini della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., se il cane era nella “custodia” del Fabio o meno e, in tale ottica, abbia escluso proprio tale eventualità in fatto. In realtà l’errore di diritto , nella sentenza impugnata, è solo apparenteperché la corte d’appello, in definitiva, nel decidere sui motivi di gravame, si è limitataa confermare la sentenza di primo grado, in cui viene enunciatoespressamente quanto se- gue: «nel caso di specie, non soltanto non è in alcun modo stato provato che il Galati abbia incaricato il Nemesio di custodire il cane, in quanto custode della villa – non potendo in tal senso ritenersi sufficiente la mera circostanza che il proprietario abbia lasciato l’animale nella proprietà affidata al custode – ma in Ric. n. 5191/2022 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 ogni caso si sarebbe comunque trattato di una custodia nell’in- teresse del proprietario, priva di potere di autonoma gestione dell’animale per un proprio interesse, che sola può far scattare la liberazione del proprietario dalla responsabilità». Dunque, la corte d’appello, laddove afferma che non «risulta provato che il Galati abbia potuto avere periodi di assenza dalla propria villa, tanto lunghi, da poter sostenere che il “pastore tedesco” fosse oramai nell’esclusivo rapporto di fatto con il di- pendente, tanto da ingenerare la costante presenza di un rap- porto di custodia, dal quale far discendere le responsabilità di cui si discute» ha, implicitamente, ma inequivocabilmente, af- fermato che non è stata raggiunta la prova della sussistenza, in capo al Fabio, di un «potere di autonoma gestione dell’ani- male per un proprio interesse». 3.3Stando così le cose, il motivo di ricorso in esame: a) per un verso, risulta manifestamente infondato in diritto(e, come tale, èinammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.), in quanto contesta la decisione sulla base di un assunto giuridico erroneo e, cioè, che avrebbe rilievo il rapporto di custodia di fatto dell’animale (più precisamente, avrebbe ri- lievo chi sia il soggetto nella cui “sfera di controllo” si trova l’animale, ovvero chi abbia la “ materiale disponibilità ” dello stesso) e non l’interesse che la sua utilizzazione è diretta a sod- disfare; b) per altro verso, è inammissibile: b1) sia perché non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendidella statuizione im- pugnata, più sopra chiarita; b2) sia perché si risolve in unaso- stanziale contestazione della valutazione delle prove in ordine all’accertamento di fatto sull’individuazione del suddetto inte- resse, che la corte d’appello ha accertato essere esclusiva- mente quello del proprietario del cane, e non quello del custode della proprietà dove veniva tenuto l’animale, Ric. n. 5191/2022 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 indipendentemente dal fatto che fosse proprio il custode dell’immobilea soddisfare i bisogni di quest’ultimo, in assenza del proprietario. 4.Con il secondo motivo si denunzia « para g rafo 6 - 12 - pa2. 7 - 8 della sentenza di appello– Omesso esame circa un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per a v ere la Corte ascrittoil sinistro al pastore tedesco di proprietà del Galati». Il ricorrente contesta l’accertamento di fatto svolto dai giudici del merito in ordine alla riconducibilità dell’aggressione al gregge dell’attore al suo cane. Il motivo è inammissibile, in quanto le censure con esso formu- late si risolvono, in sostanza, nella contestazione di un accerta- mento di fatto fondato sulla prudente valutazione delle prove da parte dei giudici del merito (con doppia decisione conforme), sostenuto da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. È, poi, appena il caso di rilevare che è del tutto inconferente, anche in diritto, il richiamo alla regola di giudizio sul nesso di causa tra condotta ed evento cd. del «più probabile che non», in quanto, nella specie, è in contestazione l’attribuibilità della condotta all’animale di proprietà del convenuto, che deve es- sere accertata in fatto sulla base del materiale probatorio di- sponibile (accertamento rispetto al quale non ha alcun rilievo la regola dell’accertamento del rapporto di causalità), e non il nesso di causa tra tale condotta e l’evento dannoso. Non è, infatti, in dubbio (né potrebbe esserlo) che, una volta stabilito che l’aggressione al gregge sia effettivamente ed esclusivamente imputabile al cane del Galati, la morte delle pe- core sia in nesso di causa con la condotta del cane stesso. Ric. n. 5191/2022 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 Altrettanto è a dirsi per il richiamo, al di fuori dei presupposti normativi che lo consentirebbero, al cd. fatto notorio. 5. Con il terzo motivo si denunzia « paragrafo 6 - 12 pag. 8 - 9 della sentenza diappello - Omesso esame circa un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art.360 co. 1 n. 5 c.p.c. , circa la quantifi- cazione del quantum debeatur». Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe liquidato erro- neamente anche il danno derivante dall’abbattimento di alcune pecore che, a suo dire, secondo le valutazioni del primo consu- lente tecnico nominato, non era in realtà conseguenza dell’ag- gressione del suo cane. Il motivo è inammissibile, dal momento che anche le censure con esso formulate si risolvono, in sostanza, nella contestazione di un accertamento di fatto fondato sulla prudente valutazione delle prove da parte dei giudici del merito (con doppia decisione conforme), sostenuto da adeguata motivazione, non mera- mente apparente,né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Inoltre, il motivo di ricorso non è sufficientemente specifico, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel richiamare il contenuto degli atti difensivi e gli esatti termini in cui la speci- fica questione con esso posta era stata eventualmente oggetto dei motivi di gravame avanzi nel corso del giudizio di secondo grado. 6.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione, per quelle spettanti al Fabio,in favore del suo difen- sore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di an- ticipo prescritta dall’art. 93 c.p.c.. Ric. n. 5191/2022 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole: a) per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA],in complessivi € 2.400,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed ac- cessori di legge; b) per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in com- plessivi € 3.100,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favoredel difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente