CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 18276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: LULA) FRED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, i-h persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i'ORE che ha concluso i'edendo Motivi della decisione 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze impugnai con ricorso per cassazioner la sentenza del Tribunale di Firenze in epigrafe indicata, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2022. L'imputato, a seguito di giudizio abbreviato, è stato assolto dai reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., avendo il giudice ritenuto la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. peri. Il ricorrente lamenta come il giudice di primo grado non ab) a fatto buon governo dell'istituto, trascurando di considerare il grado di colpevolezza dell'imputato ed il requisito della "non abitualità" del comportamento, adducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. per).; mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto, preliminarmente, in ragione della sopravvenuta procedibilità del delitto a querela di parte, di valutare la possibilità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 85, comma 2, d.lgs 150/22; ha poi concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La difesa dell'imputato, con memoria scritta, ha così concluso: "dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale o comunque rigettarlo; differire l'udienza onde consentire alla persona offesa dal reato di tentato furto aggravato di proporre eventualmente la querela in conformità all'art. 85 d.igs. 150/2022". 2. Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod.proc.pen., in quanto - oltre che ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. - il Procuratore Generale ricorre espressamente ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod proc. pen., per contraddittorietà della motivazione con riferimento alla tenuità del fatto ed alla mancanza di abitualità dei comportamento. Lamenta I ricorrente che il diudice di merito, nel riconoscere io causa di non A i-4/4 punibilità della particolare tenuità del fatto, non fayfAtitrg considerato il grado di colpevolezza dell'imputatoroltre alla condizione della mancanza di abitualità del suo comportamento. L'esame dei suddetti profili implica una valutazione del merito della vicenda che non può essere effettuata da questa Corte, sia in guanto si violerebbe ii principio della osservanza dei gradi di giurisdizione (Sez. 4 , n. 1189 de110/10/2018, dep. 2019, PMT C/Alonzi, Rv. 274834; Sez. 1, n. 48139 de110/12/2008, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 242789), sia in quanto si attribuirebbe alla Corte di legittimità un'indebita funzione di merito, in aperto contrasto con il perimetro normativo dei casi di ricorso per cassazione come delineati dall'art. 606 cod. proc.pen. Ne deriva, pertanto, la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze; nella competente sede si verificherà la esistenza della condizione di procedibilità della querela, trattandosi di reato procedibile a querela ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. pan., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 d:cembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 23 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]