CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 ottobre 1986; avverso la sentenza del 16 novembre 2021, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile di tre diversi furti pluriaggravati, commessi tra il 9 ed il 23 giugno 2016, nonché del reato di evasione, avendo commesso tali reati mentre era ristretto agli arresti domiciliari. Articola quattro motivi di censura. Con i primi tre, formulati tutti sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente deduce, in relazione a ciascun episodio di furto, l'insussistenza di una prova certa della riconducibilità delle singole condotte contestate all'imputato. Le immagini della videocamera di sorveglianza, secondo la difesa, non sarebbero chiare, come ritenuto dai giudici di merito, e, quindi, non permetterebbero un chiaro ed inequivoco riconoscimento. Con il quarto motivo, formulato, invece, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente deduce l'incompatibilità tra le due aggravanti contestate (di cui ai nn. 6 e 7 dell'art. 625 cod. pen.) ed il conseguente assorbimento di quella di cui al n. 6 in quella prevista al successivo n. 7. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi sono inammissibili, in quanto articolati in fatto ed il quarto motivo è, invece, fondato. I giudici di merito hanno fondato la responsabilità dell'imputato sugli esiti dell'annotazione di polizia giudiziaria (in atti, essendo stato definito il giudizio con il rito abbreviato), sulle immagini acquisite dalla videocamera di sorveglianza delle diverse stazioni di servizio ove si sarebbero consumati i fatti e sulla circostanza logica per cui il concorrente è risultato essere [OSCURATO:PERSONA], il padre dello stesso imputato, rilevando che: - al momento della consumazione dei furti, era sempre presente un'autovettura, una [OSCURATO:PERSONA], di colo rene, targata [OSCURATO:TARGA], intestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], compagna e convivente di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente ed originario coimputato; - dai filmati della videosorveglianza, venivano riconosciuti entrambi i coimputati, che compaiono l'uno come "palo" e l'altro come autore materiale della sottrazione. A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a contestare la chiarezza delle immagini, senza evidenziare alcun profilo di illogicità o contraddittorietà della motivazione fornita. Le censure (che peraltro non si confrontano con tutti gli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità) si risolvono, quindi, in una nuova prospettata rivalutazione dei dati probatori acquisiti; una rivalutazione che postula apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623). E la corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione, ha offerto, per come si è detto, una motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. 2. Il quarto motivo di ricorso è invece fondato. Le circostanze aggravanti della esposizione alla pubblica fede e del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori sono incompatibili tra loro, per avere un comune fondamento che si identifica con la esigenza di apprestare una più efficace tutela per le cose non soggette ad una diretta e continua custodia (Sez. 2, n. 902 del 14/04/1970, dep. 1971, Rv. 117177). L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, infatti, tutela il necessario affidamento che si impone tutte le volte in cui, per necessità o consuetudine la cosa venga esposta al pubblico e, quindi, sottratta ad un controllo diretto e continuo del proprietario (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493). Situazioni che, tuttavia, l'aggravante di cui al n. 7 prende in considerazione, nello specifico; per tutte le ipotesi in cui la minore sorveglianza è connessa specificamente alla particolare condizione del soggetto passivo che si sposta dalla dimora o dalla residenza abituale verso altra località e debba affrontare la difficoltà di portare con sé degli oggetti, a servizio delle proprie necessità, comodità o utilità personali, anche inerenti all'attività lavorativa o alle finalità del viaggio, costituenti il bagaglio, che ha l'esigenza di trasportare mediante un qualsiasi mezzo di locomozione in luoghi ove si concentra una moltitudine di altre persone. Situazione che può provocare disorientamento e un possibile allentamento dell'usuale livello di controllo su quanto condotto con sé come bagaglio, con la conseguente più difficoltosa e meno efficace sua sorveglianza, che ne agevola l'asportazione da parte di chi, trovatosi sul mezzo di trasporto o nel punto di sosta, approfitti dell'opportunità favorevole per perpetrare il furto (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). La specificità della situazione contestata e la conseguente sussunzione della fattispecie all'interno della previsione di cui al n. 7 prevale sulla generica previsione di cui al precedente n. 6, da ritenersi pertanto assorbita nella prima. L'esclusione dell'aggravante di cui al n. 6 impone la necessità di rideterminare la pena ed il conseguente annullamento della decisione (in parte qua) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7, ritenuta assorbita in quella di cui all'art. 625 n. 6; annulla la medesima sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Cort