CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 33776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nella repubblica Dominicana il 30/10/1996 avverso la sentenza del 04/04/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], concernente il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza di patteggiamento, quale è quella impugnata. Invero, è stato dedotto il vizio di omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena concordata tra le parti, vizio che non rientra tra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2023 La Consigliera estensora Il Presidente