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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 28367/2026

Testo disponibile della fonte

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ato ed il ricorso; rilevato che non si procede con trattazione orale perché la relativa richiesta, pervenuta tardivamente, è stata separatamente rigettata; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; dato atto che, in data 28/04/2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato una memoriaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e ricettazione ascrittigli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale.

2. Avverso la predetta decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazioni della legge penale e processuale e plurimi vizi di motivazione, quanto: I) al diniego di accesso ad un programma di giustizia riparativa; II) all'omessa qualificazione giuridica del reato di rapina aggravata ai sensi dell'art. 624 -bis cod. pen.; III)/IV) alla complessiva eccessività della pena in tutte le sue componenti ed al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti.

3. In data 28/04/2026 è pervenuta, nell'interesse dell'imputato, una "memoria ex art. 121 c.p.p. con contestuale eccezione di illegittimità costituzionale", all'evidenza tardiva per violazione del prescritto termine di rito, e che quindi il collegio non considererà.

3.1. Invero, questa Corte è tradizionalmente orientata nel senso che l'inosservanza del termine fissato dall'art. 611 cod. proc. pen. per la presentazione di memorie importa la loro inutilizzabilità sotto il profilo dell'esenzione per la cassazione dall'obbligo di sottoporle al proprio esame ai fini della decisione (così, per prima, Sez. 1, n. 4801 del 10/11/1993, dep. 1994, Serraino, Rv. 196231 - 01; nel medesimo senso, da ultime, Sez. 5, n. 14530 del 01/04/2026, Rv. 289868 - 01; Sez. 6, n. 3256 del 08/01/2026, Rv. 289224 - 01; Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766 - 02). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per un motivo infondato (il primo) va rigettato.

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. Deve premettersi che l'impugnabilità, unitamente alla sentenza che definisce il grado, del provvedimento che abbia rigettato la richiesta di accesso dell'imputato ad un programma di giustizia riparativa, è stata già ammessa dalle 2Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, Rv. 289325 - 01), con orientamento dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi.

1.2. Ciò premesso, il ricorrente lamenta in ricorso che la sua richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa sarebbe stata rigettata dalla Corte di appello sulla base di elementi non significativi, senza neppure convocare la p.o.; aggiunge che il riferimento all'impossibilità di sospendere il processo, essendo tale opzione normativamente prevista solo ove l'imputato sia chiamato a rispondere di reati procedibili a querela di parte, sarebbe o non ostativa, o costituzionalmente illegittima.

1.3. Osserva il collegio che le argomentazioni della Corte di appello non sono censurabili in questa sede.

1.3.1. Questa Corte ha già ritenuto che la prospettazione dell'interesse a impugnare il provvedimento di diniego di accesso alla giustizia riparativa non può limitarsi alla generica invocazione dell'istituto, ma deve dimostrare la concreta incidenza, sia pure potenziale, dello stesso sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l'inammissibilità della censura (Sez. 5, n. 415 del 22/11/2025, dep. 2026, M., Rv. 289311 - 01), e che il presupposto positivo previsto per l'accoglimento della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa è dato dall'utilità di esso rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 - 01; Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 - 01).

1.3.2. Ciò premesso, la Corte di appello, nel legittimo esercizio del potere-dovere di valutare se l'accesso ad un programma di giustizia riparativa (richiesto, come pure consentito, dall'imputato solo nell'udienza prevista per la decisione dell'appello), risultasse potenzialmente utile rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dai reati ascritti all'imputato richiedente, ha ritenuto che ciò non risultasse, valorizzando le circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio di primo grado e l'estrema genericità della richiesta (ovvero le "scarne indicazioni rassegnate dall'imputato in sede di memoria illustrativa dell'istanza in esame").

1.4. Peraltro, anche se accolta, l'istanza non avrebbe potuto determinare la sospensione del processo ed impedire la decisione dell'appello.

1.4.1. Deve, infatti, ritenersi che la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata in pendenza del giudizio di appello da imputato di reati procedibili d'ufficio, in ipotesi finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. 3pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo.

Invero, l'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto "per un periodo non superiore a 180 giorni", la sospensione del processo (durante la quale, ai sensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., ed, inoltre, il giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen. con ordinanza appellabile ex art. 310 cod. proc. pen., ferma restando l'applicazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti (ed entrambi insussistenti nel caso di specie): - "nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione" (laddove, nel caso in esame, i reati contestati al richiedente sono procedibili d'ufficio): - "a richiesta dell'imputato" (che, nel caso in esame, non risultava formulata, non facendosene comunque menzione in ricorso).

1.4.2. Né può ritenersi che la disposizione di cui all'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui, pur in presenza della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, non consente la sospensione del processo per i reati procedibili di ufficio, debba essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 27, comma 3, Cost.

Invero, la predetta disciplina appare in linea con le finalità deflattive dell'istituto, testualmente desumibili dalla previsione di cui all'art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., che sole giustificano la sospensione del processo; d'altro canto, Corte cost. n. 128 del 2025 ha già chiarito che la giustizia riparativa "si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo (...) si tratta attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale".

Ne consegue che è onere del soggetto imputato di reati procedibili d'ufficio, che abbia intenzione di accedere ad un programma di giustizia riparativa onde ottenere, in caso di esito riparativo di esso, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque un trattamento sanzionatorio più mite, attivarsi in tempo utile a conseguire il predetto esito riparativo prima del giudicato; invero, come già incidentalmente riconosciuto da Sez.

U, n. 5166/2026, in motivazione, "anche 4nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che al programma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo".

1.5. Non essendovi prova della formulazione di una istanza di rinvio da parte dell'imputato in caso di ammissione al chiesto programma di giustizia riparativa (nulla emerge in proposito dalla sentenza impugnata, ed il ricorso non fornisce indicazioni sul punto), priva di rilievo appare la questione, in ipotesi esaminabile di ufficio, della possibile rilevanza del passo della Relazione al D. Lgs. n. 150 del 2022, dove si legge che, per i reati non procedibili a querela di parte, per i quali la possibilità di sospensione del procedimento in pendenza dello svolgimento del programma di giustizia riparativa non è prevista, potrebbe soccorrere "la possibilità di valorizzare l'istituto - (...) - del rinvio su richiesta dell'imputato, per consentire di concludere il programma e quindi permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio".

1.5.1. Non appare, peraltro, inutile evidenziare sin da ora che tale evenienza non risulta assolutamente considerata dall'art. 129-bis cod. proc. pen., che anzi delinea un procedimento all'evidenza speciale applicabile dichiaratamente per i soli reati procedibili a querela di parte (fissando persino il possibile limite massimo di durata della sospensione, per 180 giorni), cui non avrebbe senso logico pretendere di affiancare contra legem un subprocedimento surrogato non previsto dalla legge, operante in generale per i reati procedibili di ufficio su richiesta dell'interessato, senza la previsione di un termine massimo di sospensione.

1.5.2. D'altro canto, questa Corte (da ultimo Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto) è ferma nel ritenere che criterio fondamentale cui occorre attenersi nell'interpretazione delle disposizioni di legge è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, «che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa» (Sez.

U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sul punto).

Questa conclusione è imposta, a livello costituzionale, dall'art. 101, secondo comma, Cost. il quale, attraverso la previsione che «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge», individua, ad un tempo, in quest'ultima il fondamento, ma anche il limite, del potere del giudice; in piena armonia con la predetta previsione, a livello di legge ordinaria il (pur previgente) art. 12 disp. prel. cod. civ. già disponeva che l'unico criterio ermeneutico impiegabile per superare il 5dato letterale di una disposizione di legge è quello dell'interpretazione analogica, peraltro consentita unicamente nel caso in cui una controversia non possa «essere decisa con una precisa disposizione» (ovvero in presenza di una lacuna, in relazione alla questione controversa in esame non enucleabile) e comunque vietata dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. in riferimento alle leggi penali o eccezionali.

1.5.3. La stessa giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che «la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme (sent. n. 219 del 2008), non consente in via interpretativa di conseguire l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (sent. n. 110 del 2012).

1.5.4. Come già osservato da Sez.

U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sul punto, «l'inammissibilità di operazioni ermeneutiche volte a superare il dato letterale di una disposizione di legge sulla base dei lavori preparatori o della relazione illustrativa del testo normativo è direttamente determinata dal sistema delle fonti del diritto.

Invero, i testi di legge sono oggetto di procedure di approvazione "garantite", nelle quali un ruolo centrale spetta al Parlamento ed alla formale espressione di volontà della sua maggioranza.

I testi di legge inoltre sono promulgati dal Presidente della Repubblica e possono essere sottoposti a controllo di legittimità costituzionale, oltre che a referendum abrogativo.

Nulla di tutto questo, invece, è dato con riferimento ai lavori preparatori e alla relazione illustrativa».

Altra decisione delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, non mass. sul punto) ha ricollegato l'inidoneità del lavori preparatori a fondare interpretazioni di disposizioni di legge che travalichino il dato letterale delle stesse al rilievo che «proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete»: non può, infatti, dubitarsi del fatto «che detta intenzione non si identifichi con quella dell'Organo o dell'Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa».

1.6. All'interprete avveduto non può, infine, sfuggire la possibile deriva strumentale, ispirata da finalità dilatorie, che potrebbe verificarsi ove si ricolleghi alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa (che è possibile formulare in ogni stato e grado, e quindi anche per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione) la sospensione sine die del processo (e dei termini di custodia cautelare, procedibilità e prescrizione) anche nel caso in cui il processo 6abbia ad oggetto reati procedibili di ufficio, pur in presenza di una chiara previsione di legge che prevede la sospensione del processo soltanto per i reati procedibili a querela di parte (con le evidenti finalità dilatorie documentate dalla disciplina di cui all'art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., al contrario non mutuabili per i reati procedibili d'ufficio) e per un periodo limitato (180 giorni).

2. Gli altri motivi reiterano doglianze alle quali la Corte di appello ha fornito puntuale ed esauriente risposta, con motivazione incensurabile in questa sede, con la quale il ricorrente mostra di non confrontarsi compiutamente, e sono quindi privi della necessaria specificità.

2.1. Il secondo motivo non considera quanto esaurientemente osservato dalla Corte di appello a f. 3 della sentenza impugnata, che ha valorizzato quanto dichiarato dalla p.o. in ordine alla minaccia ricevuta.

2.2. Il terzo ed il quarto motivo, riguardanti la misura della pena in tutte le sue componenti ed il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti, sono ancora una volta privi della necessaria specificità, perché non considerano quanto incensurabilmente osservato dalla Corte di appello a f. 3 s. della sentenza impugnata, dove si evidenzia che l'unico concreto elemento astrattamente sintomatico di meritevolezza valorizzabile in favore dell'imputato (la confessione) è stato in realtà necessitato dalla già intervenuta identificazione dell'imputato "quale autore del delitto dagli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] sul mozzicone di sigaretta rinvenuto" ed è puntualmente intervenuto successivamente, e si valorizza, inoltre, negativamente l'esistenza di precedenti penali anche specifici a carico dell'imputato, e la gravità dei fatti.

I medesimi elementi, notevolmente rilevanti, giustificano adeguatamente il complessivo trattamento sanzionatorio, non attestato al minimo ma pur sempre ben lontano dai possibili valori massimi legalmente applicabili.

3. La complessiva infondatezza del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q P.Q.MDEPOSIT; IA1q91(P8RegdetRIA ,:r'f ,, , Cn ogg W115_ 2026 7 '', /IL C [OSCURATO:PERSONA] FRPFRTn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato ed il ricorso; rilevato che non si procede con trattazione orale perché la relativa richiesta, pervenuta tardivamente, è stata separatamente rigettata; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; dato atto che, in data 28/04/2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato una memoriaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e ricettazione ascrittigli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale. 2. Avverso la predetta decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazioni della legge penale e processuale e plurimi vizi di motivazione, quanto: I) al diniego di accesso ad un programma di giustizia riparativa; II) all'omessa qualificazione giuridica del reato di rapina aggravata ai sensi dell'art. 624 -bis cod. pen.; III)/IV) alla complessiva eccessività della pena in tutte le sue componenti ed al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti. 3. In data 28/04/2026 è pervenuta, nell'interesse dell'imputato, una "memoria ex art. 121 c.p.p. con contestuale eccezione di illegittimità costituzionale", all'evidenza tardiva per violazione del prescritto termine di rito, e che quindi il collegio non considererà. 3.1. Invero, questa Corte è tradizionalmente orientata nel senso che l'inosservanza del termine fissato dall'art. 611 cod. proc. pen. per la presentazione di memorie importa la loro inutilizzabilità sotto il profilo dell'esenzione per la cassazione dall'obbligo di sottoporle al proprio esame ai fini della decisione (così, per prima, Sez. 1, n. 4801 del 10/11/1993, dep. 1994, Serraino, Rv. 196231 - 01; nel medesimo senso, da ultime, Sez. 5, n. 14530 del 01/04/2026, Rv. 289868 - 01; Sez. 6, n. 3256 del 08/01/2026, Rv. 289224 - 01; Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766 - 02). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per un motivo infondato (il primo) va rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Deve premettersi che l'impugnabilità, unitamente alla sentenza che definisce il grado, del provvedimento che abbia rigettato la richiesta di accesso dell'imputato ad un programma di giustizia riparativa, è stata già ammessa dalle 2Sezioni Unite (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, Rv. 289325 - 01), con orientamento dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi. 1.2. Ciò premesso, il ricorrente lamenta in ricorso che la sua richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa sarebbe stata rigettata dalla Corte di appello sulla base di elementi non significativi, senza neppure convocare la p.o.; aggiunge che il riferimento all'impossibilità di sospendere il processo, essendo tale opzione normativamente prevista solo ove l'imputato sia chiamato a rispondere di reati procedibili a querela di parte, sarebbe o non ostativa, o costituzionalmente illegittima. 1.3. Osserva il collegio che le argomentazioni della Corte di appello non sono censurabili in questa sede. 1.3.1. Questa Corte ha già ritenuto che la prospettazione dell'interesse a impugnare il provvedimento di diniego di accesso alla giustizia riparativa non può limitarsi alla generica invocazione dell'istituto, ma deve dimostrare la concreta incidenza, sia pure potenziale, dello stesso sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l'inammissibilità della censura (Sez. 5, n. 415 del 22/11/2025, dep. 2026, M., Rv. 289311 - 01), e che il presupposto positivo previsto per l'accoglimento della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa è dato dall'utilità di esso rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 - 01; Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 - 01). 1.3.2. Ciò premesso, la Corte di appello, nel legittimo esercizio del potere-dovere di valutare se l'accesso ad un programma di giustizia riparativa (richiesto, come pure consentito, dall'imputato solo nell'udienza prevista per la decisione dell'appello), risultasse potenzialmente utile rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dai reati ascritti all'imputato richiedente, ha ritenuto che ciò non risultasse, valorizzando le circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio di primo grado e l'estrema genericità della richiesta (ovvero le "scarne indicazioni rassegnate dall'imputato in sede di memoria illustrativa dell'istanza in esame"). 1.4. Peraltro, anche se accolta, l'istanza non avrebbe potuto determinare la sospensione del processo ed impedire la decisione dell'appello. 1.4.1. Deve, infatti, ritenersi che la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata in pendenza del giudizio di appello da imputato di reati procedibili d'ufficio, in ipotesi finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. 3pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo. Invero, l'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto "per un periodo non superiore a 180 giorni", la sospensione del processo (durante la quale, ai sensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., ed, inoltre, il giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen. con ordinanza appellabile ex art. 310 cod. proc. pen., ferma restando l'applicazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti (ed entrambi insussistenti nel caso di specie): - "nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione" (laddove, nel caso in esame, i reati contestati al richiedente sono procedibili d'ufficio): - "a richiesta dell'imputato" (che, nel caso in esame, non risultava formulata, non facendosene comunque menzione in ricorso). 1.4.2. Né può ritenersi che la disposizione di cui all'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui, pur in presenza della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, non consente la sospensione del processo per i reati procedibili di ufficio, debba essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 27, comma 3, Cost. Invero, la predetta disciplina appare in linea con le finalità deflattive dell'istituto, testualmente desumibili dalla previsione di cui all'art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., che sole giustificano la sospensione del processo; d'altro canto, Corte cost. n. 128 del 2025 ha già chiarito che la giustizia riparativa "si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo (...) si tratta attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale". Ne consegue che è onere del soggetto imputato di reati procedibili d'ufficio, che abbia intenzione di accedere ad un programma di giustizia riparativa onde ottenere, in caso di esito riparativo di esso, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque un trattamento sanzionatorio più mite, attivarsi in tempo utile a conseguire il predetto esito riparativo prima del giudicato; invero, come già incidentalmente riconosciuto da Sez. U, n. 5166/2026, in motivazione, "anche 4nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che al programma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo". 1.5. Non essendovi prova della formulazione di una istanza di rinvio da parte dell'imputato in caso di ammissione al chiesto programma di giustizia riparativa (nulla emerge in proposito dalla sentenza impugnata, ed il ricorso non fornisce indicazioni sul punto), priva di rilievo appare la questione, in ipotesi esaminabile di ufficio, della possibile rilevanza del passo della Relazione al D. Lgs. n. 150 del 2022, dove si legge che, per i reati non procedibili a querela di parte, per i quali la possibilità di sospensione del procedimento in pendenza dello svolgimento del programma di giustizia riparativa non è prevista, potrebbe soccorrere "la possibilità di valorizzare l'istituto - (...) - del rinvio su richiesta dell'imputato, per consentire di concludere il programma e quindi permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio". 1.5.1. Non appare, peraltro, inutile evidenziare sin da ora che tale evenienza non risulta assolutamente considerata dall'art. 129-bis cod. proc. pen., che anzi delinea un procedimento all'evidenza speciale applicabile dichiaratamente per i soli reati procedibili a querela di parte (fissando persino il possibile limite massimo di durata della sospensione, per 180 giorni), cui non avrebbe senso logico pretendere di affiancare contra legem un subprocedimento surrogato non previsto dalla legge, operante in generale per i reati procedibili di ufficio su richiesta dell'interessato, senza la previsione di un termine massimo di sospensione. 1.5.2. D'altro canto, questa Corte (da ultimo Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto) è ferma nel ritenere che criterio fondamentale cui occorre attenersi nell'interpretazione delle disposizioni di legge è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, «che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa» (Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sul punto). Questa conclusione è imposta, a livello costituzionale, dall'art. 101, secondo comma, Cost. il quale, attraverso la previsione che «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge», individua, ad un tempo, in quest'ultima il fondamento, ma anche il limite, del potere del giudice; in piena armonia con la predetta previsione, a livello di legge ordinaria il (pur previgente) art. 12 disp. prel. cod. civ. già disponeva che l'unico criterio ermeneutico impiegabile per superare il 5dato letterale di una disposizione di legge è quello dell'interpretazione analogica, peraltro consentita unicamente nel caso in cui una controversia non possa «essere decisa con una precisa disposizione» (ovvero in presenza di una lacuna, in relazione alla questione controversa in esame non enucleabile) e comunque vietata dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. in riferimento alle leggi penali o eccezionali. 1.5.3. La stessa giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che «la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme (sent. n. 219 del 2008), non consente in via interpretativa di conseguire l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (sent. n. 110 del 2012). 1.5.4. Come già osservato da Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sul punto, «l'inammissibilità di operazioni ermeneutiche volte a superare il dato letterale di una disposizione di legge sulla base dei lavori preparatori o della relazione illustrativa del testo normativo è direttamente determinata dal sistema delle fonti del diritto. Invero, i testi di legge sono oggetto di procedure di approvazione "garantite", nelle quali un ruolo centrale spetta al Parlamento ed alla formale espressione di volontà della sua maggioranza. I testi di legge inoltre sono promulgati dal Presidente della Repubblica e possono essere sottoposti a controllo di legittimità costituzionale, oltre che a referendum abrogativo. Nulla di tutto questo, invece, è dato con riferimento ai lavori preparatori e alla relazione illustrativa». Altra decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, non mass. sul punto) ha ricollegato l'inidoneità del lavori preparatori a fondare interpretazioni di disposizioni di legge che travalichino il dato letterale delle stesse al rilievo che «proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete»: non può, infatti, dubitarsi del fatto «che detta intenzione non si identifichi con quella dell'Organo o dell'Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa». 1.6. All'interprete avveduto non può, infine, sfuggire la possibile deriva strumentale, ispirata da finalità dilatorie, che potrebbe verificarsi ove si ricolleghi alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa (che è possibile formulare in ogni stato e grado, e quindi anche per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione) la sospensione sine die del processo (e dei termini di custodia cautelare, procedibilità e prescrizione) anche nel caso in cui il processo 6abbia ad oggetto reati procedibili di ufficio, pur in presenza di una chiara previsione di legge che prevede la sospensione del processo soltanto per i reati procedibili a querela di parte (con le evidenti finalità dilatorie documentate dalla disciplina di cui all'art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., al contrario non mutuabili per i reati procedibili d'ufficio) e per un periodo limitato (180 giorni). 2. Gli altri motivi reiterano doglianze alle quali la Corte di appello ha fornito puntuale ed esauriente risposta, con motivazione incensurabile in questa sede, con la quale il ricorrente mostra di non confrontarsi compiutamente, e sono quindi privi della necessaria specificità. 2.1. Il secondo motivo non considera quanto esaurientemente osservato dalla Corte di appello a f. 3 della sentenza impugnata, che ha valorizzato quanto dichiarato dalla p.o. in ordine alla minaccia ricevuta. 2.2. Il terzo ed il quarto motivo, riguardanti la misura della pena in tutte le sue componenti ed il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti, sono ancora una volta privi della necessaria specificità, perché non considerano quanto incensurabilmente osservato dalla Corte di appello a f. 3 s. della sentenza impugnata, dove si evidenzia che l'unico concreto elemento astrattamente sintomatico di meritevolezza valorizzabile in favore dell'imputato (la confessione) è stato in realtà necessitato dalla già intervenuta identificazione dell'imputato "quale autore del delitto dagli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] sul mozzicone di sigaretta rinvenuto" ed è puntualmente intervenuto successivamente, e si valorizza, inoltre, negativamente l'esistenza di precedenti penali anche specifici a carico dell'imputato, e la gravità dei fatti. I medesimi elementi, notevolmente rilevanti, giustificano adeguatamente il complessivo trattamento sanzionatorio, non attestato al minimo ma pur sempre ben lontano dai possibili valori massimi legalmente applicabili. 3. La complessiva infondatezza del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.MDEPOSIT; IA1q91(P8RegdetRIA ,:r'f ,, , Cn ogg W115_ 2026 7 '', /IL C [OSCURATO:PERSONA] FRPFRTn
Sentenza Cassazione n. 28367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris