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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35164/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] i‘i avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 7.2.2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante di cui al comma 2, n. 2-bis dell'art. 640 cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. la cui contestazione aveva peraltro impedito la definizione del processo all'esito della intervenuta remissione della querela; il motivo è infondato: la Corte territoriale ha ampiamente motivato (cfr., in particolare, pag. 4-5 della sentenza) in ordine alle ragioni per cui la aggravante contestata era ravvisabile in punto di fatto pervenendo ad una soluzione condivisibile anche in diritto (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01, in cui questa stessa Sezione - giudicando su una fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis), cod. pen. commessa mediante vendita "on line" - ha spiegato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] i‘i avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 7.2.2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante di cui al comma 2, n. 2-bis dell'art. 640 cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. la cui contestazione aveva peraltro impedito la definizione del processo all'esito della intervenuta remissione della querela; il motivo è infondato: la Corte territoriale ha ampiamente motivato (cfr., in particolare, pag. 4-5 della sentenza) in ordine alle ragioni per cui la aggravante contestata era ravvisabile in punto di fatto pervenendo ad una soluzione condivisibile anche in diritto (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01, in cui questa stessa Sezione - giudicando su una fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis), cod. pen. commessa mediante vendita "on line" - ha spiegato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il
Sentenza Cassazione n. 35164/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris