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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 25788/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la dichiarazione di rinuncia depositata dal difensore munito di procura speciale.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in data 5 febbraio 2024, in esito all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, veniva applicata al suddetto la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. bi-giornaliero.

Il Tribunale per il riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di aggravamento della misura, con provvedimento del 23 febbraio 2024, sostituiva la misura originaria con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso il suddetto provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione delle previsioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale per il riesame fondato la maggiore pericolosità sociale del ricorrente su un episodio successivo al fatto per il quale si procedeva, senza tener conto della possibilità per il suddetto di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena come pure la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 2.1- Ha chiesto il ricorrente, trattandosi di causa sopravvenuta alla proposizione del gravame/la cessazione del contendere senza aggravio di spese.

Ritenuto in diritto

1. -Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p.

2. E' pervenuta, in data 19 marzo 2024, formale rinuncia al gravame di legittimità a firma del procuratore speciale del ricorrente in quanto, con ordinanza dell'Il marzo 2024, in esito al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen. è stata dichiarata cessata la misura cautelare applicata al ricorrente al quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita.

3. Trattandosi di una causa sopravvenuta di interesse a coltivare l'impugnazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende ma solo quella al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la dichiarazione di rinuncia depositata dal difensore munito di procura speciale. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in data 5 febbraio 2024, in esito all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, veniva applicata al suddetto la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. bi-giornaliero. Il Tribunale per il riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di aggravamento della misura, con provvedimento del 23 febbraio 2024, sostituiva la misura originaria con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso il suddetto provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione delle previsioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale per il riesame fondato la maggiore pericolosità sociale del ricorrente su un episodio successivo al fatto per il quale si procedeva, senza tener conto della possibilità per il suddetto di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena come pure la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 2.1- Ha chiesto il ricorrente, trattandosi di causa sopravvenuta alla proposizione del gravame/la cessazione del contendere senza aggravio di spese. Ritenuto in diritto 1. -Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p. 2. E' pervenuta, in data 19 marzo 2024, formale rinuncia al gravame di legittimità a firma del procuratore speciale del ricorrente in quanto, con ordinanza dell'Il marzo 2024, in esito al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen. è stata dichiarata cessata la misura cautelare applicata al ricorrente al quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita. 3. Trattandosi di una causa sopravvenuta di interesse a coltivare l'impugnazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende ma solo quella al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dec
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