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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29117/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteitseRtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Prato, diretta ad ottenere la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47 -ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e 16 nonies d.

I. 15 gennaio 1991, n. 8.

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Lamanna, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 47 -ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e 16 nonies d.

I. 15 gennaio 1991, n. 8 e vizio di motivazione circa il diniego del beneficio della detenzione domiciliare in presenza di tutti i presupposti dello stesso.

Il difensore si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto prematura l'ammissione del detenuto alla misura alternativa richiesta, sebbene quest'ultimo avesse tenuto una condotta carceraria collaborativa e avesse reso dichiarazioni reputate di particolare importanza per lo sviluppo di indagini in materia di criminalità organizzata; e che abbia, da un lato, riconosciuto l'assenza di pericolosità sociale e il significativo contributo processuale del condannato, e, dall'altro, negato un ravvedimento dello stesso rispetto alla precedente vita malavitosa.

La difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La difesa deposita, infine, tramite PEC, memoria relativa a motivi nuovi, con la quale ripercorre i rilievi di cui al ricorso, insistendo sull'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione va tenuto presente il principio generale per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e da ultimo Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985, in cui si evidenzia che, ai fini del giudizio prognostico per il riconoscimento dell'affidamento in prova, vanno valorizzati anche l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale e la congruità della condanna).

Con riguardo in particolare alla concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16 nonies, comma terzo, del d.

I. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (fattispecie in cui era stata respinta la richiesta di detenzione domiciliare, ritenendo dimostrativa della mancanza di un autentico ravvedimento la condotta del condannato "collaboratore di giustizia", cui era stata poco tempo prima revocata la medesima misura, per essersi allontanato ingiustificatamente dalla propria abitazione rendendosi di fatto irrintracciabile : Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; in senso conforme le più recenti Sez. 1, n. 35217 del 19/04/2018, Brusca, e Sez. 1, n. 512787 del 7/10/2019, Brusca, non massimate; e ancora: Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009 - dep. 2010, Brusca, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137).

Nel caso in esame il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, dopo avere rilevato che Lamanna ha iniziato il suo percorso di collaborazione dall'aprile 2016 ed è stato ammesso subito dopo in via provvisoria a speciale piano di protezione deliberato definitivamente nel febbraio 2019, evidenzia che durante la carcerazione lo stesso ha tenuto una condotta non sempre regolare, «essendo stato rapportato disciplinarmente nell'ottobre 2019 e punito con 5 giorni di EARS per traffico di beni non consentiti», e che lo stesso - nei cui confronti sono state respinte le istanze di differimento facoltativo nelle forme della detenzione domiciliare per ragioni di salute nell'aprile 2019 e giugno 2020 - è stato ammesso a beneficiare di permessi-premio secondo la normativa speciale sui collaboratori di giustizia a partire dal febbraio 2021 e dunque, allo stato, ne ha concretamente fruito per cinque volte».

Osserva il Tribunale di sorveglianza che, pur dovendosi dare atto del positivo evolversi del percorso penitenziario di Lamanna (partecipazione alle attività trattamentali, elaborazione in chiave critica del vissuto deviante e concreta progettualità futura incentrata sulla famiglia) e della rilevanza dell'apporto collaborativo fornito (avendo, invero, riferito sul gruppo di criminalità organizzata operante nella provincia di Cosenza, di cui ha fatto parte con ruolo di rilievo, e sulle altre organizzazioni con cui ha interagito, offrendo anche contributi conoscitivi su gravissimi episodi delittuosi quali traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine ed omicidi, come rimarcato dal parere PNA), «al fine di valutare la sussistenza del requisito del ravvedimento, cui la norma speciale subordina la concessione dell'invocato regime alternativo, appare necessario, in un'ottica di gradualità dei benefici penitenziari, verificare gli esiti della sperimentazione esterna del condannato - ad oggi ancora insufficiente - per un ulteriore e congruo periodo, prima dell'ammissione alla invocata detenzione domiciliare».

Aggiunge che «non può infatti trascurarsi come l'evoluzione del percorso intrapreso dal Lamanna, di cui l'indubitabile collaborazione rappresenta il punto di partenza, verso una condotta regolare e conforme alle regole sia - a fronte della rilevante devianza, della attuale scadenza della pena (fissata al maggio 2034) e della pendenza esistente a suo carico per omicidio con condanna non ancora definitiva ad anni 10 di reclusione (v. certificato dei carichi pendenti procura di Cosenza, in atti) - tutto sommato recente, in quanto collocabile - indicativamente - in epoca di poco precedente la concessione del primo permesso premio, avvenuta a febbraio 2021».

Tale essendo la motivazione convinta e rafforzata dell'ordinanza impugnata, è evidente che, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza di Roma, oltre a non incorrere in illogicità motivazionale, non compie un'errata interpretazione dell'elemento del ravvedimento quale presupposto indispensabile per la concessione dei benefici penitenziari al collaboratore di giustizia, quanto piuttosto un'interpretazione assolutamente conforme alla costante giurisprudenza sopra riportata, taddove vaglia gli ulteriori e specifici elementi sopra evidenziati, per dedurne l'insussistenza della prova di un effettivo compiuto ravvedimento, parametrando la decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 - dep. 11/05/2017, Arzu, Rv. 270016); addove, quindi, ritiene, in una ponderata valutazione comparativa con le prove di ravvedimento addotte dal condannato, che la gravità dei reati commessi da Lamanna e la caratura criminale, che lo stesso ha dimostrato nella sua vita di possedere, portino a considerare non ancora acquisita la prova certa e definitiva del suo ravvedimento, ma solo di un ravvedimento in itinere, il cui completamento è da valutare solo all'esito della sperimentazione esterna del condannato, destinata necessariamente a protrarsi «per un ulteriore e congruo periodo».

Ne consegue l'infondatezza di tutte le censure, come sopra analiticamente riportate, che in parte ripercorrono profili già ampiamente sottoposti al vaglio dei Giudici della sorveglianza.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteitseRtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Prato, diretta ad ottenere la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e 16 nonies d. I. 15 gennaio 1991, n. 8. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Lamanna, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 47 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e 16 nonies d. I. 15 gennaio 1991, n. 8 e vizio di motivazione circa il diniego del beneficio della detenzione domiciliare in presenza di tutti i presupposti dello stesso. Il difensore si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto prematura l'ammissione del detenuto alla misura alternativa richiesta, sebbene quest'ultimo avesse tenuto una condotta carceraria collaborativa e avesse reso dichiarazioni reputate di particolare importanza per lo sviluppo di indagini in materia di criminalità organizzata; e che abbia, da un lato, riconosciuto l'assenza di pericolosità sociale e il significativo contributo processuale del condannato, e, dall'altro, negato un ravvedimento dello stesso rispetto alla precedente vita malavitosa. La difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa deposita, infine, tramite PEC, memoria relativa a motivi nuovi, con la quale ripercorre i rilievi di cui al ricorso, insistendo sull'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione va tenuto presente il principio generale per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e da ultimo Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985, in cui si evidenzia che, ai fini del giudizio prognostico per il riconoscimento dell'affidamento in prova, vanno valorizzati anche l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale e la congruità della condanna). Con riguardo in particolare alla concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16 nonies, comma terzo, del d. I. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (fattispecie in cui era stata respinta la richiesta di detenzione domiciliare, ritenendo dimostrativa della mancanza di un autentico ravvedimento la condotta del condannato "collaboratore di giustizia", cui era stata poco tempo prima revocata la medesima misura, per essersi allontanato ingiustificatamente dalla propria abitazione rendendosi di fatto irrintracciabile : Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; in senso conforme le più recenti Sez. 1, n. 35217 del 19/04/2018, Brusca, e Sez. 1, n. 512787 del 7/10/2019, Brusca, non massimate; e ancora: Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009 - dep. 2010, Brusca, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137). Nel caso in esame il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, dopo avere rilevato che Lamanna ha iniziato il suo percorso di collaborazione dall'aprile 2016 ed è stato ammesso subito dopo in via provvisoria a speciale piano di protezione deliberato definitivamente nel febbraio 2019, evidenzia che durante la carcerazione lo stesso ha tenuto una condotta non sempre regolare, «essendo stato rapportato disciplinarmente nell'ottobre 2019 e punito con 5 giorni di EARS per traffico di beni non consentiti», e che lo stesso - nei cui confronti sono state respinte le istanze di differimento facoltativo nelle forme della detenzione domiciliare per ragioni di salute nell'aprile 2019 e giugno 2020 - è stato ammesso a beneficiare di permessi-premio secondo la normativa speciale sui collaboratori di giustizia a partire dal febbraio 2021 e dunque, allo stato, ne ha concretamente fruito per cinque volte». Osserva il Tribunale di sorveglianza che, pur dovendosi dare atto del positivo evolversi del percorso penitenziario di Lamanna (partecipazione alle attività trattamentali, elaborazione in chiave critica del vissuto deviante e concreta progettualità futura incentrata sulla famiglia) e della rilevanza dell'apporto collaborativo fornito (avendo, invero, riferito sul gruppo di criminalità organizzata operante nella provincia di Cosenza, di cui ha fatto parte con ruolo di rilievo, e sulle altre organizzazioni con cui ha interagito, offrendo anche contributi conoscitivi su gravissimi episodi delittuosi quali traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine ed omicidi, come rimarcato dal parere PNA), «al fine di valutare la sussistenza del requisito del ravvedimento, cui la norma speciale subordina la concessione dell'invocato regime alternativo, appare necessario, in un'ottica di gradualità dei benefici penitenziari, verificare gli esiti della sperimentazione esterna del condannato - ad oggi ancora insufficiente - per un ulteriore e congruo periodo, prima dell'ammissione alla invocata detenzione domiciliare». Aggiunge che «non può infatti trascurarsi come l'evoluzione del percorso intrapreso dal Lamanna, di cui l'indubitabile collaborazione rappresenta il punto di partenza, verso una condotta regolare e conforme alle regole sia - a fronte della rilevante devianza, della attuale scadenza della pena (fissata al maggio 2034) e della pendenza esistente a suo carico per omicidio con condanna non ancora definitiva ad anni 10 di reclusione (v. certificato dei carichi pendenti procura di Cosenza, in atti) - tutto sommato recente, in quanto collocabile - indicativamente - in epoca di poco precedente la concessione del primo permesso premio, avvenuta a febbraio 2021». Tale essendo la motivazione convinta e rafforzata dell'ordinanza impugnata, è evidente che, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza di Roma, oltre a non incorrere in illogicità motivazionale, non compie un'errata interpretazione dell'elemento del ravvedimento quale presupposto indispensabile per la concessione dei benefici penitenziari al collaboratore di giustizia, quanto piuttosto un'interpretazione assolutamente conforme alla costante giurisprudenza sopra riportata, taddove vaglia gli ulteriori e specifici elementi sopra evidenziati, per dedurne l'insussistenza della prova di un effettivo compiuto ravvedimento, parametrando la decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 - dep. 11/05/2017, Arzu, Rv. 270016); addove, quindi, ritiene, in una ponderata valutazione comparativa con le prove di ravvedimento addotte dal condannato, che la gravità dei reati commessi da Lamanna e la caratura criminale, che lo stesso ha dimostrato nella sua vita di possedere, portino a considerare non ancora acquisita la prova certa e definitiva del suo ravvedimento, ma solo di un ravvedimento in itinere, il cui completamento è da valutare solo all'esito della sperimentazione esterna del condannato, destinata necessariamente a protrarsi «per un ulteriore e congruo periodo». Ne consegue l'infondatezza di tutte le censure, come sopra analiticamente riportate, che in parte ripercorrono profili già ampiamente sottoposti al vaglio dei Giudici della sorveglianza. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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