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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00976/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricrso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bari, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell’invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati in due distinte sentenze (1. sentenza n. 962/2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 11 ottobre 2021, irrevocabile il 28 aprile 2023;

2. sentenza n. 655 del 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 18 maggio 2022); Considerato che, in particolare, il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione le indicate sentenze, in considerazione della mancata allegazione, da parte del condannato, di elementi specifici e concreti a sostegno della medesimezza del disegno criminoso e in considerazione delle circostanze e modalità delle condotte criminose da cui hanno tratto origine i rispettivi procedimenti penali, che si appalesano completamente diverse e non tali da consentire di desumere l’anticipata ideazione unitaria, neppure in linea di massima; Con il ricorso si sviluppa un unico motivo relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen e alla manifesta illogicità e mancanza di motivazione del provvedimento e si censura la mancata considerazione di alcuni indici rilevatori della medesimezza del disegno criminoso, quali l’identità delle violazioni commesse, la contiguità cronologica degli addebiti e l’innegabile collegamento tra gli stessi. [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazioneè inammissibile, perché fortemente versata nel merito, e la manifesta infondatezza delle censure avanzate, che asseriscono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, il quale ha piuttosto valorizzato le violazioni commesse da Maltarino come espressive di un’abitualità criminosa di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricrso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bari, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell’invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati in due distinte sentenze (1. sentenza n. 962/2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 11 ottobre 2021, irrevocabile il 28 aprile 2023; 2. sentenza n. 655 del 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 18 maggio 2022); Considerato che, in particolare, il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione le indicate sentenze, in considerazione della mancata allegazione, da parte del condannato, di elementi specifici e concreti a sostegno della medesimezza del disegno criminoso e in considerazione delle circostanze e modalità delle condotte criminose da cui hanno tratto origine i rispettivi procedimenti penali, che si appalesano completamente diverse e non tali da consentire di desumere l’anticipata ideazione unitaria, neppure in linea di massima; Con il ricorso si sviluppa un unico motivo relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen e alla manifesta illogicità e mancanza di motivazione del provvedimento e si censura la mancata considerazione di alcuni indici rilevatori della medesimezza del disegno criminoso, quali l’identità delle violazioni commesse, la contiguità cronologica degli addebiti e l’innegabile collegamento tra gli stessi. [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazioneè inammissibile, perché fortemente versata nel merito, e la manifesta infondatezza delle censure avanzate, che asseriscono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, il quale ha piuttosto valorizzato le violazioni commesse da Maltarino come espressive di un’abitualità criminosa di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il
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