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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20679/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11400/2019R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 96 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4313/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – sulla base di due motivi, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4313/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello dello stesso odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 6481) emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2009, ed in relazione al possesso di un impianto idroelettrico (in catasto fol.2, p.lla 700 ) , impianto che, classato in categoria D/1, aveva formato oggetto di una denuncia di variazione presentata nel marzo 2010, con proposta di rendita catastale (per € 45.342,00) che l’Agenzia del Territorio aveva rettificato nel maggior importo di € 95.162,48; -[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. – in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che a detta rinuncia ha prestato adesione la controricorrente; - hinc et hinde gli atti di parte sono stati motivati col perfezionamento di accordo transattivo che contempla la definizione del giudizio dietro rinuncia al ricorso e la compensazione, tra le parti, delle spese processuali;

2. - c ome già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte - ma pur sempre di carattere ricettizio -poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto -così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez.

U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)] il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria;

3. - la rinuncia va, pertanto, considerata rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio;

4. – le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti; -non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11400/2019R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 96 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4313/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – sulla base di due motivi, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4313/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello dello stesso odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 6481) emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2009, ed in relazione al possesso di un impianto idroelettrico (in catasto fol.2, p.lla 700 ) , impianto che, classato in categoria D/1, aveva formato oggetto di una denuncia di variazione presentata nel marzo 2010, con proposta di rendita catastale (per € 45.342,00) che l’Agenzia del Territorio aveva rettificato nel maggior importo di € 95.162,48; -[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. – in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che a detta rinuncia ha prestato adesione la controricorrente; - hinc et hinde gli atti di parte sono stati motivati col perfezionamento di accordo transattivo che contempla la definizione del giudizio dietro rinuncia al ricorso e la compensazione, tra le parti, delle spese processuali; 2. - c ome già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte - ma pur sempre di carattere ricettizio -poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto -così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)] il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria; 3. - la rinuncia va, pertanto, considerata rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio; 4. – le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti; -non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le s
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