CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11338/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- SARIA, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Pollaiolo, n. 3; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini, n. 30, presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 24096/18, depositata il 3 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo la dichia- razione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2013, n. 1835/13, la Corte d'appello di Bari accolse parzialmente il gravame interposto dal Comune di Trani avverso la sentenza emessa il 16 dicembre 2005 dal Tribunale di Trani, condannando Laura, Nicola, Stella e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]- nico, alla restituzione della somma di Euro 642.914,52, oltre interessi, inde- bitamente corrisposta al dante causa degli appellati a titolo di compenso re- visionale dovuto in base alla seconda perizia suppletiva e di variante, in rela- zione all'appalto per la ristrutturazione del Palazzo di Giustizia di Trani, con- ferito al Veronico con contratto del 18 ottobre 1973. 2. Il ricorso per cassazione proposto dai Veronico avverso la predetta sentenza è stato rigettato da questa Corte con ordinanza del 3 ottobre 2018, n. 24096. A fondamento della decisione, questa Corte ha rilevato che con prece- dente sentenza del 14 ottobre 2009, pronunciata in sede di rinvio a seguito della cassazione di altra sentenza emessa nel 2001, la medesima Corte d'ap- pello, nel rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione, aveva escluso che il Comune avesse riconosciuto il diritto dell'appaltatore alla revisione, osservando che lo stesso non era desumibile dal pagamento di ac- conti effettuato ai sensi dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in quanto all'epoca non era ancora intervenuto il collaudo definitivo. Premesso che con tale statuizione il Giudice di rinvio si era uniformato al principio enunciato dalla sentenza di cassazione, secondo cui, in caso di ver- samento di acconti revisionali in corso d'opera, il diritto dell'appaltatore alla revisione sorge solo quando, a lavori compiuti, l'Amministrazione commit- tente delibera di procedere alla revisione e determina il compenso revisionale, essendo precedentemente configurabile esclusivamente un interesse legit- timo pretensivo, questa Corte ha rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'appello aveva individuato il riconoscimento del diritto alla revisione in una deliberazione adottata dal Consiglio comunale il 14 novembre 1980, con cui era stato prorogato il termine per l'ultimazione dei lavori, a condizione, tra l'altro, che l'appaltatore avesse accettato la limitazione della revisione alla data del 18 luglio 1980. Precisato che, secondo la medesima sentenza, tale limitazione, accettata dall'appaltatore con atto di sottomissione del 12 dicem- bre 1980, era stata ulteriormente ribadita con deliberazione del novembre 1994, che aveva integralmente recepito i conteggi dei compensi revisionali, questa Corte ha escluso che, nel liquidare il compenso nei limiti del riconosci- mento, la Corte d'appello avesse accolto una nuova eccezione, osservando che la questione, oltre non risultare estranea al thema decidendum introdotto con l'atto di citazione, traeva origine proprio dall'accettazione da parte dello appaltatore della limitazione del compenso revisionale. Precisato inoltre che, discutendosi di tale limitazione, risultava ininfluente l'eventuale formazione di un giudicato in ordine alla data dell'ultimazione dei lavori, come accertata dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto che tale accertamento non si estendesse anche al diritto al riconoscimento del com- penso revisionale per il periodo successivo al 18 luglio 1980, escludendo per- tanto la violazione di qualsiasi regola in materia di giurisdizione. Ha aggiunto che doveva invece ritenersi coperta dal giudicato l'esclusione dell'intervenuto riconoscimento del diritto alla revisione, risultante dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello in sede di rinvio e rimasta incensurata, ed ha dichiarato inammissibili le doglianze sollevate in ordine alla validità ed alla portata della accettazione della limitazione contenuta nell'atto di sottomissione, in parte perché volte a sollecitare un riesame del merito, in parte perché assorbite dalla ritenuta cogenza dell'atto di sottomissione. Quanto infine alla domanda subordinata di determinazione del compenso revisionale sulla base dei coefficienti di variazione parametrica dei prezzi re- gistrati fino alla data di ultimazione dei lavori, questa Corte ha ritenuto che il rigetto della stessa risultasse anch'esso giustificato dal richiamo della sen- tenza impugnata alla deliberazione consiliare ed al pedissequo atto di sotto- missione. Ha escluso infine che la dichiarazione del difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di corresponsione del compenso revisionale, in assenza del riconoscimento del relativo diritto, fosse inficiata dalla mancata individua- zione del giudice cui spettava la giurisdizione al riguardo, ritenendo a tal fine sufficiente l'indicazione contenuta nella motivazione della sentenza. 3. Avverso la predetta ordinanza i Veronico hanno proposto ricorso per revocazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- mune ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Ai fini della decisione del ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, com- ma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma primo, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nel fondare la propria decisione sull'intervenuta limitazione del diritto al compenso revi- sionale alla data del 18 luglio 1980, questa Corte non ha tenuto conto della precisazione, contenuta nella deliberazione consiliare del 14 novembre 1980 e nell'atto di sottomissione del 12 dicembre 1980, secondo cui restava fermo il diritto dell'appaltatore a percepire i compensi revisionali fino all'effettiva data di ultimazione dei lavori. Premesso che, ove l'Amministrazione avesse voluto disporre il blocco dei compensi revisionali, ne avrebbe limitato l'im- porto a quello maturato complessivamente alla data del 18 luglio 1980, so- stiene che con la predetta clausola essa aveva inteso in realtà riconoscerli anche per il periodo successivo, ma solo per le percentuali eccedenti il 10% registrate fino alla data indicata. Precisa che l'omessa percezione del conte- nuto della delibera ha inciso in maniera determinante sul procedimento logico svolto nell'ordinanza impugnata, avendo indotto questa Corte a supporre l'i- nesistenza di un fatto documentalmente provato, in ordine al quale nessuna delle sentenze intervenute si era peraltro pronunciata. 1.1. Il motivo è inammissibile. Com' è noto, l'errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della sentenza, ivi comprese quelle di cassazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, che abbia indotto, anche implicitamente, a supporre l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, op- pure l'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli stessi (cfr. Cass., Sez. VI, 26/01/2022, n. 2236; Cass., Sez. V, 22/10/2019, n. 26890). A tal fine, è necessario che a) il fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) l'errore emerga con immediatezza ed obiettività dal confronto tra la decisione impugnata e gli atti di causa, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche, e c) l'errore ri- sulti essenziale e decisivo, cioè tale da indurre a ritenere che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3190). Qualora poi, come nella specie, l'im- pugnazione abbia ad oggetto una sentenza di cassazione, l'errore di fatto deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, cioè quelli che questa Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, cioè incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità, mentre, laddove sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio dev'essere dedotto mediante l'impugnazione di quella sentenza, non po- tendo essere fatto valere in un momento successivo (cfr. Cass., Sez. I, 22/ 10/2018, n. 26643; Cass., Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820; 1/09/2003, n. 12742). Nel caso in esame, tali presupposti risultano palesemente insussistenti, avendo la censura ad oggetto un vizio che, in quanto concernente la ricostru- zione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla limita- zione del diritto al compenso revisionale, si riferisce ad un'attività di carattere valutativo, e non può quindi emergere con immediatezza ed obiettività dal confronto tra l'ordinanza impugnata e i documenti prodotti; tale vizio non può comunque riguardare atti interni al giudizio di legittimità, nel quale non è mai stata sollevata una questione d'interpretazione del predetto accordo, per la cui soluzione questa Corte non sarebbe stata d'altronde legittimata ad esa- minare direttamente la delibera e l'atto di sottomissione, ma avrebbe dovuto limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica dell'interpre- tazione fornita dal giudice di merito. Le questioni sollevate con il ricorso per cassazione avevano infatti ad og- getto a) la novità dell'eccezione sollevata dal Comune, secondo cui la revi- sione prezzi era dovuta fino al 18 luglio 1980, in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, b) l'intervenuta formazione del giudicato interno in ordine all'in- sussistenza di tale limitazione, per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva individuato la data di ulti- mazione dei lavori, c) l'intervenuta formazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza del diritto alla revisione, per effetto della mancata contesta- zione della spettanza all'Autorità giudiziaria ordinaria della giurisdizione in ordine alla relativa domanda, c) l'intervenuto riconoscimento del predetto di- ritto da parte del Comune, in virtù del pagamento di acconti sul compenso revisionale. Ai fini del relativo, esame, questa Corte si è limitata a prendere atto dell'accertamento risultante dalla sentenza di appello, secondo cui la de- liberazione aveva bloccato la revisione alla data del 18 luglio 1980, esclu- dendo che la rilevabilità di tale limitazione fosse preclusa dalla novità della questione, rientrante nel thema decidendum introdotto dal Comune con l'atto di citazione, e che il riconoscimento del diritto alla revisione fosse coperto dal giudicato interno formatosi in ordine all'accertamento della data di ultima- zione dei lavori, ininfluente al predetto fine, o che il medesimo diritto fosse ricollegabile (pur in assenza di un espresso riconoscimento) all'intervenuto pagamento degli acconti, dei quali la medesima Corte d'appello aveva negato l'efficacia ricognitiva, con la precedente sentenza del 14 ottobre 2009, n. 989, pronunciata nel medesimo giudizio e passata in giudicato. Nessun apprezzamento questa Corte ha espresso in ordine al contenuto della deliberazione e dell'atto di sottomissione, la cui interpretazione, oltre a non essere stata censurata dai ricorrenti, non avrebbe potuto comunque co- stituire oggetto di riesame in sede di legittimità. E' noto infatti che l'interpre- tazione degli atti negoziali e di quelli amministrativi non normativi si traduce in un'indagine di fatto, spettante al giudice di merito e sindacabile esclusiva- mente sotto il profilo dell'inosservanza delle regole legali di ermeneutica con- trattuale o della illogicità e dell'incongruenza della motivazione, la cui dedu- zione non consente a questa Corte di procedere direttamente all'esame dello atto controverso, dovendo essa limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nella sentenza impu- gnata, nell'ambito segnato dalle critiche formulate dal ricorrente (cfr. ex plu- rimis, Cass., Sez. lav., 15/12/2020, n. 28625; Cass., Sez. V, 16/01/2019, n. 873; Cass., Sez. I, 15/11/2017, n. 27136). In quest'ottica, non essendo il contratto o l'atto amministrativo configurabile come atto interno al giudizio di cassazione, deve escludersi che il controllo dell'interpretazione fornitane dal giudice di merito possa mai dar luogo ad un errore di fatto del Giudice di legittimità, idoneo a giustificare la revocazione della decisione dallo stesso pronunciata: ove infatti la predetta interpretazione sia inficiata da una svista materiale o una falsa rappresentazione del contenuto dell'atto o di altri docu- menti esaminati ai fini della sua ricostruzione, il vizio deve ritenersi imputabile al giudice di merito, il cui errore percettivo, non deducibile con il ricorso per cassazione, dev'essere fatto valere mediante l'impugnazione della decisione dallo stesso adottata (cfr. Cass., Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820, cit.). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo d