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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 25619/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento della presenza di tabacco nelle stecche di sigarette sequestrate - è inammissibile, dovendosi ribadire che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,/non sono necessari accertamenti sulla concreta pericolosità del tabacco o sul quantitativo di tale sostanza contenuto in ogni singola sigaretta, diversi essendo, rispetto al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il bene tutelato dalla norma e la tipizzazione dell'oggetto della condotta (Sez. 3, n. 9701 del 17/01/2024, Zhu, Rv. 286030-02); rilevato che il secondo motivo, che denuncia I vizio di motivazione in relazione al peso effettivo delle stecche di sigarette, è parimenti inammissibile in quanto, come già affermato da questa Corte, il delitto di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recepisce la nozione di chilogrammo convenzionale contenuta nell'art. 39-quinquies d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, corrispondente a: a) duecento sigari; b) quattrocento sigaretti o c) mille sigarette (Sez. 3, n. 9701 del 17/01/2024, Zhu, Rv. 286030-01), e nel caso di specie, la Corte di merito si è correttamente attenuta a tale parametro; rilevato che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto la Corte di merito, con adeguata e non manifestamente illogica motivazione, ha ribadito l'insussistenza dei presupposti della causa di non punibilità in esame, non potendosi l'offesa qualificare di "particolare tenuità" in considerazione del tabacco complessivamente sequestrato, pari a 12 kg.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento della presenza di tabacco nelle stecche di sigarette sequestrate - è inammissibile, dovendosi ribadire che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,/non sono necessari accertamenti sulla concreta pericolosità del tabacco o sul quantitativo di tale sostanza contenuto in ogni singola sigaretta, diversi essendo, rispetto al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il bene tutelato dalla norma e la tipizzazione dell'oggetto della condotta (Sez. 3, n. 9701 del 17/01/2024, Zhu, Rv. 286030-02); rilevato che il secondo motivo, che denuncia I vizio di motivazione in relazione al peso effettivo delle stecche di sigarette, è parimenti inammissibile in quanto, come già affermato da questa Corte, il delitto di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recepisce la nozione di chilogrammo convenzionale contenuta nell'art. 39-quinquies d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, corrispondente a: a) duecento sigari; b) quattrocento sigaretti o c) mille sigarette (Sez. 3, n. 9701 del 17/01/2024, Zhu, Rv. 286030-01), e nel caso di specie, la Corte di merito si è correttamente attenuta a tale parametro; rilevato che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto la Corte di merito, con adeguata e non manifestamente illogica motivazione, ha ribadito l'insussistenza dei presupposti della causa di non punibilità in esame, non potendosi l'offesa qualificare di "particolare tenuità" in considerazione del tabacco complessivamente sequestrato, pari a 12 kg.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ma