CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] e sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 luglio 2025 il Tribunale di Catanzaro confermava il decreto del giudiceper le indagini preliminari con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di somme di denaro a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato peril reato di cui all’art. 640 comma 2 n. 1 cod.pen. p erché in qualità di titolare di un rapporto di pubblico impiego di natura subordinata con l'università [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro (ricercatore e professore associato) a tempo determinato,con artifici e raggiri nel dichiarare falsamente di optare per il regime di impiego a tempo pieno e nel non comunicare lo svolgimento di attività incompatibile con tale regime contrattuale, comunque non autorizzata , e nell'essersi avvalso al fine di occultare i compensi inerenti l'attività professionale incompatibile con il regime contrattuale a tempo pieno di due società,inducendo in errore l'Università e l'[OSCURATO:PERSONA] U niversitaria s ull'esclusività del rapporto di impiego tenuto con quest'ultima,percepiva indebitamente le indennità collegate al regime di lavoro a tempo esclusivo; avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione ildifensore di B runi eccependo: 1.1 violazionedegli artt. 309 comma 9, 324 comma 7, 125 comma 3 cod. proc. pen.; m otivazione apparente dell’ordinanza impugnata; premesso che al ricorrente era stato contestato di non aver comunicato lo svolgimento di attività incompatibile con il regime contrattuale di impiego a tempo pieno e dell’essersi avvalso di due società per occultarei compensi ricevuti per l’attività professionale svolta in regime di incompatibilità con il regime contrattuale al quale era legato, la difesa aveva eccepito che il prof. [OSCURATO:PERSONA], dopo la sottoscrizione del contratto con l’[OSCURATO:PERSONA], non aveva più svolto attività retribuite extra istituzionali, dato che emergeva già nella mozione cautelare, ma che non era stato correttamente scrutinato né dal giudice per le indagini preliminari, né dal tribunale del riesame; il collegio aveva ritenuto che l’indagato avesse svolto attività istituzionale sulla base dell’esistenza di fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza confrontarsi con quanto era emerso dallefonti dichiarative; 1.2 violazione degli artt. 640 comma 2 cod. pen., 125 cod. proc. pen., apparenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, posto che il dato investigativo escludeva lo svolgimento di attività istituzionale da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo oggetto di contestazione; 1.3 violazione degli artt. 309 comma 9, 324 comma 7, 125 comma 3 cod.proc.pen., apparente motivazione sul requisito del periculum in mora : il tribunale, a fronte della censura sollevata dalla difesa, aveva illegittimamente ed inidoneamente integrato il decreto genetico, la cui motivazione era graficamente carente; non si comprendeva perché non potessero essere “eluse le pretese creditorie della pubblica amministrazione” posto che, come rappresentato dalla difesa in sede di riesame, non vi era alcun elementoche facesse ritenere che il ricorrente potesse disperdere il patrimonio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – Nel caso in esame, si deve rilevare che, per quanto riguarda la sussistenza del fumus commissi delicti, il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, maè reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame, alle quali il Tribunaleha risposto alle pagine da 4 a 6 dell’ordinanza impugnata, specificando la coincidenza dei periodi di tempo i n cui l’ indagato era legato all’università da contrattodi lavoro subordinato a tempo pieno con quelli in cui era sociodi [OSCURATO:PERSONA] società tra professionisti s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. e che non era dirimente la circostanza secondo cui non risultavano pagamenti diretti in favore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto egli beneficiava comunque della distribuzione degli utili; va sottolineato, inoltre, che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli;gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc. p en . 1.2 Fondato è invece il motivo sulla sussistenza del requisitodel periculum in mora, posto che il Tribunalea pag.8 dell’ordinanza impugnata, ha motivato in in manieracompletamente assertiv a, limitandosi ad affermare che “se il denaro fosse lasciato nella disponibilità dell’indagato potrebbero essere eluse le pretese creditorie della [OSCURATO:PERSONA]”, senza rispondere alle censure della difesa che, in sede di riesame, aveva osservato che non vi era un pericolo di dispersione del patrimonio, osservazione da ritenersi corretta vista l’entità della somma sequestrata (circa 62.000,00 euro) ed il rapporto di lavoro di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]; sul punto, il giudice delle indagini preliminari aveva affermato che “ai sensi dell'articolo 640 quater c.p. si tratta di somme sottoposte a confisca obbligatoria il che dunque legittima il richiesto sequestro risultando finanche ultroneo prospettare un periculum coincidente con la protezione degli effetti del reato e con la possibilità che la cosaconfiscabile siamodificata dispersa deteriorata utilizzata o alienata, il che vale esclusivamente per le sole ipotesi di confisca facoltativa(cfr. Cass. Sez. 5 , n. 2308 del 10.11.2017, dep. 2018) ; neppure t ale motivazione era idonea a sostenere la sussistenza del requisito del periculum, non essendo stata applicata la giurisprudenza di questa Corte che, a Sezioni Unite, ha precisato che “il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege (Sez.U. n. 36959 del 24/06/2021 , Rv. 281848). L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro relativamente alla sussistenza o meno del requisito del periculum in mora. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Co