CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2022
Cassazione n. 26438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di PAOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ric:orre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Paola ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen. (capo A), 385 cod. pen. (capo B), art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo C). 2. Il ricorrente propone due motivi. Con il primo denuncia difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. Sostiene il ricorrente, testualmente, che: «l'accordo delle parti si è formato sulla "riformulazione del capo A) della imputazione, dal reato di cui all'art. 625, commi 2 e 7 a quello semplice di cui all'art. 624 cod. pen., coma è dato evincere incontrovertibilmente dalla richiesta munita della formula di consenso resa dal pubblico ministero». Con il secondo motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto e, segnatamente, sulla configurabilità della circostanza agciravante del fatto commesso su bene esposto a pubblica fede; osserva il ricorrente che il furto è avvenuto ai danni di un negozio chiuso, mediante forzatura della porta di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Preliminarmente va osservato che, in caso di definizione del processo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.. Non è superfluo ricordare che tale previsione, introdotta ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, costituisce naturale derivazione della precedente ricostruzione giurisprudenziale secondo cui la richiesta di applicazione della pena e l'adesione prestata dall'altra parte concretano un negozio bilaterale di natura processuale che si perfeziona con la ratifica del giudice (ex multis Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 4, n. 16832 del 11/04/2008, Karafi, Rv. 239543; Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001, Ciliberti, Rv. 219852; Sez. 1, n. 1468 del 30/03/1994, Rega, Rv. 197655). Circa il potere dispositivo delle parti e quello del giudice, cui è affidata la ratifica dell'accordo, la Corte Costituzionale i:sent. n. 313 del 1990) dapprima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, codice di rito nella parte in cui non consentiva al giudice di valutare la congruità della pena indicata dalle parti e, conseguentemente, di rigettare la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione; poi, con successivi interventi (Corte cost., n. 66 del 1990; Corte cost., sent. n. 251 del 1991; Corte cost., sent. n. 155 del 1996 e, da ultima, Corte cost., sent. n. 394 del 2002) ha chiarito che il giudice rimane vincolato al contenuto dell'accordo sul merito dell'imputazione e della commisurazione della pena concluso dalle parti, nel senso che gli è consentito soltanto di accoglierlo nei termini proposti ovvero di rigettarlo e procedere oltre (si veda ampiamente sul punto la motivazione, depositata nelle more, di Sez. U n. 23400 del 27/07/2022, Boccardo).2.2. Nella specie, dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato e della questione da risolvere (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue. Il difensore dell'imputato ha formulato una richiesta di applicazione pena, munita del consenso del pubblico ministero, nei seguenti termini: - pena base per il reato di cui al capo A) "riqualificato" (parola inserita tra virgolette) ex art. 624 cod. pen., anni due di reclusione ed euro 300 di multa; -aumentata ex art. 81 per il capo B) di mesi cinque di reclusione ed euro 100 di multa = anni due e mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa; - aumentata ex art. 81 per il capo C (solo ammenda) di mesi uno di reclusione = anni due, mesi sei ed euro 400 di multa; - ridotta per la scelta del rito di 1/3 = anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 267 di multa (pena finale identica a quella applicata). Il Tribunale ha applicato la pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 267 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche «equivalenti alle aggravanti ed alla contestata recidiva [reiterata, specifica e infraquinquennale]». 2.3. Emerge un discostamento essenziale tra accordo raggiunto dalle parti e sentenza. Invero le parti hanno inteso escludere in toto le circostanze aggravanti (violenza sulle cose, esposizione a pubblica fede, recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale) come si ricava dall'impiego della formula, pur impropria, della "riqualificazione" del fatto di cui al capo A) ex art. 624 cod. peri.; nell'accordo non vi è cenno né alla concessione delle circostanze attenuanti generiche né a un giudizio di bilanciamento. Di contro il giudice ha riconosciuto le circostanze aggravanti, elidendone l'effetto aggravatore grazie al bilanciamento con circostanze attenuanti generiche mai richieste. In sostanza il giudice ha reinterpretato l'accordo, violandolo, quando invece avrebbe dovuto respingere la richiesta se non avesse concordato sulla esclusione delle predette aggravanti. 3. Il secondo motivo è assorbito. 4. Discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Paola per l'ulteriore corso.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Paola per l'ulteriore corso. Così deciso il