CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2011
Cassazione n. 15358/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Napoli – in funzione dig i u d i c e d e l l ’ e s e c u z i o n e – h a d i s a t t e s o l a r i c h i e s t a p r e s e n t a t a d aXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione deireati giudicati mediante tre sentenze (sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccatadi Afragola del 29/03/2011, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 04/01/2021 epassata in giudicato il 16/02/2022, di condanna alla pena di anni tre e mesi uno di reclusioneed euro quattrocento di multa, per il delitto di furto aggravato, commesso in Afragola il27/02/2008; sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Afragola del16/01/2012, riformata dalla Corte di appello di Napoli il 15/10/2021 e passata in giudicato il05/10/2022, di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euromilleduecento di multa, per il delitto di furto aggravato commesso in Afragola il 15/11/2009;sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/10/2023, irrevocabile il 04/12/2024, dicondanna alla pena di anni nove e mesi tre di reclusione ed euro duemiladuecento di multa,per i delitti di estorsione e ricettazione, commessi in Afragola ed altri luoghi della provincia diNapoli tra giugno e luglio 2008).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo – con due distinti motivi - la sussistenza dei vizi di violazione dilegge e di difetto di motivazione, per esser stati trascurati gli elementi della contiguitàcronologica e spaziale, oltre che per la mancata valorizzazione della medesimezza tipologia,riscontrabile fra i reati giudicati separatamente e, infine, per non esser stata considerata lavalenza unificante della condizione di tossicodipendenza nella quale versava il soggetto.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – adopera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, dellaloro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, lacui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, così invocando il compimento di una operazione del tuttoincompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso. Il provvedimento avversato, inoltre, ha preso inconsiderazione l’asserito stato di tossicodipendenza del soggetto, ma lo ha ritenuto nonincidente ai fini che ora interessano, in quanto sfornito di adeguata documentazione asostegno.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.