Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 07080/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 26/10/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, Sezione riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltagirone, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione degli arresti domiciliari, con divieti di comunicazione e con il dispositivo elettronico di controllo a distanza, in relazione al reato di evasione commesso in data 21 maggio 2021.

2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale formula il seguente motivo a contenuto complesso.

2.1. Violazione di legge in rapporto agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento, quanto alla ricorrenza delle esigenze cautelari, esclusivamente sulla "pericolosità sociale dell'indagato, desumibile dalle risultanze del casellario giudiziale", senza motivare quanto all'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

In particolare, non si è tenuto in alcun conto l'esito dell'accertamento peritale disposto nel procedimento principale per il reato di furto, il cui elaborato è stato prodotto agli atti all'udienza di convalida dell'arresto e poi dinanzi al Tribunale dell'appello cautelare.

Dal perito ivi nominato si è rilevato che l'indagato è affetto da grave disturbo della personalità di tipo antisociale, essendo già portatore di ritardo cognitivo di grado medio.

E non si è considerato che, essendo stato il ricorrente prosciolto nel procedimento principale e rimesso in libertà per quel reato, occasioni di ricaduta nel delitto di evasione sono del tutto ipotetiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale dell'appello cautelare ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, correlate al pericolo di condotte reiterative ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., operando esclusivo riferimento alle risultanze del certificato del casellario giudiziario (in cui figurano precedenti per delitti contro il patrimonio) ed alla conclamata incapacità di autocontrollo dell'indagato, attestata dalla violazione per cui si procede e da altre due condotte di evasione ancora sub iudice, l'ultima delle quali risalente al giorno precedente quello dell'arresto per cui è procedimento.

Non si è tuttavia tenuto conto degli accertamenti peritali compiuti nel procedimento per il reato di furto - per il quale Maggiore è stato sottoposto agli arresti domiciliari - dal quale è risultato prosciolto per vizio totale di mente con sentenza n. 615/2021 del Tribunale di Caltagirone.

Nell'elaborato peritale a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], prodotto già in sede di convalida dell'arresto per evasione e sottoposto al vaglio del Tribunale dell'appello cautelare, il Maggiore è stato ritenuto affetto da grave disturbo della personalità di tipo antisociale (in soggetto affetto da ritardo cognitivo di grado medio), avendo lo psichiatra concluso che al momento del fatto - in sostanza coevo a quello per cui è stata emessa la misura qui censurata - la sua capacità di intendere e di volere risultava gravemente scemata.

Si tratta di accertamento che rende se non altro dubbia la sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'agente anche in relazione alla condotta di sottrazione alla misura autocustodiale; e dunque tale da elidere la gravità indiziaria in relazione al reato di evasione, pure implicitamente contestata dal ricorrente.

La motivazione, in relazione alle prospettate censure, è rimasta del tutto silente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso, anche di recente, da Sez. 6, n. 27747 del 15/09/2020, A., Rv. 279619 in ragione del quale "Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era stata riconosciuta la seminfermità dell'imputato, per avere la corte di appello omesso di considerare le conclusioni espresse dai consulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell'imputato a cogliere il disvalore delle proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di passaggio all'atto)".

Analogo accertamento è stato del resto richiesto, quale condizione dell'accesso al rito abbreviato, nel giudizio di merito.

Anche i rilievi in ordine alla mancanza di verifica della concretezza ed attualità, quali parametri del pericolo di condotte reiterative, sono fondati, essendo del tutto generiche le deduzioni sul punto svolte dal Tribunale, ed inerenti a precedenti penali aspecifici per delitti contro il patrimonio, oltre che a un precedente per evasione commesso nello stesso periodo.

Si impone conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per nuovo esame sul punto, da compiere alla stregua delle suindicate direttrici interpretative.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso il 12/01/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 26/10/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, Sezione riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltagirone, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione degli arresti domiciliari, con divieti di comunicazione e con il dispositivo elettronico di controllo a distanza, in relazione al reato di evasione commesso in data 21 maggio 2021. 2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale formula il seguente motivo a contenuto complesso. 2.1. Violazione di legge in rapporto agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento, quanto alla ricorrenza delle esigenze cautelari, esclusivamente sulla "pericolosità sociale dell'indagato, desumibile dalle risultanze del casellario giudiziale", senza motivare quanto all'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa. In particolare, non si è tenuto in alcun conto l'esito dell'accertamento peritale disposto nel procedimento principale per il reato di furto, il cui elaborato è stato prodotto agli atti all'udienza di convalida dell'arresto e poi dinanzi al Tribunale dell'appello cautelare. Dal perito ivi nominato si è rilevato che l'indagato è affetto da grave disturbo della personalità di tipo antisociale, essendo già portatore di ritardo cognitivo di grado medio. E non si è considerato che, essendo stato il ricorrente prosciolto nel procedimento principale e rimesso in libertà per quel reato, occasioni di ricaduta nel delitto di evasione sono del tutto ipotetiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale dell'appello cautelare ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, correlate al pericolo di condotte reiterative ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., operando esclusivo riferimento alle risultanze del certificato del casellario giudiziario (in cui figurano precedenti per delitti contro il patrimonio) ed alla conclamata incapacità di autocontrollo dell'indagato, attestata dalla violazione per cui si procede e da altre due condotte di evasione ancora sub iudice, l'ultima delle quali risalente al giorno precedente quello dell'arresto per cui è procedimento. Non si è tuttavia tenuto conto degli accertamenti peritali compiuti nel procedimento per il reato di furto - per il quale Maggiore è stato sottoposto agli arresti domiciliari - dal quale è risultato prosciolto per vizio totale di mente con sentenza n. 615/2021 del Tribunale di Caltagirone. Nell'elaborato peritale a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], prodotto già in sede di convalida dell'arresto per evasione e sottoposto al vaglio del Tribunale dell'appello cautelare, il Maggiore è stato ritenuto affetto da grave disturbo della personalità di tipo antisociale (in soggetto affetto da ritardo cognitivo di grado medio), avendo lo psichiatra concluso che al momento del fatto - in sostanza coevo a quello per cui è stata emessa la misura qui censurata - la sua capacità di intendere e di volere risultava gravemente scemata. Si tratta di accertamento che rende se non altro dubbia la sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'agente anche in relazione alla condotta di sottrazione alla misura autocustodiale; e dunque tale da elidere la gravità indiziaria in relazione al reato di evasione, pure implicitamente contestata dal ricorrente. La motivazione, in relazione alle prospettate censure, è rimasta del tutto silente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso, anche di recente, da Sez. 6, n. 27747 del 15/09/2020, A., Rv. 279619 in ragione del quale "Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era stata riconosciuta la seminfermità dell'imputato, per avere la corte di appello omesso di considerare le conclusioni espresse dai consulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell'imputato a cogliere il disvalore delle proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di passaggio all'atto)". Analogo accertamento è stato del resto richiesto, quale condizione dell'accesso al rito abbreviato, nel giudizio di merito. Anche i rilievi in ordine alla mancanza di verifica della concretezza ed attualità, quali parametri del pericolo di condotte reiterative, sono fondati, essendo del tutto generiche le deduzioni sul punto svolte dal Tribunale, ed inerenti a precedenti penali aspecifici per delitti contro il patrimonio, oltre che a un precedente per evasione commesso nello stesso periodo. Si impone conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per nuovo esame sul punto, da compiere alla stregua delle suindicate direttrici interpretative. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 12/01/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris