Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 42151/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso próposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. (5 Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15 marzo 2024, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Cuneo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso nel delitto di bancarotta semplice, di cui all'art. 217, primo comma, n.4, in relazione all'art. 224, primo comma, n. 1 e 219, primo comma,

I. fall., commesso in qualità di amministratore delegato, dal 2004 al 2018, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita nel giugno 2018.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'aggravamento del dissesto sarebbe avvenuto attraverso 1) il doloso occultamento della erosione -avvenuta fin dal 2010- del capitale sociale, in violazione degli artt. 2482 e ss. cod. civ.; 2) la mancata richiesta di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 3) la prosecuzione nella gestione dell'attività sociale con modalità e fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, non avendo la Corte distrettuale fornito adeguata risposta alle censure, dedotte con atto d'appello, imperniate sulla critica alla operazione di rivisitazione dei bilanci effettuata dal Curatore fallimentare.

Quest'ultimo non avrebbe minimamente considerato le notazioni del suo stesso consulente, Arch.

Gentinetta, da cui era possibile evincere che le vendite degli immobili erano state effettuate per valori ben superiori a quelli di mercato, nonostante la crisi del settore immobiliare esplosa nel 2008.

Proprio tale circostanza legittimava e giustificava l'iscrizione in bilancio degli immobili realizzati e non ancora venduti secondo il valore storico degli stessi; erroneamente e, comunque, omettendo di motivare sul punto, i giudici di merito hanno inteso tale scelta come dolosamente tesa ad alterare il valore effettivo dei beni, senza considerare, peraltro, 1) il livello di rifinitura degli immobili e 2) la piena conformità dei valori degli immobili appostati nei bilanci del 2010 rispetto a quanto imposto dalla convenzione di,"interesse pubblico" stipulata dalla fallita con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che imponeva alla prima di adeguare il prezzo di vendita degli immobili a quanto stabilito dalla predetta convenzione.

La difesa contesta, pertanto, l'asseverativo giudizio della Corte d'appello, la quale avrebbe sposato acriticamente l'editto accusatorio, secondo cui il capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava eroso fin dal 2010 e i bilanci -segnatamente, la voce "rimanenze di magazzino" - non erano veritieri.r?( 2.2 Col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello reso una motivazione meramente apparente, acriticamente ricalcata su quella della sentenza di primo grado, malgrado i profili nuovi introdotti con atto d'appello. 2.3 Col terzo motivo, deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva richiesta in appello, con riferimento alla mancata rinnovazione parziale del dibattimento, avente a oggetto una consulenza relativa alla correttezza dei dati di bilancio sulle rimanenze (immobili costruiti e in costruzione), alla luce sia della tabella allegata alla convenzione col Comune di [OSCURATO:PERSONA] sia dei prezzi di vendita costantemente praticati dalla fallita società.

L'invocata consulenza avrebbe apportato un indispensabile strumento probatorio, stante la controversa rielaborazione dei bilanci effettuata dal curatore.

In ogni caso, la Corte territoriale ha mancato di esplicitare le ragioni poste a base del diniego di rinnovazione parziale del dibattimento.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato Con riguardo alle censure di decisive lacune motivazionali -evidenziate nei tre motivi e, in particolare, nelle prime due doglianze- dell'impugnata sentenza e va, pertanto, accolto, in vista delle ragioni di seguito illustrate.

Pur tenendo a mente il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; più di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), si osserva che le dedotte censure motivazionali non possono essere disattese neppure dopo attenta analisi della sentenza di primo grado.t' I Non può dirsi, infatti, che la struttura motivazionale dell'impugnata sentenza si saldi, senza soluzione di continuità, con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, come richiesto dalla citata giurisprudenza di legittimità.

In particolare, il Collegio non è persuaso del passaggio motivazionale in cui la Corte distrettuale afferma che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi fallita nel 2018, "aveva perso il suo capitale sociale fin dal 2010, con un patrimonio negativo di euro 300.000, ammontare che era lievitato a euro 900.000 nel 2015" (p. 5 dell'impugnata sentenza, che ricalca quanto affermato nella sentenza di primo grado, a p. 12).

Va notato, infatti, che, a p. 8 della sentenza di primo grado, il patrimonio netto negativo al dicembre del 2014 è indicato in euro 295.451, con un'evidente incongruenza rispetto a quanto riferito dalla sentenza impugnata e anche dalla stessa decisione di primo grado, che, a pag. 10, invece, con una cifra ancora diversa, indica il patrimonio netto negativo sin dal 2010 in euro

2.468.406. L'incongruenza è accentuata dal fatto che, sempre secondo la sentenza di primo grado (pag. 9), al 31 dicembre 2016, il patrimonio netto negativo era di euro 582.825, ossia una cifra ben inferiore a quella di 900.000 euro che si sarebbe registrata secondo il giudice d'appello - come già ricordato- nel 2015 e in un contesto di progressivo aggravamento della situazione.

In tale cornice di riferimento, prima ancora che le basi obiettive di questi dati, sono le stesse cifre di una grandezza identica (il patrimonio negativo netto) a essere indicate in modo non coerente, ciò che non consente di comprendere la ratio decidendi e il contenuto delle risposte fornite ai puntuali rilievi sviluppati nell'atto di appello.

2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso próposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. (5 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 marzo 2024, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Cuneo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso nel delitto di bancarotta semplice, di cui all'art. 217, primo comma, n.4, in relazione all'art. 224, primo comma, n. 1 e 219, primo comma, I. fall., commesso in qualità di amministratore delegato, dal 2004 al 2018, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita nel giugno 2018. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'aggravamento del dissesto sarebbe avvenuto attraverso 1) il doloso occultamento della erosione -avvenuta fin dal 2010- del capitale sociale, in violazione degli artt. 2482 e ss. cod. civ.; 2) la mancata richiesta di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 3) la prosecuzione nella gestione dell'attività sociale con modalità e fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, non avendo la Corte distrettuale fornito adeguata risposta alle censure, dedotte con atto d'appello, imperniate sulla critica alla operazione di rivisitazione dei bilanci effettuata dal Curatore fallimentare. Quest'ultimo non avrebbe minimamente considerato le notazioni del suo stesso consulente, Arch. Gentinetta, da cui era possibile evincere che le vendite degli immobili erano state effettuate per valori ben superiori a quelli di mercato, nonostante la crisi del settore immobiliare esplosa nel 2008. Proprio tale circostanza legittimava e giustificava l'iscrizione in bilancio degli immobili realizzati e non ancora venduti secondo il valore storico degli stessi; erroneamente e, comunque, omettendo di motivare sul punto, i giudici di merito hanno inteso tale scelta come dolosamente tesa ad alterare il valore effettivo dei beni, senza considerare, peraltro, 1) il livello di rifinitura degli immobili e 2) la piena conformità dei valori degli immobili appostati nei bilanci del 2010 rispetto a quanto imposto dalla convenzione di,"interesse pubblico" stipulata dalla fallita con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che imponeva alla prima di adeguare il prezzo di vendita degli immobili a quanto stabilito dalla predetta convenzione. La difesa contesta, pertanto, l'asseverativo giudizio della Corte d'appello, la quale avrebbe sposato acriticamente l'editto accusatorio, secondo cui il capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava eroso fin dal 2010 e i bilanci -segnatamente, la voce "rimanenze di magazzino" - non erano veritieri.r?( 2.2 Col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello reso una motivazione meramente apparente, acriticamente ricalcata su quella della sentenza di primo grado, malgrado i profili nuovi introdotti con atto d'appello. 2.3 Col terzo motivo, deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva richiesta in appello, con riferimento alla mancata rinnovazione parziale del dibattimento, avente a oggetto una consulenza relativa alla correttezza dei dati di bilancio sulle rimanenze (immobili costruiti e in costruzione), alla luce sia della tabella allegata alla convenzione col Comune di [OSCURATO:PERSONA] sia dei prezzi di vendita costantemente praticati dalla fallita società. L'invocata consulenza avrebbe apportato un indispensabile strumento probatorio, stante la controversa rielaborazione dei bilanci effettuata dal curatore. In ogni caso, la Corte territoriale ha mancato di esplicitare le ragioni poste a base del diniego di rinnovazione parziale del dibattimento. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato Con riguardo alle censure di decisive lacune motivazionali -evidenziate nei tre motivi e, in particolare, nelle prime due doglianze- dell'impugnata sentenza e va, pertanto, accolto, in vista delle ragioni di seguito illustrate. Pur tenendo a mente il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; più di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), si osserva che le dedotte censure motivazionali non possono essere disattese neppure dopo attenta analisi della sentenza di primo grado.t' I Non può dirsi, infatti, che la struttura motivazionale dell'impugnata sentenza si saldi, senza soluzione di continuità, con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, come richiesto dalla citata giurisprudenza di legittimità. In particolare, il Collegio non è persuaso del passaggio motivazionale in cui la Corte distrettuale afferma che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi fallita nel 2018, "aveva perso il suo capitale sociale fin dal 2010, con un patrimonio negativo di euro 300.000, ammontare che era lievitato a euro 900.000 nel 2015" (p. 5 dell'impugnata sentenza, che ricalca quanto affermato nella sentenza di primo grado, a p. 12). Va notato, infatti, che, a p. 8 della sentenza di primo grado, il patrimonio netto negativo al dicembre del 2014 è indicato in euro 295.451, con un'evidente incongruenza rispetto a quanto riferito dalla sentenza impugnata e anche dalla stessa decisione di primo grado, che, a pag. 10, invece, con una cifra ancora diversa, indica il patrimonio netto negativo sin dal 2010 in euro 2.468.406. L'incongruenza è accentuata dal fatto che, sempre secondo la sentenza di primo grado (pag. 9), al 31 dicembre 2016, il patrimonio netto negativo era di euro 582.825, ossia una cifra ben inferiore a quella di 900.000 euro che si sarebbe registrata secondo il giudice d'appello - come già ricordato- nel 2015 e in un contesto di progressivo aggravamento della situazione. In tale cornice di riferimento, prima ancora che le basi obiettive di questi dati, sono le stesse cifre di una grandezza identica (il patrimonio negativo netto) a essere indicate in modo non coerente, ciò che non consente di comprendere la ratio decidendi e il contenuto delle risposte fornite ai puntuali rilievi sviluppati nell'atto di appello. 2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino
Sentenza Cassazione n. 42151/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris