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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2025

Cassazione n. 20511/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 18921/2024R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 213, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti - resistente – e contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa N. 18921/24R.G. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti - resistente – e contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescarapubblicata il 22.7.2024, resa nel procedimento iscritto al N. 1515/2023 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 27.5.2025dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija ; Rilevato che - con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pescara - ne l procediment o N. 1515/23R.G., vertente tra [OSCURATO:PERSONA] (quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA].) contro [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] di Valdichiana e di Maremma – Credito cooperativo, aventead oggetto domanda di consegna di documentazione contrattuale bancaria - ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarato la competenza dei Tribunali di Siena e Verona,assegnando il termine per la riassunzione; - avverso detta ordinanza , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione, giacché troverebbe applicazione, nella specie, l’art. 66-bisdel Codice del consumo e, dunque, il foro del consumatore, e rilevando che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, esso ricorrente aveva tempestivamente preso N. 18921/24R.G. posizione sull’eccezione di incompetenza, contestandone i presupposti, ossia che al tempo in cui egli aveva prestato la garanzia rivestisse la qualità di amministratore della società garantita; - resistono con memoria difensiva [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio e [OSCURATO:SOCIETA]. n.q. di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l., mentre [OSCURATO:PERSONA] di Valdichiana e [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese; - il Procuratore Generale , con una prima requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, con ulteriore memoria depositata il 25.5.2025, ha chiesto disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata; sia il ricorrente che [OSCURATO:SOCIETA] n.q. hanno depositato memoria; Considerato che -preliminarmente, va rilevato che la memoria depositata dal P.G. in data 25.5.2025 è inammissibile, in quanto tardiva; - sempre in via preliminare, si osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile a norma dell’art. 42 c.p.c. , perché il provvedimento impugnato regola definitivamente la competenza, declinandola; - ciò posto, il proposto regolamento va accolto per almeno due ragioni , benché diverse da quella prospettata dal Tironese; ragioni che questa Corte deve rilevare nell’esercizio del potere di statuire sulla competenza di cui è stata investita; -la prima è che la [OSCURATO:PERSONA] 2020 contest ò la competenza del Tribunale di Pescara adducendo che il Tironese non e r a consumatore e , N. 18921/24R.G. gradatamente, contestò i fori generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., ma ciò in guisa insufficiente, non avendo eccepito l’incompetenza per territorio – tenuto conto del cumulo dell’art. 33 c.p.c. – quanto a l foro legato alla possibile esistenza, in Pescara , dello stabilimento con rappresentante; - è noto, infatti, che “ Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, delforo del consumatore, l'eccezione sullacompetenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia -poiché non ‘diconsumo’ - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole dicompetenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibilifori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza ‘ tamquam non esset ’ , perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta alforo del consumatore ” (Cass. n. 3539/2014 e successive conformi); -in secondo luogo, se davvero – come sembra prospettare il Tribunale di Pescara, seppur in modo non esaustivo – i documenti richiesti con la domanda vennero consegnati al Tironese e se dunque fosse stata configurabile la cessazione della materia del contendere, giammai il Tribunale avrebbe potuto decidere la controversia, al lume di un supposto criterio della ragione più liquida, con la declinatoria della propria N. 18921/24R.G. competenza, posto che nella suddetta ipotesi, “non controvertendosi oramai in ordine al merito della pretesa, non c’è ragione di determinare quale sia il giudice competente a giudicare nel merito” (così, Cass. n. 6581/2009); -per entrambe tali ragioni, dunque, il Tribunale pescarese non avrebbe potuto declinare la propria competenza; -in definitiva, va dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; -le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle resistenti, in solido, mentre possono integralmente compensarsi con riguardo allaparte che non ha svolto difese; P.Q.M la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pescara, con termine di tre mesi per la riassunzione; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio e nella qualità alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generaliin misura del 15%, oltre accessori di legge .

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 18921/2024R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 213, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti - resistente – e contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa N. 18921/24R.G. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti - resistente – e contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescarapubblicata il 22.7.2024, resa nel procedimento iscritto al N. 1515/2023 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 27.5.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che - con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pescara - ne l procediment o N. 1515/23R.G., vertente tra [OSCURATO:PERSONA] (quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA].) contro [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] di Valdichiana e di Maremma – Credito cooperativo, aventead oggetto domanda di consegna di documentazione contrattuale bancaria - ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarato la competenza dei Tribunali di Siena e Verona,assegnando il termine per la riassunzione; - avverso detta ordinanza , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione, giacché troverebbe applicazione, nella specie, l’art. 66-bisdel Codice del consumo e, dunque, il foro del consumatore, e rilevando che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, esso ricorrente aveva tempestivamente preso N. 18921/24R.G. posizione sull’eccezione di incompetenza, contestandone i presupposti, ossia che al tempo in cui egli aveva prestato la garanzia rivestisse la qualità di amministratore della società garantita; - resistono con memoria difensiva [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio e [OSCURATO:SOCIETA]. n.q. di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l., mentre [OSCURATO:PERSONA] di Valdichiana e [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese; - il Procuratore Generale , con una prima requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, con ulteriore memoria depositata il 25.5.2025, ha chiesto disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata; sia il ricorrente che [OSCURATO:SOCIETA] n.q. hanno depositato memoria; Considerato che -preliminarmente, va rilevato che la memoria depositata dal P.G. in data 25.5.2025 è inammissibile, in quanto tardiva; - sempre in via preliminare, si osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile a norma dell’art. 42 c.p.c. , perché il provvedimento impugnato regola definitivamente la competenza, declinandola; - ciò posto, il proposto regolamento va accolto per almeno due ragioni , benché diverse da quella prospettata dal Tironese; ragioni che questa Corte deve rilevare nell’esercizio del potere di statuire sulla competenza di cui è stata investita; -la prima è che la [OSCURATO:PERSONA] 2020 contest ò la competenza del Tribunale di Pescara adducendo che il Tironese non e r a consumatore e , N. 18921/24R.G. gradatamente, contestò i fori generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., ma ciò in guisa insufficiente, non avendo eccepito l’incompetenza per territorio – tenuto conto del cumulo dell’art. 33 c.p.c. – quanto a l foro legato alla possibile esistenza, in Pescara , dello stabilimento con rappresentante; - è noto, infatti, che “ Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, delforo del consumatore, l'eccezione sullacompetenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia -poiché non ‘diconsumo’ - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole dicompetenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibilifori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza ‘ tamquam non esset ’ , perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta alforo del consumatore ” (Cass. n. 3539/2014 e successive conformi); -in secondo luogo, se davvero – come sembra prospettare il Tribunale di Pescara, seppur in modo non esaustivo – i documenti richiesti con la domanda vennero consegnati al Tironese e se dunque fosse stata configurabile la cessazione della materia del contendere, giammai il Tribunale avrebbe potuto decidere la controversia, al lume di un supposto criterio della ragione più liquida, con la declinatoria della propria N. 18921/24R.G. competenza, posto che nella suddetta ipotesi, “non controvertendosi oramai in ordine al merito della pretesa, non c’è ragione di determinare quale sia il giudice competente a giudicare nel merito” (così, Cass. n. 6581/2009); -per entrambe tali ragioni, dunque, il Tribunale pescarese non avrebbe potuto declinare la propria competenza; -in definitiva, va dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; -le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle resistenti, in solido, mentre possono integralmente compensarsi con riguardo allaparte che non ha svolto difese; P.Q.M la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pescara, con termine di tre mesi per la riassunzione; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio e nella qualità alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generaliin misura del 15%, oltre accessori di legge . Così deciso in Roma, nella camera di co
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