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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 17389/2023

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l’ordinanza ingiunzione, all’origine dell'iscrizione a ruolo, l’impugnazione della cartella ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela non potuto esperire nei termini.

4. Le medesime censure svolte con il primo mezzo vengono reiterate con il secondo motivo, svolto in via subordinata, con il quale si richiama giurisprudenza consolidata sulla qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione ove l’impugnazione sia proposta in mancanza di notifica del provvedimento sanzionatorio.

5. Ebbene, la sentenza impugnata ha qualificato l'azione proposta dalla società ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui il ricorso, exart.111 Cost., risulta ammissibile (v., fra tante, Cass. n. 29863 del 2022).

6. Il ricorso, tuttavia, non è meritevole di accoglimento.

7. Dopo avere qualificato l'azione, proposta dalla società, come opposizione agli atti esecutivi, ed averla ritenuta intempestiva, il giudice di merito ha ulteriormente argomentato la statuizione con proposizione del seguente tenore: «in ogni caso …l'ordinanza ingiunzione è stata regolarmente notificata».

8. Detto capo della motivazione non è stato affatto impugnato con il ricorso all’esame, incentrato esclusivamente sul mero profilo qualificatorio dell’azione intrapresa.

9. A fronte, pertanto, dell'accertamento della rituale notificazione dell'ordinanza ingiunzione le doglianze non colgono nel segno e la diversa prospettazione dell'azione, in termini di azione esecutiva, risulta affatto estranea all’ambito del gravame innanzi alla Corte di cassazione con ricorso straordinario ( v., per tutte, Cass. n. 29763 del 2022).

10. In conclusione, il ricorso è rigettato.11.

Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le part i intimat e svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I

l’ordinanza ingiunzione, all’origine dell'iscrizione a ruolo, l’impugnazione della cartella ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela non potuto esperire nei termini. 4. Le medesime censure svolte con il primo mezzo vengono reiterate con il secondo motivo, svolto in via subordinata, con il quale si richiama giurisprudenza consolidata sulla qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione ove l’impugnazione sia proposta in mancanza di notifica del provvedimento sanzionatorio. 5. Ebbene, la sentenza impugnata ha qualificato l'azione proposta dalla società ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui il ricorso, exart.111 Cost., risulta ammissibile (v., fra tante, Cass. n. 29863 del 2022). 6. Il ricorso, tuttavia, non è meritevole di accoglimento. 7. Dopo avere qualificato l'azione, proposta dalla società, come opposizione agli atti esecutivi, ed averla ritenuta intempestiva, il giudice di merito ha ulteriormente argomentato la statuizione con proposizione del seguente tenore: «in ogni caso …l'ordinanza ingiunzione è stata regolarmente notificata». 8. Detto capo della motivazione non è stato affatto impugnato con il ricorso all’esame, incentrato esclusivamente sul mero profilo qualificatorio dell’azione intrapresa. 9. A fronte, pertanto, dell'accertamento della rituale notificazione dell'ordinanza ingiunzione le doglianze non colgono nel segno e la diversa prospettazione dell'azione, in termini di azione esecutiva, risulta affatto estranea all’ambito del gravame innanzi alla Corte di cassazione con ricorso straordinario ( v., per tutte, Cass. n. 29763 del 2022). 10. In conclusione, il ricorso è rigettato.11. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le part i intimat e svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I
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