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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 34686/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione aTelaziongal delitto di cui all'art. 337, 99 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi generali affermati dalla giurisprudenza in tema di recidiva, senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata sul punto; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611); Rilevato che il motivo, relativo alla carenza della motiva2:ione in ordine al diniego delle generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione dell'intensità del dolo e della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato nel fatto per cui si procede; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione aTelaziongal delitto di cui all'art. 337, 99 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi generali affermati dalla giurisprudenza in tema di recidiva, senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata sul punto; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611); Rilevato che il motivo, relativo alla carenza della motiva2:ione in ordine al diniego delle generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione dell'intensità del dolo e della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato nel fatto per cui si procede; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 34686/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris