CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 633-639cod. pen.;ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato alla luce del costanteorientamento secondo cui l'abusiva occupazione di un bene immobile èscriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave allapersona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto diabitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantitidall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecitaoccupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assolutanecessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessapuò essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e nonper sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in viadefinitiva la propria esigenza abitativa. (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep.2020, Pg, Rv. 278520 - 01);che in relazione al secondo motivo la decisione della corte di escludere il 131 biscod. pen. appare collegata a precisi elementi del fatto interpretati in assenza diillogicità;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI